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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1934 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. dott. Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CASELLI Parte_1 ALESSANDRA
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. NOVARA MARCO Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
1. DISPORRE l'affidamento c.d. rafforzato della minore alla madre per consentire alla stessa un autonomo e più efficacie Per_1 accudimento della figlia e confermare la sua residenza privilegiata unitamente alla stessa nell'abitazione in Sant'Agostino (FE), Via Del Bosco n. 22;
2. DISPORRE che il padre avrà facoltà di incontrare la figlia secondo le modalità di cui all'Ordinanza ex art. 473-bis. 12 c.p.c. del 25/02/2025, di cui se ne chiede la conferma relativamente alla possibilità per il padre di incontrare la figlia;
3. IN SUBORDINE, qualora l'intestato Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per stabilire un affidamento c.d. rafforzato alla madre, DISPORRE l'affidamento esclusivo della minore alla sig.ra e, quindi, Parte_1 DISPORRE che il padre avrà facoltà di incontrare la figlia minore secondo le modalità di cui all'Ordinanza ex art. 473-bis. 12 c.p.c. del 25/02/2025;
4. DICHIARARE TENUTO il sig. a contribuire in via Controparte_1 anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, al mantenimento della figlia minore mediante pagamento alla sig.ra dell'importo di Per_1 Parte_1
350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa in proporzione alle esigenze della bambina, considerando i tempi di cura in capo alla madre;
5. DISPORRE che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, quali quelle indicate in via esemplificativa e non esaustiva dal protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
conclusioni di parte resistente: - rigettare le istanze e le domande tutte formulate da parte ricorrente e, conseguentemente - disporre la permanenza paritetica della minore presso entrambi i genitori, a settimane alterne, presso la Persona_2 casa di ciascun genitore, rimandando a futura decisione sulla permanenza paritetica quando la minore dovrà iniziare a frequentare la scuola dell'obbligo, con impegno di ciascun genitore ad accompagnare la stessa presso il domicilio dell'altro a settimane alterne ovvero di incontrarsi a metà strada;
- accertato e dichiarato che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti e/o abili al lavoro e in considerazione della domanda sopra spiegata dell'affido della minore in modo paritetico, disporre che nulla sarà̀ corrisposto da un genitore all'altro a titolo di concorso per il mantenimento di e disporre Per_1 che i genitori divideranno al 50% tra loro sia i costi per le spese straordinarie e non coperte dal SSN che gli importi percepiti a titolo di assegni INPS et similari erogati e/o da spendere per la figlia;
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024, la sig.ra Parte_1 chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con il sig. Persona_2
. Controparte_1
La ricorrente esponeva di essersi allontanata dall'abitazione familiare in data 9 aprile 2024, a seguito di episodi di aggressività da parte del compagno, già segnalati alle Forze dell'Ordine e ai Servizi Sociali. Da quel momento, il padre non aveva più incontrato la figlia né contribuito al suo mantenimento.
Il resistente, sig. , si costituiva in giudizio con comparsa depositata in CP_1 data 20 gennaio 2025, contestando integralmente il contenuto del ricorso e chiedendo l'affidamento paritetico della minore, con permanenza alternata settimanale e senza obbligo di mantenimento.
Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il giudice rilevava che il resistente non aveva incontrato la figlia né versato alcuna somma per il suo mantenimento a partire da aprile 2024. Alla luce di tali circostanze, disponeva: l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
un contributo mensile di € 300,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la limitazione del diritto di visita del padre, da esercitarsi con congruo preavviso e in presenza della madre o di persona di fiducia;
l'ordine di esibizione all'Agenzia Regionale per il Lavoro e all'INPS per accertare la situazione lavorativa del resistente;
richiesta di informazioni alla Stazione dei Carabinieri di Venaria Reale in merito a segnalazioni di violenza di genere. La causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2025, nella quale la parte resistente non compariva. La ricorrente chiedeva la rimessione in decisione con forma semplificata. Il giudice fissava l'udienza del 16 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la rimessione della causa al collegio.
*** Sull'affidamento. A fronte delle inadempienze ai doveri genitoriali allegate dalla ricorrente spettava al resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare di avervi provveduto. In difetto di ciò, deve ritenersi assodato che il resistente ha completamente omesso di contribuire al mantenimento del figlio ed esercitato solo in via occasionale il diritto di visita;
il totale disinteresse per le sorti della prole è ulteriormente confermato dalla mancata comparizione innanzi al giudice e dalla successiva rinuncia al mandato da parte del difensore. Orbene, le riferite circostanze giustificano l'adozione del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis, Cass. 17 gennaio 2017 n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587). In considerazione della “latitanza” del resistente - la cui abdicazione al ruolo genitoriale appare ontologicamente incompatibile con la condivisione di scelte, anche urgenti, per la prole quali ad esempio quelle relative alla salute - deve disporsi ex officio, ai sensi dell'art. 473-bis. 2 c.p.c., che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre, come previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c. Si tratta dell'istituto denominato affidamento
“super-esclusivo” o “rafforzato” la cui logica è quella di evitare che gli interessi dei minori siano pregiudicati a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia. Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario, rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
In considerazione della tenera età della bambina e delle altre circostanze di causa, deve essere disposto che il padre possa incontrarla dietro congruo preavviso ed in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa. In punto di mantenimento va rilevato che il resistente ha omesso di produrre alcuna certificazione dei propri redditi e in ricorso non ha affrontato la questione della propria capacita' reddituale e patrimoniale: egli comunque risulta dall'estratto contributivo acquisito avere svolto attivita' lavorativa fino al 2021, e' uomo di 37 anni esente da patologie invalidanti e pertanto gli incombe l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore nella misura che viene confermata in quella stabilita dal giudice nei provvedimenti provvisori. All'assegno si somma l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di causa seguono la soccombenza del resistente.
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo che ai sensi dell'art. 473-bis. 2 c.p.c., che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre, come previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c. Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione .
Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia minore dei figli minori di € 300 da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.113,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 16.9.25 Il giudice est. Dott. Anna Ghedini
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. dott. Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CASELLI Parte_1 ALESSANDRA
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. NOVARA MARCO Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
1. DISPORRE l'affidamento c.d. rafforzato della minore alla madre per consentire alla stessa un autonomo e più efficacie Per_1 accudimento della figlia e confermare la sua residenza privilegiata unitamente alla stessa nell'abitazione in Sant'Agostino (FE), Via Del Bosco n. 22;
2. DISPORRE che il padre avrà facoltà di incontrare la figlia secondo le modalità di cui all'Ordinanza ex art. 473-bis. 12 c.p.c. del 25/02/2025, di cui se ne chiede la conferma relativamente alla possibilità per il padre di incontrare la figlia;
3. IN SUBORDINE, qualora l'intestato Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per stabilire un affidamento c.d. rafforzato alla madre, DISPORRE l'affidamento esclusivo della minore alla sig.ra e, quindi, Parte_1 DISPORRE che il padre avrà facoltà di incontrare la figlia minore secondo le modalità di cui all'Ordinanza ex art. 473-bis. 12 c.p.c. del 25/02/2025;
4. DICHIARARE TENUTO il sig. a contribuire in via Controparte_1 anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, al mantenimento della figlia minore mediante pagamento alla sig.ra dell'importo di Per_1 Parte_1
350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa in proporzione alle esigenze della bambina, considerando i tempi di cura in capo alla madre;
5. DISPORRE che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, quali quelle indicate in via esemplificativa e non esaustiva dal protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
conclusioni di parte resistente: - rigettare le istanze e le domande tutte formulate da parte ricorrente e, conseguentemente - disporre la permanenza paritetica della minore presso entrambi i genitori, a settimane alterne, presso la Persona_2 casa di ciascun genitore, rimandando a futura decisione sulla permanenza paritetica quando la minore dovrà iniziare a frequentare la scuola dell'obbligo, con impegno di ciascun genitore ad accompagnare la stessa presso il domicilio dell'altro a settimane alterne ovvero di incontrarsi a metà strada;
- accertato e dichiarato che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti e/o abili al lavoro e in considerazione della domanda sopra spiegata dell'affido della minore in modo paritetico, disporre che nulla sarà̀ corrisposto da un genitore all'altro a titolo di concorso per il mantenimento di e disporre Per_1 che i genitori divideranno al 50% tra loro sia i costi per le spese straordinarie e non coperte dal SSN che gli importi percepiti a titolo di assegni INPS et similari erogati e/o da spendere per la figlia;
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024, la sig.ra Parte_1 chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con il sig. Persona_2
. Controparte_1
La ricorrente esponeva di essersi allontanata dall'abitazione familiare in data 9 aprile 2024, a seguito di episodi di aggressività da parte del compagno, già segnalati alle Forze dell'Ordine e ai Servizi Sociali. Da quel momento, il padre non aveva più incontrato la figlia né contribuito al suo mantenimento.
Il resistente, sig. , si costituiva in giudizio con comparsa depositata in CP_1 data 20 gennaio 2025, contestando integralmente il contenuto del ricorso e chiedendo l'affidamento paritetico della minore, con permanenza alternata settimanale e senza obbligo di mantenimento.
Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il giudice rilevava che il resistente non aveva incontrato la figlia né versato alcuna somma per il suo mantenimento a partire da aprile 2024. Alla luce di tali circostanze, disponeva: l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
un contributo mensile di € 300,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la limitazione del diritto di visita del padre, da esercitarsi con congruo preavviso e in presenza della madre o di persona di fiducia;
l'ordine di esibizione all'Agenzia Regionale per il Lavoro e all'INPS per accertare la situazione lavorativa del resistente;
richiesta di informazioni alla Stazione dei Carabinieri di Venaria Reale in merito a segnalazioni di violenza di genere. La causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2025, nella quale la parte resistente non compariva. La ricorrente chiedeva la rimessione in decisione con forma semplificata. Il giudice fissava l'udienza del 16 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la rimessione della causa al collegio.
*** Sull'affidamento. A fronte delle inadempienze ai doveri genitoriali allegate dalla ricorrente spettava al resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare di avervi provveduto. In difetto di ciò, deve ritenersi assodato che il resistente ha completamente omesso di contribuire al mantenimento del figlio ed esercitato solo in via occasionale il diritto di visita;
il totale disinteresse per le sorti della prole è ulteriormente confermato dalla mancata comparizione innanzi al giudice e dalla successiva rinuncia al mandato da parte del difensore. Orbene, le riferite circostanze giustificano l'adozione del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis, Cass. 17 gennaio 2017 n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587). In considerazione della “latitanza” del resistente - la cui abdicazione al ruolo genitoriale appare ontologicamente incompatibile con la condivisione di scelte, anche urgenti, per la prole quali ad esempio quelle relative alla salute - deve disporsi ex officio, ai sensi dell'art. 473-bis. 2 c.p.c., che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre, come previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c. Si tratta dell'istituto denominato affidamento
“super-esclusivo” o “rafforzato” la cui logica è quella di evitare che gli interessi dei minori siano pregiudicati a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia. Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario, rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
In considerazione della tenera età della bambina e delle altre circostanze di causa, deve essere disposto che il padre possa incontrarla dietro congruo preavviso ed in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa. In punto di mantenimento va rilevato che il resistente ha omesso di produrre alcuna certificazione dei propri redditi e in ricorso non ha affrontato la questione della propria capacita' reddituale e patrimoniale: egli comunque risulta dall'estratto contributivo acquisito avere svolto attivita' lavorativa fino al 2021, e' uomo di 37 anni esente da patologie invalidanti e pertanto gli incombe l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore nella misura che viene confermata in quella stabilita dal giudice nei provvedimenti provvisori. All'assegno si somma l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di causa seguono la soccombenza del resistente.
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo che ai sensi dell'art. 473-bis. 2 c.p.c., che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre, come previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c. Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione .
Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia minore dei figli minori di € 300 da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.113,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 16.9.25 Il giudice est. Dott. Anna Ghedini
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo