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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. CA OR, giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3147/2024
T R A
in persona dell'amministratore unico nonché legale Parte_1 rapp.te , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Volpe presso il Parte_2 cui studio in Aprilia (LT) è elettivamente domiciliato ricorrente e
Controparte_1 P.IVA_
(PEC: t, C.F.: 5500
[...] Email_1
592) ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2015, in giudizio personalmente, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs. n.150/11 e 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 in persona del Direttore Anna Maria Miraglia, rappresentato in giudizio da , domiciliata Controparte_1 presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C CP_1
resistente
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiuntiva con istanza di sospensione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e il sottoscritto, in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25, ha trattenuto in decisione ex art. 429 c.p.c. la causa all'udienza di discussione del pagina 1 di 6 15.12.2025 - svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. – dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la Parte_3
in persona dell'amministratore unico nonché legale rapp.te ,
[...] Parte_2 proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiuntiva n. 229/2024 dell'11 giugno
2024, con cui l' aveva ingiunto al sig. Controparte_1
quale autore delle violazioni e alla quale obbligato Pt_2 Parte_3 in solido, il pagamento delle sanzioni amministrative per la violazione dell'art art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.
Lgs. 151/2015 modificato dall'art. 7 comma 15 bis, DL 4/2019 convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare
– fino a 30 giornate- per aver impiegato il lavoratore Parte_4 Per_1
percettore di RDC, l'11/12/2020, senza preventiva comunicazione di
[...] instaurazione del rapporto di lavoro e dell'art. 26, comma 8, D.lgs., 09-04-2008, nr.
81, e succ. mod. per aver omesso di consegnare al predetto lavoratore la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Esponeva, tra l'altro, parte opponente a sostegno: che la aveva instaurato il rapporto di lavoro con Pt_1 Parte_3 il sig. a partire dal 13.10.2020, come da comunicazione Persona_1 obbligatoria Unificato Unilav Prot. 01995115 del 12.10.2020; che la scadenza era fissata al 31.10.2020, ma poi, con successiva comunicazione 0805920027634268 del 04.12.2020, il termine iniziale era stato prorogato al 31.12.2020; che quindi al momento del sopralluogo dell'11.12.2020 il lavoratore stava svolgendo le proprie mansioni in virtù di regolare contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 13.10.2020 al 31.12.2020; che ciò trovava conferma nello stesso verbale di accertamento e violazione, in cui si dava atto che il lavoratore era stato sottoposto a visita medica il 19.10.2020 ed aveva partecipato a un corso di formazione e informazione dal 14.10.2020 al 16.10.2020; che veniva meno, quindi, l'elemento oggettivo dell'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro;
che pertanto pagina 2 di 6 l'ordinanza ingiuntiva e il verbale di accertamento che ne costituiva il presupposto andavano annullati.
Parte opponente concludeva, all'esito, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in subordine, per l'applicazione del minimo della sanzione.
Il Controparte_2
, costituitosi
[...] in giudizio, contestava integralmente il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, concludendo come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e per l'effetto rigettare il ricorso e le richieste ivi formulate, confermando
l'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art.
9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 che dispone “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Con ordinanza dell'11.06.2025 il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 18.03.2027.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 15.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sostiene il ricorrente sostiene che il lavoratore , alla data Persona_1 dell'accesso ispettivo dell'11.12.2020, avrebbe svolto la prestazione lavorativa in virtù di regolare contratto di lavoro a tempo determinato, per essere stato assunto con contratto a tempo determinato a partire dal 13.10.2020 con scadenza iniziale il
31.10.2020 (come da comunicazione allegata al ricorso - v. all. 4 al fascicolo di parte ricorrente) in seguito prorogata al 23.12.2020 (come da comunicazione unilav del
04.12.2020 – v. all. 5).
pagina 3 di 6 Parte opposta ha, tuttavia, documentato che, come evincibile dal verbale di primo accesso del 11.12.2020 (all. 2 al fascicolo di parte), al momento dell'accesso per il lavoratore trovato intento a lavoro, dalla consultazione Persona_1 delle banche dati Anpal non risultava effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Ma vi è di più.
Dall'esame della documentazione successivamente prodotta dalla società e, nello specifico, dalla comunicazione Unilav effettuata in data 11.12.2020 alle ore
13.20 (v. all. 5 al fascicolo di parte) emerge che solo in seguito all'accesso ispettivo eseguito alle ore 10.00 del giorno 11/12/2020, il datore di lavoro ha provveduto a comunicare il rapporto di lavoro con decorrenza in pari data.
Ebbene, non v'è dubbio che l'assunzione del lavoratore dopo l'inizio dell'attività lavorativa successivamente all'accesso ispettivo integri la condotta sanzionata dall'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 modificato dall'art. 7 comma 15 bis, DL 4/2019 convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – “Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate- Percettore RDC”: la normativa di riferimento, infatti, prevede espressamente che la comunicazione obbligatoria di assunzione debba essere trasmessa dal datore di lavoro il giorno antecedente l'inizio dell'attività di lavoro;
ciò che, nella specie, pacificamente non è avvenuto.
Del tutto correttamente, pertanto, l'amministrazione ha sanzionato, ai sensi della succitata disposizione, il datore di lavoro per avere impiegato il lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Persona_1 lavoro, nonché ex art. 26, comma 8, D.lgs., 09-04-2008, nr. 81, e succ. mod., per avere omesso di consegnare al predetto lavoratore la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione.
Né può seriamente sostenersi che il lavoratore sarebbe stato regolarmente impiegato l'11.12.2020 (data dell'accesso ispettivo) per effetto della proroga del termine del contratto di lavoro dal 31.10.2020 al 23.12.2020, nessun valido rapporto di lavoro essendo stato costituito tra le parti alla suddetta data.
Al riguardo, la comunicazione Unilav inviata il 04.12.2020 alle ore 11.29 dal datore di lavoro (v. all. 5 al ricorso - codice comunicazione n. 0805920027634268,
pagina 4 di 6 relativa al lavoratore e al rapporto di lavoro con data inizio Persona_1
13.10.2020 e data fine proroga 23.12.2020, reca l'indicazione - quale tipologia di comunicazione - di “annullamento di comunicazione precedente n.
0605920027434580”.
Il riferimento è alla comunicazione unilav inviata in data 9.11.2020 (v. all.
11)), con la quale era stata comunicata la proroga del contratto di lavoro con data inizio 13.10.2020 e data fine proroga 23.12.2020.
Con la comunicazione unilav trasmessa alle ore 11.29 del 04.12.2020 - che secondo la ricostruzione del ricorrente dimostrerebbe l'assenza della violazione – parte opponente non ha, pertanto, prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato dal 31.10.2020 al 23.12.2020, ma ha annullato la precedente comunicazione con la quale era stata effettivamente comunicata la proroga del contratto a termine.
Ciò dimostra ulteriormente che alla data dell'accesso ispettivo nessun valido rapporto di lavoro era stato costituito tra il sig. e la Per_1 Parte_1
[...]
La domanda principale deve essere, in conclusione, respinta siccome giuridicamente infondata.
La domanda subordinata di applicazione del minimo della sanzione non può, del pari, trovare accoglimento, siccome generica priva di qualsiasi allegazione e/o motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla in persona Parte_3 dell'amministratore unico nonché legale rapp.te , avverso l'Ordinanza Parte_2
Ingiuntiva n. 229/2024 dell'11.06.2024, con cui l' Controparte_1
ha ingiunto al sig. quale autore delle violazioni e alla
[...] Pt_2 Parte_3
quale obbligato in solido, il pagamento delle sanzioni amministrative per
[...] la violazione dell'art art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato pagina 5 di 6 dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 modificato dall'art. 7 comma 15 bis, DL
4/2019 convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate- per aver Parte_4 impiegato il lavoratore , percettore di RDC, l'11/12/2020, senza Persona_1 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e dell'art. 26, comma 8, D.lgs., 09-04-2008, nr. 81, e succ. mod. per aver omesso di consegnare al predetto lavoratore la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
condanna parte opponente a rifondere al
[...]
Controparte_2
le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 15.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
CA OR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. CA OR, giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3147/2024
T R A
in persona dell'amministratore unico nonché legale Parte_1 rapp.te , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Volpe presso il Parte_2 cui studio in Aprilia (LT) è elettivamente domiciliato ricorrente e
Controparte_1 P.IVA_
(PEC: t, C.F.: 5500
[...] Email_1
592) ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2015, in giudizio personalmente, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs. n.150/11 e 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 in persona del Direttore Anna Maria Miraglia, rappresentato in giudizio da , domiciliata Controparte_1 presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C CP_1
resistente
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiuntiva con istanza di sospensione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e il sottoscritto, in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25, ha trattenuto in decisione ex art. 429 c.p.c. la causa all'udienza di discussione del pagina 1 di 6 15.12.2025 - svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. – dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la Parte_3
in persona dell'amministratore unico nonché legale rapp.te ,
[...] Parte_2 proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiuntiva n. 229/2024 dell'11 giugno
2024, con cui l' aveva ingiunto al sig. Controparte_1
quale autore delle violazioni e alla quale obbligato Pt_2 Parte_3 in solido, il pagamento delle sanzioni amministrative per la violazione dell'art art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.
Lgs. 151/2015 modificato dall'art. 7 comma 15 bis, DL 4/2019 convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare
– fino a 30 giornate- per aver impiegato il lavoratore Parte_4 Per_1
percettore di RDC, l'11/12/2020, senza preventiva comunicazione di
[...] instaurazione del rapporto di lavoro e dell'art. 26, comma 8, D.lgs., 09-04-2008, nr.
81, e succ. mod. per aver omesso di consegnare al predetto lavoratore la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Esponeva, tra l'altro, parte opponente a sostegno: che la aveva instaurato il rapporto di lavoro con Pt_1 Parte_3 il sig. a partire dal 13.10.2020, come da comunicazione Persona_1 obbligatoria Unificato Unilav Prot. 01995115 del 12.10.2020; che la scadenza era fissata al 31.10.2020, ma poi, con successiva comunicazione 0805920027634268 del 04.12.2020, il termine iniziale era stato prorogato al 31.12.2020; che quindi al momento del sopralluogo dell'11.12.2020 il lavoratore stava svolgendo le proprie mansioni in virtù di regolare contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 13.10.2020 al 31.12.2020; che ciò trovava conferma nello stesso verbale di accertamento e violazione, in cui si dava atto che il lavoratore era stato sottoposto a visita medica il 19.10.2020 ed aveva partecipato a un corso di formazione e informazione dal 14.10.2020 al 16.10.2020; che veniva meno, quindi, l'elemento oggettivo dell'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro;
che pertanto pagina 2 di 6 l'ordinanza ingiuntiva e il verbale di accertamento che ne costituiva il presupposto andavano annullati.
Parte opponente concludeva, all'esito, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in subordine, per l'applicazione del minimo della sanzione.
Il Controparte_2
, costituitosi
[...] in giudizio, contestava integralmente il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, concludendo come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e per l'effetto rigettare il ricorso e le richieste ivi formulate, confermando
l'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art.
9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 che dispone “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Con ordinanza dell'11.06.2025 il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 18.03.2027.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 15.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sostiene il ricorrente sostiene che il lavoratore , alla data Persona_1 dell'accesso ispettivo dell'11.12.2020, avrebbe svolto la prestazione lavorativa in virtù di regolare contratto di lavoro a tempo determinato, per essere stato assunto con contratto a tempo determinato a partire dal 13.10.2020 con scadenza iniziale il
31.10.2020 (come da comunicazione allegata al ricorso - v. all. 4 al fascicolo di parte ricorrente) in seguito prorogata al 23.12.2020 (come da comunicazione unilav del
04.12.2020 – v. all. 5).
pagina 3 di 6 Parte opposta ha, tuttavia, documentato che, come evincibile dal verbale di primo accesso del 11.12.2020 (all. 2 al fascicolo di parte), al momento dell'accesso per il lavoratore trovato intento a lavoro, dalla consultazione Persona_1 delle banche dati Anpal non risultava effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Ma vi è di più.
Dall'esame della documentazione successivamente prodotta dalla società e, nello specifico, dalla comunicazione Unilav effettuata in data 11.12.2020 alle ore
13.20 (v. all. 5 al fascicolo di parte) emerge che solo in seguito all'accesso ispettivo eseguito alle ore 10.00 del giorno 11/12/2020, il datore di lavoro ha provveduto a comunicare il rapporto di lavoro con decorrenza in pari data.
Ebbene, non v'è dubbio che l'assunzione del lavoratore dopo l'inizio dell'attività lavorativa successivamente all'accesso ispettivo integri la condotta sanzionata dall'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 modificato dall'art. 7 comma 15 bis, DL 4/2019 convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – “Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate- Percettore RDC”: la normativa di riferimento, infatti, prevede espressamente che la comunicazione obbligatoria di assunzione debba essere trasmessa dal datore di lavoro il giorno antecedente l'inizio dell'attività di lavoro;
ciò che, nella specie, pacificamente non è avvenuto.
Del tutto correttamente, pertanto, l'amministrazione ha sanzionato, ai sensi della succitata disposizione, il datore di lavoro per avere impiegato il lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Persona_1 lavoro, nonché ex art. 26, comma 8, D.lgs., 09-04-2008, nr. 81, e succ. mod., per avere omesso di consegnare al predetto lavoratore la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione.
Né può seriamente sostenersi che il lavoratore sarebbe stato regolarmente impiegato l'11.12.2020 (data dell'accesso ispettivo) per effetto della proroga del termine del contratto di lavoro dal 31.10.2020 al 23.12.2020, nessun valido rapporto di lavoro essendo stato costituito tra le parti alla suddetta data.
Al riguardo, la comunicazione Unilav inviata il 04.12.2020 alle ore 11.29 dal datore di lavoro (v. all. 5 al ricorso - codice comunicazione n. 0805920027634268,
pagina 4 di 6 relativa al lavoratore e al rapporto di lavoro con data inizio Persona_1
13.10.2020 e data fine proroga 23.12.2020, reca l'indicazione - quale tipologia di comunicazione - di “annullamento di comunicazione precedente n.
0605920027434580”.
Il riferimento è alla comunicazione unilav inviata in data 9.11.2020 (v. all.
11)), con la quale era stata comunicata la proroga del contratto di lavoro con data inizio 13.10.2020 e data fine proroga 23.12.2020.
Con la comunicazione unilav trasmessa alle ore 11.29 del 04.12.2020 - che secondo la ricostruzione del ricorrente dimostrerebbe l'assenza della violazione – parte opponente non ha, pertanto, prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato dal 31.10.2020 al 23.12.2020, ma ha annullato la precedente comunicazione con la quale era stata effettivamente comunicata la proroga del contratto a termine.
Ciò dimostra ulteriormente che alla data dell'accesso ispettivo nessun valido rapporto di lavoro era stato costituito tra il sig. e la Per_1 Parte_1
[...]
La domanda principale deve essere, in conclusione, respinta siccome giuridicamente infondata.
La domanda subordinata di applicazione del minimo della sanzione non può, del pari, trovare accoglimento, siccome generica priva di qualsiasi allegazione e/o motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla in persona Parte_3 dell'amministratore unico nonché legale rapp.te , avverso l'Ordinanza Parte_2
Ingiuntiva n. 229/2024 dell'11.06.2024, con cui l' Controparte_1
ha ingiunto al sig. quale autore delle violazioni e alla
[...] Pt_2 Parte_3
quale obbligato in solido, il pagamento delle sanzioni amministrative per
[...] la violazione dell'art art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato pagina 5 di 6 dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 modificato dall'art. 7 comma 15 bis, DL
4/2019 convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate- per aver Parte_4 impiegato il lavoratore , percettore di RDC, l'11/12/2020, senza Persona_1 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e dell'art. 26, comma 8, D.lgs., 09-04-2008, nr. 81, e succ. mod. per aver omesso di consegnare al predetto lavoratore la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
condanna parte opponente a rifondere al
[...]
Controparte_2
le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 15.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
CA OR
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