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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito della udienza dello 02 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.3595/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Guido Marone ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via L.
Giordano n. 15, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente immesso in ruolo a far data dallo 01.09.2012, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei contratti indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi CP_1 il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio maturato nell'anno 2013. L'Amministrazione resistente si è costituita.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha rinunciato a parte della domanda, con rinunci agli atti , non accettata da controparte.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) Il D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego negli anni 2010, 2011 e
2012, prevedendo all'art.9 co.23 che “Per il personale docente, 1 amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…”.
Successivamente, l'art. 1 co. 1 lett. b) D.P.R. 122/2013 ha previsto la proroga di tale blocco anche per l'anno 2013, determinando così il blocco degli automatismi stipendiali e degli scatti di anzianità per il personale del
Comparto Scuola fino al 31.12.2013.
Pertanto, la sola annualità 2013 deve considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
In seguito, l'art. 1 co. 4 D.L. 3/2014 ha eliminato il blocco della progressione delle posizioni stipendiali con decorrenza dall'anno 2014.
Dal quadro normativo delineato, deriva che va esclusa la rilevanza economica dell'anzianità maturata nell'anno 2013, alla luce della permanenza degli effetti del plesso normativo che ha previsto, nel pubblico impiego, il c.d. blocco stipendiale sin dal 2010 con estensione all'anno
2013, normativa che il Giudice delle leggi ha qualificato come eccezionale e, pertanto, inidonea ad assurgere a stabile inibizione della contrattazione collettiva, pronunciandone la declaratoria d'illegittimità costituzionale solo sotto tale profilo, con salvezza, però, degli effetti già prodotti (cfr. sul punto
Corte Costituzionale n.178/2015).
3) Sul punto, la Suprema Corte con Sentenza n.16133/2024 ha affermato che: “Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del
2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di
2 contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
4) Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto con il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nell'anno 2013 soltanto ai fini giuridici, essendo inefficace dal punto di vista economico.
Ne consegue che il deve essere condannato a procedere, ai fini CP_1 della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati anche nell'anno 2013, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, senza però che ciò incida sulla posizione retributiva.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
5) Parte ricorrente con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ha formulato rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. con riferimento al capo di domanda relativo al riconoscimento dell'anno 2013 anche ai fini economici.
La rinuncia non è stata accettata dal resistente, pertanto è priva di CP_1 effetto.
In tale parte, dunque, la domanda va rigettata.
6) Le spese di lite vanno compensate in quanto la domanda è accolta solo in parte.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.3595/2024 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, , ogni contraria
[...] Controparte_5 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera con riconoscimento Parte_1
3 ai fini giuridici e nei termini di cui alla parte motiva di tutta l'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto ad effettuare ai fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato nell'anno 2013;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 02 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito della udienza dello 02 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.3595/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Guido Marone ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via L.
Giordano n. 15, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente immesso in ruolo a far data dallo 01.09.2012, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei contratti indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi CP_1 il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio maturato nell'anno 2013. L'Amministrazione resistente si è costituita.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha rinunciato a parte della domanda, con rinunci agli atti , non accettata da controparte.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) Il D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego negli anni 2010, 2011 e
2012, prevedendo all'art.9 co.23 che “Per il personale docente, 1 amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…”.
Successivamente, l'art. 1 co. 1 lett. b) D.P.R. 122/2013 ha previsto la proroga di tale blocco anche per l'anno 2013, determinando così il blocco degli automatismi stipendiali e degli scatti di anzianità per il personale del
Comparto Scuola fino al 31.12.2013.
Pertanto, la sola annualità 2013 deve considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
In seguito, l'art. 1 co. 4 D.L. 3/2014 ha eliminato il blocco della progressione delle posizioni stipendiali con decorrenza dall'anno 2014.
Dal quadro normativo delineato, deriva che va esclusa la rilevanza economica dell'anzianità maturata nell'anno 2013, alla luce della permanenza degli effetti del plesso normativo che ha previsto, nel pubblico impiego, il c.d. blocco stipendiale sin dal 2010 con estensione all'anno
2013, normativa che il Giudice delle leggi ha qualificato come eccezionale e, pertanto, inidonea ad assurgere a stabile inibizione della contrattazione collettiva, pronunciandone la declaratoria d'illegittimità costituzionale solo sotto tale profilo, con salvezza, però, degli effetti già prodotti (cfr. sul punto
Corte Costituzionale n.178/2015).
3) Sul punto, la Suprema Corte con Sentenza n.16133/2024 ha affermato che: “Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del
2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di
2 contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
4) Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto con il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nell'anno 2013 soltanto ai fini giuridici, essendo inefficace dal punto di vista economico.
Ne consegue che il deve essere condannato a procedere, ai fini CP_1 della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati anche nell'anno 2013, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, senza però che ciò incida sulla posizione retributiva.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
5) Parte ricorrente con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ha formulato rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. con riferimento al capo di domanda relativo al riconoscimento dell'anno 2013 anche ai fini economici.
La rinuncia non è stata accettata dal resistente, pertanto è priva di CP_1 effetto.
In tale parte, dunque, la domanda va rigettata.
6) Le spese di lite vanno compensate in quanto la domanda è accolta solo in parte.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.3595/2024 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, , ogni contraria
[...] Controparte_5 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera con riconoscimento Parte_1
3 ai fini giuridici e nei termini di cui alla parte motiva di tutta l'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto ad effettuare ai fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato nell'anno 2013;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 02 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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