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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7485 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 16764/2024 R.G.
TRA con l'avv.to Gilberto Cerutti, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Boezio n. 19
E
unipersonale., in persona in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico, con l'avv. Massimo Bersani
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha depositato - in data 30.4.2025 - (iscritto a ruolo in pari data), poi Parte_1 notificato con il quale ha dedotto quanto segue:
• Ha lavorato presso il ristorante il “Piccolo Mondo”, dal 8.5.2023 al 13.2.2024, alle dipendenze di con contratto a tempo determinato ed orario “part- Controparte_1 time” al 75%, più volte prorogato fino al 31.7.2024;
• In data 13.2.2024 il direttore gli ha comunicato telefonicamente il Controparte_2 recesso anticipato dal rapporto di lavoro
• Nel corso del rapporto ha ricevuto direttive da ed ha svolto Persona_1 mansioni di “barman addetto alla preparazione e mescita di cocktails, liquori, birre e cappuccini, nonché all'occorrenza (o saltuariamente) addetto ad aiutare i camerieri”, riconducibili al 4° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi applicato dal datore di lavoro;
• E' stato invece inquadrato al 5° livello dello stesso C.C.N.L. Pubblici Esercizi;
• Ha osservato per l'orario dalle 16.00 alle ore 24.00, per 6 giorni alla settimana;
• Ha goduto di 10 giorni di ferie, non ha fruito di permessi retribuiti, ha lavorato durante le festività e nei giorni coincidenti con le festività soppresse (specificamente indicate nel ricorso stesso);
• Ha ricevuto una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
b) accertare il recesso anticipato dal contratto con termine al 31/7/2024 e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo sino alla scadenza del contratto;
c) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 22.433,67, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
..”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato puntualmente il Controparte_1 ricorso, concludendo per il rigetto. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, esaminati i testi introdotti dalle parti, disposto il deposito di nuovo conteggi a cura di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve trovare in parte accoglimento. Il CCLN Turismo - Pubblici Esercizi, (allegato agli atti), applicato dalla Società resistente (ciò non è contestato e risulta dal contratto di assunzione depositato dalla stessa resistente) comprende nel IV livello invocato (tra gli altri) i profili: “…-cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- chef de rang di ristorante…”, mentre il livello contrattuale assegnato al ricorrente nel corso del rapporto lavorativo (V), ricomprende (tra gli altri) i profili di “- cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cameriere bar, tavola calda, self-service…- barista…”. (teste di parte ricorrente) ha dichiarato: “..all'epoca ero il Direttore del Testimone_1 ristorante il Piccolo Mondo e ho segnalato il ricorrente al signor per l'assunzione; Per_1 preciso che io e il ricorrente avevamo lavorato insieme presso il ristorante il Piccolo Mondo anche due anni prima e poi siamo ritornati, Nel predetto periodo il ricorrente ha lavorato come barista e come aiuto cameriere, cioè preparava “cocktail” e bevande che serviva al banco e ai tavoli…Il ricorrente lavorava dalle ore 16.00 fino alla mezzanotte circa per sei giorni a settimana.”. Il teste ha conoscenza dei fatti di causa, avendo lavorato per l'odierna resistente, quale direttore del ristorante “Il Piccolo Mondo” gestito dalla medesima, in coincidenza con (il teste al momento della deposizione gestiva un ristorante di sua Parte_1 proprietà, come dal medesimo dichiarato). Il ha dunque affermato che il ha svolto mansioni di “barista” CP_2 Parte_1
(inquadrabili al IV livello) e si è occupato preparazione di “cocktail” e bevande. In effetti il barista prepara e serve al banco del bar ed altre bevande che Parte_2 non necessitano della particolare competenza professionale richiesta al “barman”, sicché l'incerta deposizione (sul punto) del non consente di riconoscere il superiore CP_2 inquadramento, dovendosi perciò confermare il V livello attribuito dal datore di lavoro. Il ha altresì dichiarato: “Tutti noi dipendenti lavoravamo anche nei giorni festivi, CP_2
a meno che questi non coincidevano con il giorno di riposo…Mi sembra che il Parte_1 abbia goduto di ferie, ma non ricordo per quanti giorni;
sicuramente non ha goduto di permessi retribuiti…tutti noi dipendenti lavoravamo anche nei giorni festivi…”. Il ricorrente non ha dunque usufruito di permessi, ha altresì lavorato in coincidenza con le festività nazionali e soppresse e non risulta di quante ferie abbia goduto (è onere del datore di lavoro comprovare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle, come precisato da Cass., sez. L, sent. n. 21780 del 8.7.2022). In ogni caso il ricorrente ha detratto (con le note conclusive autorizzate) quanto richiesto a titolo di ferie non godute nell'anno 2024. In ordine al licenziamento il ha dichiarato: “Io personalmente ho licenziato il CP_2 ricorrente su richiesta di mi sembra che il ricorrente abbia lavorato anche il Persona_1
14 febbraio 2024, giorno di San Valentino;
mi sembra di averlo licenziato il 14/15 febbraio 2024”). Tali dichiarazioni (precise e circostanziate) comprovano univocamente il recesso “ante tempus” del datore di lavoro (che ha incaricato il suo collaboratore, della CP_2 relativa comunicazione). Le dichiarazioni di e di LA RE non portano il giudizio il Testimone_2 giudizio a diverse conclusioni, attesa l'inattendibilità di ciascuno, dovuta per la prima allo stretto vincolo con (hanno un figlio insieme, come la medesima ha Persona_1 dichiarato) e per il secondo al rapporto di lavoro con la Società resistente in atto al momento della deposizione (come dichiarato dal teste). In ogni caso la neppure può avere piena cognizione dei fatti di causa, avendo Tes_2 dichiarato: “Io mi recavo presso il ristorante in questione quasi tutti i giorni verso le ore 18.30/19.00 e in tali circostanze trovavo il ricorrente…mi trattenevo presso il ristorante Il Piccolo Mondo dalle 18.30/19.00 fino alle ore 23.00…” (la teste si è dunque trovata sul posto di lavoro non tutti i giorni e, nei giorni in cui è stata presente, per un numero di ore inferiore rispetto all'orario del ricorrente, sicché nulla può sapere per il tempo residuo). Quanto all'”aliunde perceptum”, eccepito dalla resistente, si richiama la Suprema CP_1
Corte laddove ha precisato che “Ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 21919 del 26.10.2010; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 5676 del 10.4.2012; Cass., sez. L, sent. n. 17368 del 1.9.2015). Nello specifico risulta esclusivamente un periodo di lavoro (successivo al recesso “ante tempus”) limitato a due settimane decorrenti dal 24 febbraio 2024, come riferito dallo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio (il teste LA RE ha dichiarato che il ha lavorato presso il ristorante “VIB” “negli ultimi dieci giorni di febbraio Parte_1
2024 e per il mese di marzo 2024”, ma tale deposizione non assume rilievo, attesa l'inattendibilità del medesimo, secondo le precedenti argomentazioni). In ogni caso manca la prova dell'entità delle somme percepite nelle due settimane di lavoro e di quelle erogate durante la disoccupazione (a titolo di NASPI) sicché, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, non va operata alcuna detrazione dalle somme elaborate da parte ricorrente (con gli ultimi conteggi). All'esito delle precedenti considerazioni la domanda deve trovare accoglimento secondo gli analitici conteggi depositati da parte ricorrente in corso di causa, correttamente elaborati sulla base del V livello del CCLN e degli ulteriori elementi posti a base della domanda e comprovati dall'istruttoria, con esclusione delle somme detratte dallo stesso ricorrente, nelle note conclusive, a titolo di ferie per l'anno 2024 (all'odierno verbale parte resistente ha riconosciuto la correttezza dei predetti conteggi e, nel resto, ha proposto doglianze generiche e inconferenti, in ordine alle risultanze delle buste paga); sono altresì dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, condanna a pagare Parte_3
a la somma complessiva di € 19.387,51, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria;
Condanna al pagamento delle spese Parte_3 processuali di liquidate in € 2.694,00, oltre spese forfettarie pari al 15 Parte_1
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Ida Cristina Pangia
sentenza redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa Maria Simona Ingrosso.
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 16764/2024 R.G.
TRA con l'avv.to Gilberto Cerutti, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Boezio n. 19
E
unipersonale., in persona in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico, con l'avv. Massimo Bersani
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha depositato - in data 30.4.2025 - (iscritto a ruolo in pari data), poi Parte_1 notificato con il quale ha dedotto quanto segue:
• Ha lavorato presso il ristorante il “Piccolo Mondo”, dal 8.5.2023 al 13.2.2024, alle dipendenze di con contratto a tempo determinato ed orario “part- Controparte_1 time” al 75%, più volte prorogato fino al 31.7.2024;
• In data 13.2.2024 il direttore gli ha comunicato telefonicamente il Controparte_2 recesso anticipato dal rapporto di lavoro
• Nel corso del rapporto ha ricevuto direttive da ed ha svolto Persona_1 mansioni di “barman addetto alla preparazione e mescita di cocktails, liquori, birre e cappuccini, nonché all'occorrenza (o saltuariamente) addetto ad aiutare i camerieri”, riconducibili al 4° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi applicato dal datore di lavoro;
• E' stato invece inquadrato al 5° livello dello stesso C.C.N.L. Pubblici Esercizi;
• Ha osservato per l'orario dalle 16.00 alle ore 24.00, per 6 giorni alla settimana;
• Ha goduto di 10 giorni di ferie, non ha fruito di permessi retribuiti, ha lavorato durante le festività e nei giorni coincidenti con le festività soppresse (specificamente indicate nel ricorso stesso);
• Ha ricevuto una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
b) accertare il recesso anticipato dal contratto con termine al 31/7/2024 e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo sino alla scadenza del contratto;
c) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 22.433,67, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
..”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato puntualmente il Controparte_1 ricorso, concludendo per il rigetto. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, esaminati i testi introdotti dalle parti, disposto il deposito di nuovo conteggi a cura di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve trovare in parte accoglimento. Il CCLN Turismo - Pubblici Esercizi, (allegato agli atti), applicato dalla Società resistente (ciò non è contestato e risulta dal contratto di assunzione depositato dalla stessa resistente) comprende nel IV livello invocato (tra gli altri) i profili: “…-cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- chef de rang di ristorante…”, mentre il livello contrattuale assegnato al ricorrente nel corso del rapporto lavorativo (V), ricomprende (tra gli altri) i profili di “- cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cameriere bar, tavola calda, self-service…- barista…”. (teste di parte ricorrente) ha dichiarato: “..all'epoca ero il Direttore del Testimone_1 ristorante il Piccolo Mondo e ho segnalato il ricorrente al signor per l'assunzione; Per_1 preciso che io e il ricorrente avevamo lavorato insieme presso il ristorante il Piccolo Mondo anche due anni prima e poi siamo ritornati, Nel predetto periodo il ricorrente ha lavorato come barista e come aiuto cameriere, cioè preparava “cocktail” e bevande che serviva al banco e ai tavoli…Il ricorrente lavorava dalle ore 16.00 fino alla mezzanotte circa per sei giorni a settimana.”. Il teste ha conoscenza dei fatti di causa, avendo lavorato per l'odierna resistente, quale direttore del ristorante “Il Piccolo Mondo” gestito dalla medesima, in coincidenza con (il teste al momento della deposizione gestiva un ristorante di sua Parte_1 proprietà, come dal medesimo dichiarato). Il ha dunque affermato che il ha svolto mansioni di “barista” CP_2 Parte_1
(inquadrabili al IV livello) e si è occupato preparazione di “cocktail” e bevande. In effetti il barista prepara e serve al banco del bar ed altre bevande che Parte_2 non necessitano della particolare competenza professionale richiesta al “barman”, sicché l'incerta deposizione (sul punto) del non consente di riconoscere il superiore CP_2 inquadramento, dovendosi perciò confermare il V livello attribuito dal datore di lavoro. Il ha altresì dichiarato: “Tutti noi dipendenti lavoravamo anche nei giorni festivi, CP_2
a meno che questi non coincidevano con il giorno di riposo…Mi sembra che il Parte_1 abbia goduto di ferie, ma non ricordo per quanti giorni;
sicuramente non ha goduto di permessi retribuiti…tutti noi dipendenti lavoravamo anche nei giorni festivi…”. Il ricorrente non ha dunque usufruito di permessi, ha altresì lavorato in coincidenza con le festività nazionali e soppresse e non risulta di quante ferie abbia goduto (è onere del datore di lavoro comprovare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle, come precisato da Cass., sez. L, sent. n. 21780 del 8.7.2022). In ogni caso il ricorrente ha detratto (con le note conclusive autorizzate) quanto richiesto a titolo di ferie non godute nell'anno 2024. In ordine al licenziamento il ha dichiarato: “Io personalmente ho licenziato il CP_2 ricorrente su richiesta di mi sembra che il ricorrente abbia lavorato anche il Persona_1
14 febbraio 2024, giorno di San Valentino;
mi sembra di averlo licenziato il 14/15 febbraio 2024”). Tali dichiarazioni (precise e circostanziate) comprovano univocamente il recesso “ante tempus” del datore di lavoro (che ha incaricato il suo collaboratore, della CP_2 relativa comunicazione). Le dichiarazioni di e di LA RE non portano il giudizio il Testimone_2 giudizio a diverse conclusioni, attesa l'inattendibilità di ciascuno, dovuta per la prima allo stretto vincolo con (hanno un figlio insieme, come la medesima ha Persona_1 dichiarato) e per il secondo al rapporto di lavoro con la Società resistente in atto al momento della deposizione (come dichiarato dal teste). In ogni caso la neppure può avere piena cognizione dei fatti di causa, avendo Tes_2 dichiarato: “Io mi recavo presso il ristorante in questione quasi tutti i giorni verso le ore 18.30/19.00 e in tali circostanze trovavo il ricorrente…mi trattenevo presso il ristorante Il Piccolo Mondo dalle 18.30/19.00 fino alle ore 23.00…” (la teste si è dunque trovata sul posto di lavoro non tutti i giorni e, nei giorni in cui è stata presente, per un numero di ore inferiore rispetto all'orario del ricorrente, sicché nulla può sapere per il tempo residuo). Quanto all'”aliunde perceptum”, eccepito dalla resistente, si richiama la Suprema CP_1
Corte laddove ha precisato che “Ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 21919 del 26.10.2010; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 5676 del 10.4.2012; Cass., sez. L, sent. n. 17368 del 1.9.2015). Nello specifico risulta esclusivamente un periodo di lavoro (successivo al recesso “ante tempus”) limitato a due settimane decorrenti dal 24 febbraio 2024, come riferito dallo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio (il teste LA RE ha dichiarato che il ha lavorato presso il ristorante “VIB” “negli ultimi dieci giorni di febbraio Parte_1
2024 e per il mese di marzo 2024”, ma tale deposizione non assume rilievo, attesa l'inattendibilità del medesimo, secondo le precedenti argomentazioni). In ogni caso manca la prova dell'entità delle somme percepite nelle due settimane di lavoro e di quelle erogate durante la disoccupazione (a titolo di NASPI) sicché, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, non va operata alcuna detrazione dalle somme elaborate da parte ricorrente (con gli ultimi conteggi). All'esito delle precedenti considerazioni la domanda deve trovare accoglimento secondo gli analitici conteggi depositati da parte ricorrente in corso di causa, correttamente elaborati sulla base del V livello del CCLN e degli ulteriori elementi posti a base della domanda e comprovati dall'istruttoria, con esclusione delle somme detratte dallo stesso ricorrente, nelle note conclusive, a titolo di ferie per l'anno 2024 (all'odierno verbale parte resistente ha riconosciuto la correttezza dei predetti conteggi e, nel resto, ha proposto doglianze generiche e inconferenti, in ordine alle risultanze delle buste paga); sono altresì dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, condanna a pagare Parte_3
a la somma complessiva di € 19.387,51, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria;
Condanna al pagamento delle spese Parte_3 processuali di liquidate in € 2.694,00, oltre spese forfettarie pari al 15 Parte_1
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Ida Cristina Pangia
sentenza redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa Maria Simona Ingrosso.