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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Sesta Civile in persona del Consigliere Ausiliario Designato, Dott. Laura Boni, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 3 L. n. 89/2001
nel procedimento civile iscritto al n. 71/2025 V.G. promosso da:
(CF-P. Iva ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore Sig. , con sede legale in Opera (MI) Via Lambro n. 5, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Abrusci (CF pec C.F._1
e dall'Avv. Federico Bordogna (CF Email_1
) presso il cui studio in Milano Via Donizzetti n. 38 è elettivamente C.F._2 domiciliata come da prrocura in atti
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
*****
Letto il ricorso depositato in data 19.2.2025, con cui la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per i danni patiti a causa dell'irragionevole durata del procedimento concorsuale relativo al fallimento della AIRAUDO COSTRUZIONI S.R.L. (CF
) con sede legale in Bagnolo Piemonte Via Malingri n. 80, rubricato al n. 13/2016, P.IVA_2 dichiarato con sentenza n. 15/2016 resa dal Tribunale di Cuneo il 18.3.2016 pubblicata il 21.3.2016 (cfr. doc. 1);
dato atto che, in ossequio all'ordinanza di integrazione del 26.2.205, la parte ricorrente ha provveduto a depositare nel fascicolo telematico i documenti richiesti dall'art. 3 comma 3 L. n. 89/2001 in copia autentica, dichiarati conformi;
ritenuto che risulta osservato il termine di decadenza per la proposizione del ricorso di cui all'art. 4 della L. 89/2001 (cfr. doc. 6);
visto l'elenco cronologico (cfr. doc. 2) da cui si evince che la ricorrente ha depositato la domanda di insinuazione al passivo in data 13.6.2016, ossia tardivamente;
visto il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive, esaminate all'udienza del 29.11.2026 (cfr. doc. 3), quale è stata quella della parte ricorrente, dichiarato esecutivo in pari data, da cui si evince che la è stata ammessa al passivo del Parte_1 Fallimento AIRAUDO COSTRUZIONI S.R.L. (CF ) (cronologico domanda n. 147) P.IVA_2 per l'importo di € 27.612,35= al chirografo;
vista la documentazione relativa alla procedura concorsuale (cfr. doc. 5) da cui risulta che i creditori chirografari non sono stati soddisfatti, neppure parzialmente;
ritenuto quindi che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che:
a) il procedimento concorsuale a carico della AIRAUDO COSTRUZIONI S.R.L. (CF
) con sede legale in Bagnolo Piemonte Via Malingri n. 80 si è aperto con la P.IVA_2 sentenza dichiarativa del Fallimento n. 15/2016 resa il 18.3.2016 pubblicata il 21.3.2016 dal Tribunale di Cuneo;
e che:
b) a seguito delle pronunce della S.C. n. 324/2024 e 2041/2024, il dies a quo rilevante agli effetti dell'applicazione della c.d. Legge Pinto è, per i creditori di una procedura concorsuale, quello della presentazione della domanda di insinuazione (ossia, nella fattispecie: il 13.6.2016);
a) il procedimento concorsuale si è quindi protratto dal 13.6.2016 (data del deposito della domanda di insinuazione al passivo) al 9.7.2024 data del decreto di chiusura del
Fallimento (cfr.doc. 6) e, dunque, per anni 8 e 26 giorni;
b) ai sensi dell'art.83, comma 10, D.L. 18/2020, non si tiene conto, ai fini del maturarsi dell'equa riparazione di cui all'art.2, legge 89/2001, del periodo compreso tra l'8.3 ed il 30.6.2020, di complessivi giorni 114 (ossia: mesi 3 e 22 giorni) e dunque, in effetti, il procedimento si è protratto per 7 anni, 9 mesi e 4 giorni;
la durata eccedente rispetto ai parametri normativi, detratto il limite di ragionevolezza di 6 anni, previsto dall'art. 2 comma 2 –bis della L 89/2001, è pertanto pari a: ANNI 1 - MESI 9 e GIORNI 4, per cui in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 bis della legge citata, considerata la frazione di anno superiore a 6 mesi, l'indennità spetta per complessivi anni 2;
ritenuto quindi che, avuto riguardo alle caratteristiche della procedura in oggetto, la durata del suddetto procedimento debba ritenersi irragionevole;
rilevato che, ai sensi dell'art.2 bis, comma 1, legge 89/2001 il pregiudizio è liquidato con una somma di denaro non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata del processo ed è determinato, ai sensi dell'art.2056 c.c., tenuto conto: dell'esito del processo presupposto, del comportamento del Giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (art.2 bis, comma 2, legge 89/2001); rilevato che, i sensi dell'art.2 bis, comma 3, legge 89/2001, la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice;
ritenuto, quindi, quanto all'indennizzo liquidabile, che debbono essere considerati: le condizioni personali della parte ricorrente;
la consapevolezza che sin dalla declaratoria di fallimento della propria debitrice, data la natura chirografaria del credito insinuato al passivo, pressoché nulle sarebbero state le possibilità di un riparto dell'attivo fallimentare in suo favore anche per una percentuale simbolica;
l'assenza di allegazione di particolari patimenti o pregiudizi che esulino dall'alea normale insita nella natura del giudizio presupposto;
il numero di creditori ammessi al passivo del fallimento (oltre 167 creditori), la corposa attività di liquidazione operata dagli organi fallimentari, che ha comportato, tra l'altro, la vendita di beni immobili (cfr. doc. 4); rilevato infine che, in ossequio al principio suggerito dalla Suprema Corte, “il risultato della liquidazione non deve mai tradursi in una sostanziale locupletazione a vantaggio del soggetto istante, per cui va evitato che tra il danno effettivamente subito (nel caso in esame, neppure rappresentato) e la somma liquidata quale equo indennizzo, sussista un differenziale di sovra compensazione…” (Cass. civile sentenza n. 15117/2015 – Cass. civile ordinanza 24.4.2019 n. 11228), in ossequio ai parametri normativi di cui all'art. 2 bis c. 1 L. cit., l'indennità va dunque quantificata per ogni annualità in € 400,00= poiché non ricorrono in concreto elementi per liquidare somme in misura superiore al parametro normativo minimo, non essendo stati allegati, neppure genericamente, specifici profili in grado di fare apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale sofferto effettivamente dalla ricorrente e, dunque, in € 800,00= complessive (ossia: l'importo di € 400,00= per 2 annualità) escluso per le medesime ragioni l'aumento ex art. 2bis comma 1 Legge 89/2001.
ritenuto che su tale somma spettino gli interessi legali, che decorrono dalla domanda, ovverossia dal deposito del ricorso introduttivo e fino al saldo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 Ord. N. 22974 del 02.10.2017); che invece non sia dovuta alcuna rivalutazione monetaria, non trattandosi di un credito risarcitorio, ma di un indennizzo stabilito ex lege;
che non sono dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., non trattandosi di un'obbligazione di fonte contrattuale (cfr. Cass. Sez. II n. 28409 del 07/11/2018); ritenuto, altresì, quanto alle spese del presente procedimento, che esse debbano essere poste a carico del debitore, spese che si liquidano come da dispositivo, sulla base degli CP_1 importi minimi previsti nei parametri indicati dal D.M. 10.3.2014 n. 55 aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 per i procedimenti monitori, come indicato dalla Suprema Corte con le sentenze n. 461 del 2020 e 16512 del 2020, applicato lo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa in base al decisum (scaglione fino a € 5.200,00) e, quindi, in € 237,00= oltre CPA ed IVA di legge, oltre ad € 15,07= come risulta dalla certificazione della Cancelleria ( cfr. doc. 8) e ad € 27,00= per l'iscrizione al ruolo del presente procedimento e senza la maggiorazione del 30% per il deposito del ricorso telematico attraverso la tecnica del cosiddetto “collegamento ipertestuale” atteso che nel caso di specie non risulta essere indispensabile ai fini della migliore consultazione del fascicolo telematico;
con distrazione diretta a favore dell'Avv.to Ennio Abrusci dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
- accerta che è stato violato il diritto della parte ricorrente (CF-P. Iva Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. , P.IVA_1 Parte_2 con sede legale in Opera (MI) Via Lambro n. 5, ad ottenere in un termine ragionevole il compimento del procedimento concorsuale n. 13/2016 iniziato a seguito della sentenza n.
15/2016 del Fallimento AIRAUDO COSTRUZIONI S.R.L. (CF ) con sede legale in P.IVA_2 Bagnolo Piemonte Via Malingri n. 80 resa dal Tribunale di Cuneo il 18.3.2016 pubblicata il
21.3.2016;
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione alcuna, a titolo di equa riparazione del danno, a favore di Parte_1
(CF-P. Iva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. P.IVA_1 Pt_2
, con sede legale in Opera (MI) Via Lambro n. 5, la somma di € 800,00= oltre agli
[...] interessi legali da calcolarsi dal deposito del ricorso fino al saldo, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di rimborsare a parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 237,00= per compensi nonché € 42,07= per esposti, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
con distrazione diretta a favore dell'Avv. Ennio Abrusci, dichiaratosi antistataria.
Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente, nonché al Procuratore
Generale della Corte dei Conti ex art. 5 L. n. 89/2001.
Così deciso in Torino il 18.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Designato
Dott.ssa Laura Boni