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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4965/2021, in materia APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART.
1655 E SS. CC, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Duomo n. 133, presso lo studio dell'Avv. Luca
Migliore (C.F. ) che la rappresenta in virtù di procura in atti CodiceFiscale_1
OPPONENTE
E
(P.Iva , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli alla via Generale Orsini n. 46, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
ER (C.F. ), che la rappresenta giusta procura alle liti in atti C.F._2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1106/2021 del 15.03.2021, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. di r.g.
644/2021.
Conclusioni: Come da atto introduttivo e comparse conclusionali
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1106/2021 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 15.03.2021, notificato a mezzo pec il 15.03.2021, con il quale era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 9.941,78 oltre interessi ex art. 4 e 5 D.Lgs. Controparte_1
n. 231/02 e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti.
L'opponente, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli in applicazione degli artt. 19 e 20 c.c., evidenziando la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il foro convenzionale. La precisava inoltre che l'adito tribunale sarebbe incompetente anche in Parte_1 applicazione dei criteri di cui all'art. 1182 c.c.; infatti, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro non precisata nel suo ammontare, la stessa va adempiuta nel domicilio del debitore
Nel merito eccepiva l'inesigibilità del credito per carenza degli elementi di cui agli artt. 633 cpc e 634 c.p.c., per mancanza di prova, non essendo stati depositati gli estratti autentici delle scritture contabili, stante l'inidoneità della fattura per la corretta emissione del decreto ingiuntivo. Evidenziava, inoltre, l'assenza di prova della corretta esecuzione della prestazione.
In via gradata eccepiva l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale:
1. accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli in virtù dei motivi in esposti in narrativa, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e disporne la revoca anche nel caso in cui si disponga il termine per la riassunzione del giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale ritenuto competente;
In via preliminare:
2. non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i requisiti di cui all'art. 648, comma 1, c.p.c.; Nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Napoli Nord dovesse ritenersi competente territorialmente:
3. annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
4. condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9 settembre 2021, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale in via preliminare contestava l'eccepita Controparte_1 incompetenza territoriale, stante la validità della clausola contrattuale con la quale le parti hanno scelto il foro competente in caso di controversia;
evidenziava inoltre che l'adito
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tribunale sarebbe in ogni caso competente anche facendo corretta applicazione dei principi di cui agli art. 19, 20 e 1182 c.c..
Nel merito evidenziava che il credito era certo, liquido ed esigibile stante la corretta emissione di fattura elettronica, debitamente trasmessa alla debitrice, corredata dei formulari sottoscritti dalla stessa opponente;
peraltro, il documento contabile non veniva minimamente contestato dalla bensì registrati e l'iva regolarmente detratta. Parte_1
Chiedeva, infine, la condanna della opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., inconsiderazione della circostanza che trattasi di opposizione meramente dilatoria.
Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare, a. stante l'inconsistenza
e la palese infondatezza dell'opposizione proposta da perché non fondata
Parte_1 su prova scritta e di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1106/2021; 2. in via principale e nel merito, a. rigettare integralmente l'opposizione proposta da perché palesemente infondata sia
Parte_1 in fatto che diritto e, in ogni caso, non fondata su prova scritta e di pronta soluzione per le motivazioni innanzi espresse;
b. accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice della somma di € 9.941,78 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/02 per tutti i motivi dedotti in atti;
c. condannare ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente
Parte_1 pretestuosità e temerarietà del presente giudizio, da liquidarsi nella misura di € 5.000,00 oppure nella maggiore e/o minore somma che l'On.le Giudice adito vorrà liquidare;
3. in ogni caso, a. condannare la al pagamento delle spese, compenso
Parte_1 professionale e spese generali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore”.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e disposta l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dall'opponente. Quest'ultimo eccepisce la nullità della clausola contrattuale di previsione del foro convenzionale per mancata specifica sottoscrizione della stessa.
Sul punto giova rilevare che la doppia sottoscrizione della clausola vessatoria prevista dall'art. 1341 c.c. è prevista a tutela della parte contrattuale più debole e nell'ipotesi di sottoscrizione di contratti per adesione.
Come ha chiarito la giurisprudenza “Perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo
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o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, n. 25491).
Nella specie, pertanto, mancano gli elementi per ritenere necessaria la specifica sottoscrizione della clausola contrattuale che prevede il foro convenzionale perché manca la prova che trattasi di contratto per moduli o formulari. La clausola è, pertanto da ritenersi valida con conseguente rigetto della sollevata eccezione.
Ad ogni buon conto, anche a voler non ritenere valida la predetta clausola contrattuale, la corretta applicazione dei criteri previsti dagli articoli 18,19 e 20 c.p.c. consente di radicare la competenza territoriale dinanzi al Tribunale di Napoli Nord quale Giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Questo perché trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, ex art. 1182 terzo comma c.c., “deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 cpc e art. 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile a tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, solo qualora venga richiesto il pagamento di una somma determinata e “liquida”, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Va sul punto osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17989 del 13.09.2016 ha ribadito che il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore purché sussista il requisito della liquidità dell'obbligazione, il cui preciso ammontare deve risultare esattamente determinato nel titolo o comunque determinabile in base a semplici calcoli aritmetici (cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 17989 del
13/09/2016).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie il credito che la società
[...] ha posto a fondamento della domanda giudiziale ha ad oggetto una somma di Controparte_1
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denaro liquido, posto che i prezzi che la società opposta ha applicato a ciascun trasporto di cui ha chiesto il pagamento sono compiutamente indicati nel contratto sottoscritto e nella fattura azionata in sede monitoria, ove risultano altresì specificati il prezzo di ciascuna quantità di materiale trasportato, e, quindi, il totale. Trattasi quindi di una obbligazione pecuniaria liquida, da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, a nulla rilevando ai fini della competenza le eccezioni dedotte dall'opponente, circa l'esistenza e l'ammontare del credito, posto che esse non rendono illiquido quest'ultimo, ma - integrando fatti impeditivi della domanda - possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice competente.
Deve dunque concludersi per la competenza territoriale di questo Tribunale.
Passando all'esame del merito, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n.
7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -
e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Parte opponente, a fronte della pretesa creditoria dell'opposta e della documentazione depositata in giudizio, ha contestato la quantità di materiale trasportato e conferito in discarica di cui alla fattura oggetto di decreto ingiuntivo.
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Ebbene, la società creditrice ha idoneamente provato, con la Controparte_1 documentazione in atti (contratto, fatture e formulari) e attraverso l'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, il credito vantato e riportato nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, oltre che l'adempimento delle obbligazioni assunte.
Va ricordato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. da Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 5915 del 11/03/2011).
Nel caso in esame, invero, la ha fornito adeguata prova documentale Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto contrattuale con la odierna opponente.
Né risulta in alcun modo contestata l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della
[...]
prestazione di cui, come detto, vi è prova documentale e che giustifica l'emissione Parte_1 della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
Sarebbe spettato, quindi, alla parte opponente provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata.
Non vi è dubbio circa l'avvenuta consegna del materiale da trasportare, tuttavia, parte opponente ne contesta la quantità risultante dai formulari successivamente alla pesatura effettuata in discarica.
Sotto tale profilo, la riteneva di poter opporre alla controparte l'eccezione di Parte_1 inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., deducendo così la legittimità del proprio inadempimento, a causa della mancata consegna dei formulari.
A tal riguardo, si precisa che, a rigore, la fattispecie in esame non è sussumibile nell'alveo dell'art. 1460 c.c., norma che presuppone che la parte contro la quale sia opposta l'eccezione di inadempimento sia, a sua volta, rimasta inadempiente rispetto alla prestazione su di essa gravante. Orbene, è evidente – oltre ad essere stato sopra già evidenziato – che nel caso di specie è del tutto pacifico ed incontestato, nonché provato documentalmente, che la
[...] eseguiva la prestazione posta a suo carico, consistente nel trasporto del Controparte_1 materiale consegnato dalla Parte_1
La mancata, o tardiva, consegna dei formulari attiene ad un piano diverso e non sovrapponibile alla fase esecutiva del rapporto, e pertanto essa non è idonea a determinare un inadempimento in senso tecnico in capo alla Controparte_1
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Risulta, pertanto, incontestato tra le parti (opposta ed opponente) che la prestazione contrattualmente pattuita (il trasporto) sia stata effettuata e che i formulari siano stati sottoscritti dalle parti.
Ciò detto, rispetto alla doglianza relativa al quantitativo consegnato, l'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di provare che al momento della consegna della merce venisse effettuata solo una stima presunta del peso del materiale conferito e che l'unica pesata effettiva veniva effettuata al momento del conferimento in discarica.
Ed infatti, il teste di parte opponente ha dichiarato che “il peso in cantiere Testimone_1 del materiale da riportare in discarica è solo una stima presunta rapportata ai dati tecnici indicati nel libretto di circolazione dell'automezzo (portata). Per cui, in definitiva, in cantiere non si effettua mai una pesata vera e propria intesa come dell'automezzo a pieno carico, peso dell'automezzo senza carico e conseguente peso del carico. Questa operazione viene effettuata unicamente in discarica.” (cfr. verbale udienza del 11/04/2024).
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dal contratto sottoscritto dalle parti, emerge che “la verifica del peso a destino è responsabilità del committente stesso”; inoltre, le parti espressamente statuivano al punto 6) che “In caso di conferimento di rifiuti il peso da addebitare in fattura al committente sarà esclusivamente quello indicato sul Formulario dall'impianto ricevente nella sezione predisposta”.
È evidente, pertanto, che per espresso accordo delle parti il quantitativo di materiale oggetto di trasporto e sulla scorta del quale l'odierna opposta ha emesso fattura sarebbe stato determinato all'esito della pesatura in discarica, così come effettivamente avvenuto;
sul punto alcuna rilevanza può essere attribuita alla eventuale tardiva consegna della copia del formulario.
Rispetto al quantum, parte opponente solleva una generica contestazione richiamando il punto
10) del contratto secondo il quale che “La ha facoltà di modificare il Controparte_1 corrispettivo dei costi, indicati nel presente contratto/offerta controfirmata - In base alle variazioni ISTAT su base annua - In caso di variazione dei costi finali di smaltimento, trattamento, analisi, depurazione, cernita, trasporto e variazione di destino o di tasse (con preventiva informazione del cliente) - In caso di ritardato pagamento, a seguito del quale è espressamente convenuto che saranno applicati alle somme dovute gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale B.C.E. maggiorato di 7 punti percentuali (D.Lgs. 231/02); tuttavia, la nulla precisa circa l'asserita variazione prezzi, non fornisce un calcolo di Parte_1 quelli che avrebbero dovuto essere i prezzi, né ne indica la differenza rispetto a quelli applicati.
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In definitiva, dunque, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, riguardanti il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, da quanto sopra deve ritenersi che parte opposta abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata dimostrando la fonte contrattuale della prestazione per cui ha richiesto il pagamento nonché il corretto adempimento.
L'opposizione, pertanto, va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Va infine esaminata la domanda formulata da parte opposta, di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico dell'opponente, per avere lo stesso agito ed insistito in una pretesa coscientemente infondata, alla stregua di un comportamento viziato dalla colpa grave.
L'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., è soggetta alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
La giurisprudenza ha chiarito che “ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.” (Cass. civ., Sez.
II, ord. n. 27646 del 30 ottobre 2018).
Inoltre, per quanto concerne l'onere probatorio, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9080 del 15 aprile 2013).
Nella specie non risulta raggiunta la prova necessaria a riconoscere il richiesto risarcimento, la domanda di condanna va pertanto disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa sulla opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1106/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.03.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 644/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
Pag. 8 di 9
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo
ER, antistatario.
Così deciso in Aversa il 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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