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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 277\2024 promossa da:
, (P.I. e CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sarcina, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio, sito in San Ferdinando di Puglia alla Via Prologo n. 3, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Altamura alla Controparte_2 C.F._1 via Rodi n. 28 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Barone, dal quale è rappresentato e difeso;
appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza nr.91/2023, con la quale il Giudice di Pace di Foggia ha rigettato la propria domanda di condanna della ditta al pagamento della somma di € 4.619,12 Controparte_3 per la fornitura di due lotti di funghi champignons tagliati, lotti ITCB243 e ITCB269, e n. 2 lotti di
“funghi di , identificati con i nn. ITCB243 e ITCB286 , oltre al risarcimento del Parte_1 danno da svalutazione monetaria e al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
I motivi di appello sono i seguenti:
- erroneità ed illogicità della sentenza appellata, nonché violazione di legge, anche in relazione agli artt. 115 e 132 cpc nella parte in cui si afferma che la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio. - Violazione dell'art. 24 Cost.;
-ingiustizia e illegittimità della sentenza per gravi omissioni ed errori di giudizio, relativamente ai capoversi 4, 5, 6 di pagina 2 e capoverso 1, 2 e 3 di pagina 3. Si è costituita in giudizio la ditta individuale , eccependo la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione per “omessa indicazione della obbligatorietà della difesa tecnica innanzi a Tribunale a mezzo avvocato e della possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, nonché l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello. Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi. In primo luogo, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione degli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163 cpc, ovvero della obbligatorietà della difesa tecnica innanzi a Tribunale a mezzo avvocato e della possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale mancanza è stata sanata dalla costituzione dello stesso convenuto, regolarmente avvenuta a mezzo di difesa tecnica nei termini di legge.
Vale rilevare che quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità
(Tribunale Bari sez. II, 02/12/2021, n.4371).
pagina 1 di 3 La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi (Tribunale Lamezia Terme, 14/09/2020, n.529).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione della fondatezza del credito da parte di già CP_2 in via stragiudiziale con due pec del 17.1.18 e del 27.1.18, l'appellante ha sostenuto di aver emesso in data 9.11.17 fattura n. 93 dell'importo di € 2.628,56, detratto un acconto di € 1.809,60 e, di seguito, in data 16.01.18, per presunti errori di compilazione, la nota debito n. 110 dell'importo di € 4.619,12. Risulta che in data 9.11.2017, ha emesso nei confronti di il documento n. Controparte_1 CP_2 2554 dell'importo di € 159,28 per la fornitura di 2 colli x 4 pezzi di funghi champignons tagliati, al prezzo unitario di € 7,80 (oltre iva) e 2 colli x 4 pezzi di funghi di muschio contadina, al prezzo unitario di € 10,30 (oltre iva) ed il documento di trasporto n. 2393 (D.D.T.), in cui è riportato: 2 colli x 4, quantità 8 di funghi champignons tagliati e 2 colli x 4, quantità 8 di funghi di muschio contadina, il peso lordo della fornitura -kg 64. ha depositato l'assegno bancario n. 1068406605, tratto sul Banco di Napoli, dell'importo di CP_2
€ 159,28, regolarmente incassato da per la fattura 2554\17. CP_1
Il d.d.t n. 2554 del 9.11.2017, redatto da e relativo al credito vantato nel presente Controparte_1 giudizio non riporta alcuna sottoscrizione e, pertanto, non può assurgere ad elemento di prova della esistenza del contratto in questione, a differenza del ddt 2393\17, che è regolarmente firmato.
La teste ha dichiarato che la ricevette a mezzo del sig. Tes_1 CP_1 [...]
per conto della ditta un ordine per due bancali di cui uno di 60 cartoni di funghi Per_1 CP_2 tagliati senza spezie ed uno di 60 cartoni di funghi di muschio alla contadina - “So tanto perché mi occupo della ricezione degli ordini, della fatturazione e della documentazione di trasporto e della spedizione (verbale udienza del 21.10.21). Ricordo che fu fatta una produzione apposita poiché si richiedeva in calibro piccolo. In precedenza vi erano state altre forniture al sig. ADR: CP_2
Confermo la circostanza di cui alla lettera B) del suddetto verbale e riconosco nelle foto mostratemi e i bancali inviati alla ditta Siamo soliti fotografare la merce prima di spedirla. ADR: CP_2 Confermo la circostanza di cui alla successiva lettera C) (ndr: “se è vero che per mero errore la ditta
indicava nella fattura n. 93 del 9.11.17 la cifra di € 2.628,56, al netto Controparte_1 dell'acconto idi € 1809,60 già corrisposto anziché la cifra di € 4.619,12 ed inviava alla ditta
nota di debito per errata fatturazione avente n. 110 di € 4.619,12 in data 23.1.18”) Controparte_2
Ribadisco che ho errato nella compilazione della fattura avendo omesso di conteggiare n. 116 cartoni”.
, addetto alla produzione della , ha confermato la circostanza Testimone_2 Controparte_1 di cui alla lettera A) del verbale dell'udienza del 7.11.19 (ndr “a) Se è vero che nel mese di novembre dell'anno 2017 la ditta riceveva dalla ditta individuale Controparte_1 Parte_2
, tramite l'agente di commercio un ordine per la fornitura di due lotti di
[...] Persona_1 funghi champignons tagliati e n. 2 lotti di “ ” a mezzo mail del 4 Parte_3 novembre 2017 che si mostra in visione”) in quanto lo stesso ordine viene girato alla produzione. “Adr
“E' vera la circostanza sub b)…. Mi è stato riferito che la merce consegnata al non è stata CP_2 pagata. A me non è mai capitato di gestire ordini per pochi vasi.”
Il teste – vettore- riferiva di “aver personalmente consegnato al sig. la merce Tes_3 CP_2 indicata nelle foto che mi vengono mostrate”.
All' udienza del 17.2.2022 veniva escusso il teste che aveva svolto l'attività di Persona_1 intermediario tra la ditta e la . Parte_2 Controparte_1 Il teste confermava la circostanza sub lettera A) del verbale dell'udienza del 7.11.19 e riferiva che l'ordine era stato girato con mail del 4.11.17 allegata al fascicolo di parte attrice, che il gli CP_2
pagina 2 di 3 raccontava che la merce era stata consegnata nel quantitativo fatturato da anche Controparte_1 se vi era stata un'errata fatturazione aggiungendo: “Ricordo che il totale era di circa 4.000,00 euro.
“ADR: Ricordo di averne parlato direttamente con il ma lo stesso mi ha detto di aver CP_2 pagato quanto risultante dai documenti”. Va osservato che non vi è traccia in atti dell'ordine di cui alla mail di del 4 novembre Persona_2
2017 né sono state depositate le scritture contabili relative alla fatturazione.
Non va, poi, sottaciuto un elemento logico interessante relativo al fatto che parte appellata ha depositato documenti di trasporto afferenti a forniture di merce effettuate nei mesi precedenti al novembre 2017 in cui sono indicate quantità molto vicine a quella per euro 159,28 sicchè è plausibile che nello svolgimento del rapporto contrattuale la fornitura abbia riguardato sempre piccole quantità.
Mette ancora rilevare che la nota di debito è stata trasmessa al dopo circa due mesi CP_2 dall'avvenuto trasporto senza che si circostanziassero puntualmente le ragioni dell'avvenuta correzione anche con una nota accompagnatoria.
A fronte di diverse correzioni ed anomalie significative di cui si è appena fatto cenno riscontrabili per tabulas, le dichiarazioni dei testi di parte attrice non sono idonee a provare il credito.
Le dichiarazioni del vettore non sembrano connotate del requisito di attendibilità intrinseca Tes_3 poiché evidentemente contrastanti. Il teste ha riferito, infatti, di ricordare perfettamente la quantità di prodotto consegnata personalmente al ma di non riconoscerlo in aula stante le numerose CP_2 consegne ed il numero di cento dipendenti della CP_4
Con riferimento a si osserva che la predetta teste ha fatto riferimento ad un Testimone_4 ordine di di 60 cartoni di funghi tagliati senza spezie e 60 cartoni di funghi muschio Persona_1 alla contadina. Il dato numerico di 60 cartoni più 60 contrasta con il contenuto della mail che indica 58 cartoni più 58 cartoni. Peraltro, la teste è colei che ha curato la fatturazione relativa al caso in esame dando atto di essere incorsa in errore senza spiegare i motivi dell'asserita inavvertenza. ha dichiarato di aver girato l'ordine del e che questi gli avrebbe riferito che Persona_2 CP_2 la merce gli era stata consegnata nella misura indicata nella circostanza di cui alla lettera b) del verbale del 7 novembre 2019 e cioè due lotti di funghi tagliati e due lotti di funghi contadini. Il teste ha poi, però, precisato di aver parlato con il ma che il medesimo gli aveva detto di CP_2 aver pagato quanto risultante dai documenti senza specificare di quali documenti si discorresse e cioè se della fattura per euro 159,28 o di quella di euro 4.619,12. L'istruttoria orale espletata, valutata nel suo complesso, non può ritenersi idonea a colmare le lacune e le discrasie documentali nel senso sopra descritto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e dei compensi del giudizio di appello che si liquidano complessivamente in € 1.278,00. Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.
Foggia, 11 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 277\2024 promossa da:
, (P.I. e CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sarcina, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio, sito in San Ferdinando di Puglia alla Via Prologo n. 3, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Altamura alla Controparte_2 C.F._1 via Rodi n. 28 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Barone, dal quale è rappresentato e difeso;
appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza nr.91/2023, con la quale il Giudice di Pace di Foggia ha rigettato la propria domanda di condanna della ditta al pagamento della somma di € 4.619,12 Controparte_3 per la fornitura di due lotti di funghi champignons tagliati, lotti ITCB243 e ITCB269, e n. 2 lotti di
“funghi di , identificati con i nn. ITCB243 e ITCB286 , oltre al risarcimento del Parte_1 danno da svalutazione monetaria e al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
I motivi di appello sono i seguenti:
- erroneità ed illogicità della sentenza appellata, nonché violazione di legge, anche in relazione agli artt. 115 e 132 cpc nella parte in cui si afferma che la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio. - Violazione dell'art. 24 Cost.;
-ingiustizia e illegittimità della sentenza per gravi omissioni ed errori di giudizio, relativamente ai capoversi 4, 5, 6 di pagina 2 e capoverso 1, 2 e 3 di pagina 3. Si è costituita in giudizio la ditta individuale , eccependo la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione per “omessa indicazione della obbligatorietà della difesa tecnica innanzi a Tribunale a mezzo avvocato e della possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, nonché l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello. Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi. In primo luogo, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione degli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163 cpc, ovvero della obbligatorietà della difesa tecnica innanzi a Tribunale a mezzo avvocato e della possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale mancanza è stata sanata dalla costituzione dello stesso convenuto, regolarmente avvenuta a mezzo di difesa tecnica nei termini di legge.
Vale rilevare che quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità
(Tribunale Bari sez. II, 02/12/2021, n.4371).
pagina 1 di 3 La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi (Tribunale Lamezia Terme, 14/09/2020, n.529).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione della fondatezza del credito da parte di già CP_2 in via stragiudiziale con due pec del 17.1.18 e del 27.1.18, l'appellante ha sostenuto di aver emesso in data 9.11.17 fattura n. 93 dell'importo di € 2.628,56, detratto un acconto di € 1.809,60 e, di seguito, in data 16.01.18, per presunti errori di compilazione, la nota debito n. 110 dell'importo di € 4.619,12. Risulta che in data 9.11.2017, ha emesso nei confronti di il documento n. Controparte_1 CP_2 2554 dell'importo di € 159,28 per la fornitura di 2 colli x 4 pezzi di funghi champignons tagliati, al prezzo unitario di € 7,80 (oltre iva) e 2 colli x 4 pezzi di funghi di muschio contadina, al prezzo unitario di € 10,30 (oltre iva) ed il documento di trasporto n. 2393 (D.D.T.), in cui è riportato: 2 colli x 4, quantità 8 di funghi champignons tagliati e 2 colli x 4, quantità 8 di funghi di muschio contadina, il peso lordo della fornitura -kg 64. ha depositato l'assegno bancario n. 1068406605, tratto sul Banco di Napoli, dell'importo di CP_2
€ 159,28, regolarmente incassato da per la fattura 2554\17. CP_1
Il d.d.t n. 2554 del 9.11.2017, redatto da e relativo al credito vantato nel presente Controparte_1 giudizio non riporta alcuna sottoscrizione e, pertanto, non può assurgere ad elemento di prova della esistenza del contratto in questione, a differenza del ddt 2393\17, che è regolarmente firmato.
La teste ha dichiarato che la ricevette a mezzo del sig. Tes_1 CP_1 [...]
per conto della ditta un ordine per due bancali di cui uno di 60 cartoni di funghi Per_1 CP_2 tagliati senza spezie ed uno di 60 cartoni di funghi di muschio alla contadina - “So tanto perché mi occupo della ricezione degli ordini, della fatturazione e della documentazione di trasporto e della spedizione (verbale udienza del 21.10.21). Ricordo che fu fatta una produzione apposita poiché si richiedeva in calibro piccolo. In precedenza vi erano state altre forniture al sig. ADR: CP_2
Confermo la circostanza di cui alla lettera B) del suddetto verbale e riconosco nelle foto mostratemi e i bancali inviati alla ditta Siamo soliti fotografare la merce prima di spedirla. ADR: CP_2 Confermo la circostanza di cui alla successiva lettera C) (ndr: “se è vero che per mero errore la ditta
indicava nella fattura n. 93 del 9.11.17 la cifra di € 2.628,56, al netto Controparte_1 dell'acconto idi € 1809,60 già corrisposto anziché la cifra di € 4.619,12 ed inviava alla ditta
nota di debito per errata fatturazione avente n. 110 di € 4.619,12 in data 23.1.18”) Controparte_2
Ribadisco che ho errato nella compilazione della fattura avendo omesso di conteggiare n. 116 cartoni”.
, addetto alla produzione della , ha confermato la circostanza Testimone_2 Controparte_1 di cui alla lettera A) del verbale dell'udienza del 7.11.19 (ndr “a) Se è vero che nel mese di novembre dell'anno 2017 la ditta riceveva dalla ditta individuale Controparte_1 Parte_2
, tramite l'agente di commercio un ordine per la fornitura di due lotti di
[...] Persona_1 funghi champignons tagliati e n. 2 lotti di “ ” a mezzo mail del 4 Parte_3 novembre 2017 che si mostra in visione”) in quanto lo stesso ordine viene girato alla produzione. “Adr
“E' vera la circostanza sub b)…. Mi è stato riferito che la merce consegnata al non è stata CP_2 pagata. A me non è mai capitato di gestire ordini per pochi vasi.”
Il teste – vettore- riferiva di “aver personalmente consegnato al sig. la merce Tes_3 CP_2 indicata nelle foto che mi vengono mostrate”.
All' udienza del 17.2.2022 veniva escusso il teste che aveva svolto l'attività di Persona_1 intermediario tra la ditta e la . Parte_2 Controparte_1 Il teste confermava la circostanza sub lettera A) del verbale dell'udienza del 7.11.19 e riferiva che l'ordine era stato girato con mail del 4.11.17 allegata al fascicolo di parte attrice, che il gli CP_2
pagina 2 di 3 raccontava che la merce era stata consegnata nel quantitativo fatturato da anche Controparte_1 se vi era stata un'errata fatturazione aggiungendo: “Ricordo che il totale era di circa 4.000,00 euro.
“ADR: Ricordo di averne parlato direttamente con il ma lo stesso mi ha detto di aver CP_2 pagato quanto risultante dai documenti”. Va osservato che non vi è traccia in atti dell'ordine di cui alla mail di del 4 novembre Persona_2
2017 né sono state depositate le scritture contabili relative alla fatturazione.
Non va, poi, sottaciuto un elemento logico interessante relativo al fatto che parte appellata ha depositato documenti di trasporto afferenti a forniture di merce effettuate nei mesi precedenti al novembre 2017 in cui sono indicate quantità molto vicine a quella per euro 159,28 sicchè è plausibile che nello svolgimento del rapporto contrattuale la fornitura abbia riguardato sempre piccole quantità.
Mette ancora rilevare che la nota di debito è stata trasmessa al dopo circa due mesi CP_2 dall'avvenuto trasporto senza che si circostanziassero puntualmente le ragioni dell'avvenuta correzione anche con una nota accompagnatoria.
A fronte di diverse correzioni ed anomalie significative di cui si è appena fatto cenno riscontrabili per tabulas, le dichiarazioni dei testi di parte attrice non sono idonee a provare il credito.
Le dichiarazioni del vettore non sembrano connotate del requisito di attendibilità intrinseca Tes_3 poiché evidentemente contrastanti. Il teste ha riferito, infatti, di ricordare perfettamente la quantità di prodotto consegnata personalmente al ma di non riconoscerlo in aula stante le numerose CP_2 consegne ed il numero di cento dipendenti della CP_4
Con riferimento a si osserva che la predetta teste ha fatto riferimento ad un Testimone_4 ordine di di 60 cartoni di funghi tagliati senza spezie e 60 cartoni di funghi muschio Persona_1 alla contadina. Il dato numerico di 60 cartoni più 60 contrasta con il contenuto della mail che indica 58 cartoni più 58 cartoni. Peraltro, la teste è colei che ha curato la fatturazione relativa al caso in esame dando atto di essere incorsa in errore senza spiegare i motivi dell'asserita inavvertenza. ha dichiarato di aver girato l'ordine del e che questi gli avrebbe riferito che Persona_2 CP_2 la merce gli era stata consegnata nella misura indicata nella circostanza di cui alla lettera b) del verbale del 7 novembre 2019 e cioè due lotti di funghi tagliati e due lotti di funghi contadini. Il teste ha poi, però, precisato di aver parlato con il ma che il medesimo gli aveva detto di CP_2 aver pagato quanto risultante dai documenti senza specificare di quali documenti si discorresse e cioè se della fattura per euro 159,28 o di quella di euro 4.619,12. L'istruttoria orale espletata, valutata nel suo complesso, non può ritenersi idonea a colmare le lacune e le discrasie documentali nel senso sopra descritto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e dei compensi del giudizio di appello che si liquidano complessivamente in € 1.278,00. Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.
Foggia, 11 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3