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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2024, n. 6122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6122 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 25.09.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ),
elettivamente domiciliato in Roma, Via Arrigo Davila, 43/20, presso lo studio dell'avv.
C.F. 2 ), che la rappresenta e difende Avv. Giovanni Faragasso (C.F. per procura in atti - APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. P.IVA 1
[...]
elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 20/E, presso dell'Avvocatura Generale dell'ente (C.F.l'avv. Gianluca Bravi
) che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F. 3
-
APPELLATI OGGETTO: edilizia popolare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ La Parte 1 subentrata al coniuge deceduto nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, ha accolto la figlia, Persona 1 , in casa, sin dal dicembre 2011, rivolgendo all CP_1, nel marzo 2012, istanza di ampliamento del nucleo familiare ex art. 12, L.R. n. 12/'99. L'istanza è stata rigettata, in mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile “ratione temporis" per l'ampliamento, poichè la figlia non risultava appartenere al nucleo familiare originario, al momento dell'assegnazione, in favore del padre e, quindi, non si trattava di rientro, a seguito di separazione coniugale.
Accertato il persistere dell'illegittima condizione abitativa presso l'alloggio pubblico, nonostante il provvedimento di diniego e la relativa diffida al ripristino della legalità,
1' CP_1 ha emesso il provvedimento, qui impugnato, dichiarativo di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), per illegittima cessione – parziale
- dell'alloggio. La Parte 1 ha impugnato il provvedimento, innanzi al tribunale, ma con esito negativo.
Il tribunale rilevato il potere/dovere dell CP_1 di pronunciare la decadenza e la natura ricognitiva del provvedimento riguardo all'esistenza dei presupposti normativi, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della legge regione Lazio n. 12/2019, nel testo applicabile al momento della morte dell'assegnatario, e, quindi, nell'anno 2008, momento in cui maturano i presupposti per il subentro. In particolare, ha applicato la disciplina dettata dall'art 13, che prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la risoluzione di diritto del contratto, in caso di cessione a terzi, anche solo parziale, dell'alloggio; in particolare, ha precisato che l'art. 12, nella versione all'epoca vigente, con il rimando all'art. 11, prevedeva il diritto al subentro, in favore dei figli, solo nel caso di rientro nel nucleo familiare, a seguito di separazione consensuale omologata, e non anche di semplice ingresso, invece, espressamente previsto a seguito della riforma intervenuta nell'anno 2016; dunque, ha escluso la ricorrenza dei presupposti, perché era incontestato che Persona 1 non facesse parte del nucleo familiare originario e la domanda di ampliamento del nucleo familiare non era stata proposta dall'originario assegnatario dell'immobile, unico legittimato e, nel qual caso, ricorrendone i presupposti, si sarebbe potuto configurare il diritto al subentro.
§ Parte 1 ha impugnato la decisione, contestando il ragionamento del tribunale, per non aver tenuto conto della situazione personale della Parte 1 invalida e non autosufficiente, e della figlia, divorziata, disoccupata e priva di un'abitazione, nonchè per aver violato il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, applicando la normativa vigente all'epoca della morte dell'originario assegnatario, più restrittiva di quella successiva che estende il diritto al subentro anche ai figli che non facevano parte dell'originario nucleo familiare. La ER , inoltre, non avrebbe alcun interesse al subentro ma solo a permanere nell'immobile per assistere la madre.
L'appello è infondato.
Il provvedimento di decadenza si fonda sul rigetto dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare e sul mancato adempimento alla diffida di allontanamento della figlia dall'alloggio popolare.
Nella fattispecie, è stata accertata una illegittima cessione parziale dell'alloggio popolare, in mancanza dei presupposti normativi per l'ampliamento del nucleo familiare. La permanenza in un alloggio di edilizia popolare è puntualmente regolato dalla legge anche riguardo l'ingresso di soggetti diversi dall'assegnatario, che vengono ad inserirsi nell'originario nucleo familiare (ampliamento) o chiedono di subentrare nell'assegnazione, che siano familiari, compresi i figli, o altro, per evitare un uso arbitrario dell'immobile che ha fini assistenziali. Diversa è l'ipotesi di un'eventuale ospitalità temporanea, che non risulta nemmeno richiesta/comunicata.
In questo ambito, non possono assumere alcun rilievo le considerazioni dell'appellante riguardanti le condizioni economiche e la necessità di assistenza alla madre invalida né si può ritenere che la successione di leggi civili, in mancanza di una norma che prevede la retroattività di quella modificatrice, possa di per sé comportare la violazione del principio costituzionale dettato dall'art. 3 Cost.
§ Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, anche per questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle tariffe minime previste per lo scaglione delle controversie di valore indeterminato di bassa complessità di cui al d.m. 55/2014.
§ Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti dell' Controparte 1
avverso la sentenza n. 12916/2018, del Tribunale Ordinario di
[...]
Roma, così provvede:
Rigetta l'appello, con la condanna della Parte 1 al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 5000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3)dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Roma il giorno 25.9.2024 Il Presidente relatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 25.09.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ),
elettivamente domiciliato in Roma, Via Arrigo Davila, 43/20, presso lo studio dell'avv.
C.F. 2 ), che la rappresenta e difende Avv. Giovanni Faragasso (C.F. per procura in atti - APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. P.IVA 1
[...]
elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 20/E, presso dell'Avvocatura Generale dell'ente (C.F.l'avv. Gianluca Bravi
) che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F. 3
-
APPELLATI OGGETTO: edilizia popolare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ La Parte 1 subentrata al coniuge deceduto nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, ha accolto la figlia, Persona 1 , in casa, sin dal dicembre 2011, rivolgendo all CP_1, nel marzo 2012, istanza di ampliamento del nucleo familiare ex art. 12, L.R. n. 12/'99. L'istanza è stata rigettata, in mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile “ratione temporis" per l'ampliamento, poichè la figlia non risultava appartenere al nucleo familiare originario, al momento dell'assegnazione, in favore del padre e, quindi, non si trattava di rientro, a seguito di separazione coniugale.
Accertato il persistere dell'illegittima condizione abitativa presso l'alloggio pubblico, nonostante il provvedimento di diniego e la relativa diffida al ripristino della legalità,
1' CP_1 ha emesso il provvedimento, qui impugnato, dichiarativo di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), per illegittima cessione – parziale
- dell'alloggio. La Parte 1 ha impugnato il provvedimento, innanzi al tribunale, ma con esito negativo.
Il tribunale rilevato il potere/dovere dell CP_1 di pronunciare la decadenza e la natura ricognitiva del provvedimento riguardo all'esistenza dei presupposti normativi, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della legge regione Lazio n. 12/2019, nel testo applicabile al momento della morte dell'assegnatario, e, quindi, nell'anno 2008, momento in cui maturano i presupposti per il subentro. In particolare, ha applicato la disciplina dettata dall'art 13, che prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la risoluzione di diritto del contratto, in caso di cessione a terzi, anche solo parziale, dell'alloggio; in particolare, ha precisato che l'art. 12, nella versione all'epoca vigente, con il rimando all'art. 11, prevedeva il diritto al subentro, in favore dei figli, solo nel caso di rientro nel nucleo familiare, a seguito di separazione consensuale omologata, e non anche di semplice ingresso, invece, espressamente previsto a seguito della riforma intervenuta nell'anno 2016; dunque, ha escluso la ricorrenza dei presupposti, perché era incontestato che Persona 1 non facesse parte del nucleo familiare originario e la domanda di ampliamento del nucleo familiare non era stata proposta dall'originario assegnatario dell'immobile, unico legittimato e, nel qual caso, ricorrendone i presupposti, si sarebbe potuto configurare il diritto al subentro.
§ Parte 1 ha impugnato la decisione, contestando il ragionamento del tribunale, per non aver tenuto conto della situazione personale della Parte 1 invalida e non autosufficiente, e della figlia, divorziata, disoccupata e priva di un'abitazione, nonchè per aver violato il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, applicando la normativa vigente all'epoca della morte dell'originario assegnatario, più restrittiva di quella successiva che estende il diritto al subentro anche ai figli che non facevano parte dell'originario nucleo familiare. La ER , inoltre, non avrebbe alcun interesse al subentro ma solo a permanere nell'immobile per assistere la madre.
L'appello è infondato.
Il provvedimento di decadenza si fonda sul rigetto dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare e sul mancato adempimento alla diffida di allontanamento della figlia dall'alloggio popolare.
Nella fattispecie, è stata accertata una illegittima cessione parziale dell'alloggio popolare, in mancanza dei presupposti normativi per l'ampliamento del nucleo familiare. La permanenza in un alloggio di edilizia popolare è puntualmente regolato dalla legge anche riguardo l'ingresso di soggetti diversi dall'assegnatario, che vengono ad inserirsi nell'originario nucleo familiare (ampliamento) o chiedono di subentrare nell'assegnazione, che siano familiari, compresi i figli, o altro, per evitare un uso arbitrario dell'immobile che ha fini assistenziali. Diversa è l'ipotesi di un'eventuale ospitalità temporanea, che non risulta nemmeno richiesta/comunicata.
In questo ambito, non possono assumere alcun rilievo le considerazioni dell'appellante riguardanti le condizioni economiche e la necessità di assistenza alla madre invalida né si può ritenere che la successione di leggi civili, in mancanza di una norma che prevede la retroattività di quella modificatrice, possa di per sé comportare la violazione del principio costituzionale dettato dall'art. 3 Cost.
§ Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, anche per questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle tariffe minime previste per lo scaglione delle controversie di valore indeterminato di bassa complessità di cui al d.m. 55/2014.
§ Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti dell' Controparte 1
avverso la sentenza n. 12916/2018, del Tribunale Ordinario di
[...]
Roma, così provvede:
Rigetta l'appello, con la condanna della Parte 1 al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 5000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3)dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Roma il giorno 25.9.2024 Il Presidente relatore