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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 2845/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2025
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. Giovanni Ferraù, oggi sostituito dall'avv. Simona Parte_1
Milicia; per la l'avv. Marco Rossi, oggi sostituito dall'avv. Rita Controparte_1
Mastrogirolamo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare alle note conclusive già depositate.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 2845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2845 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, alla via Nicola Coviello n. 25, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ferraù, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro temore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Verona, al Vicolo San Bernardino n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti di finanziamento:
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 511/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato il 28.2.2022, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 complessiva somma di euro 10.128,56, a titolo di restituzione dell'importo erogato in virtù di un contratto di finanziamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, dedotto di non essere stata informata dell'avvenuta cessione del credito, non potendo a questo fine ritenersi rilevante la comunicazione inoltrata in data 2.7.2014 e ricevuta da in quanto quest'ultimo non era Parte_2
abilitato al ritiro della corrispondenza alla medesima diretta, e che il credito azionato sarebbe, ad ogni modo, da ritenere prescritto, atteso che la data di scadenza dell'ultima rata è individuata dal contratto nel 16.11.2009 e che nessun atto interruttivo è stato posto in essere prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
La stessa ha, dunque, così concluso: “in accoglimento dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del credito nei confronti dell'odierna opponente e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace con qualsivoglia formula il decreto ingiuntivo n. 511/2022 – Tribunale di Velletri;
- In ogni caso accertare
l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c., con conseguente illegittimità della pretesa riportata in seno al decreto monitorio, il quale, pertanto, dovrà essere revocato, annullato e/o dichiarare inefficace con qualsivoglia formula;
- Con vittorio di spese e compensi del presente giudizio”.
La costituitasi in giudizio mediante la mandataria in epigrafe Controparte_1
indicata, ha dedotto che la cessione è stata notificata alla debitrice sia dalla cedente che dalla cessionaria e che ciò non inciderebbe, ad ogni modo, sulla sua efficacia;
che detta comunicazione è a forma libera e può avvenire anche con la notificazione del ricorso monitorio;
che la medesima è stata regolarmente consegnata al coniuge separato dell'opponente presso l'abitazione di quest'ultima; che la prescrizione è stata interrotta da diversi atti, quali l'atto di comunicazione della cessione inviato da e Controparte_3
notificato il 2.7.2014, la lettera di preavviso di segnalazione a sofferenza della posizione,
3 notificata il 29.10.2014, l'atto di comunicazione di cessione del credito inviato dalla e notificato il 5.12.2018. Controparte_4
Alla luce di ciò, la medesima ha chiesto di: “in via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice della somma di € 10.128,56 (ovvero Controparte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora come richiesti in DI fino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre ad accessori di legge
(IVA e CPA) e rimborso forfettario 15%”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
La causa è, quindi, definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, merita sin d'ora evidenziare che la parte opponente non ha svolto alcuna contestazione in merito all'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento, che risulta documentata anche in fase monitoria, e all'entità della pretesa azionata.
Le uniche doglianze sollevate dall'opponente sono, infatti, rappresentate dalla inopponibilità della cessione del credito, in ragione della sua mancata comunicazione, e dall'avvenuta prescrizione dello stesso, censure che non si reputano, nondimeno, meritevoli di accoglimento.
In relazione al primo profilo, si evidenzia che la parte opposta ha prodotto una comunicazione inoltrata dalla mediante cui quest'ultima ha Parte_3
informato la debitrice dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito vantato dalla
4 Gmac Italia s.p.a., rispetto a cui alcuna contestazione è stata mossa dall'opponente, nonché un'ulteriore comunicazione, inoltrata dalla in cui si è nelle more Controparte_4
fusa per incorporazione la per effetto della quale la stessa Parte_3
opponente è stata nuovamente informata della cessione del credito da parte dell'originario titolare, comunicazione quest'ultima che è stata pacificamente ricevuta dalla debitrice
(cfr. docc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 12 del fascicolo dell'opposta).
Si sottolinea, inoltre, che la stessa opposta ha prodotto, nella presente sede, l'estratto dell'avviso di conferimento di ramo di azienda dalla alla Controparte_4 [...]
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., il cui Controparte_1
comma 4 prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte opposta).
Appare, infine, assorbente ricordare che, ad avviso della Suprema Corte, “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770; nello stesso senso, Cass., 10 gennaio 2025, n. 654).
Ne discende che il solo dato che la parte opposta abbia rappresentato, nel ricorso monitorio notificato alla debitrice, l'avvenuta cessione del credito in suo favore vale a rendere di per sé detta cessione opponibile alla medesima ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Proseguendo con l'esame dell'ulteriore eccezione sollevata dalla debitrice, si rileva che quest'ultima ha sostenuto che il credito azionato si sarebbe estinto per prescrizione, in quanto la scadenza dell'ultima rata di rimborso indicata nel contratto di finanziamento coincide con il 16.11.2009, da riguardare quale dies a quo del termine di prescrizione decennale, e che, prima della notificazione del decreto ingiuntivo, alcun atto interruttivo sarebbe stato posto in essere.
Al riguardo, si evidenzia, di contro, che la parte opposta ha documentato che alla
5 debitrice è stata inoltrata una prima comunicazione di cessione, da parte della
[...]
recante un espresso invito a provvedere al versamento dell'intero importo Parte_3
ivi indicato, consegnata, in data 2.7.2014, presso quello che la stessa opponente riconosce come indirizzo del proprio domicilio, rispetto a cui l'unica doglianza sollevata dalla debitrice è rappresentata dal fatto che la stessa raccomandata sarebbe stata ritirata dal proprio coniuge già separato, ossia evenienza quest'ultima che non vale Parte_2
a superare la presunzione posta dall'art. 1335 c.c., non avendo l'interessata dimostrato di non avere avuto conoscenza dell'intimazione senza sua colpa (cfr. docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio).
A conferma di ciò, si rileva poi che l'opposta ha versato in atti la lettera di preavviso di segnalazione a sofferenza, anch'essa recapitata presso lo stesso indirizzo riconosciuto dalla debitrice come di domicilio e ritirata, in data 29.10.2014, da Parte_2
espressamente qualificatosi come marito della destinataria, rispetto alla quale alcuna contestazione è stata sollevata dalla debitrice (cfr. doc. 12 del fascicolo della parte opposta).
In ordine alla suddetta comunicazione consegnata in data 2.7.2014, deve, inoltre, precisarsi che non può tenersi conto delle contestazioni tardivamente svolte dall'opponente soltanto nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione, atteso che le stesse sottendono circostanze mai allegate nei precedenti scritti difensivi.
È, infine, dirimente osservare che la creditrice ha prodotto, nel presente giudizio, una nuova comunicazione di cessione del credito inviata dalla recante una Controparte_4
espressa intimazione a provvedere al pagamento dell'intero importo dovuto entro venti giorni, con avvertimento che in mancanza sarebbero state avviate iniziative di recupero del credito, consegnata all'interessata in data 5.12.2018, che è di per sé sola sufficiente a determinare l'interruzione del termine di prescrizione decennale, decorrente, secondo quanto prospettato dalla stessa opponente, dalla data del 16.11.2009, individuata come data di scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento (doc. 13 del fascicolo di parte opposta).
6 Concludendo, se la parte opposta ha dato adeguata prova della pretesa creditoria azionata, che non è stata contestata in alcun modo né nella sua esistenza né nel suo ammontare, d'altro canto, le eccezioni sollevate dall'opponente sono da considerare infondate, avendo l'opposta documentato l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione decennale in data 2.7.2014, in data 5.12.2018 e, infine, con la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo.
Non può, inoltre, prescindersi dal rimarcare che alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio in merito all'avvenuta cessione del credito azionato in favore dell'opposta e alla sua inclusione fra i crediti ceduti, di talché sono da considerare inammissibili e tardive le contestazioni, peraltro generiche, svolte sul punto dalla stessa opponente soltanto nelle note conclusive, oltre i limiti preclusivi coincidenti con i termini di cui art. 183 c. 6 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante.
Preme, da ultimo, precisare che, benché detto profilo non sia stato messo in luce dalla parte opponente, non ricorrono, nel caso di specie, clausole potenzialmente vessatorie secondo la disciplina consumeristica, in quanto l'importo oggetto di ingiunzione include esclusivamente l'importo dovuto quale capitale residuo e a titolo di interessi corrispettivi, mentre gli interessi di mora sono stati circoscritti al solo tasso legale dalla data della domanda.
3. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'opponente e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del
2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
7 o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 511/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato il
28.2.2022, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
b) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
8
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2025
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. Giovanni Ferraù, oggi sostituito dall'avv. Simona Parte_1
Milicia; per la l'avv. Marco Rossi, oggi sostituito dall'avv. Rita Controparte_1
Mastrogirolamo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare alle note conclusive già depositate.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 2845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2845 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, alla via Nicola Coviello n. 25, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ferraù, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro temore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Verona, al Vicolo San Bernardino n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti di finanziamento:
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 511/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato il 28.2.2022, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 complessiva somma di euro 10.128,56, a titolo di restituzione dell'importo erogato in virtù di un contratto di finanziamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, dedotto di non essere stata informata dell'avvenuta cessione del credito, non potendo a questo fine ritenersi rilevante la comunicazione inoltrata in data 2.7.2014 e ricevuta da in quanto quest'ultimo non era Parte_2
abilitato al ritiro della corrispondenza alla medesima diretta, e che il credito azionato sarebbe, ad ogni modo, da ritenere prescritto, atteso che la data di scadenza dell'ultima rata è individuata dal contratto nel 16.11.2009 e che nessun atto interruttivo è stato posto in essere prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
La stessa ha, dunque, così concluso: “in accoglimento dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del credito nei confronti dell'odierna opponente e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace con qualsivoglia formula il decreto ingiuntivo n. 511/2022 – Tribunale di Velletri;
- In ogni caso accertare
l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c., con conseguente illegittimità della pretesa riportata in seno al decreto monitorio, il quale, pertanto, dovrà essere revocato, annullato e/o dichiarare inefficace con qualsivoglia formula;
- Con vittorio di spese e compensi del presente giudizio”.
La costituitasi in giudizio mediante la mandataria in epigrafe Controparte_1
indicata, ha dedotto che la cessione è stata notificata alla debitrice sia dalla cedente che dalla cessionaria e che ciò non inciderebbe, ad ogni modo, sulla sua efficacia;
che detta comunicazione è a forma libera e può avvenire anche con la notificazione del ricorso monitorio;
che la medesima è stata regolarmente consegnata al coniuge separato dell'opponente presso l'abitazione di quest'ultima; che la prescrizione è stata interrotta da diversi atti, quali l'atto di comunicazione della cessione inviato da e Controparte_3
notificato il 2.7.2014, la lettera di preavviso di segnalazione a sofferenza della posizione,
3 notificata il 29.10.2014, l'atto di comunicazione di cessione del credito inviato dalla e notificato il 5.12.2018. Controparte_4
Alla luce di ciò, la medesima ha chiesto di: “in via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice della somma di € 10.128,56 (ovvero Controparte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora come richiesti in DI fino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre ad accessori di legge
(IVA e CPA) e rimborso forfettario 15%”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
La causa è, quindi, definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, merita sin d'ora evidenziare che la parte opponente non ha svolto alcuna contestazione in merito all'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento, che risulta documentata anche in fase monitoria, e all'entità della pretesa azionata.
Le uniche doglianze sollevate dall'opponente sono, infatti, rappresentate dalla inopponibilità della cessione del credito, in ragione della sua mancata comunicazione, e dall'avvenuta prescrizione dello stesso, censure che non si reputano, nondimeno, meritevoli di accoglimento.
In relazione al primo profilo, si evidenzia che la parte opposta ha prodotto una comunicazione inoltrata dalla mediante cui quest'ultima ha Parte_3
informato la debitrice dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito vantato dalla
4 Gmac Italia s.p.a., rispetto a cui alcuna contestazione è stata mossa dall'opponente, nonché un'ulteriore comunicazione, inoltrata dalla in cui si è nelle more Controparte_4
fusa per incorporazione la per effetto della quale la stessa Parte_3
opponente è stata nuovamente informata della cessione del credito da parte dell'originario titolare, comunicazione quest'ultima che è stata pacificamente ricevuta dalla debitrice
(cfr. docc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 12 del fascicolo dell'opposta).
Si sottolinea, inoltre, che la stessa opposta ha prodotto, nella presente sede, l'estratto dell'avviso di conferimento di ramo di azienda dalla alla Controparte_4 [...]
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., il cui Controparte_1
comma 4 prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte opposta).
Appare, infine, assorbente ricordare che, ad avviso della Suprema Corte, “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770; nello stesso senso, Cass., 10 gennaio 2025, n. 654).
Ne discende che il solo dato che la parte opposta abbia rappresentato, nel ricorso monitorio notificato alla debitrice, l'avvenuta cessione del credito in suo favore vale a rendere di per sé detta cessione opponibile alla medesima ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Proseguendo con l'esame dell'ulteriore eccezione sollevata dalla debitrice, si rileva che quest'ultima ha sostenuto che il credito azionato si sarebbe estinto per prescrizione, in quanto la scadenza dell'ultima rata di rimborso indicata nel contratto di finanziamento coincide con il 16.11.2009, da riguardare quale dies a quo del termine di prescrizione decennale, e che, prima della notificazione del decreto ingiuntivo, alcun atto interruttivo sarebbe stato posto in essere.
Al riguardo, si evidenzia, di contro, che la parte opposta ha documentato che alla
5 debitrice è stata inoltrata una prima comunicazione di cessione, da parte della
[...]
recante un espresso invito a provvedere al versamento dell'intero importo Parte_3
ivi indicato, consegnata, in data 2.7.2014, presso quello che la stessa opponente riconosce come indirizzo del proprio domicilio, rispetto a cui l'unica doglianza sollevata dalla debitrice è rappresentata dal fatto che la stessa raccomandata sarebbe stata ritirata dal proprio coniuge già separato, ossia evenienza quest'ultima che non vale Parte_2
a superare la presunzione posta dall'art. 1335 c.c., non avendo l'interessata dimostrato di non avere avuto conoscenza dell'intimazione senza sua colpa (cfr. docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio).
A conferma di ciò, si rileva poi che l'opposta ha versato in atti la lettera di preavviso di segnalazione a sofferenza, anch'essa recapitata presso lo stesso indirizzo riconosciuto dalla debitrice come di domicilio e ritirata, in data 29.10.2014, da Parte_2
espressamente qualificatosi come marito della destinataria, rispetto alla quale alcuna contestazione è stata sollevata dalla debitrice (cfr. doc. 12 del fascicolo della parte opposta).
In ordine alla suddetta comunicazione consegnata in data 2.7.2014, deve, inoltre, precisarsi che non può tenersi conto delle contestazioni tardivamente svolte dall'opponente soltanto nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione, atteso che le stesse sottendono circostanze mai allegate nei precedenti scritti difensivi.
È, infine, dirimente osservare che la creditrice ha prodotto, nel presente giudizio, una nuova comunicazione di cessione del credito inviata dalla recante una Controparte_4
espressa intimazione a provvedere al pagamento dell'intero importo dovuto entro venti giorni, con avvertimento che in mancanza sarebbero state avviate iniziative di recupero del credito, consegnata all'interessata in data 5.12.2018, che è di per sé sola sufficiente a determinare l'interruzione del termine di prescrizione decennale, decorrente, secondo quanto prospettato dalla stessa opponente, dalla data del 16.11.2009, individuata come data di scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento (doc. 13 del fascicolo di parte opposta).
6 Concludendo, se la parte opposta ha dato adeguata prova della pretesa creditoria azionata, che non è stata contestata in alcun modo né nella sua esistenza né nel suo ammontare, d'altro canto, le eccezioni sollevate dall'opponente sono da considerare infondate, avendo l'opposta documentato l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione decennale in data 2.7.2014, in data 5.12.2018 e, infine, con la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo.
Non può, inoltre, prescindersi dal rimarcare che alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio in merito all'avvenuta cessione del credito azionato in favore dell'opposta e alla sua inclusione fra i crediti ceduti, di talché sono da considerare inammissibili e tardive le contestazioni, peraltro generiche, svolte sul punto dalla stessa opponente soltanto nelle note conclusive, oltre i limiti preclusivi coincidenti con i termini di cui art. 183 c. 6 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante.
Preme, da ultimo, precisare che, benché detto profilo non sia stato messo in luce dalla parte opponente, non ricorrono, nel caso di specie, clausole potenzialmente vessatorie secondo la disciplina consumeristica, in quanto l'importo oggetto di ingiunzione include esclusivamente l'importo dovuto quale capitale residuo e a titolo di interessi corrispettivi, mentre gli interessi di mora sono stati circoscritti al solo tasso legale dalla data della domanda.
3. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'opponente e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del
2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
7 o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 511/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato il
28.2.2022, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
b) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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