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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3044 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in, Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Viale Dei Normanni, n. 131, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gareri che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Scesa Eroi 1799 n. 23, presso lo studio dell' Avv. Maria Costa che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 novembre 2024, i procuratori di entrambe le parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 1 di 7 matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in data 7 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 19 giugno 2024, - premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio in Catanzaro in data 27 settembre 2008 con , Controparte_1
in costanza del quale erano nate due figlie: e (nate rispettivamente Per_1 Per_2
in data 09.02.2010 e 20.07.2015) – deduceva che con decreto dell'11 maggio 2022 il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
Premesso, altresì, che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e che erano trascorsi i termini di legge, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa da questa condotta in locazione;
2) esercizio del diritto/dovere di visita del padre;
3) obbligo a carico del (e, in difetto, a CP_1
carico dei nonni paterni) di concorrere al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) suddivisione tra i coniugi in pari misura dei benefici fiscali, ad esclusione dell'Assegno Unico, interamente percepito dalla madre;
5) rinuncia da parte di quest'ultima alla percezione dell'assegno divorzile;
6) assenso dei genitori al rilascio del passaporto.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 settembre 2024, con la quale impugnava e contestava il contenuto del ricorso.
In particolare, si opponeva all'entità dell'importo richiesto da controparte per il mantenimento delle figlie, dichiarandosi disponibile al versamento di un assegno mensile di 450,00, oltre il 50% dell'assegno unico, nonché alla “richiesta di eventuale surroga dei nonni paterni in caso di mancato pagamento del mantenimento da parte del SI. . CP_1
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 2 di 7 Non si opponeva, invece, alle ulteriori domande riguardanti l'affidamento, il collocamento e l'esercizio del diritto/dovere di visita da parte del resistente.
Fatte tali premesse, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, ognuno per proprio contro, ed in diverse dimore, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno ognuno per proprio conto al mantenimento;
3) il signor si rende disponibile a concedere la casa coniugale Controparte_1
alla SI.a ; Parte_2
4) il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 corrispondendo alla SI.ra mensilmente la somma di € 450,00 mensili Parte_2
(€ 225,00 cadauno) rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, il 50% dell'assegno unico e il 50% delle spese straordinarie di carattere sanitario, non previste dal SSN, spese scolastiche, palestra preventivamente concordata tra le parti come da protocollo COA.
5) il si riporta, per ciò che riguarda il diritto di vista alle figlie minori alle CP_1 condizioni avanzate in ricorso dalla SI.a ”. Parte_2
1.2. Con istanza congiuntamente depositata il 7 novembre 2024, i difensori delle parti chiedevano la sostituzione dell'udienza in modalità cartolare avendo i coniugi raggiunto e sottoscritto un accordo sulle condizioni di divorzio;
accordo allegato all'istanza. Questa veniva, tuttavia, rigettata dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento, in quanto risultata carente della dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione in presenza.
1.3. All'udienza del 13 novembre 2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di volersi divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, alla stessa udienza i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa;
all'esito, previa conferma allo stato delle vigenti condizioni della separazione, riservava di riferire al Collegio per l a decisione.
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 3 di 7 2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da , alla quale ha pienamente aderito parte Parte_2
resistente – sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa il
Collegio può agevolmente evincere la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 28 aprile 2022 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto n. 3008/2022 dell'11 maggio 2022.
Può ritenersi, dunque, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini di legge, senza che nelle more sia intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione o ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il fallimento del tentativo di riconciliazione, nonché la comune volontà di voler divorziare manifestata da entrambi i coniugi, rendono palese come sia venuta meno tra quesit ogni forma di affectio coniugalis.
2.1. Quanto alle statuizioni accessorie su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, il Collegio ritiene che le condizioni pattuite dai coniugi nell'accordo da questi sottoscritto e riversato in atti, possano essere omologate, apparendo congrue, adeguate, non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_2
e;
matrimonio celebrato con rito concordatario in
[...] Controparte_1
Catanzaro il 27/09/2008, con atto trascritto/iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Catanzaro;
Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione presso la madre, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 4 di 7 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale dell'aspirazione dei figli.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario ed i figli minori come a seguire: il sig. avrà diritto di tenere con sé le figlie minori i fine settimana Controparte_1
in maniera alternata con pernotto dal pomeriggio di venerdì e sino alla domenica sera;
durante la settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie due giorni a settimana che verranno concordati mensilmente durante l'inverno dalle 17:30 fino alle 21:00 e durante il periodo estivo due giorni a settimana è sempre da concordare previa mente dalle 18:00 alle 22:00 o pernottamento verso la residenza del padre previo tempestivo avviso;
durante le vacanze estive le figlie potranno restare con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per il periodo natalizio i genitori ad anni alterni trascorreranno con le figlie la vigilia di Natale o il Natale, la vigilia di Capodanno o il Capodanno;
per le vacanze pasquali, salvo diverso accordo da far pervenire entro il 20 Febbraio di ogni anno, le minori ad anni alterni saranno con un genitore a Pasqua o Pasquetta. Per i compleanni ed onomastici delle minori, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra
i genitori, le bambine trascorreranno il loro compleanno dalle 10:00 alle 16:00 con un genitore e dalle 16:00 con l'altro (con relativo pernotto); in caso di festa organizzata fuori casa con le compagne delle figlie, le spese saranno ripartite tra genitori in misura del 50%, sempre che tra le parti siano state previamente concordate. Per ciò che riguarda i compleanni ed onomastici dei genitori, le bambine trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto.
Inoltre, i genitori, per favorire il mantenimento di rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per consentire alle bambine di trascorrere con gli zii, i cugini ed i nonni
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 5 di 7 materni e paterni i relativi compleanni e/o gli onomastici. Per la Festa del Papà e della mamma, le minori le trascorreranno rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festività cadrà nel periodo che le bambine trascorreranno con l'altro genitore, il padre o la madre le potrà prendere dalle 10:00 fino alle
22:00 della relativa festività. Quanto alle restanti festività (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) le minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. In caso di malattia delle minori il padre potrà fare visita presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
3) Il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per le Controparte_1 figlie minori la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 cadauna) da versare ogni 5 del mese. L'assegno, altresì, anche in funzione della svalutazione monetaria ed aumento dei prezzi al consumo subirà l'aumento annuale Istat come per legge. Il sig. altresì, provvederà alla corresponsione di tutte le ulteriori spese CP_1
straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche non previste dal S.S.N.) che dovessero necessitare nella misura del 50%, preventivamente concordate. Relativamente invece agli assegni e benefici di natura fiscale per le figlie che saranno incassati anche in virtù delle modifiche normative in materia recentemente apportate, verranno equamente divisi tra i genitori;
4) essendo i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti, convengono di rinunciare reciprocamente al loro mantenimento;
5) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto”.
3. Vanno, altresì, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Alla luce della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, nonché degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3044 del R.G.A.C. dell'anno
2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 6 di 7 e , con l'intervento necessaria del Pubblico Parte_2 Controparte_1
Ministero, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro il
27 settembre 2008 da , nata a [...] il [...] e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2008, Parte II, Serie A, Atto n. 39;
2. omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
30 dicembre 2024.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3044 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in, Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Viale Dei Normanni, n. 131, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gareri che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Scesa Eroi 1799 n. 23, presso lo studio dell' Avv. Maria Costa che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 novembre 2024, i procuratori di entrambe le parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 1 di 7 matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in data 7 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 19 giugno 2024, - premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio in Catanzaro in data 27 settembre 2008 con , Controparte_1
in costanza del quale erano nate due figlie: e (nate rispettivamente Per_1 Per_2
in data 09.02.2010 e 20.07.2015) – deduceva che con decreto dell'11 maggio 2022 il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
Premesso, altresì, che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e che erano trascorsi i termini di legge, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa da questa condotta in locazione;
2) esercizio del diritto/dovere di visita del padre;
3) obbligo a carico del (e, in difetto, a CP_1
carico dei nonni paterni) di concorrere al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) suddivisione tra i coniugi in pari misura dei benefici fiscali, ad esclusione dell'Assegno Unico, interamente percepito dalla madre;
5) rinuncia da parte di quest'ultima alla percezione dell'assegno divorzile;
6) assenso dei genitori al rilascio del passaporto.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 settembre 2024, con la quale impugnava e contestava il contenuto del ricorso.
In particolare, si opponeva all'entità dell'importo richiesto da controparte per il mantenimento delle figlie, dichiarandosi disponibile al versamento di un assegno mensile di 450,00, oltre il 50% dell'assegno unico, nonché alla “richiesta di eventuale surroga dei nonni paterni in caso di mancato pagamento del mantenimento da parte del SI. . CP_1
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 2 di 7 Non si opponeva, invece, alle ulteriori domande riguardanti l'affidamento, il collocamento e l'esercizio del diritto/dovere di visita da parte del resistente.
Fatte tali premesse, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, ognuno per proprio contro, ed in diverse dimore, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno ognuno per proprio conto al mantenimento;
3) il signor si rende disponibile a concedere la casa coniugale Controparte_1
alla SI.a ; Parte_2
4) il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 corrispondendo alla SI.ra mensilmente la somma di € 450,00 mensili Parte_2
(€ 225,00 cadauno) rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, il 50% dell'assegno unico e il 50% delle spese straordinarie di carattere sanitario, non previste dal SSN, spese scolastiche, palestra preventivamente concordata tra le parti come da protocollo COA.
5) il si riporta, per ciò che riguarda il diritto di vista alle figlie minori alle CP_1 condizioni avanzate in ricorso dalla SI.a ”. Parte_2
1.2. Con istanza congiuntamente depositata il 7 novembre 2024, i difensori delle parti chiedevano la sostituzione dell'udienza in modalità cartolare avendo i coniugi raggiunto e sottoscritto un accordo sulle condizioni di divorzio;
accordo allegato all'istanza. Questa veniva, tuttavia, rigettata dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento, in quanto risultata carente della dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione in presenza.
1.3. All'udienza del 13 novembre 2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di volersi divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, alla stessa udienza i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa;
all'esito, previa conferma allo stato delle vigenti condizioni della separazione, riservava di riferire al Collegio per l a decisione.
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 3 di 7 2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da , alla quale ha pienamente aderito parte Parte_2
resistente – sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa il
Collegio può agevolmente evincere la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 28 aprile 2022 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto n. 3008/2022 dell'11 maggio 2022.
Può ritenersi, dunque, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini di legge, senza che nelle more sia intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione o ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il fallimento del tentativo di riconciliazione, nonché la comune volontà di voler divorziare manifestata da entrambi i coniugi, rendono palese come sia venuta meno tra quesit ogni forma di affectio coniugalis.
2.1. Quanto alle statuizioni accessorie su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, il Collegio ritiene che le condizioni pattuite dai coniugi nell'accordo da questi sottoscritto e riversato in atti, possano essere omologate, apparendo congrue, adeguate, non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_2
e;
matrimonio celebrato con rito concordatario in
[...] Controparte_1
Catanzaro il 27/09/2008, con atto trascritto/iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Catanzaro;
Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione presso la madre, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 4 di 7 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale dell'aspirazione dei figli.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario ed i figli minori come a seguire: il sig. avrà diritto di tenere con sé le figlie minori i fine settimana Controparte_1
in maniera alternata con pernotto dal pomeriggio di venerdì e sino alla domenica sera;
durante la settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie due giorni a settimana che verranno concordati mensilmente durante l'inverno dalle 17:30 fino alle 21:00 e durante il periodo estivo due giorni a settimana è sempre da concordare previa mente dalle 18:00 alle 22:00 o pernottamento verso la residenza del padre previo tempestivo avviso;
durante le vacanze estive le figlie potranno restare con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per il periodo natalizio i genitori ad anni alterni trascorreranno con le figlie la vigilia di Natale o il Natale, la vigilia di Capodanno o il Capodanno;
per le vacanze pasquali, salvo diverso accordo da far pervenire entro il 20 Febbraio di ogni anno, le minori ad anni alterni saranno con un genitore a Pasqua o Pasquetta. Per i compleanni ed onomastici delle minori, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra
i genitori, le bambine trascorreranno il loro compleanno dalle 10:00 alle 16:00 con un genitore e dalle 16:00 con l'altro (con relativo pernotto); in caso di festa organizzata fuori casa con le compagne delle figlie, le spese saranno ripartite tra genitori in misura del 50%, sempre che tra le parti siano state previamente concordate. Per ciò che riguarda i compleanni ed onomastici dei genitori, le bambine trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto.
Inoltre, i genitori, per favorire il mantenimento di rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per consentire alle bambine di trascorrere con gli zii, i cugini ed i nonni
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 5 di 7 materni e paterni i relativi compleanni e/o gli onomastici. Per la Festa del Papà e della mamma, le minori le trascorreranno rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festività cadrà nel periodo che le bambine trascorreranno con l'altro genitore, il padre o la madre le potrà prendere dalle 10:00 fino alle
22:00 della relativa festività. Quanto alle restanti festività (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) le minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. In caso di malattia delle minori il padre potrà fare visita presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
3) Il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per le Controparte_1 figlie minori la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 cadauna) da versare ogni 5 del mese. L'assegno, altresì, anche in funzione della svalutazione monetaria ed aumento dei prezzi al consumo subirà l'aumento annuale Istat come per legge. Il sig. altresì, provvederà alla corresponsione di tutte le ulteriori spese CP_1
straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche non previste dal S.S.N.) che dovessero necessitare nella misura del 50%, preventivamente concordate. Relativamente invece agli assegni e benefici di natura fiscale per le figlie che saranno incassati anche in virtù delle modifiche normative in materia recentemente apportate, verranno equamente divisi tra i genitori;
4) essendo i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti, convengono di rinunciare reciprocamente al loro mantenimento;
5) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto”.
3. Vanno, altresì, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Alla luce della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, nonché degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3044 del R.G.A.C. dell'anno
2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 6 di 7 e , con l'intervento necessaria del Pubblico Parte_2 Controparte_1
Ministero, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro il
27 settembre 2008 da , nata a [...] il [...] e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2008, Parte II, Serie A, Atto n. 39;
2. omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
30 dicembre 2024.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3044/2024 - Pagina 7 di 7