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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8096/2019 All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 10:50
Presidente Dott. AN LI
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
CP_1
Avv. LUCCHETTI DINO presente
Appellato/i
IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE DI DE VIVO Controparte_2 Parte_1
Avv. MANNI ANNA LISA presente
IN PROPRIO E N.Q DI EREDE DI DE VIVO Controparte_3 Parte_1
Avv. MANNI ANNA LISA
IN PROPRIO E N.Q DI EREDE DI DE VIVO Controparte_4 Parte_1
Avv. MANNI ANNA LISA
Controparte_5
Avv. MANNI ANNA LISA MONGHESE IL IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Avv. MANNI ANNA LISA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
AN LI AR BR NO Assistente giudiziario pagina 1 di 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LI - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8096 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dino Lucchetti (C.F. CP_1 C.F._1
- PEC ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio sito in Latina, via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti
- APPELLANTE – E
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. , MONGHESE C.F._4 Controparte_3 C.F._5
IL (C.F. ), (C.F. C.F._6 Controparte_6
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._7 Controparte_5 C.F._8 difesi dagli avv.ti NN Lisa Manni (C.F.: – PEC C.F._9
e ON DE ER (C.F. - PEC Email_2 C.F._10
, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Colleferro, via Email_3
Dei Pioppi n. 84, giusta procura in atti
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 24 § 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 16/12/2019, ha CP_1 convenuto in giudizio , , NG IO, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore e Controparte_6 CP_5
, tutti in proprio e quali eredi di per la riforma della sentenza definitiva del
[...] Persona_1
Tribunale ordinario di Latina n. 2711/2019 pubblicata in data 11/12/2019, nonché del decreto
11/6/2015, dell'ordinanza 22/12/2015 e dell'ordinanza del 26/9/2018, rese nel giudizio di primo grado
R.G. n. 6387/2013, promosso da , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
NG IO, e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei Controparte_6 Controparte_5 confronti di . Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da (genitore), Controparte_2 [...]
e (fratelli), anche in qualità di eredi del padre CP_4 Controparte_8 Persona_2
(deceduto il 4.04.2013), NG IO (marito) anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore (figlio), nonché (figlia), ora in proprio in quanto Controparte_6 Controparte_5 divenuta medio tempore maggiorenne, in relazione al decesso della loro stretta congiunta Per_1
, deceduta in data 29.12.2010 in seguito ad una omessa tempestiva diagnosi di neoformazione
[...] maligna alla mammella;
secondo gli assunti attorei, il medico convenuto (Dott. , Controparte_7 avrebbe dovuto refertare all' esito dell' ecografia mammaria dell'1.08.2006 la citata neoplasia. In particolare, deducono gli aventi causa della che la non corretta diagnosi ed il Persona_1 conseguente ritardo nell' esecuzione dei corretti trattamenti sanitari, avrebbe comportato l'inevitabile degenerazione della malattia che venne diagnosticata solo nel settembre del 2007 (quindi circa 13 mesi dopo) all'esito dell'esame ecografico eseguito dal Dott. presso l'ospedale di Formia, Per_3 quando la patologia era oramai incurabile e metastatizzata alle ossa ed al fegato. Gli attori concludevano pertanto chiedendo il ristoro iure successionis di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla loro dante causa, nonché di quelli subiti iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e danno psichico diretto). Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, in quanto ritenuta infondata nell'an e nel quantum. La causa è stata istruita mediante CTU medico- legale, prove orali ed acquisizione delle copiose produzioni documentali.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “ 1) In parziale accoglimento della domanda proposta accerta la responsabilità di in relazione Controparte_7 all' anticipata perdita della vita di per l'effetto, accoglie, per quanto di ragione, la Persona_4 domanda risarcitoria proposta da , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
pagina 3 di 24 NG IO in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui minori e Controparte_5
in proprio e quali eredi di nei confronti di Controparte_6 Persona_1 Controparte_7
(cui è subentrata ) e per effetto, condanna quest'ultima al pagamento: 1) € 66.600,00 in CP_1 favore di;
2) € 41.600,00 ciascuno in favore di e Controparte_2 Controparte_9 [...]
; 3) € 88.833,00 in favore di NG IO;
4) € 93.833,00 ciascuno in favore di CP_4
e , oltre lucro cessante come in motivazione ed interessi legali Controparte_5 Controparte_6 dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori e
[...]
e ; 3) Rigetta ogni altra domanda;
4) condanna la convenuta a CP_10 Controparte_11 rimborsare in favore degli attori le spese del presente giudizio, che si liquidano, in € 240,00 euro per spese, € 20.000,00 per competenze oltre IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU medico –legale; 5) condanna gli attori alle refusione delle spese di lite in favore di e , spese che si liquidano in € 6000,00 per CP_10 Controparte_11 competenze oltre accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa nonché del Decreto 11.6.2015, dell'Ordinanza 22.12.2015 e dell'Ordinanza 26.9.2018, dichiarare, nell'ordine e via via gradatamente: 1) La carenza di legittimazione passiva dell'appellante e, conseguentemente,
l'estinzione del giudizio per effetto della mancata tempestiva notifica della riassunzione ad almeno uno degli eredi del Dott. , per effetto della vocatio in ius della RA in proprio e non CP_7 CP_1 nella qualità di erede;
2) La nullità del Decreto 11.6.2015 e della successiva Ordinanza 22.12.2015, con la quale è stata ammessa la produzione tardiva di documenti indispensabili per l'espletamento della CTU (e quindi per la prova della sussistenza della responsabilità professionale del Dott.
, invocata dagli attori), nonché della successiva Ordinanza 26.9.2018 e della sentenza nella CP_7 parte in cui hanno ritenuto necessaria l'eccezione di nullità della Consulenza nonostante la produzione documentale tardiva fosse stata autorizzata con i provvedimenti impugnati, illegittimi;
conseguentemente dichiarare la nullità della Consulenza e di tutti gli atti successivi compresa la sentenza, per effetto della violazione del termine perentorio imposto dall'art. 183 cpc per il deposito delle prove e della violazione del principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 cpc;
3) la inesistenza di responsabilità professionale nella condotta del Dott. ; 4) la carenza di CP_7 legittimazione attiva dei Signori NG IO, e in ordine ai danni patiti da CP_5 CP_6 [...]
, non avendo i ricorrenti agito e dimostrato la qualità di eredi di;
5) Ridurre Per_1 Persona_1 in ogni caso l'entità del risarcimento dei danni a quanto giusto ed equo, in considerazione della pagina 4 di 24 patologia dalla quale era comunque affetta la RA e dell'exitus che tale patologia avrebbe Per_1 comunque determinato;
6) Compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio di primo grado per effetto della parziale reciproca soccombenza per effetto dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
§ 5. — , NG IO, in Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore , e Controparte_6 CP_5
, tutti in proprio e quali eredi di costituitisi con comparsa di risposta depositata in
[...] Persona_1 data 10/3/2020, hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, preliminarmente respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, respingere la richiesta di rinnovo della CTU e nel merito rigettare l'appello in quanto totalmente infondato e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado. Con il favore del rimborso delle competenze di lite anche del presente grado di giudizio.”.
§ 6. — In data 1/4/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti mediante lo scambio di note scritte in merito alla istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via preliminare va evidenziato che i provvedimenti emessi dal giudice a quo nel corso del procedimento di primo grado e compresi nell'atto di appello avanzato da , ovvero il CP_1 decreto dell'11/6/2015, l'ordinanza del 22/12/2015 e l'ordinanza del 26/9/2018, non sono autonomamente impugnabili e, pertanto, l'appello va inteso come proposto solo avverso la sentenza pronunciata all'esito del suddetto procedimento.
Ciò posto, si rileva che l'atto di appello si articola in sei motivi di impugnazione.
§ 7.1 — Il primo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 305 e 307 cpc per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio, per la mancata rituale notifica della riassunzione all'erede che avrebbe dovuto partecipare al giudizio. Violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cpc, per omessa citazione in riassunzione dell'erede della parte deceduta nel corso del giudizio.”.
In sintesi, l'appellante lamenta l'errore commesso dal giudice di prime cure nel non aver qualificato inesistente la notificazione dell'atto di riassunzione della causa avvenuta il 15/2/2018 a seguito del decesso del convenuto occorso il 6/12/2014, nei confronti della Controparte_7 moglie e dei figli e NN senza la specificazione della qualità di erede di CP_1 Controparte_11 costoro e senza essersi avveduti gli attori notificanti della rinuncia all'eredità manifestata dai citati figli e NN pubblicata nel registro delle successioni il 5/2/2015. CP_11
pagina 5 di 24 Si legge in proposito nell'atto di gravame dopo aver fatto riferimento alla relata di notifica del ricorso per riassunzione: “Come si nota, nessun riferimento alla qualità di erede della signora CP_1 che pertanto è stata evocata in giudizio in proprio. Non sfugge, alla scrivente difesa, che la giurisprudenza di legittimità sembra non ricondurre conseguenze alla mancata precisazione –nella vocatio in jus della qualità di erede della parte deceduta in corso di causa. Vi è però che tale orientamento processuale scaturisce da fattispecie - sottoposte all'esame della Cassazione - obiettivamente diverse da quella che ci occupa: altro è ritenere non necessaria la chiamata in causa di una parte che sia già in giudizio, in proprio, e poi debba parteciparvi anche quale erede di altra parte nel frattempo deceduta e altro è, invece, che la parte (chiamata per la prima volta a partecipare al giudizio) venga evocata in proprio e non nella qualità di erede. Questo secondo è il caso che ci interessa, e non sembra potersi affermare che l'aver citato la RA - senza ulteriori CP_1 specificazioni, e quindi in proprio - laddove avrebbe dovuto essere citata esclusivamente nella sua qualità di erede, non comporti la sostanziale inesistenza della riassunzione che, per definizione, non può che esser diretta agli eredi della parte colpita dall'evento morte.”
Afferma inoltre l'appellante che, data la mancanza della qualità di eredi per i figli del convenuto deceduto in virtù della registrazione della rinuncia all'eredità in epoca anteriore alla notificazione dell'atto di riassunzione, il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione della causa nei termini di cui all'art. 305 c.p.c. sul presupposto della inesistenza della notificazione dello stesso ricorso nei confronti di - a quel punto unica erede del CP_1 convenuto - e conseguentemente priva della legittimazione passiva.
Si legge sul punto nell'atto di gravame: “Giova subito evidenziare che a seguito della riassunzione, si costituiva la Sig.ra chiedendo nelle conclusioni: 'in via preliminare, CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra e, di conseguenza, la Parte_2 inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti, poiché convenuta in proprio e non quale erede del Dott. Dunque la RA prima di ogni altra difesa, ha Controparte_7 CP_1 evidenziato di essere stata citata in proprio e conseguentemente di essersi costituita in proprio, laddove a seguito dell'interruzione del giudizio controparte avrebbe dovuto riassumerlo almeno nei confronti di uno degli eredi per non incorrere nell'estinzione del giudizio stesso… Nel presente giudizio, per effetto della notifica della riassunzione alla RA in proprio e non nella qualità CP_1 di erede del Dott. , e della notifica ai Signori e NN (anch'essi, peraltro, CP_7 Controparte_11 in proprio) che non sono eredi del Dott. , non vi è stata regolare riassunzione nei confronti CP_7 di nessun erede. Ne consegue che il giudizio di primo grado doveva essere dichiarato estinto.”
pagina 6 di 24 In proposito il giudice di primo grado ha motivato come segue: “Con riferimento all' eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da , va osservato che, per quanto CP_1 quest'ultima sia stata citata “in proprio” senza alcun riferimento alla sua qualità di erede del defunto convenuto di la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, atteso che la Controparte_7 si è costituita e si è difesa nel merito in ordine alla domanda risarcitoria formulata CP_1 originariamente nei confronti del suo dante causa. Trattandosi in particolare, al più, di un'ipotesi di nullità della notifica e non di inesistenza, in ragione dell'unicità della parte in senso sostanziale destinataria della pretesa risarcitoria, sarebbe stata ultronea la rinnovazione della notifica nei confronti della - la quale non ha contestato la sua qualità di erede di in CP_1 Controparte_7 quanto in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (principio evincibile da
Cass. civ. 12317/2019, in ragione dell'identità di ratio).”
Il motivo è infondato.
Anzitutto occorre rilevare in punto di fatto che dal contenuto dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado notificato dagli attori a e ai figli emergeva manifesta la finalità di CP_1 agire in riassunzione nei confronti dei destinatari dell'atto in qualità di eredi.
Infatti, nelle premesse del ricorso si legge la dichiarazione di interesse a riassumere nei confronti degli eredi del convenuto deceduto dott. . Nelle conclusioni dello stesso Controparte_7 ricorso notificato è chiesta al giudice la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi dello stesso identificati nell'atto e cioè della moglie Controparte_7 CP_1
e dei figli, e
[...] Controparte_11 CP_10
Nello specifico il vizio eccepito della notificazione del ricorso per riassunzione nei confronti di non può qualificarsi inesistenza, né formale né sostanziale, posto che nel corpo dell'atto CP_1 notificato sono chiaramente presenti gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile tale atto quale notificazione.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, in merito ai vizi della notifica effettuata “da qualificare come vizi di nullità, e non di inesistenza della notificazione, giacché quest'ultima é configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità
(vedi in tal senso Cass. Sez. Un. 20.7.2016 n.14916): cfr Cass. Civ. Sez. 2^ n. 7602/2025).
Va aggiunto che la notificazione del ricorso per riassunzione non è inesistente ma al più nulla anche perché è ravvisabile un evidente collegamento tra il soggetto che ha ricevuto l'atto ( ) CP_1
pagina 7 di 24 e quello al quale avrebbe dovuto essere diretto ( quale erede di , CP_1 Controparte_7 trattandosi della stessa persona.
Ne deriva che assume rilevanza decisiva il fatto che , costituitasi ritualmente nel CP_1 giudizio riassunto, si sia difesa anche nel merito delle domande proposte nei confronti della parte convenuta, dimostrando di aver avuto piena contezza del contenuto dell'atto notificato.
Pertanto, la notificazione del ricorso per riassunzione nei confronti della moglie del defunto
, pur priva della specificazione nella relata della qualità di erede della destinataria, Controparte_7 ha raggiunto in concreto il proprio scopo, con conseguente sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156 c. 3
c.p.c., in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “deve ribadirsi che (cfr. Cass. n. 4399/1997) poiché lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (cfr Cass. civ. Sez. 6^ Ordinanza n. 3240/2018).
§ 7.2 — Con il secondo motivo di gravame - proposto, come i successivi, in subordine a quello che precede - rubricato: “Violazione dell'art. 115 cpc (principio dispositivo delle prove);Violazione dell'art. 183 cpc e della perentorietà del termine per l'articolazione delle prove e per il deposito dei documenti;
Violazione dell'art. 2967 cc in tema di onere della prova.”, l'appellante lamenta l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'ammissione della acquisizione, in sede di operazioni peritali, delle immagini fotografiche oggetto della refertazione di ecografia mammaria alla quale si sottopose nelle date del 24/2/2006 e del 1/8/2006, la seconda effettuata dal convenuto Persona_1 CP_7
[...]
afferma che il termine per le produzioni istruttorie per le parti era consumato con CP_1
l'avvenuto spirare dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., concessi a seguito di mutamento del rito, e che la consegna delle immagini in questione al TU effettuata dagli attori il 18/5/2015 andava dichiarata inammissibile per la sua tardività. L'appellante deduce dunque l'erroneità della ammissione della documentazione fotografica in questione decisa dal giudice di prime cure, prima con il decreto autorizzativo del 11/6/2015 in riscontro alla domanda rivolta in tal senso dall'ausiliario, quindi con l'ordinanza camerale del 23/12/2015 emessa a seguito dell'istanza di revoca del detto decreto di ammissione proposta dalla parte convenuta.
In sintesi l'appellante eccepisce la nullità della CTU che sarebbe derivata dall'acquisizione delle dette immagini ecografiche illegittimamente autorizzata dal Tribunale di Latina in rigetto dell'opposizione avanzata dal convenuto in sede di operazioni peritali e poi con istanza di revoca del
15/6/2015 nonché nelle note autorizzate del 27/11/2025, in quanto stabilita in violazione del principio pagina 8 di 24 del contraddittorio ex art. 111 Cost., oltre che in violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c..
Si legge in proposito nell'atto di gravame: “Sviando dalle questioni poste dalla difesa della convenuta, il Tribunale ha nella sentenza dichiarato tardiva l'eccezione di nullità della CTU, perché redatta sul-la base di documentazione prodotta oltre i termini 183 cpc. Non vi è dubbio che se nel corso delle operazioni peritali non si fosse sollevata alcuna questione, sarebbe stato indispensabile proporre tempestivamente l'eccezione di nullità della Consulenza;
ma qui la fattispecie è completamente diversa. In sede di operazioni peritali, iniziate in data 18.5.2015, parte attrice produceva al CTU le immagini ecografiche degli esami del 24.2.2006 (7 immagini fotografiche su carta chimica) e dell'1.8.2006 (6 immagini fotografiche su carta chimica). Il Consulente di Parte del
Dott. , Dott. si è opposto immediatamente a tale produzione rilevandone la CP_7 Per_5 tardività. Il GOT, con i provvedimenti sopra richiamati, ha autorizzato il CTU all'acquisizione dei documenti predetti;
pertanto la Consulenza è stata redatta -anche- sulla base degli stessi, benché non fossero agli atti al momento dell'ammissione della CTU, in quanto non prodotti nei termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. La questione si poneva pertanto in termini di legittimità del Decreto e dell'Ordinanza –revocabili- con i quali il Tribunale aveva autorizzato l'acquisizione di documenti prodotti in corso di CTU, non ritualmente e tempestivamente depositati da parte attrice nei termini di cui all'art. 183 cpc. Tale decisione appare assolutamente illegittima, proprio perché in tal modo si è reso possibile a controparte la produzione di documenti oltre i termini previsti dal Codice di rito, senza che vi fosse alcuna ragione per l'operatività dell'art. 153 comma 2 cpc, ai cui sensi, come noto,
'la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini'. Trattandosi di documenti che sicuramente si trovavano nella disponibilità della parte, non vi è chi non veda come la mancata produzione dei medesimi entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc sia stata una libera scelta della parte stessa, la quale pertanto non aveva diritto di ottenere l'implicita rimessione in termini che, invece, inspiegabilmente è stata concessa nonostante l'opposizione della difesa del Dott. .”. CP_7
Si legge sul punto nella sentenza gravata: “In merito alla dedotta nullità della consulenza, eccepita nella comparsa conclusionale dalla , è sufficiente richiamare quanto evidenziato CP_1 con ordinanza del 1.10.2018 ovvero che l'eccezione di nullità della CTU- proposta in ragione dell'acquisizione da parte del consulente di documentazione medica non tempestivamente prodotta dall'attore - è stata tardivamente formulata in quanto, all'udienza del 7.07.2016, prima difesa utile successivamente al deposito dell'elaborato tecnico, il procuratore del convenuto si è limitato a contestare la CTU, riservandosi impugnazione dell' ordinanza ammissiva della postuma pagina 9 di 24 documentazione documentale, mentre, solo con gli scritti conclusionali, ha eccepito la nullità della
CTU. Sul punto va osservato che nullità relative all'espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass. Civ. 10870/1999).”
L'impugnante contesta altresì il giudizio di accessorietà delle immagini in questione rispetto al referto prodotto dalla parte attrice con il ricorso introduttivo e la conseguente valutazione di infondatezza della eccezione di nullità della perizia d'ufficio sollevata dalla parte convenuta.
Nell'atto di gravame deduce: “Sicchè per il Tribunale le immagini della ecografia sulla base della quale gli attori denunciano un errore diagnostico nel referto (e fondano una richiesta risarcitoria ultramilionaria) non sarebbero poi così necessarie, per valutare la responsabilità del medico. Sarebbe un fatto … accessorio! Le foto (quindi l'ecografia vera e propria) è una produzione accessoria … perché contava il referto! DEle due, l'una: o si trattava di documenti accessori, come afferma il
Tribunale; oppure, e sicuramente si verte in questa seconda ipotesi, si trattava di documenti fondamentali per provare la domanda (tanto che lo stesso CTU li ha definiti indispensabili per rispondere ai quesiti). Tertium non datur. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto, sulla base della stessa considerazione che incredibilmente ha svolto nella motivazione della sentenza impugnata, affermare il
'divieto per il consulente di compiere indagini esplorative … divieto pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria'. E, prima ancora del divieto per il Consulente, il Tribunale non avrebbe potuto sopperire alla parte gravata dall'onere della prova, che non ha tempestivamente depositato quei documenti.”.
Nella sentenza appellata il giudizio di infondatezza della nullità della CTU è argomentato come segue: “Va peraltro osservato che in ogni caso l'eccezione sarebbe stata infondata. Invero, per costante giurisprudenza, il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (Cass.
Civ n. 15774/2018). Orbene, nel caso di specie, con ordinanza dell'11.06.2015 il GI ha autorizzato l'acquisizione di immagini di fotografie le cui refertazioni erano già in atti, dunque, si trattava di produzioni accessorie rispetto alla prova principale già allegata (referto), atteso che quest'ultimo pagina 10 di 24 costituisce la “traduzione”, descrizione e la valutazione medica delle immagini ecografiche esaminate.”
Il motivo non ha pregio.
In punto di fatto occorre premettere che le immagini ecografiche erano state oggetto di istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti degli attori, proposta proprio dal convenuto
Dunque, risulta contraddittoria l'opposizione, manifestata poi dalla sua erede Controparte_7
, convenuta in riassunzione, alla acquisizione delle stesse immagini chiesta dall'ausiliario CP_1 al giudice. Né risulta coerente con l'esigenza sottesa all'ordine di esibizione chiesto inizialmente, la revoca di tale istanza comunicata dalla parte convenuta solamente con la memoria del 27/11/2015, ovvero dopo il decreto autorizzativo dell'acquisizione domandata dal TU (emesso il 10/6/2025) e successivamente all'istanza di revoca del decreto medesimo (15/6/2015). A giustificazione di tale revoca la convenuta in riassunzione assume che le immagini ecografiche de quibus avrebbero potuto essere utilmente esaminate solamente dal medico che le aveva già analizzate, ovvero dal dott.
, nel frattempo deceduto. Tuttavia, risulta che la parte convenuta si fosse avvalsa di un CP_7 consulente medico legale, dott. e che, pertanto, la valutazione delle immagini ecografiche Per_5 competesse a quest'ultimo nel contraddittorio con il perito di parte attrice.
In merito alla tardività della eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte convenuta, risulta che nella prima difesa utile successivamente al deposito della relazione d'ufficio, tenutasi il 7/7/2016, la difesa della non abbia proposto tale eccezione, essendosi limitata a riservarsi di impugnare CP_1 solamente l'ordinanza istruttoria emessa quasi sette mesi prima a conferma dell'autorizzazione all'acquisizione delle fotografie ecografiche e non già di impugnare anche la CTU ormai depositata.
Pertanto, risulta corretto il giudizio espresso dal giudice di prime cure di tardività della relativa eccezione di nullità.
Circa l'osservanza del principio del contradditorio e quello di perentorietà dei termini per le produzioni istruttorie nelle indagini tecniche, dei quali l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice a quo, si rileva che è principio espresso dal Supremo Collegio a Sezioni Unite che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si pagina 11 di 24 tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n.
3086/2022).
Ebbene, nel caso di specie l'onere probatorio deve dirsi assolto dalla parte attrice nel primo grado del giudizio attraverso la produzione sia dei referti relativi alle immagini oggetto di doglianza dell'appellante, sia della relazione del consulente di parte che quelle ecografie aveva esaminato ravvisando la negligenza del medico convenuto.
Va infatti evidenziato che le immagini che il TU ha acquisito nel corso delle operazioni peritali dietro autorizzazione del giudice sono state utilizzate al fine di verificare le prove già offerte dai congiunti della paziente e non per esonerare i medesimi dal fornire la dimostrazione dei fatti principali dedotti a fondamento delle domande formulate.
D'altra parte, la responsabilità attribuita al medico ecografo emerge dall'aver omesso di indicare nel referto ecografico dell'1/8/2006 la necessità di un approfondimento diagnostico con esame più approfondito e/o la necessità di ripetere a breve distanza temporale la stessa ecografia mammaria, pur avendo egli refertato la presenza di una “tumefazione apprezzabile palpatoriamente”.
Pertanto, il principale elemento probatorio della responsabilità ascritta al medico convenuto è costituito proprio dalla refertazione redatta dal , della quale le immagini costituiscono solo un CP_7 elemento di riscontro.
§ 7.3 — Il terzo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado è così rubricato:
“Violazione dell'art. 1218 cc, nella parte in cui la Sentenza ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale del Dott. per la pretesa omessa, tempestiva, diagnosi.”. CP_7
L'appellante lamenta l'errore compiuto dal Tribunale di Latina nel recepimento delle conclusioni alle quali è pervenuta l'indagine affidata al TU, che sarebbero state rese senza fondamento scientifico nella individuazione della tempestiva possibilità diagnostica della neoplasia successivamente riscontrata a avendo omesso l'ausiliare di esaminare alcuni dei fatti evidenziati dal consulente Persona_1 tecnico di parte convenuta e avendo fornito chiarimenti sostanzialmente immotivati.
Deduce la nell'atto di appello: “Innanzitutto, occorre porre l'attenzione sul fatto che CP_1
l'indagine ecografica costituisce una indagine operatore e macchina dipendente. Ciò significa che, soprattutto nel 2006, le apparecchiature non presentavano la particolarità diagnostiche delle macchine contemporanee all'epoca della Consulenza e, comunque, la mancanza di riscontri oggettivi strumentali sulla parte esaminata impediscono la oggettivazione diagnostica a distanza, come è facile riscontrare invece nelle altre indagini diagnostiche strumentali (RX, RMN, TAC). L'ecografia mammaria non consente la diagnosi precoce di tumore maligno, nel caso in cui quest'ultimo sia rappresentato da microscopiche calcificazioni, riconoscibili solo mediante la mammografia. Ciò pagina 12 di 24 premesso, il Consulente di parte convenuta Dott. ha rilevato come non sia corretto, in Per_5 assenza di sintomi, sottoporre ad ecografia mammaria donne sopra i 35 anni che non siano state precedentemente -e a breve distanza di tempo- valutate con mammografia. Così come non esiste alcun fondamento scientifico per proporre, in assenza di dubbio diagnostico, controllo alternato con mammografia e, a distanza di mesi, con ecografia. Su tali aspetti, specificamente sollevati dal CTP
Dott. il CTU – e conseguentemente il Tribunale, che ha apoditticamente condiviso le Per_5 conclusioni dell'ausiliario- non ha fornito alcuna risposta. L'ecografia mammaria dell'1.08.2006 non evidenziava processi espansivi solidi o cistici, limitandosi a rilevare un'area di fibrosi del diametro di cm 1,5 circa. Da tali risultanze non poteva evincersi dunque alcun sospetto di malignità, né la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti. Il fatto che nell'esame del 18.09.2007 sia stata ravvisata la presenza di una formazione modulare solida, disomogenea e irregolare nei contorni, fortemente sospetta, certo non significa che la diagnosi di un anno prima sia stata incompleta o comunque frutto di negligenza professionale. In altri termini, la condotta del Dott. è da CP_7 valutarsi con riferimento all'esame dell'1.08.2006. Il successivo emergere della malattia ed il tragico decorso della stessa non comportano implicitamente la responsabilità per omessa diagnosi in relazione ad un tempo in cui, alla luce delle risultanze dell'esame clinico, la patologia non era diagnosticabile, mancando gli elementi rivelatori della stessa. L'area di fibrosi emersa nell'esame ecografico dell'1.8.2006 non corrispondeva ad alcuna lesione neoplastica;
al contrario, era espressione di una variante anatomica, fisiologicamente presente in numerosissime mammelle normali, caratterizzate da prevalente componente fibroghiandolare, come descritto nel referto. Il fenomeno interessa prevalentemente donne di età media, predilige il Quadrante Superiore Esterno e non ha alcuna tendenza alla trasformazione in carcinoma. Esso, inoltre, tende a manifestarsi con maggiore frequenza successivamente al parto ed al periodo di allattamento, come avvenuto nel caso di specie.
Occorre insistere altresì su un ulteriore aspetto: si afferma che l'area di fibrosi del diametro di circa
1,5 cm, visualizzata nell'esame dell'agosto del 2006, corrispondesse già alla lesione neoplastica, delle dimensioni di 1,6 cm x 1,1 cm, diagnosticata oltre un anno dopo, il 18.09.2007. Premettiamo che, in data 24.02.2006, ossia cinque mesi prima dell'esame effettuato dal Dott. , si deve escludere CP_7 che la lesione fosse presente, come da referto ecografico ex adverso depositato. Dunque, alla luce dei dati predetti, non appare ragionevole, né verosimile, ritenere che una lesione che nel giro di cinque mesi nasce e si sviluppa sino al diametro di 1,5 cm, nei successivi tredici mesi cresca di un solo millimetro. È più verosimile ritenere che la neoplasia sia emersa successivamente all'agosto 2006 e sia giunta, mediante un decorso particolarmente rapido ed aggressivo, alle dimensioni riscontrate nel settembre 2007.” pagina 13 di 24 Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie la responsabilità del dott.
è da ricondurre nell'alveo della responsabilità contrattuale atteso che l'errore diagnostico CP_7
è stato commesso in seguito ad una visita privata e dunque costituisce inadempimento in relazione ad una obbligazione contrattualmente assunta. Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti,
(relazione medico-legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità del sanitario convenuto per inadempimento contrattuale. In particolare, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni, la condotta del sanitario non fu conforme alle leges artis. Evidenzia il CTU, come nel caso in esame “l'area di fibrosi rilevata e ritenuta tale all' esame ecografico dell'1.08.2006 dal dott. sarebbe stata da CP_7 ricondurre a lesione neoformativa, di indispensabile approfondimento diagnostico con esame mammografico e/o con agobiopsia o di asportazione chirurgica, anche se al solo scopo prudenziale, quest' ultima nel fondato sospetto di eteroformazione. Quindi da tale esame non ci si sarebbe aspettati una diagnosi definitiva ma un approfondimento diagnostico e/o asportazione chirurgica… E' da escludere la possibilità che nel terzo esame ecografico, quello effettuato dal dott. , si rilevasse Per_3 una formazione ex novo rispetto a quella dell' agosto 2006, in primis per un criterio topografico, in quanto trovasi nei quadranti esterni della stessa mammella, in secundis l'area di fibrosi sarebbe dovuta scomparire e l' eteroformazione raggiungere massimo il diametro di 16mm, in tertiis le immagini ecografiche relative all' esame ecografico del dott. sono tipicamente suggestive CP_7 per eteroplasia (rotondità, ipoecogenicità, contorni sfumati, assenza di rinforzo posteriore con attenuazione anche se lieve).Pertanto l'iter diagnostico del dott. nel settembre 2007 doveva Per_3 essere praticato 13 mesi prima dal dott. ..”. In merito alla possibilità di sopravvivenza nell' CP_7 ipotesi di corrette e tempestiva diagnosi nell' agosto del 2006, evidenzia l'ausiliare del giudice che essa “non avrebbe modificato in modo decisamente significativo la prognosi infausta della malattia neoplastica ma, prevedibilmente, avrebbe solo determinato una maggiore durata della vita. A tal punto
è possibile affermare che una corretta diagnosi ecografica da parte del dott. in data CP_7
1.08.2006 avrebbe permesso alla sig.ra di poter provvedere ad una terapia Per_1 chirurgica/antiblastica/radiante più immediata e con risultati attesi migliori, ma in considerazione dell' età, delle dimensioni del tumore, del grading tumorale, dello stato di HER2, dell' attività proliferativa, dell'invasione vascolare peritumorale e dell'istotipo, tutti fattori prognostici inequivocabilmente sfavorevoli, non avrebbe comunque modificato, in modo decisamente significativo l'evoluzione sfavorevole della malattia, che in tempi successivi avrebbe comunque condotto pagina 14 di 24 all'exitus… All'esito dei chiarimenti richiesti da questo giudicante con delle remissione della causa sul ruolo, in relazione al periodo di maggiore sopravvivenza della paziente in caso di tempestività delle cure – chiarimenti richiesti alla luce dell'intrinseca contraddittorietà delle conclusioni della perizia, nella parte in cui ipotizzava come ineluttabile l'evento morte a causa della patologia, anche in caso di tempestività della diagnosi e, dall' altra, quantifica nel 35-40% le chance di salvezza nel caso di diagnosi tempestiva- l' ausiliare del giudice quantificava tale periodo in circa due anni (cfr chiarimenti depositati in data 5.20.2019), conclusioni ribadite anche all' esito delle controdeduzioni delle parti alle quali integralmente ci si richiama. Le risultanze della CTU allegata, all' esito dei chiarimenti forniti, sono condivise da questo giudicante in quanto logiche, esaustive e risultato in un accurato esame della documentazione sanitaria prodotta ed acquisita.”.
Anche il terzo motivo di gravame è infondato e va respinto.
Dalla documentazione in atti si evince che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle valutazioni medico-legali cui è pervenuto il nominato TU in associazione con il consulente medico specialista in radiologia.
Il consulente ha evidenziato e successivamente chiarito, in sintesi, che: 1) in seguito al suggerimento di un controllo a distanza temporale conclusivo della refertazione dell'ecografia mammaria eseguita il 24/2/2006 presso il centro diagnostico La Meridiana di Scauri, la Persona_1 decorsi circa cinque mesi, si sottopose alla ripetizione di tale esame ecografico presso il dott. in data 1/8/2006; 2) il convenuto nel referto riferì che le scansioni eseguite non Controparte_7 evidenziavano processi espansivi solidi o cistici a carico di entrambe le mammelle e che era riscontrata una tumefazione apprezzabile palpatoriamente in corrispondenza dei quadranti esterni di destra corrispondente ad un'area di fibrosi del diametro di circa 1,5 cm;
3) nel referto non era suggerito alcun approfondimento diagnostico;
4) la paziente dunque ebbe a ripetere l'esame solamente a distanza di tredici mesi, quando la presenza di una formazione nodulare solida fortemente sospetta per lesione eteroplastica primitiva indusse il refertante al consiglio di una rx mammografica ed asportazione chirurgica della lesione;
5) tale indagine e la successiva quadrectomia alle quali nel breve si sottopose la paziente rivelarono la presenza di carcinoma duttale infiltrante, successivamente appurato aver prodotto metastasi a distanza, ovvero con interessamento osseo ed epatico;
6) la lesione descritta nel referto del dott. era la stessa identificata a distanza di tredici mesi;
7) tale ritardo diagnostico CP_7
è da ascriversi alla imperizia del sanitario convenuto e alla sua negligenza nell'omettere il suggerimento di approfondimenti diagnostici;
8) il ritardo diagnostico ascrivibile a CP_7 comportò la privazione per la paziente di un trattamento chirurgico/antiblastico/radiante per la durata di tredici mesi circa e, per l'effetto, sia una maggiore gravità della malattia, sia la necessità di prolungate pagina 15 di 24 terapie lesive, con un notevole peggioramento della qualità della vita della paziente, che tuttavia non avrebbe potuto evitare l'esito infausto, considerata la sua età, le dimensioni del tumore, il grado e lo stadio di questo, l'attività proliferativa, l'invasione vascolare e l'isotopo; 9) il ritardo riferito alla responsabilità di ebbe a comportare una invalidità assoluta di gg. 40 e parziale al 50% di gg. CP_7
150 per le sofferenze, nonché una contrazione del periodo di sopravvivenza stimato in circa due anni.
Ebbene le conclusioni raggiunte dal TU possono senz'altro essere condivise anche in questa sede, essendo fondate su un compiuto esame della copiosa documentazione sanitaria prodotta dai congiunti della paziente deceduta, e appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non Persona_1 solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame.
Peraltro, alle argomentazioni tecniche poste a sostegno del terzo motivo di gravame, che sono state diffusamente articolate nella perizia di parte prodotta nel primo grado del giudizio dal , CP_7 la perizia d'ufficio risulta aver dato compiuta risposta, così come risultano esaurientemente riscontrate le critiche avanzate dal ctp di parte convenuta.
Si deve ricordare in proposito che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Pertanto, anche tale motivo di gravame deve dirsi privo di fondamento.
§ 7.4 — Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 81 cpc. Carenza di legittimazione attiva dei Signori NG IO, e in ordine ai danni patiti da CP_5 CP_6 [...]
, non avendo i ricorrenti agito e dimostrato la qualità di eredi di .”, Per_1 Persona_1
l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver condannato la convenuta in riassunzione al risarcimento del danno iure hereditario in favore degli attori.
Si legge in proposito nell'atto d'appello quanto segue: “Occorre evidenziare che i Signori
NG hanno agito solo in proprio, come risulta dalla intestazione del ricorso introduttivo del giudizio. Non si tratta, qui, di prova di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa, quanto piuttosto del diritto di azione –e quindi di legittimazione ad agire- che spetta a chi faccia valere un diritto in giudizio assumendone di esserne il titolare. La carenza di legittimazione ad agire, perché di questo nella fattispecie si tratta, oltre a poter essere eccepita in ogni pagina 16 di 24 stato e grado del giudizio può essere rilevata d'ufficio. Non appaia insignificante il preambolo del ricorso introduttivo del giudizio: l'eredità può dirsi accettata anche per effetto della proposizione dell'azione che sarebbe spettata al dante causa. Ma qui, come si ripete, i ricorrenti non hanno agito
(anche) quali eredi della RA ma esclusivamente in proprio. Né hanno depositato in atti Per_1 documenti che potessero provare la qualità di eredi e l'accettazione dell'eredità, presupposto indispensabile per agire per il preteso diritto al risarcimento spettante alla RA Per_1
Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in ordine ai pretesi danni riportati in proprio da e in tal senso si confida nella Persona_1 riforma della sentenza appellata.”.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
L'eccezione in esame, che contrariamente a quanto argomentato dall'appellante concerne la titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale controverso e la concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto e non la legittimazione ad agire, evincendosi dal testo del ricorso che gli stessi agivano anche quali eredi della non risulta proposta nel primo grado del giudizio dal convenuto Per_1
né dalla convenuta in riassunzione e, in quanto tale, non è Controparte_7 CP_1 ammissibile secondo quanto disposto dall'art. 345 co. II c.p.c., come peraltro risulta eccepito dagli appellati.
Inoltre, proprio perché in primo grado non è stata contestata la qualità di erede degli attori, la stessa, dunque, è da ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In ogni caso con riferimento all'accettazione dell'eredità da parte degli appellati, che CP_1
eccepisce essere rimasta priva di dimostrazione, si osserva che la proposizione della domanda
[...] giudiziale in danno di e riassunta nei confronti della sua avente causa iure Controparte_7 hereditario si configura quale manifestazione di volontà di accettare l'eredità di senza Persona_1 che la qualità di erede abbia trovato allegazione probatoria in senso contrario.
La Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 390/2025).
§ 7.5 — Il quinto motivo di appello è così rubricato: “Violazione dell'art. 116 cpc. Liquidazione del danno in misura esagerata e comunque non provata.”. pagina 17 di 24 si duole della quantificazione stabilita dal Tribunale di Latina sia per il danno CP_1 liquidato iure proprio in favore dei congiunti di sia per l'ammontare risarcitorio Persona_1 riconosciuto agli stessi iure hereditario.
Sotto il primo profilo, la liquidazione giudiziale è ritenuta eccessiva dall'impugnante poiché il
TU ha relazionato che il decesso di sarebbe intervenuto anche in caso di corretta Persona_1 esecuzione della refertazione ecografica dell'1/8/2006 da parte di , seppur in tempi CP_7 successivi.
Si legge in proposito nell'atto di gravame: “Il Tribunale ha liquidato in misura eccessiva il danno iure proprio degli attori;
pur riconoscendo, lo stesso Tribunale, che le Tabelle Milanesi per il danno da perdita del rapporto parentale dovevano essere opportunamente ridotte per le limitate aspettative di maggior vita che la avrebbe avuto in presenza di una diagnosi tempestiva, il Per_1
Giudice di I grado ha equitativamente condannato l'appellante a corrispondere € 50.000 per ciascuno dei genitori non conviventi con la RA , € 25.000 per ciascuno dei fratelli non conviventi
Per_1 con la RA , € 55.000 in favore del marito ed € 60.000 in favore di ciascuno dei figli. Ora,
Per_1 ricorrendo alle Tabelle milanesi e ipotizzando –per assurdo- che il Dott. avesse provocato CP_7 il decesso della (anziché, come affermato nella sentenza impugnata, ridotto le aspettative di
Per_1 vita di circa due anni) l'importo del danno in argomento sarebbe stato pari ad € 165.960 per ciascuno dei genitori;
altrettanto per il marito e per ciascuno dei figli della;
€ 24.020 per ciascuno dei
Per_1 fratelli. E' evidente che la morte prematura della RA , pur a voler considerare che
Per_1 avrebbe potuto avvenire (seguendo l'immotivata conclusione del CTU e del Tribunale) due anni dopo rispetto alla data del decesso, avrebbe dovuto comportare una drastica riduzione delle somme previste, dalle Tabelle di Milano, per l'evento morte improvviso e imprevedibile. In altri termini, la perdita del rapporto parentale per i genitori della si sarebbe verificata, seppur poco dopo, anche se il
Per_1 tumore dal quale ella era affetta fosse stato tempestivamente diagnosticato. La riduzione di quegli importi tabellari di solo due terzi (per genitori, marito e figli della ) e addirittura l'aumento a
Per_1
25.000 Euro (rispetto ai 24.020 tabellari per i fratelli) appaiono liquidazioni obiettivamente eccessive e ingiustificate.”.
Sul punto il giudice di prime cure ha motivato come segue: “Sotto il profilo della quantificazione del danno va osservato che, nel caso di specie, occorre distinguere le componenti del danno iure proprio subito dalle attrici da quello iure hereditario, per essere il diritto maturato e sorto nella sfera giuridica del loro dante causa poi deceduto, per poi trasferirsi agli eredi iure successionis.
Sotto il primo profilo si fa riferimento al cd danno da perdita del rapporto parentale di natura prettamente equitativa che viene liquidato secondo i parametri offerti dalle tabelle del Tribunale di pagina 18 di 24 Milano e debitamente personalizzato nei limiti dell'istruttoria espletata;
tale danno nella fattispecie va parametrato tuttavia in ragione delle brevi aspettative di vita (due anni) elise dalla condotta illecita del sanitario convenuto. In particolare, in applicazione delle citate tabelle (aggiornate al 2018) applicate anche presso questo Tribunale, si perviene ad una quantificazione, pari ad € 50.000,00 in favore di , (madre della defunta ) € 25.000,00 ciascuno in favore di Controparte_2 Persona_1
e ( fratelli), € 55.000,00 in favore di favore di NG IO Controparte_3 Controparte_4 in qualità di marito della defunta ed € 60.000,00 ciascuno in favore di Persona_1 Controparte_5
e ( figli) quest'ultimo rappresentato dal padre NG IO. Va inoltre Controparte_6 risarcito in favore di , e il danno di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 spettanza del padre deceduto il 4.04.2013 (quantificata in € 50.000,00) e Persona_2 trasmesso iure hereditario ai suoi aventi causa. Dunque, ai sensi dell'art 581 c.c. quanto dovuto per tale causale in favore di , e è pari ad € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
16.666,00 ciascuno. Tali somme sono omnicomprensive della cd “personalizzazione”, ovvero ricomprendono tutte le componenti morali ed esistenziali del danno non patrimoniale subito. In concreto si è pervenuti alla suddetta quantificazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell'istruttoria espletata, che hanno accertato, anche mediante l'istruttoria orale, un solido e coeso rapporto familiare con delle inevitabili e gravi conseguenze sul piano morale ed esistenziale su tutti i componenti della famiglia, attesa l'intensità del legame affettivo, in ragione del lutto subito a seguito alla prematura scomparsa della stretta congiunta. Sono stati altresì valutati ai fini della personalizzazione del danno: la giovane età della vittima (anni 37), l'età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni, la composizione del nucleo familiare, nonché la coabitazione con la vittima relativamente alla posizione del marito e dei figli (cfr. certificato famiglia all. 12 fascicolo di parte attrice). Nessuna prova è stata fornita in merito poi ad una lesione dell'integrità psichica diretta subita da NG IO (danno descrittivamente qualificabile ancora biologico), in assenza di documentazione medica allegata, circostanza che avrebbe reso una CTU medica meramente esplorativa, dei riflessi esistenziali e morali derivanti dal prematuro lutto subito si
è già tenuto conto, analogamente alla posizione degli altri attori, nella personalizzazione del danno parentale.”
In merito alla liquidazione operata dal giudice a quo del danno trasmesso iure hereditario da
[...] ai congiunti che hanno agito in giudizio, l'appellante contesta sia la quantificazione del Per_1 danno biologico temporaneo effettuata dal TU e recepita dal Tribunale di Latina, sia il presupposto in base al quale il giudice di prime cure ha indicato il danno morale ed esistenziale nella misura di €
90.000,00. In sostanza ritiene che l'anticipazione dei trattamenti sanitari altamente invasivi per CP_1
pagina 19 di 24 effetto del ritardo diagnostico ascritto a ritenuta dal giudice causa del danno in Controparte_7 questione, non sia avvenuta ed anzi che l'errore dell'ecografista convenuto abbia semmai ridotto, procrastinandolo, il periodo di sofferenza per la sottoposizione della paziente poi deceduta alle cure invasive.
In proposito nell'atto di gravame è affermato quanto segue: “In primo luogo non si comprende su quale base il CTU abbia determinato il maggior periodo di ITA e di ITP, derivante dall'asserito ritardo di diagnosi, atteso che la invalidità non appare documentata da alcuna certificazione che dovrebbe, comunque, far riferimento al maggior danno determinato dal preteso ritardo diagnostico.
Anche su questo passaggio la sentenza impugnata ha pertanto seguito acriticamente una conclusione immotivata dell'ausiliario. In secondo luogo, il Tribunale ha liquidato, equitativamente ma con motivazione non condivisibile, la somma di € 90.000 a titolo di 'danno morale ed esistenziale' della de cuius, motivandolo in termini di peggioramento della qualità della vita per l'asserita omessa tempestiva diagnosi. Afferma infatti, senza che ve ne sia stata prova, che la mancata tempestiva diagnosi avrebbe costretto la a trattamenti sanitari altamente invasivi 'in tempi antecedenti Per_1 rispetto a quelli pronosticabili in caso di tempestiva diagnosi'. Qui l'affermazione diviene incomprensibile: semmai la mancata tempestiva diagnosi avrebbe procastinato, e non anticipato, quei trattamenti sanitari resi necessari dalla patologia che ha attinto la RA . Pertanto una Per_1 liquidazione di tale entità mal si considera con l'affermazione, condivisa anche dal CTU, che comunque la diagnosi sarebbe stata nefasta.”.
Sul punto si legge nella sentenza appellata: “Con riguardo al danno trasmesso iure hereditario dal de cuius ai prossimi congiunti, va rilevato che nella fattispecie debba trovare risarcimento il danno da cd ”perdita anticipata della vita”, sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Va esclusa l'identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute, il rapporto parentale), la domanda muti, in pagina 20 di 24 corso di giudizio, in istanza risarcitoria da perdita di chance , attesa la ontologica diversità del bene tutelato. Ove la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (con certezza o rilevante probabilità) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non è lecito discorrere di perdita di chance di sopravvivenza, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale) (Cass. civ. n. 5641/2018).
Dunque vanno distinte le due ipotesi: a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta
(diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione. In tal caso l'evento – conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole – sarà attribuita al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita e una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e della sua peggior qualità senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza cioè, che l' ”equivoco lessicale” costituito dal sintagma “possibilità di una vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali. Nel caso di specie si verte nella seconda delle citate ipotesi essendo state ridotte, in ragione della colpevole condotta medica, l'aspettativa di vita del paziente per la durata di anni due, non è stato invece leso il bene “vita” nella sua accezione complessiva, atteso che una corretta condotta medica non avrebbe impedito il, sia pur postumo, decesso della per la patologia tardivamente Per_1 diagnosticata. Tenuto conto dell' entità dell'entità della riduzione delle aspettative di vita, delle condizioni generali della che al momento della esame ecografico nell' agosto del 2006 Persona_1 risultava in buone condizioni fisiche, della sua età, valutato dunque come significativo il peggioramento della qualità della sua vita in seguito alla necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari altamente invasivi e compromettenti le normali abitudini in tempi antecedenti rispetto a quelli pronosticabili in caso di tempestiva diagnosi, si quantifica in € 90.000,00 il danno morale ed esistenziale subito dalla de cuius, danno al quale vanno aggiunte le componenti strettamente biologiche indicate dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data 29.06.2016 e sopra richiamate”.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato. pagina 21 di 24 Quanto al danno sofferto iure proprio dai congiunti di la Corte osserva che Persona_1 correttamente il Tribunale ha utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano - che nel 2018 per il danno non patrimoniale per la morte del congiunto prevedevano per ciascun genitore per morte di un figlio, per ciascun figlio per la morte di un genitore e per il coniuge sopravvissuto un importo da € 165.960 a
€ 331.920 e per la morte di un fratello l'importo da € 24.020 a € 144.130 - adattandole al caso concreto, ovvero riducendo ben al di sotto dei minimi gli importi per genitori, coniuge e figli (avendo riconosciuto l'importo di € 50.000,00 per i genitori, di € 55.000,00 per i figli e di € 60.000,00 per il marito), in ragione delle brevi aspettative di vita della congiunta (due anni) per come ridotte dalla condotta illecita del sanitario e mantenendo tuttavia il valore minimo per i fratelli attesa l'eccessiva differenza di valori rispetto agli altri parenti e considerando l'inteso rapporto affettivo esistente tra gli stessi e la deceduta per come accertato dal Tribunale e non oggetto di specifica impugnazione.
Si richiama sul punto il seguente principio di diritto espresso dal Supremo Collegio: “In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito deve seguire le tabelle elaborate dagli Osservatori della giustizia civile, come le conosciute "tabelle milanesi", intese come uno strumento di concretizzazione del potere di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Tuttavia, la liquidazione dei danni deve tenere in considerazione le specifiche circostanze del caso concreto, incluse l'età delle persone coinvolte, la convivenza, la frequentazione e il legame affettivo, in mancanza di ulteriori e particolari caratterizzazioni concrete.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
23769 del 23/8/2025).
Per quanto attiene alla liquidazione del danno patito da e trasmesso ai suoi Persona_1 prossimi congiunti, si rileva che la quantificazione del danno biologico temporaneo, individuato dal
TU in complessivi giorni 190 (di cui gg 40 di ITT e gg 150 di ITP), ovvero in misura assai inferiore al periodo di tredici mesi necessario a stabilire la diagnosi corretta a seguito dell'errore diagnostico commesso dal , appare coerente con le risultanze peritali. CP_7
In proposito si richiama quanto sopra argomentato con riferimento alla relazione del TU e alla condivisione delle sue conclusioni.
In merito alla liquidazione del danno morale ed esistenziale sofferto dalla paziente prima del decesso per la significativa riduzione della durata della sua vita e per la peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata quale conseguenza del ritardo diagnostico causato dalla imperita e negligente condotta del medico ecografista , si osserva che la quantificazione giudiziale in € 90.000,00 CP_7 risulta condivisibile in quanto esente da vizi logici ed adottata alla luce delle risultanze oggettivamente emerse dalla istruttoria, ovvero tenendo conto della ridotta aspettativa di vita di delle Persona_1 sue condizioni di salute al momento dell'errore diagnostico in esame, dell'età di 37 anni al momento in pagina 22 di 24 cui la sofferenza ebbe a manifestarsi, nonché del significativo aggravamento delle condizioni esistenziali della paziente causato dalle terapie mediche altamente invasive, tali da mutare in anticipo le abitudini di vita rispetto a quanto verosimilmente si sarebbe verificato in caso di tempestiva diagnosi dietro corretta refertazione del medico convenuto.
Pertanto, anche il quinto motivo di gravame deve essere rigettato.
§ 7.6 — Il sesto motivo di gravame è rubricato: “Violazione dell'art. 92 cpc;
erronea liquidazione delle intere spese in favore degli attori, nonostante la domanda sia stata solo parzialmente accolta.”
Afferma in proposito l'impugnante: “A fronte di tale richiesta, per complessivi 1.650.000,00
Euro, il Tribunale ha liquidato la minore complessiva somma (comunque eccessiva) di € 426.299,00
Euro. È senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti, giacché l'unica domanda di parte attrice risulta accolta solo parzialmente nel quantum.”
La chiede, quindi, di pronunciare in via subordinata la compensazione parziale delle CP_1 spese processuali del primo grado, per effetto della asserita parziale reciproca soccombenza.
Anche tale motivo relativo alla mancata compensazione delle spese del precedente grado è infondato, dovendosi osservare che il primo giudice ha condivisibilmente applicato il principio della soccombenza.
Invero, le domande che gli attori hanno dovuto proporre per vedere riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni hanno trovato integrale riconoscimento nel merito, sia pure con la diversa quantificazione sopra indicata, mentre non ha trovato accoglimento alcuna delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta CP_1
Pertanto, non può dirsi verificato il caso della soccombenza reciproca, o altra fattispecie che avrebbe potuto giustificare la parziale compensazione delle spese di lite.
In definitiva di deve respingere anche il sesto motivo di appello.
§ 8. — In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato. CP_1
§ 9. — Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante. Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (in relazione al valore della causa sino ad € 520.000,00, applicando il valore per i compensi medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00 pagina 23 di 24 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Totale compenso tabellare: € 17.179,00
§ 10 - Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
pronunciata dal Tribunale Ordinario di Latina pubblicata in data 11/11/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 6387/2013, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di CP_1 [...]
, , NG IO, e CP_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
che liquida complessivamente in € 17.179,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_5
IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante . CP_1
Così deciso in Roma il 3/12/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. AN LI
pagina 24 di 24
Presidente Dott. AN LI
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
CP_1
Avv. LUCCHETTI DINO presente
Appellato/i
IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE DI DE VIVO Controparte_2 Parte_1
Avv. MANNI ANNA LISA presente
IN PROPRIO E N.Q DI EREDE DI DE VIVO Controparte_3 Parte_1
Avv. MANNI ANNA LISA
IN PROPRIO E N.Q DI EREDE DI DE VIVO Controparte_4 Parte_1
Avv. MANNI ANNA LISA
Controparte_5
Avv. MANNI ANNA LISA MONGHESE IL IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Avv. MANNI ANNA LISA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
AN LI AR BR NO Assistente giudiziario pagina 1 di 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LI - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8096 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dino Lucchetti (C.F. CP_1 C.F._1
- PEC ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio sito in Latina, via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti
- APPELLANTE – E
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. , MONGHESE C.F._4 Controparte_3 C.F._5
IL (C.F. ), (C.F. C.F._6 Controparte_6
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._7 Controparte_5 C.F._8 difesi dagli avv.ti NN Lisa Manni (C.F.: – PEC C.F._9
e ON DE ER (C.F. - PEC Email_2 C.F._10
, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Colleferro, via Email_3
Dei Pioppi n. 84, giusta procura in atti
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 24 § 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 16/12/2019, ha CP_1 convenuto in giudizio , , NG IO, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore e Controparte_6 CP_5
, tutti in proprio e quali eredi di per la riforma della sentenza definitiva del
[...] Persona_1
Tribunale ordinario di Latina n. 2711/2019 pubblicata in data 11/12/2019, nonché del decreto
11/6/2015, dell'ordinanza 22/12/2015 e dell'ordinanza del 26/9/2018, rese nel giudizio di primo grado
R.G. n. 6387/2013, promosso da , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
NG IO, e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei Controparte_6 Controparte_5 confronti di . Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da (genitore), Controparte_2 [...]
e (fratelli), anche in qualità di eredi del padre CP_4 Controparte_8 Persona_2
(deceduto il 4.04.2013), NG IO (marito) anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore (figlio), nonché (figlia), ora in proprio in quanto Controparte_6 Controparte_5 divenuta medio tempore maggiorenne, in relazione al decesso della loro stretta congiunta Per_1
, deceduta in data 29.12.2010 in seguito ad una omessa tempestiva diagnosi di neoformazione
[...] maligna alla mammella;
secondo gli assunti attorei, il medico convenuto (Dott. , Controparte_7 avrebbe dovuto refertare all' esito dell' ecografia mammaria dell'1.08.2006 la citata neoplasia. In particolare, deducono gli aventi causa della che la non corretta diagnosi ed il Persona_1 conseguente ritardo nell' esecuzione dei corretti trattamenti sanitari, avrebbe comportato l'inevitabile degenerazione della malattia che venne diagnosticata solo nel settembre del 2007 (quindi circa 13 mesi dopo) all'esito dell'esame ecografico eseguito dal Dott. presso l'ospedale di Formia, Per_3 quando la patologia era oramai incurabile e metastatizzata alle ossa ed al fegato. Gli attori concludevano pertanto chiedendo il ristoro iure successionis di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla loro dante causa, nonché di quelli subiti iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e danno psichico diretto). Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, in quanto ritenuta infondata nell'an e nel quantum. La causa è stata istruita mediante CTU medico- legale, prove orali ed acquisizione delle copiose produzioni documentali.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “ 1) In parziale accoglimento della domanda proposta accerta la responsabilità di in relazione Controparte_7 all' anticipata perdita della vita di per l'effetto, accoglie, per quanto di ragione, la Persona_4 domanda risarcitoria proposta da , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
pagina 3 di 24 NG IO in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui minori e Controparte_5
in proprio e quali eredi di nei confronti di Controparte_6 Persona_1 Controparte_7
(cui è subentrata ) e per effetto, condanna quest'ultima al pagamento: 1) € 66.600,00 in CP_1 favore di;
2) € 41.600,00 ciascuno in favore di e Controparte_2 Controparte_9 [...]
; 3) € 88.833,00 in favore di NG IO;
4) € 93.833,00 ciascuno in favore di CP_4
e , oltre lucro cessante come in motivazione ed interessi legali Controparte_5 Controparte_6 dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori e
[...]
e ; 3) Rigetta ogni altra domanda;
4) condanna la convenuta a CP_10 Controparte_11 rimborsare in favore degli attori le spese del presente giudizio, che si liquidano, in € 240,00 euro per spese, € 20.000,00 per competenze oltre IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU medico –legale; 5) condanna gli attori alle refusione delle spese di lite in favore di e , spese che si liquidano in € 6000,00 per CP_10 Controparte_11 competenze oltre accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa nonché del Decreto 11.6.2015, dell'Ordinanza 22.12.2015 e dell'Ordinanza 26.9.2018, dichiarare, nell'ordine e via via gradatamente: 1) La carenza di legittimazione passiva dell'appellante e, conseguentemente,
l'estinzione del giudizio per effetto della mancata tempestiva notifica della riassunzione ad almeno uno degli eredi del Dott. , per effetto della vocatio in ius della RA in proprio e non CP_7 CP_1 nella qualità di erede;
2) La nullità del Decreto 11.6.2015 e della successiva Ordinanza 22.12.2015, con la quale è stata ammessa la produzione tardiva di documenti indispensabili per l'espletamento della CTU (e quindi per la prova della sussistenza della responsabilità professionale del Dott.
, invocata dagli attori), nonché della successiva Ordinanza 26.9.2018 e della sentenza nella CP_7 parte in cui hanno ritenuto necessaria l'eccezione di nullità della Consulenza nonostante la produzione documentale tardiva fosse stata autorizzata con i provvedimenti impugnati, illegittimi;
conseguentemente dichiarare la nullità della Consulenza e di tutti gli atti successivi compresa la sentenza, per effetto della violazione del termine perentorio imposto dall'art. 183 cpc per il deposito delle prove e della violazione del principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 cpc;
3) la inesistenza di responsabilità professionale nella condotta del Dott. ; 4) la carenza di CP_7 legittimazione attiva dei Signori NG IO, e in ordine ai danni patiti da CP_5 CP_6 [...]
, non avendo i ricorrenti agito e dimostrato la qualità di eredi di;
5) Ridurre Per_1 Persona_1 in ogni caso l'entità del risarcimento dei danni a quanto giusto ed equo, in considerazione della pagina 4 di 24 patologia dalla quale era comunque affetta la RA e dell'exitus che tale patologia avrebbe Per_1 comunque determinato;
6) Compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio di primo grado per effetto della parziale reciproca soccombenza per effetto dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
§ 5. — , NG IO, in Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore , e Controparte_6 CP_5
, tutti in proprio e quali eredi di costituitisi con comparsa di risposta depositata in
[...] Persona_1 data 10/3/2020, hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, preliminarmente respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, respingere la richiesta di rinnovo della CTU e nel merito rigettare l'appello in quanto totalmente infondato e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado. Con il favore del rimborso delle competenze di lite anche del presente grado di giudizio.”.
§ 6. — In data 1/4/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti mediante lo scambio di note scritte in merito alla istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via preliminare va evidenziato che i provvedimenti emessi dal giudice a quo nel corso del procedimento di primo grado e compresi nell'atto di appello avanzato da , ovvero il CP_1 decreto dell'11/6/2015, l'ordinanza del 22/12/2015 e l'ordinanza del 26/9/2018, non sono autonomamente impugnabili e, pertanto, l'appello va inteso come proposto solo avverso la sentenza pronunciata all'esito del suddetto procedimento.
Ciò posto, si rileva che l'atto di appello si articola in sei motivi di impugnazione.
§ 7.1 — Il primo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 305 e 307 cpc per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio, per la mancata rituale notifica della riassunzione all'erede che avrebbe dovuto partecipare al giudizio. Violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cpc, per omessa citazione in riassunzione dell'erede della parte deceduta nel corso del giudizio.”.
In sintesi, l'appellante lamenta l'errore commesso dal giudice di prime cure nel non aver qualificato inesistente la notificazione dell'atto di riassunzione della causa avvenuta il 15/2/2018 a seguito del decesso del convenuto occorso il 6/12/2014, nei confronti della Controparte_7 moglie e dei figli e NN senza la specificazione della qualità di erede di CP_1 Controparte_11 costoro e senza essersi avveduti gli attori notificanti della rinuncia all'eredità manifestata dai citati figli e NN pubblicata nel registro delle successioni il 5/2/2015. CP_11
pagina 5 di 24 Si legge in proposito nell'atto di gravame dopo aver fatto riferimento alla relata di notifica del ricorso per riassunzione: “Come si nota, nessun riferimento alla qualità di erede della signora CP_1 che pertanto è stata evocata in giudizio in proprio. Non sfugge, alla scrivente difesa, che la giurisprudenza di legittimità sembra non ricondurre conseguenze alla mancata precisazione –nella vocatio in jus della qualità di erede della parte deceduta in corso di causa. Vi è però che tale orientamento processuale scaturisce da fattispecie - sottoposte all'esame della Cassazione - obiettivamente diverse da quella che ci occupa: altro è ritenere non necessaria la chiamata in causa di una parte che sia già in giudizio, in proprio, e poi debba parteciparvi anche quale erede di altra parte nel frattempo deceduta e altro è, invece, che la parte (chiamata per la prima volta a partecipare al giudizio) venga evocata in proprio e non nella qualità di erede. Questo secondo è il caso che ci interessa, e non sembra potersi affermare che l'aver citato la RA - senza ulteriori CP_1 specificazioni, e quindi in proprio - laddove avrebbe dovuto essere citata esclusivamente nella sua qualità di erede, non comporti la sostanziale inesistenza della riassunzione che, per definizione, non può che esser diretta agli eredi della parte colpita dall'evento morte.”
Afferma inoltre l'appellante che, data la mancanza della qualità di eredi per i figli del convenuto deceduto in virtù della registrazione della rinuncia all'eredità in epoca anteriore alla notificazione dell'atto di riassunzione, il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione della causa nei termini di cui all'art. 305 c.p.c. sul presupposto della inesistenza della notificazione dello stesso ricorso nei confronti di - a quel punto unica erede del CP_1 convenuto - e conseguentemente priva della legittimazione passiva.
Si legge sul punto nell'atto di gravame: “Giova subito evidenziare che a seguito della riassunzione, si costituiva la Sig.ra chiedendo nelle conclusioni: 'in via preliminare, CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra e, di conseguenza, la Parte_2 inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti, poiché convenuta in proprio e non quale erede del Dott. Dunque la RA prima di ogni altra difesa, ha Controparte_7 CP_1 evidenziato di essere stata citata in proprio e conseguentemente di essersi costituita in proprio, laddove a seguito dell'interruzione del giudizio controparte avrebbe dovuto riassumerlo almeno nei confronti di uno degli eredi per non incorrere nell'estinzione del giudizio stesso… Nel presente giudizio, per effetto della notifica della riassunzione alla RA in proprio e non nella qualità CP_1 di erede del Dott. , e della notifica ai Signori e NN (anch'essi, peraltro, CP_7 Controparte_11 in proprio) che non sono eredi del Dott. , non vi è stata regolare riassunzione nei confronti CP_7 di nessun erede. Ne consegue che il giudizio di primo grado doveva essere dichiarato estinto.”
pagina 6 di 24 In proposito il giudice di primo grado ha motivato come segue: “Con riferimento all' eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da , va osservato che, per quanto CP_1 quest'ultima sia stata citata “in proprio” senza alcun riferimento alla sua qualità di erede del defunto convenuto di la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, atteso che la Controparte_7 si è costituita e si è difesa nel merito in ordine alla domanda risarcitoria formulata CP_1 originariamente nei confronti del suo dante causa. Trattandosi in particolare, al più, di un'ipotesi di nullità della notifica e non di inesistenza, in ragione dell'unicità della parte in senso sostanziale destinataria della pretesa risarcitoria, sarebbe stata ultronea la rinnovazione della notifica nei confronti della - la quale non ha contestato la sua qualità di erede di in CP_1 Controparte_7 quanto in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (principio evincibile da
Cass. civ. 12317/2019, in ragione dell'identità di ratio).”
Il motivo è infondato.
Anzitutto occorre rilevare in punto di fatto che dal contenuto dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado notificato dagli attori a e ai figli emergeva manifesta la finalità di CP_1 agire in riassunzione nei confronti dei destinatari dell'atto in qualità di eredi.
Infatti, nelle premesse del ricorso si legge la dichiarazione di interesse a riassumere nei confronti degli eredi del convenuto deceduto dott. . Nelle conclusioni dello stesso Controparte_7 ricorso notificato è chiesta al giudice la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi dello stesso identificati nell'atto e cioè della moglie Controparte_7 CP_1
e dei figli, e
[...] Controparte_11 CP_10
Nello specifico il vizio eccepito della notificazione del ricorso per riassunzione nei confronti di non può qualificarsi inesistenza, né formale né sostanziale, posto che nel corpo dell'atto CP_1 notificato sono chiaramente presenti gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile tale atto quale notificazione.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, in merito ai vizi della notifica effettuata “da qualificare come vizi di nullità, e non di inesistenza della notificazione, giacché quest'ultima é configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità
(vedi in tal senso Cass. Sez. Un. 20.7.2016 n.14916): cfr Cass. Civ. Sez. 2^ n. 7602/2025).
Va aggiunto che la notificazione del ricorso per riassunzione non è inesistente ma al più nulla anche perché è ravvisabile un evidente collegamento tra il soggetto che ha ricevuto l'atto ( ) CP_1
pagina 7 di 24 e quello al quale avrebbe dovuto essere diretto ( quale erede di , CP_1 Controparte_7 trattandosi della stessa persona.
Ne deriva che assume rilevanza decisiva il fatto che , costituitasi ritualmente nel CP_1 giudizio riassunto, si sia difesa anche nel merito delle domande proposte nei confronti della parte convenuta, dimostrando di aver avuto piena contezza del contenuto dell'atto notificato.
Pertanto, la notificazione del ricorso per riassunzione nei confronti della moglie del defunto
, pur priva della specificazione nella relata della qualità di erede della destinataria, Controparte_7 ha raggiunto in concreto il proprio scopo, con conseguente sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156 c. 3
c.p.c., in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “deve ribadirsi che (cfr. Cass. n. 4399/1997) poiché lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (cfr Cass. civ. Sez. 6^ Ordinanza n. 3240/2018).
§ 7.2 — Con il secondo motivo di gravame - proposto, come i successivi, in subordine a quello che precede - rubricato: “Violazione dell'art. 115 cpc (principio dispositivo delle prove);Violazione dell'art. 183 cpc e della perentorietà del termine per l'articolazione delle prove e per il deposito dei documenti;
Violazione dell'art. 2967 cc in tema di onere della prova.”, l'appellante lamenta l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'ammissione della acquisizione, in sede di operazioni peritali, delle immagini fotografiche oggetto della refertazione di ecografia mammaria alla quale si sottopose nelle date del 24/2/2006 e del 1/8/2006, la seconda effettuata dal convenuto Persona_1 CP_7
[...]
afferma che il termine per le produzioni istruttorie per le parti era consumato con CP_1
l'avvenuto spirare dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., concessi a seguito di mutamento del rito, e che la consegna delle immagini in questione al TU effettuata dagli attori il 18/5/2015 andava dichiarata inammissibile per la sua tardività. L'appellante deduce dunque l'erroneità della ammissione della documentazione fotografica in questione decisa dal giudice di prime cure, prima con il decreto autorizzativo del 11/6/2015 in riscontro alla domanda rivolta in tal senso dall'ausiliario, quindi con l'ordinanza camerale del 23/12/2015 emessa a seguito dell'istanza di revoca del detto decreto di ammissione proposta dalla parte convenuta.
In sintesi l'appellante eccepisce la nullità della CTU che sarebbe derivata dall'acquisizione delle dette immagini ecografiche illegittimamente autorizzata dal Tribunale di Latina in rigetto dell'opposizione avanzata dal convenuto in sede di operazioni peritali e poi con istanza di revoca del
15/6/2015 nonché nelle note autorizzate del 27/11/2025, in quanto stabilita in violazione del principio pagina 8 di 24 del contraddittorio ex art. 111 Cost., oltre che in violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c..
Si legge in proposito nell'atto di gravame: “Sviando dalle questioni poste dalla difesa della convenuta, il Tribunale ha nella sentenza dichiarato tardiva l'eccezione di nullità della CTU, perché redatta sul-la base di documentazione prodotta oltre i termini 183 cpc. Non vi è dubbio che se nel corso delle operazioni peritali non si fosse sollevata alcuna questione, sarebbe stato indispensabile proporre tempestivamente l'eccezione di nullità della Consulenza;
ma qui la fattispecie è completamente diversa. In sede di operazioni peritali, iniziate in data 18.5.2015, parte attrice produceva al CTU le immagini ecografiche degli esami del 24.2.2006 (7 immagini fotografiche su carta chimica) e dell'1.8.2006 (6 immagini fotografiche su carta chimica). Il Consulente di Parte del
Dott. , Dott. si è opposto immediatamente a tale produzione rilevandone la CP_7 Per_5 tardività. Il GOT, con i provvedimenti sopra richiamati, ha autorizzato il CTU all'acquisizione dei documenti predetti;
pertanto la Consulenza è stata redatta -anche- sulla base degli stessi, benché non fossero agli atti al momento dell'ammissione della CTU, in quanto non prodotti nei termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. La questione si poneva pertanto in termini di legittimità del Decreto e dell'Ordinanza –revocabili- con i quali il Tribunale aveva autorizzato l'acquisizione di documenti prodotti in corso di CTU, non ritualmente e tempestivamente depositati da parte attrice nei termini di cui all'art. 183 cpc. Tale decisione appare assolutamente illegittima, proprio perché in tal modo si è reso possibile a controparte la produzione di documenti oltre i termini previsti dal Codice di rito, senza che vi fosse alcuna ragione per l'operatività dell'art. 153 comma 2 cpc, ai cui sensi, come noto,
'la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini'. Trattandosi di documenti che sicuramente si trovavano nella disponibilità della parte, non vi è chi non veda come la mancata produzione dei medesimi entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc sia stata una libera scelta della parte stessa, la quale pertanto non aveva diritto di ottenere l'implicita rimessione in termini che, invece, inspiegabilmente è stata concessa nonostante l'opposizione della difesa del Dott. .”. CP_7
Si legge sul punto nella sentenza gravata: “In merito alla dedotta nullità della consulenza, eccepita nella comparsa conclusionale dalla , è sufficiente richiamare quanto evidenziato CP_1 con ordinanza del 1.10.2018 ovvero che l'eccezione di nullità della CTU- proposta in ragione dell'acquisizione da parte del consulente di documentazione medica non tempestivamente prodotta dall'attore - è stata tardivamente formulata in quanto, all'udienza del 7.07.2016, prima difesa utile successivamente al deposito dell'elaborato tecnico, il procuratore del convenuto si è limitato a contestare la CTU, riservandosi impugnazione dell' ordinanza ammissiva della postuma pagina 9 di 24 documentazione documentale, mentre, solo con gli scritti conclusionali, ha eccepito la nullità della
CTU. Sul punto va osservato che nullità relative all'espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass. Civ. 10870/1999).”
L'impugnante contesta altresì il giudizio di accessorietà delle immagini in questione rispetto al referto prodotto dalla parte attrice con il ricorso introduttivo e la conseguente valutazione di infondatezza della eccezione di nullità della perizia d'ufficio sollevata dalla parte convenuta.
Nell'atto di gravame deduce: “Sicchè per il Tribunale le immagini della ecografia sulla base della quale gli attori denunciano un errore diagnostico nel referto (e fondano una richiesta risarcitoria ultramilionaria) non sarebbero poi così necessarie, per valutare la responsabilità del medico. Sarebbe un fatto … accessorio! Le foto (quindi l'ecografia vera e propria) è una produzione accessoria … perché contava il referto! DEle due, l'una: o si trattava di documenti accessori, come afferma il
Tribunale; oppure, e sicuramente si verte in questa seconda ipotesi, si trattava di documenti fondamentali per provare la domanda (tanto che lo stesso CTU li ha definiti indispensabili per rispondere ai quesiti). Tertium non datur. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto, sulla base della stessa considerazione che incredibilmente ha svolto nella motivazione della sentenza impugnata, affermare il
'divieto per il consulente di compiere indagini esplorative … divieto pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria'. E, prima ancora del divieto per il Consulente, il Tribunale non avrebbe potuto sopperire alla parte gravata dall'onere della prova, che non ha tempestivamente depositato quei documenti.”.
Nella sentenza appellata il giudizio di infondatezza della nullità della CTU è argomentato come segue: “Va peraltro osservato che in ogni caso l'eccezione sarebbe stata infondata. Invero, per costante giurisprudenza, il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (Cass.
Civ n. 15774/2018). Orbene, nel caso di specie, con ordinanza dell'11.06.2015 il GI ha autorizzato l'acquisizione di immagini di fotografie le cui refertazioni erano già in atti, dunque, si trattava di produzioni accessorie rispetto alla prova principale già allegata (referto), atteso che quest'ultimo pagina 10 di 24 costituisce la “traduzione”, descrizione e la valutazione medica delle immagini ecografiche esaminate.”
Il motivo non ha pregio.
In punto di fatto occorre premettere che le immagini ecografiche erano state oggetto di istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti degli attori, proposta proprio dal convenuto
Dunque, risulta contraddittoria l'opposizione, manifestata poi dalla sua erede Controparte_7
, convenuta in riassunzione, alla acquisizione delle stesse immagini chiesta dall'ausiliario CP_1 al giudice. Né risulta coerente con l'esigenza sottesa all'ordine di esibizione chiesto inizialmente, la revoca di tale istanza comunicata dalla parte convenuta solamente con la memoria del 27/11/2015, ovvero dopo il decreto autorizzativo dell'acquisizione domandata dal TU (emesso il 10/6/2025) e successivamente all'istanza di revoca del decreto medesimo (15/6/2015). A giustificazione di tale revoca la convenuta in riassunzione assume che le immagini ecografiche de quibus avrebbero potuto essere utilmente esaminate solamente dal medico che le aveva già analizzate, ovvero dal dott.
, nel frattempo deceduto. Tuttavia, risulta che la parte convenuta si fosse avvalsa di un CP_7 consulente medico legale, dott. e che, pertanto, la valutazione delle immagini ecografiche Per_5 competesse a quest'ultimo nel contraddittorio con il perito di parte attrice.
In merito alla tardività della eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte convenuta, risulta che nella prima difesa utile successivamente al deposito della relazione d'ufficio, tenutasi il 7/7/2016, la difesa della non abbia proposto tale eccezione, essendosi limitata a riservarsi di impugnare CP_1 solamente l'ordinanza istruttoria emessa quasi sette mesi prima a conferma dell'autorizzazione all'acquisizione delle fotografie ecografiche e non già di impugnare anche la CTU ormai depositata.
Pertanto, risulta corretto il giudizio espresso dal giudice di prime cure di tardività della relativa eccezione di nullità.
Circa l'osservanza del principio del contradditorio e quello di perentorietà dei termini per le produzioni istruttorie nelle indagini tecniche, dei quali l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice a quo, si rileva che è principio espresso dal Supremo Collegio a Sezioni Unite che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si pagina 11 di 24 tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n.
3086/2022).
Ebbene, nel caso di specie l'onere probatorio deve dirsi assolto dalla parte attrice nel primo grado del giudizio attraverso la produzione sia dei referti relativi alle immagini oggetto di doglianza dell'appellante, sia della relazione del consulente di parte che quelle ecografie aveva esaminato ravvisando la negligenza del medico convenuto.
Va infatti evidenziato che le immagini che il TU ha acquisito nel corso delle operazioni peritali dietro autorizzazione del giudice sono state utilizzate al fine di verificare le prove già offerte dai congiunti della paziente e non per esonerare i medesimi dal fornire la dimostrazione dei fatti principali dedotti a fondamento delle domande formulate.
D'altra parte, la responsabilità attribuita al medico ecografo emerge dall'aver omesso di indicare nel referto ecografico dell'1/8/2006 la necessità di un approfondimento diagnostico con esame più approfondito e/o la necessità di ripetere a breve distanza temporale la stessa ecografia mammaria, pur avendo egli refertato la presenza di una “tumefazione apprezzabile palpatoriamente”.
Pertanto, il principale elemento probatorio della responsabilità ascritta al medico convenuto è costituito proprio dalla refertazione redatta dal , della quale le immagini costituiscono solo un CP_7 elemento di riscontro.
§ 7.3 — Il terzo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado è così rubricato:
“Violazione dell'art. 1218 cc, nella parte in cui la Sentenza ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale del Dott. per la pretesa omessa, tempestiva, diagnosi.”. CP_7
L'appellante lamenta l'errore compiuto dal Tribunale di Latina nel recepimento delle conclusioni alle quali è pervenuta l'indagine affidata al TU, che sarebbero state rese senza fondamento scientifico nella individuazione della tempestiva possibilità diagnostica della neoplasia successivamente riscontrata a avendo omesso l'ausiliare di esaminare alcuni dei fatti evidenziati dal consulente Persona_1 tecnico di parte convenuta e avendo fornito chiarimenti sostanzialmente immotivati.
Deduce la nell'atto di appello: “Innanzitutto, occorre porre l'attenzione sul fatto che CP_1
l'indagine ecografica costituisce una indagine operatore e macchina dipendente. Ciò significa che, soprattutto nel 2006, le apparecchiature non presentavano la particolarità diagnostiche delle macchine contemporanee all'epoca della Consulenza e, comunque, la mancanza di riscontri oggettivi strumentali sulla parte esaminata impediscono la oggettivazione diagnostica a distanza, come è facile riscontrare invece nelle altre indagini diagnostiche strumentali (RX, RMN, TAC). L'ecografia mammaria non consente la diagnosi precoce di tumore maligno, nel caso in cui quest'ultimo sia rappresentato da microscopiche calcificazioni, riconoscibili solo mediante la mammografia. Ciò pagina 12 di 24 premesso, il Consulente di parte convenuta Dott. ha rilevato come non sia corretto, in Per_5 assenza di sintomi, sottoporre ad ecografia mammaria donne sopra i 35 anni che non siano state precedentemente -e a breve distanza di tempo- valutate con mammografia. Così come non esiste alcun fondamento scientifico per proporre, in assenza di dubbio diagnostico, controllo alternato con mammografia e, a distanza di mesi, con ecografia. Su tali aspetti, specificamente sollevati dal CTP
Dott. il CTU – e conseguentemente il Tribunale, che ha apoditticamente condiviso le Per_5 conclusioni dell'ausiliario- non ha fornito alcuna risposta. L'ecografia mammaria dell'1.08.2006 non evidenziava processi espansivi solidi o cistici, limitandosi a rilevare un'area di fibrosi del diametro di cm 1,5 circa. Da tali risultanze non poteva evincersi dunque alcun sospetto di malignità, né la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti. Il fatto che nell'esame del 18.09.2007 sia stata ravvisata la presenza di una formazione modulare solida, disomogenea e irregolare nei contorni, fortemente sospetta, certo non significa che la diagnosi di un anno prima sia stata incompleta o comunque frutto di negligenza professionale. In altri termini, la condotta del Dott. è da CP_7 valutarsi con riferimento all'esame dell'1.08.2006. Il successivo emergere della malattia ed il tragico decorso della stessa non comportano implicitamente la responsabilità per omessa diagnosi in relazione ad un tempo in cui, alla luce delle risultanze dell'esame clinico, la patologia non era diagnosticabile, mancando gli elementi rivelatori della stessa. L'area di fibrosi emersa nell'esame ecografico dell'1.8.2006 non corrispondeva ad alcuna lesione neoplastica;
al contrario, era espressione di una variante anatomica, fisiologicamente presente in numerosissime mammelle normali, caratterizzate da prevalente componente fibroghiandolare, come descritto nel referto. Il fenomeno interessa prevalentemente donne di età media, predilige il Quadrante Superiore Esterno e non ha alcuna tendenza alla trasformazione in carcinoma. Esso, inoltre, tende a manifestarsi con maggiore frequenza successivamente al parto ed al periodo di allattamento, come avvenuto nel caso di specie.
Occorre insistere altresì su un ulteriore aspetto: si afferma che l'area di fibrosi del diametro di circa
1,5 cm, visualizzata nell'esame dell'agosto del 2006, corrispondesse già alla lesione neoplastica, delle dimensioni di 1,6 cm x 1,1 cm, diagnosticata oltre un anno dopo, il 18.09.2007. Premettiamo che, in data 24.02.2006, ossia cinque mesi prima dell'esame effettuato dal Dott. , si deve escludere CP_7 che la lesione fosse presente, come da referto ecografico ex adverso depositato. Dunque, alla luce dei dati predetti, non appare ragionevole, né verosimile, ritenere che una lesione che nel giro di cinque mesi nasce e si sviluppa sino al diametro di 1,5 cm, nei successivi tredici mesi cresca di un solo millimetro. È più verosimile ritenere che la neoplasia sia emersa successivamente all'agosto 2006 e sia giunta, mediante un decorso particolarmente rapido ed aggressivo, alle dimensioni riscontrate nel settembre 2007.” pagina 13 di 24 Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie la responsabilità del dott.
è da ricondurre nell'alveo della responsabilità contrattuale atteso che l'errore diagnostico CP_7
è stato commesso in seguito ad una visita privata e dunque costituisce inadempimento in relazione ad una obbligazione contrattualmente assunta. Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti,
(relazione medico-legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità del sanitario convenuto per inadempimento contrattuale. In particolare, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni, la condotta del sanitario non fu conforme alle leges artis. Evidenzia il CTU, come nel caso in esame “l'area di fibrosi rilevata e ritenuta tale all' esame ecografico dell'1.08.2006 dal dott. sarebbe stata da CP_7 ricondurre a lesione neoformativa, di indispensabile approfondimento diagnostico con esame mammografico e/o con agobiopsia o di asportazione chirurgica, anche se al solo scopo prudenziale, quest' ultima nel fondato sospetto di eteroformazione. Quindi da tale esame non ci si sarebbe aspettati una diagnosi definitiva ma un approfondimento diagnostico e/o asportazione chirurgica… E' da escludere la possibilità che nel terzo esame ecografico, quello effettuato dal dott. , si rilevasse Per_3 una formazione ex novo rispetto a quella dell' agosto 2006, in primis per un criterio topografico, in quanto trovasi nei quadranti esterni della stessa mammella, in secundis l'area di fibrosi sarebbe dovuta scomparire e l' eteroformazione raggiungere massimo il diametro di 16mm, in tertiis le immagini ecografiche relative all' esame ecografico del dott. sono tipicamente suggestive CP_7 per eteroplasia (rotondità, ipoecogenicità, contorni sfumati, assenza di rinforzo posteriore con attenuazione anche se lieve).Pertanto l'iter diagnostico del dott. nel settembre 2007 doveva Per_3 essere praticato 13 mesi prima dal dott. ..”. In merito alla possibilità di sopravvivenza nell' CP_7 ipotesi di corrette e tempestiva diagnosi nell' agosto del 2006, evidenzia l'ausiliare del giudice che essa “non avrebbe modificato in modo decisamente significativo la prognosi infausta della malattia neoplastica ma, prevedibilmente, avrebbe solo determinato una maggiore durata della vita. A tal punto
è possibile affermare che una corretta diagnosi ecografica da parte del dott. in data CP_7
1.08.2006 avrebbe permesso alla sig.ra di poter provvedere ad una terapia Per_1 chirurgica/antiblastica/radiante più immediata e con risultati attesi migliori, ma in considerazione dell' età, delle dimensioni del tumore, del grading tumorale, dello stato di HER2, dell' attività proliferativa, dell'invasione vascolare peritumorale e dell'istotipo, tutti fattori prognostici inequivocabilmente sfavorevoli, non avrebbe comunque modificato, in modo decisamente significativo l'evoluzione sfavorevole della malattia, che in tempi successivi avrebbe comunque condotto pagina 14 di 24 all'exitus… All'esito dei chiarimenti richiesti da questo giudicante con delle remissione della causa sul ruolo, in relazione al periodo di maggiore sopravvivenza della paziente in caso di tempestività delle cure – chiarimenti richiesti alla luce dell'intrinseca contraddittorietà delle conclusioni della perizia, nella parte in cui ipotizzava come ineluttabile l'evento morte a causa della patologia, anche in caso di tempestività della diagnosi e, dall' altra, quantifica nel 35-40% le chance di salvezza nel caso di diagnosi tempestiva- l' ausiliare del giudice quantificava tale periodo in circa due anni (cfr chiarimenti depositati in data 5.20.2019), conclusioni ribadite anche all' esito delle controdeduzioni delle parti alle quali integralmente ci si richiama. Le risultanze della CTU allegata, all' esito dei chiarimenti forniti, sono condivise da questo giudicante in quanto logiche, esaustive e risultato in un accurato esame della documentazione sanitaria prodotta ed acquisita.”.
Anche il terzo motivo di gravame è infondato e va respinto.
Dalla documentazione in atti si evince che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle valutazioni medico-legali cui è pervenuto il nominato TU in associazione con il consulente medico specialista in radiologia.
Il consulente ha evidenziato e successivamente chiarito, in sintesi, che: 1) in seguito al suggerimento di un controllo a distanza temporale conclusivo della refertazione dell'ecografia mammaria eseguita il 24/2/2006 presso il centro diagnostico La Meridiana di Scauri, la Persona_1 decorsi circa cinque mesi, si sottopose alla ripetizione di tale esame ecografico presso il dott. in data 1/8/2006; 2) il convenuto nel referto riferì che le scansioni eseguite non Controparte_7 evidenziavano processi espansivi solidi o cistici a carico di entrambe le mammelle e che era riscontrata una tumefazione apprezzabile palpatoriamente in corrispondenza dei quadranti esterni di destra corrispondente ad un'area di fibrosi del diametro di circa 1,5 cm;
3) nel referto non era suggerito alcun approfondimento diagnostico;
4) la paziente dunque ebbe a ripetere l'esame solamente a distanza di tredici mesi, quando la presenza di una formazione nodulare solida fortemente sospetta per lesione eteroplastica primitiva indusse il refertante al consiglio di una rx mammografica ed asportazione chirurgica della lesione;
5) tale indagine e la successiva quadrectomia alle quali nel breve si sottopose la paziente rivelarono la presenza di carcinoma duttale infiltrante, successivamente appurato aver prodotto metastasi a distanza, ovvero con interessamento osseo ed epatico;
6) la lesione descritta nel referto del dott. era la stessa identificata a distanza di tredici mesi;
7) tale ritardo diagnostico CP_7
è da ascriversi alla imperizia del sanitario convenuto e alla sua negligenza nell'omettere il suggerimento di approfondimenti diagnostici;
8) il ritardo diagnostico ascrivibile a CP_7 comportò la privazione per la paziente di un trattamento chirurgico/antiblastico/radiante per la durata di tredici mesi circa e, per l'effetto, sia una maggiore gravità della malattia, sia la necessità di prolungate pagina 15 di 24 terapie lesive, con un notevole peggioramento della qualità della vita della paziente, che tuttavia non avrebbe potuto evitare l'esito infausto, considerata la sua età, le dimensioni del tumore, il grado e lo stadio di questo, l'attività proliferativa, l'invasione vascolare e l'isotopo; 9) il ritardo riferito alla responsabilità di ebbe a comportare una invalidità assoluta di gg. 40 e parziale al 50% di gg. CP_7
150 per le sofferenze, nonché una contrazione del periodo di sopravvivenza stimato in circa due anni.
Ebbene le conclusioni raggiunte dal TU possono senz'altro essere condivise anche in questa sede, essendo fondate su un compiuto esame della copiosa documentazione sanitaria prodotta dai congiunti della paziente deceduta, e appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non Persona_1 solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame.
Peraltro, alle argomentazioni tecniche poste a sostegno del terzo motivo di gravame, che sono state diffusamente articolate nella perizia di parte prodotta nel primo grado del giudizio dal , CP_7 la perizia d'ufficio risulta aver dato compiuta risposta, così come risultano esaurientemente riscontrate le critiche avanzate dal ctp di parte convenuta.
Si deve ricordare in proposito che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Pertanto, anche tale motivo di gravame deve dirsi privo di fondamento.
§ 7.4 — Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 81 cpc. Carenza di legittimazione attiva dei Signori NG IO, e in ordine ai danni patiti da CP_5 CP_6 [...]
, non avendo i ricorrenti agito e dimostrato la qualità di eredi di .”, Per_1 Persona_1
l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver condannato la convenuta in riassunzione al risarcimento del danno iure hereditario in favore degli attori.
Si legge in proposito nell'atto d'appello quanto segue: “Occorre evidenziare che i Signori
NG hanno agito solo in proprio, come risulta dalla intestazione del ricorso introduttivo del giudizio. Non si tratta, qui, di prova di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa, quanto piuttosto del diritto di azione –e quindi di legittimazione ad agire- che spetta a chi faccia valere un diritto in giudizio assumendone di esserne il titolare. La carenza di legittimazione ad agire, perché di questo nella fattispecie si tratta, oltre a poter essere eccepita in ogni pagina 16 di 24 stato e grado del giudizio può essere rilevata d'ufficio. Non appaia insignificante il preambolo del ricorso introduttivo del giudizio: l'eredità può dirsi accettata anche per effetto della proposizione dell'azione che sarebbe spettata al dante causa. Ma qui, come si ripete, i ricorrenti non hanno agito
(anche) quali eredi della RA ma esclusivamente in proprio. Né hanno depositato in atti Per_1 documenti che potessero provare la qualità di eredi e l'accettazione dell'eredità, presupposto indispensabile per agire per il preteso diritto al risarcimento spettante alla RA Per_1
Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in ordine ai pretesi danni riportati in proprio da e in tal senso si confida nella Persona_1 riforma della sentenza appellata.”.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
L'eccezione in esame, che contrariamente a quanto argomentato dall'appellante concerne la titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale controverso e la concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto e non la legittimazione ad agire, evincendosi dal testo del ricorso che gli stessi agivano anche quali eredi della non risulta proposta nel primo grado del giudizio dal convenuto Per_1
né dalla convenuta in riassunzione e, in quanto tale, non è Controparte_7 CP_1 ammissibile secondo quanto disposto dall'art. 345 co. II c.p.c., come peraltro risulta eccepito dagli appellati.
Inoltre, proprio perché in primo grado non è stata contestata la qualità di erede degli attori, la stessa, dunque, è da ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In ogni caso con riferimento all'accettazione dell'eredità da parte degli appellati, che CP_1
eccepisce essere rimasta priva di dimostrazione, si osserva che la proposizione della domanda
[...] giudiziale in danno di e riassunta nei confronti della sua avente causa iure Controparte_7 hereditario si configura quale manifestazione di volontà di accettare l'eredità di senza Persona_1 che la qualità di erede abbia trovato allegazione probatoria in senso contrario.
La Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 390/2025).
§ 7.5 — Il quinto motivo di appello è così rubricato: “Violazione dell'art. 116 cpc. Liquidazione del danno in misura esagerata e comunque non provata.”. pagina 17 di 24 si duole della quantificazione stabilita dal Tribunale di Latina sia per il danno CP_1 liquidato iure proprio in favore dei congiunti di sia per l'ammontare risarcitorio Persona_1 riconosciuto agli stessi iure hereditario.
Sotto il primo profilo, la liquidazione giudiziale è ritenuta eccessiva dall'impugnante poiché il
TU ha relazionato che il decesso di sarebbe intervenuto anche in caso di corretta Persona_1 esecuzione della refertazione ecografica dell'1/8/2006 da parte di , seppur in tempi CP_7 successivi.
Si legge in proposito nell'atto di gravame: “Il Tribunale ha liquidato in misura eccessiva il danno iure proprio degli attori;
pur riconoscendo, lo stesso Tribunale, che le Tabelle Milanesi per il danno da perdita del rapporto parentale dovevano essere opportunamente ridotte per le limitate aspettative di maggior vita che la avrebbe avuto in presenza di una diagnosi tempestiva, il Per_1
Giudice di I grado ha equitativamente condannato l'appellante a corrispondere € 50.000 per ciascuno dei genitori non conviventi con la RA , € 25.000 per ciascuno dei fratelli non conviventi
Per_1 con la RA , € 55.000 in favore del marito ed € 60.000 in favore di ciascuno dei figli. Ora,
Per_1 ricorrendo alle Tabelle milanesi e ipotizzando –per assurdo- che il Dott. avesse provocato CP_7 il decesso della (anziché, come affermato nella sentenza impugnata, ridotto le aspettative di
Per_1 vita di circa due anni) l'importo del danno in argomento sarebbe stato pari ad € 165.960 per ciascuno dei genitori;
altrettanto per il marito e per ciascuno dei figli della;
€ 24.020 per ciascuno dei
Per_1 fratelli. E' evidente che la morte prematura della RA , pur a voler considerare che
Per_1 avrebbe potuto avvenire (seguendo l'immotivata conclusione del CTU e del Tribunale) due anni dopo rispetto alla data del decesso, avrebbe dovuto comportare una drastica riduzione delle somme previste, dalle Tabelle di Milano, per l'evento morte improvviso e imprevedibile. In altri termini, la perdita del rapporto parentale per i genitori della si sarebbe verificata, seppur poco dopo, anche se il
Per_1 tumore dal quale ella era affetta fosse stato tempestivamente diagnosticato. La riduzione di quegli importi tabellari di solo due terzi (per genitori, marito e figli della ) e addirittura l'aumento a
Per_1
25.000 Euro (rispetto ai 24.020 tabellari per i fratelli) appaiono liquidazioni obiettivamente eccessive e ingiustificate.”.
Sul punto il giudice di prime cure ha motivato come segue: “Sotto il profilo della quantificazione del danno va osservato che, nel caso di specie, occorre distinguere le componenti del danno iure proprio subito dalle attrici da quello iure hereditario, per essere il diritto maturato e sorto nella sfera giuridica del loro dante causa poi deceduto, per poi trasferirsi agli eredi iure successionis.
Sotto il primo profilo si fa riferimento al cd danno da perdita del rapporto parentale di natura prettamente equitativa che viene liquidato secondo i parametri offerti dalle tabelle del Tribunale di pagina 18 di 24 Milano e debitamente personalizzato nei limiti dell'istruttoria espletata;
tale danno nella fattispecie va parametrato tuttavia in ragione delle brevi aspettative di vita (due anni) elise dalla condotta illecita del sanitario convenuto. In particolare, in applicazione delle citate tabelle (aggiornate al 2018) applicate anche presso questo Tribunale, si perviene ad una quantificazione, pari ad € 50.000,00 in favore di , (madre della defunta ) € 25.000,00 ciascuno in favore di Controparte_2 Persona_1
e ( fratelli), € 55.000,00 in favore di favore di NG IO Controparte_3 Controparte_4 in qualità di marito della defunta ed € 60.000,00 ciascuno in favore di Persona_1 Controparte_5
e ( figli) quest'ultimo rappresentato dal padre NG IO. Va inoltre Controparte_6 risarcito in favore di , e il danno di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 spettanza del padre deceduto il 4.04.2013 (quantificata in € 50.000,00) e Persona_2 trasmesso iure hereditario ai suoi aventi causa. Dunque, ai sensi dell'art 581 c.c. quanto dovuto per tale causale in favore di , e è pari ad € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
16.666,00 ciascuno. Tali somme sono omnicomprensive della cd “personalizzazione”, ovvero ricomprendono tutte le componenti morali ed esistenziali del danno non patrimoniale subito. In concreto si è pervenuti alla suddetta quantificazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell'istruttoria espletata, che hanno accertato, anche mediante l'istruttoria orale, un solido e coeso rapporto familiare con delle inevitabili e gravi conseguenze sul piano morale ed esistenziale su tutti i componenti della famiglia, attesa l'intensità del legame affettivo, in ragione del lutto subito a seguito alla prematura scomparsa della stretta congiunta. Sono stati altresì valutati ai fini della personalizzazione del danno: la giovane età della vittima (anni 37), l'età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni, la composizione del nucleo familiare, nonché la coabitazione con la vittima relativamente alla posizione del marito e dei figli (cfr. certificato famiglia all. 12 fascicolo di parte attrice). Nessuna prova è stata fornita in merito poi ad una lesione dell'integrità psichica diretta subita da NG IO (danno descrittivamente qualificabile ancora biologico), in assenza di documentazione medica allegata, circostanza che avrebbe reso una CTU medica meramente esplorativa, dei riflessi esistenziali e morali derivanti dal prematuro lutto subito si
è già tenuto conto, analogamente alla posizione degli altri attori, nella personalizzazione del danno parentale.”
In merito alla liquidazione operata dal giudice a quo del danno trasmesso iure hereditario da
[...] ai congiunti che hanno agito in giudizio, l'appellante contesta sia la quantificazione del Per_1 danno biologico temporaneo effettuata dal TU e recepita dal Tribunale di Latina, sia il presupposto in base al quale il giudice di prime cure ha indicato il danno morale ed esistenziale nella misura di €
90.000,00. In sostanza ritiene che l'anticipazione dei trattamenti sanitari altamente invasivi per CP_1
pagina 19 di 24 effetto del ritardo diagnostico ascritto a ritenuta dal giudice causa del danno in Controparte_7 questione, non sia avvenuta ed anzi che l'errore dell'ecografista convenuto abbia semmai ridotto, procrastinandolo, il periodo di sofferenza per la sottoposizione della paziente poi deceduta alle cure invasive.
In proposito nell'atto di gravame è affermato quanto segue: “In primo luogo non si comprende su quale base il CTU abbia determinato il maggior periodo di ITA e di ITP, derivante dall'asserito ritardo di diagnosi, atteso che la invalidità non appare documentata da alcuna certificazione che dovrebbe, comunque, far riferimento al maggior danno determinato dal preteso ritardo diagnostico.
Anche su questo passaggio la sentenza impugnata ha pertanto seguito acriticamente una conclusione immotivata dell'ausiliario. In secondo luogo, il Tribunale ha liquidato, equitativamente ma con motivazione non condivisibile, la somma di € 90.000 a titolo di 'danno morale ed esistenziale' della de cuius, motivandolo in termini di peggioramento della qualità della vita per l'asserita omessa tempestiva diagnosi. Afferma infatti, senza che ve ne sia stata prova, che la mancata tempestiva diagnosi avrebbe costretto la a trattamenti sanitari altamente invasivi 'in tempi antecedenti Per_1 rispetto a quelli pronosticabili in caso di tempestiva diagnosi'. Qui l'affermazione diviene incomprensibile: semmai la mancata tempestiva diagnosi avrebbe procastinato, e non anticipato, quei trattamenti sanitari resi necessari dalla patologia che ha attinto la RA . Pertanto una Per_1 liquidazione di tale entità mal si considera con l'affermazione, condivisa anche dal CTU, che comunque la diagnosi sarebbe stata nefasta.”.
Sul punto si legge nella sentenza appellata: “Con riguardo al danno trasmesso iure hereditario dal de cuius ai prossimi congiunti, va rilevato che nella fattispecie debba trovare risarcimento il danno da cd ”perdita anticipata della vita”, sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Va esclusa l'identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute, il rapporto parentale), la domanda muti, in pagina 20 di 24 corso di giudizio, in istanza risarcitoria da perdita di chance , attesa la ontologica diversità del bene tutelato. Ove la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (con certezza o rilevante probabilità) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non è lecito discorrere di perdita di chance di sopravvivenza, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale) (Cass. civ. n. 5641/2018).
Dunque vanno distinte le due ipotesi: a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta
(diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione. In tal caso l'evento – conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole – sarà attribuita al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita e una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e della sua peggior qualità senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza cioè, che l' ”equivoco lessicale” costituito dal sintagma “possibilità di una vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali. Nel caso di specie si verte nella seconda delle citate ipotesi essendo state ridotte, in ragione della colpevole condotta medica, l'aspettativa di vita del paziente per la durata di anni due, non è stato invece leso il bene “vita” nella sua accezione complessiva, atteso che una corretta condotta medica non avrebbe impedito il, sia pur postumo, decesso della per la patologia tardivamente Per_1 diagnosticata. Tenuto conto dell' entità dell'entità della riduzione delle aspettative di vita, delle condizioni generali della che al momento della esame ecografico nell' agosto del 2006 Persona_1 risultava in buone condizioni fisiche, della sua età, valutato dunque come significativo il peggioramento della qualità della sua vita in seguito alla necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari altamente invasivi e compromettenti le normali abitudini in tempi antecedenti rispetto a quelli pronosticabili in caso di tempestiva diagnosi, si quantifica in € 90.000,00 il danno morale ed esistenziale subito dalla de cuius, danno al quale vanno aggiunte le componenti strettamente biologiche indicate dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data 29.06.2016 e sopra richiamate”.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato. pagina 21 di 24 Quanto al danno sofferto iure proprio dai congiunti di la Corte osserva che Persona_1 correttamente il Tribunale ha utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano - che nel 2018 per il danno non patrimoniale per la morte del congiunto prevedevano per ciascun genitore per morte di un figlio, per ciascun figlio per la morte di un genitore e per il coniuge sopravvissuto un importo da € 165.960 a
€ 331.920 e per la morte di un fratello l'importo da € 24.020 a € 144.130 - adattandole al caso concreto, ovvero riducendo ben al di sotto dei minimi gli importi per genitori, coniuge e figli (avendo riconosciuto l'importo di € 50.000,00 per i genitori, di € 55.000,00 per i figli e di € 60.000,00 per il marito), in ragione delle brevi aspettative di vita della congiunta (due anni) per come ridotte dalla condotta illecita del sanitario e mantenendo tuttavia il valore minimo per i fratelli attesa l'eccessiva differenza di valori rispetto agli altri parenti e considerando l'inteso rapporto affettivo esistente tra gli stessi e la deceduta per come accertato dal Tribunale e non oggetto di specifica impugnazione.
Si richiama sul punto il seguente principio di diritto espresso dal Supremo Collegio: “In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito deve seguire le tabelle elaborate dagli Osservatori della giustizia civile, come le conosciute "tabelle milanesi", intese come uno strumento di concretizzazione del potere di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Tuttavia, la liquidazione dei danni deve tenere in considerazione le specifiche circostanze del caso concreto, incluse l'età delle persone coinvolte, la convivenza, la frequentazione e il legame affettivo, in mancanza di ulteriori e particolari caratterizzazioni concrete.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
23769 del 23/8/2025).
Per quanto attiene alla liquidazione del danno patito da e trasmesso ai suoi Persona_1 prossimi congiunti, si rileva che la quantificazione del danno biologico temporaneo, individuato dal
TU in complessivi giorni 190 (di cui gg 40 di ITT e gg 150 di ITP), ovvero in misura assai inferiore al periodo di tredici mesi necessario a stabilire la diagnosi corretta a seguito dell'errore diagnostico commesso dal , appare coerente con le risultanze peritali. CP_7
In proposito si richiama quanto sopra argomentato con riferimento alla relazione del TU e alla condivisione delle sue conclusioni.
In merito alla liquidazione del danno morale ed esistenziale sofferto dalla paziente prima del decesso per la significativa riduzione della durata della sua vita e per la peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata quale conseguenza del ritardo diagnostico causato dalla imperita e negligente condotta del medico ecografista , si osserva che la quantificazione giudiziale in € 90.000,00 CP_7 risulta condivisibile in quanto esente da vizi logici ed adottata alla luce delle risultanze oggettivamente emerse dalla istruttoria, ovvero tenendo conto della ridotta aspettativa di vita di delle Persona_1 sue condizioni di salute al momento dell'errore diagnostico in esame, dell'età di 37 anni al momento in pagina 22 di 24 cui la sofferenza ebbe a manifestarsi, nonché del significativo aggravamento delle condizioni esistenziali della paziente causato dalle terapie mediche altamente invasive, tali da mutare in anticipo le abitudini di vita rispetto a quanto verosimilmente si sarebbe verificato in caso di tempestiva diagnosi dietro corretta refertazione del medico convenuto.
Pertanto, anche il quinto motivo di gravame deve essere rigettato.
§ 7.6 — Il sesto motivo di gravame è rubricato: “Violazione dell'art. 92 cpc;
erronea liquidazione delle intere spese in favore degli attori, nonostante la domanda sia stata solo parzialmente accolta.”
Afferma in proposito l'impugnante: “A fronte di tale richiesta, per complessivi 1.650.000,00
Euro, il Tribunale ha liquidato la minore complessiva somma (comunque eccessiva) di € 426.299,00
Euro. È senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti, giacché l'unica domanda di parte attrice risulta accolta solo parzialmente nel quantum.”
La chiede, quindi, di pronunciare in via subordinata la compensazione parziale delle CP_1 spese processuali del primo grado, per effetto della asserita parziale reciproca soccombenza.
Anche tale motivo relativo alla mancata compensazione delle spese del precedente grado è infondato, dovendosi osservare che il primo giudice ha condivisibilmente applicato il principio della soccombenza.
Invero, le domande che gli attori hanno dovuto proporre per vedere riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni hanno trovato integrale riconoscimento nel merito, sia pure con la diversa quantificazione sopra indicata, mentre non ha trovato accoglimento alcuna delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta CP_1
Pertanto, non può dirsi verificato il caso della soccombenza reciproca, o altra fattispecie che avrebbe potuto giustificare la parziale compensazione delle spese di lite.
In definitiva di deve respingere anche il sesto motivo di appello.
§ 8. — In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato. CP_1
§ 9. — Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante. Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (in relazione al valore della causa sino ad € 520.000,00, applicando il valore per i compensi medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00 pagina 23 di 24 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Totale compenso tabellare: € 17.179,00
§ 10 - Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
pronunciata dal Tribunale Ordinario di Latina pubblicata in data 11/11/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 6387/2013, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di CP_1 [...]
, , NG IO, e CP_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
che liquida complessivamente in € 17.179,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_5
IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante . CP_1
Così deciso in Roma il 3/12/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. AN LI
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