Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 14.11.2023 da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Bozzi Parutto del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Udine, Via Savorgnana n. 20, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Matteo Dotta e Cristina La Spina del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in i Vittorio Veneto (TV) Galleria Al Cavallino n. 4/1, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
In punto: attuazione di sentenza straniera.
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente:
16.12.2019 dal Tribunale Commerciale regionale di Banja Luka (Bosnia &
Herzegovina) e ne dichiari l'esecutività.
per il resistente:
in comparsa di costituzione: CHIEDE che la Corte d'Appello di Trieste, preso atto del procedimento attualmente pendente avanti il Tribunale Commerciale Superiore di
Banja Luka, avente ad oggetto la ripetizione del procedimento che ha portato all'emanazione della sentenza del Tribunale Commerciale Circondariale di Banja Luka numero 57 0 Ps 128032 18 Ps del 02.12.2019, della quale il ricorrente Parte_1
chiede il riconoscimento dell'efficacia e validità in questa sede, voglia disporre che il presente processo sia sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della risoluzione della controversia attualmente pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale Commerciale
Superiore di Banja Luka.
In nota allegata al verbale d'udienza 18.6.2024: chiede, nel merito, che la Corte adita voglia respingere il ricorso. Chiede pertanto che la Corte disponga con ordinanza la prosecuzione del processo nelle fortme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. In via subordinata, chiede che la Corte conceda alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
In via ulteriormente subordinata, chiede di essere ammessoa provare per testi le circostanze dedotte nel ricorso datato 23.5.2024, presentato in data 3.6.2024 avanti il
Tribunale Commerciale e Circondariale di Baja Luka, indicando a teste la Signora
[...]
res.te a Banja Luka, Via Sime Solaje n. 15. Tes_1
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 14.11.2023 premesso che: Parte_1 - il Tribunale Commerciale regionale di Banja Luka (Bosnia ed Herzegovina) aveva pronunciato sentenza in data 16.12.2019 con cui veniva fatto obbligo ad CP_1
di pagare a l'importo di KM 10.000,00 con interessi di mora
[...] Parte_1
dalla domanda al pagamento, a titolo di risarcimento del danno;
- la sentenza era passata in giudicato in data 9.1.2020;
- non aveva ottemperato alla sentenza, sicchè egli aveva interesse a CP_1
chiederne il riconoscimento al fine di promuovere l'esecuzione forzata in Italia;
- sia il come il risiedevano in Udine;
Pt_1 CP_1
tanto premesso, chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti ex artt. 64 e 65 L.
218/1995 e riconoscersi l'efficacia e validità della sentenza straniera.
2. Con ordinanza 26.3.2024, veniva disposta la notifica al resistente del ricorso corredato dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163, terzo comma, c.p.c. e fissata udienza al 18.6.2024.
3. si costituiva in vista dell'udienza deducendo ed eccependo: CP_1
- di essere venuto a conoscenza di fatti nuovi e di disporre di nuove prove, la cui valutazione da parte del Tribunale Commerciale di Banja Luka 'avrebbe condotto il giudice bosniaco ad emettere una sentenza più favorevole nei suoi confronti'; che la sentenza di cui veniva chiesto il riconoscimento era viziata da violazioni delle norme procedurali, consistenti nella omessa rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio e nell'incompetenza del tribunale commerciale a decidere la controversia, atteso che il convenuto era una persona fisica e non una società; che la sentenza era viziata anche da erronea applicazione di norme sostanziali ed era stata pronunciata in violazione delle norme costituzionali della Bosnia ed Erzegovina
e di quelle contenute nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il diritto a un giusto processo e al libero accesso alla giustizia;
Chiedeva la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della risoluzione della controversia pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale Commerciale
Superiore di Banja Luka.
All'udienza 18.6.2024, integrava le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c.; in subordine, la concessione di un termine per precisare e modificare domande ed eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
in via ulteriormente subordinata, di essere ammesso a provare per testi 'le circostanze dedotte nel ricorso proposto avanti il Tribunale Commerciale di Banja Luka'.
Il ricorrente eccepiva la decadenza di controparte da tali domande ed istanze siccome tardivamente proposte ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
2. Va disattesa la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., avanzata dal resistente, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il presente giudizio, che ha ad oggetto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento nel nostro ordinamento della sentenza straniera e quello da egli promosso nei confronti del ricorrente avanti il giudice bosniaco, avente ad oggetto la 'ripetizione del procedimento' in esito al quale è stata pronunciata la sentenza del cui riconoscimento qui si disputa.
3. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Ai fini del riconoscimento della sentenza straniera è richiesto, tra gli altri requisiti, che essa sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata (art. 67, primo comma, lett. d, L. 31.5.1995, n. 218). Il ricorrente, pur allegando il passaggio in giudicato della sentenza, non ne ha dato prova, né essa si evince dal contenuto del provvedimento.
Sotto ulteriore profilo, la sentenza – la cui traduzione in lingua italiana non è di agevole comprensione ed in alcuni punti risulta affatto oscura – non consente di verificare adeguatamente se vi sia stata rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti e se siano stati assicurati nel corso del procedimento i diritti essenziali di difesa.
4. Il rigetto sia della domanda del ricorrente come dell'istanza di sospensione del resistente, giustifica la compensazione delle spese del procedimento.
Pqm
Rigetta il ricorso.
Spese di causa integralmente compensate.
Trieste, 15.4.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Cons. Est.
Dott. Alberto Valle