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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13680 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 47084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 co I c.p.c., e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Vescovio 7 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Isabella Brucculeri dalla quale è altresì
rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, giusta Controparte_1
procura conferita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Dr. Persona_1
di Pordenone in data 15 ottobre 2019, rep. n. 303088 racc. n. 34865, la CP_2
(denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea
[...] CP_3
Straordinaria con verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 Persona_2
marzo 2019, rep: n. 14941 racc. n. 10098, in persona suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli, in forza di procura generale alle liti per atto a rogito del Notaio Dott. di Verona del 12 Persona_3
luglio 2016, rep. n. 73166 racc. 22172, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma V.le Parioli n. 74
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte e scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a comparire Parte_1
innanzi a questo Tribunale la società in epigrafe indicata, così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad esso attore il pagamento della somma di €. 104.762,27, oltre interessi e spese, sulla scorta del contratto di mutuo fondiario concesso da , originario titolare del CP_4
credito, in data 31.3.2011per Notaio di Poggio Mirteto rep. 85650/25563 Per_4
garantito da ipoteca iscritta per E. 157.000,00 presso la Conservatoria dei RR. II. di
Roma 2 ai nn. 17598/3245 di formalità e gravante sulla porzione di immobile in
Comune di Montelibretti, Via Roma 29.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha posto, come unico motivo, la prescrizione del diritto di credito fatto valere, atteso che, alla data di intimazione del precetto oggi opposto ( 5.10.2024), sarebbe maturato il termine decennale di prescrizione decorrente dal 30.6.2024, data di pagamento dell'ultima rata.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese
Solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 3 c.p.c. l'attore, lungi dal replicare ad eventuali nuove eccezioni, come ivi prescritto, ha introdotto una domanda nuova ( inesistenza del diritto a procedere esecutivamente per carenza di titolarità del credito in capo a ) con ciò incorrendo nell'inammissibilità CP_1
già dichiarata con ordinanza del 7.4.2025, che, in questa sede, non può che essere
DI
Ciò premesso, la proposta opposizione non merita accoglimento.
Ed invero, come già ampiamente motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, va ribadito che “ nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario;
pertanto la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c..
che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito;
in assenza di comunicazione, la prescrizione non decorre prima della notifica dell'atto di precetto“ ( Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24720 ).
Nella fattispecie, non risultando in atti alcuna comunicazione da parte del mutuatario di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel titolo poi azionato, alcun termine di prescrizione è decorso prima della notifica del precetto avvenuta in data 5.10.2024
Di qui, il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014 e nella misura di cui al dispositivo
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
B) condanna l'attore al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 6.10.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 47084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 co I c.p.c., e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Vescovio 7 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Isabella Brucculeri dalla quale è altresì
rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, giusta Controparte_1
procura conferita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Dr. Persona_1
di Pordenone in data 15 ottobre 2019, rep. n. 303088 racc. n. 34865, la CP_2
(denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea
[...] CP_3
Straordinaria con verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 Persona_2
marzo 2019, rep: n. 14941 racc. n. 10098, in persona suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli, in forza di procura generale alle liti per atto a rogito del Notaio Dott. di Verona del 12 Persona_3
luglio 2016, rep. n. 73166 racc. 22172, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma V.le Parioli n. 74
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte e scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a comparire Parte_1
innanzi a questo Tribunale la società in epigrafe indicata, così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad esso attore il pagamento della somma di €. 104.762,27, oltre interessi e spese, sulla scorta del contratto di mutuo fondiario concesso da , originario titolare del CP_4
credito, in data 31.3.2011per Notaio di Poggio Mirteto rep. 85650/25563 Per_4
garantito da ipoteca iscritta per E. 157.000,00 presso la Conservatoria dei RR. II. di
Roma 2 ai nn. 17598/3245 di formalità e gravante sulla porzione di immobile in
Comune di Montelibretti, Via Roma 29.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha posto, come unico motivo, la prescrizione del diritto di credito fatto valere, atteso che, alla data di intimazione del precetto oggi opposto ( 5.10.2024), sarebbe maturato il termine decennale di prescrizione decorrente dal 30.6.2024, data di pagamento dell'ultima rata.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese
Solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 3 c.p.c. l'attore, lungi dal replicare ad eventuali nuove eccezioni, come ivi prescritto, ha introdotto una domanda nuova ( inesistenza del diritto a procedere esecutivamente per carenza di titolarità del credito in capo a ) con ciò incorrendo nell'inammissibilità CP_1
già dichiarata con ordinanza del 7.4.2025, che, in questa sede, non può che essere
DI
Ciò premesso, la proposta opposizione non merita accoglimento.
Ed invero, come già ampiamente motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, va ribadito che “ nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario;
pertanto la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c..
che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito;
in assenza di comunicazione, la prescrizione non decorre prima della notifica dell'atto di precetto“ ( Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24720 ).
Nella fattispecie, non risultando in atti alcuna comunicazione da parte del mutuatario di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel titolo poi azionato, alcun termine di prescrizione è decorso prima della notifica del precetto avvenuta in data 5.10.2024
Di qui, il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014 e nella misura di cui al dispositivo
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
B) condanna l'attore al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 6.10.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio