Ordinanza presidenziale 3 ottobre 2022
Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23928 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06765/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2021, proposto da
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Renate Von Guggenberg, Patrizia Pignatta, Gianluigi Tebano, Elisa Rodaro e Luca Graziani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Maria Lavalle e Valentina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Abd Holding s.r.l., Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera AN n. 391 del 27 aprile 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. NO PE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera del 11 novembre 2018, n. 1127 la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano ha avviato una procedura competitiva di evidenza pubblica finalizzata alla cessione dell’intero pacchetto azionario della medesima Provincia nella società aeroportuale ABD Airport s.p.a. (società titolare di una concessione precaria dell’Aeroporto di Bolzano, che già nel 1999 aveva presentato istanza ex art. 7 D.M. Trasporti e Navigazione n. 521/1997 per ottenere la concessione di gestione totale) negli atti della quale era specificato che in caso di successivo rilascio alla società della concessione di gestione totale dell’Aeroporto il « subentrante » avrebbe avuto « sei mesi per firmare la suddetta convenzione di gestione totale con la quale, peraltro, si impegna a realizzare il piano di sviluppo aeroportuale approvato nel 2012 ed alla base dell’istanza per l’affidamento della concessione ventennale presentata dalla Società nel 2011 ».
2. La predetta procedura è stata aggiudicata alla società ABD Holding s.r.l., alla quale – con contratto stipulato in data 16 settembre 2019 – sono state cedute tutte le azioni della ABD Airport s.p.a.
3. Avverso gli atti della predetta procedura alcuni cittadini hanno proposto ricorso innanzi al Tar Bolzano al r.g. n. 151/2019, definito con sentenza Tar Bolzano, 17 dicembre 2019, n. 302 (che in parte ha dichiarato inammissibile il gravame e in parte lo ha respinto).
4. La predetta sentenza è stata quindi oggetto di appello iscritto al r.g. n. 632/2020 e rigettato con sentenza Consiglio di Stato, VI, 6 maggio 2021, n. 3556.
5. Nelle more della definizione del giudizio d’appello, con delibera 18 giugno 2020, n. 494, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’esercizio dei poteri di vigilanza, ha comunicato di ritenere che « la procedura posta in essere dalla stazione appaltante non [fosse] conforme al quadro normativo di riferimento », osservando attraverso la procedura si determinava « di fatto una modifica del profilo soggettivo del titolare della concessione già … in mano pubblica »; rilevando che « gli atti della procedura di gara avrebbero dovuto prevedere anche aspetti relativi alla gestione da parte dell’aggiudicatario, qualificabile come socio operativo che partecipa alla gestione dell’aeroporto [mentre invece] detti documenti sembra[va]no essenzialmente diretti all’individuazione di un operatore acquirente del pacchetto azionario e non ten [evano] conto del correlato affidamento della gestione aeroportuale, con particolare riferimento all’oggetto e all’importo dell’affidamento (che non contempla tali aspetti ma solo la vendita del pacchetto azionario) ed ai correlati aspetti del criterio di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione dei concorrenti alla gara e dell’importo delle garanzie dovute »; e notando che il « soggetto giuridico che [aveva] presentato istanza nel 1999 per la concessione totale (ABD in mano pubblica) [era] diverso dall’aggiudicatario della gara (il privato aggiudicatario/acquirente) circostanza questa che determina [va] … l’inapplicabilità del regime derogatorio [di cui al d.lgs. n. 96/2005] … configurando un “nuovo” affidamento aeroportuale a un diverso gestore ».
6. Ritenendo errata la suindicata delibera, con istanza del 18 agosto 2020, l’AC ha chiesto all’AN di « riesaminare la procedura di dismissione dell’intero pacchetto azionario della ABD Airport s.p.a. e per l’effetto revisionare i contenuti della delibera », sottolineando:
- che « l’ingresso del socio operativo nel capitale della società aeroportuale determina [va] una modifica soggettiva della proprietà azionaria della s.p.a ed una redistribuzione dei poteri di controllo e dei poteri di gestione della stessa senza, tuttavia, condurre la società ad un mutamento della propria identità soggettiva diventando un nuovo gestore aeroportuale con modifica nella titolarità della concessione »;
- che « la titolarità della “concessione aeroportuale” resta [va] alla società e non vi [era] alcun subentro del socio operativo nella titolarità della stessa »; che « la ABD Holding s.r.l. non subentra [va] affatto nella titolarità della concessione che resta [va] alla ABD Airport s.p.a. »; e che « la Convenzione di gestione totale, ove si giunga ad una sua sottoscrizione, [avrebbe visto] come parti contraenti l’AC e la società ABD Airport s.p.a. »;
- che « la presenza negli atti di gara di espressioni con cui si prevede [va] il “subentro del nuovo acquirente nella concessione di gestione totale dell’aeroporto” o “la sottoscrizione del concessionario subentrante della Convenzione di gestione” o “l’obbligo dell’acquirente di adempiere a tutte le richieste di AC e ad implementare il Piano di Sviluppo Aeroportuale con effettuazione degli investimenti necessari ” [era da ricondurre alla volontà della] Provincia Autonoma di Bolzano [di] esplicitare all’acquirente del pacchetto societario che con l’acquisto delle azioni avrebbe assunto in società il ruolo di socio operativo/industriale e non meramente finanziario » e che « nel dare priorità a tale esigenza la Provincia [aveva] con superficialità svilito il profilo “societario” della vicenda che avrebbe suggerito formulazioni più chiare e coerenti, idonee a rappresentare la centralità della società ABD Airport s.p.a. che, avendo una propria personalità giuridica, [era] direttamente titolare di tutti i diritti, e di tutte le obbligazioni originate dallo svolgimento della propria attività societaria, inclusi i provvedimenti di concessione »;
- che « l’operazione di cessione del pacchetto pubblico [era] avvenuta con procedimento di evidenza pubblica nel rispetto del perimetro normativo e degli “indici guida” delineati dalla giurisprudenza amministrativa »; che in particolare il criterio di aggiudicazione non era stato « fondato solo sulla miglior offerta al rialzo sul prezzo delle azioni … ma anche e soprattutto sull’offerta tecnica, nella quale [erano stati] inseriti criteri valutativi che attengono ad elementi e dati che riguardano, necessariamente, profili afferenti alla gestione dello scalo aeroportuale e quindi alla concessione aeroportuale totale, con associato, tra l’altro, un peso specifico più intenso rispetto alla offerta economica »; e che il valore delle azioni era stato determinato sulla base di una complessa attività svolta da un Advisor.
7. Con delibera 27 aprile 2021, n. 391, l’AN – intervenendo ancora una volta sulla vicenda nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al giudice d’appello – ha quindi accolto la richiesta di AC « riconoscendo la conformità della procedura al quadro normativo vigente nella misura in cui non realizza una modifica illegittima nella titolarità della concessione in quanto l’ingresso del socio operativo nel capitale della società aeroportuale determina una modifica soggettiva della proprietà azionaria della s.p.a. ed una redistribuzione dei poteri di controllo e dei poteri di gestione della stessa senza, tuttavia condurre la società ad un mutamento della propria identità soggettiva diventando nuovo gestore aeroportuale con modifica nella titolarità della concessione »; notando che « la ABD Airport s.p.a. nonostante la trasformazione da società pubblica in privata mantiene la propria identità soggettiva, non diventa un nuovo gestore aeroportuale e continua ad avere la titolarità della concessione aeroportuale »; osservando che « la titolarità della concessione resta alla società e non vi è alcun subentro del socio operativo nella titolarità della stessa » e rilevando che « la società come previsto nel codice civile è autonomo soggetto giuridico, dotato di propria personalità a cui riferire diritti e obblighi originati dall’esercizio dell’attività societaria, inclusi i provvedimenti di concessione alla stessa attribuiti ».
Con la medesima delibera, però, la stessa Autorità ha ritenuto di dover confermare le sue precedenti valutazioni sulle « criticità già in precedenza esaminate relativamente al trasferimento della gestione e alla giusta valorizzazione degli aspetti ad essa connessi », notando in particolare « l’esistenza di una contraddizione intrinseca » nell’ambito della procedura di gara « perché da una parte della documentazione di gara emergono aspetti volti a valorizzare soltanto la vendita della società; dall’altra la gara sembra costruita come una gara a doppio oggetto diretta alla scelta del socio c.d. operativo cui trasferire, unitamente alla partecipazione, anche il servizio » (e ribadendo al riguardo alcune perplessità sull’importo dell’affidamento, sui criteri di aggiudicazione, sull’importo delle garanzie dovute nonché sui requisiti di partecipazione).
8. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano ha impugnato tale ultima delibera e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di otto motivi in diritto.
8.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 », argomentando « sull’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ».
8.2. Con il secondo motivo ha contestato la delibera impugnata per « violazione dell’art. 10 del Regolamento Anac per l’esecuzione dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici », insistendo « sul divieto di avvio del procedimento in pendenza di un ricorso dinnanzi al giudice amministrativo ».
8.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto dottato dall’Autorità per «v iolazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 13 del Regolamento Anac per l’esecuzione dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici » argomentando sulla « mancata comunicazione di avvio del procedimento » da parte di AN.
8.4. Con il quarto motivo ha contestato la delibera dell’AN per « violazione dell’art. 20 del Regolamento Anac per l’esecuzione dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici », osservando che l’Autorità aveva adottato l’atto gravato adottare la necessaria previa « comunicazione di risultanze istruttorie ».
8.5. Con il quinto motivo ha sostenuto l’illegittimità dell’atto oggetto di gravame per « violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 [e] difetto di motivazione in ordine all’asserita “esistenza di una contraddizione intrinseca ” nella procedura di gara », argomentando:
- sulla lacunosità della motivazione con cui AN aveva ritenuto la sussistenza di contraddittorietà nella procedura di gara;
- sulla mancata considerazione da parte della stessa Autorità del fatto che la gara era stata aggiudicata « sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa »;
- sulla circostanza che l’Autorità non aveva considerato che gli atti di gara erano stati approvati dai Ministeri competenti e che anche l’AC nella sua istanza di riesame aveva notato la correttezza dei criteri adottati dalla Provincia per l’affidamento.
8.6. Con il sesto motivo ha contestato l’atto oggetto del giudizio per « violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria », argomentando « sull’asserita non congruità del valore a base d’asta » e notando al riguardo che AN non aveva considerato che il prezzo a base d’asta era stato « determinato … sulla base delle risultanze aggiornate dell’attività di advisory economico finanziaria posta in essere [da] PwC (operatore internazionale di primaria importanza scelto dalla SA mediante procedura ad evidenza pubblica) [che ai fini delle sue valutazioni aveva utilizzato] il metodo misto patrimoniale reddituale, ottenendo un risultato conclusivo che considera contemporaneamente l’aspetto patrimoniale e reddituale della Società, così da tener conto dell’elemento di obiettività e verificabilità proprio dell’aspetto patrimoniale, senza peraltro trascurare le attese reddituali che sono concettualmente un componente essenziale del valore del capitale economico ».
8.7. Con il settimo motivo ha lamentato l’illegittimità della delibera dell’Autorità per « eccesso di potere per contrasto con il giudicato amministrativo e con gli esiti del controllo condotto dalla corte dei conti », notando la sussistenza di « un insanabile contrasto delle argomentazioni esposte da AN con le statuizioni dei giudici amministrativo e contabile aventi ad oggetto i medesimi atti ».
8.8. Con l’ottavo e ultimo motivo ha sostenuto l’illegittimità l’atto gravato per « eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e dal pubblico interesse », contestando la mancata indicazione da parte dell’AN « delle “corrette” procedure che la stazione appaltante avrebbe dovuto seguire » .
9. In data 22 agosto 2025 l’AN si è costituita in giudizio.
10. Con memoria depositata il 1° settembre 2025, l’Autorità ha spiegato le proprie difese e segnatamente:
- in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, evidenziando la natura non vincolante e non lesiva della delibera adottata nell’ambito del proprio potere di vigilanza;
- nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, notando tra l’altro che la nuova delibera adottata dall’AN « in merito alla procedura di evidenza pubblica svolta dalla Provincia, si era è limitata a riportare pedissequamente l’accertamento già espletato con la Delibera del 2020, la quale, tra l’altro, non era stata oggetto di tempestiva impugnazione da parte della Provincia autonoma di Bolzano ».
11. In data 4 e 6 settembre 2025 si sono costituiti in giudizio rispettivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’AC.
12. Con memoria depositata il 8 settembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando la propria « estraneità … rispetto alle censure avversarie, riguardanti esclusivamente la delibera dell’AN oggetto di gravame » e sottolineando che nelle more « la procedura di affidamento in concessione dell’aeroporto di Bolzano ai sensi dlel’art.7 del D.M. n. 521/1997 [era] stata definita con provvedimento di rigetto dell’istanza di affidamento diretto della concessione di gestione totale dell’aeroporto, comunicato alla società con nota prot. 4886 del 29 luglio 2025 ».
13. Con memoria versata in atti in pari data l’AC ha argomentato sulla fondatezza degli argomenti (spiegati nel sesto motivo di ricorso) con cui la Provincia Autonoma di Bolzano aveva censurato la delibera gravata nella parte in cui affermava « la non congruità del valore a base d’asta in ragione della mancata inclusione dei “34 milioni di euro dei beni gratuitamente devolvibili riferiti alle aree aeroportuali” » e sottolineando che detti terreni mai avrebbero potuto essere « inclusi nel compendio immobiliare valutabile ai fini della determinazione del valore della società e delle partecipazioni azionarie, in quanto appartenenti al demanio e, come tali, non alienabili » .
14. Con memoria del 1° ottobre 2025 la Provincia Autonoma di Bolzano ha insistito per l’accoglimento del ricorso, argomentando sul proprio interesse a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato e notando al riguardo che « l’accertamento condotto da AN – che qualifica negativamente l’operato della stazione appaltante, incide sull’interesse legittimo della Provincia alla corretta reputazione amministrativa, alla stabilità degli esiti della procedura di gara e agli effetti che i rilievi dell’Autorità potrebbero avere sulle future procedure che la stazione appaltante sarà chiamata a svolgere ».
15. All’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
16. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse per le ragioni di seguito indicate.
17. Va innanzitutto ricordato in termini generali:
- che è noto che « l’interesse al ricorso quale condizione dell’azione deve essere caratterizzato dai predicati della personalità, dell’attualità e della concretezza » e che ciò significa, in altri termini, che « il risultato di vantaggio che il ricorso è finalizzato a perseguire deve riguardare direttamente il ricorrente; che l’interesse deve sussistere al momento del ricorso e persistere al momento della decisione; e che lo stesso deve essere valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente » (cfr. ex multis Tar Parma, I, 8 agosto 2022, n. 238 e Tar Lazio, I- quater , 7 novembre 2022, n. 14479 e 30 giugno 2023, n. 10962);
- che ancora di recente è stato evidenziato che « qualsiasi ricorso deve … fondarsi su un interesse ad agire; l'esistenza di tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente e tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica » (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2024, n. 3148);
- che, inoltre, la giurisprudenza è costante nell’evidenziare che « l’interesse ad agire non solo deve sussistere ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, in modo che il giudice possa valutarne la sussistenza » e che « è onere della parte che agisce dimostrare la sussistenza dell’interesse a ricorrere, senza che possa in tal senso venire in soccorso il potere acquisitivo del giudice » (cfr. ex multis CGARS, 29 luglio 2020, n. 690 e Tar Catania, IV, 24 novembre 2023, n. 3562);
- che, analogamente, è stato in più occasioni evidenziato che « l’onere di fornire gli elementi di prova a sostegno della sussistenza dell’interesse al ricorso al giudice amministrativo grava sul ricorrente, concernendo una circostanza posta a fondamento della domanda di annullamento dell'atto impugnato, quale condizione dell'azione » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 21 ottobre 2021, n. 7061).
18. Va poi rilevato – sempre in termini generali – che la giurisprudenza amministrativa è tendenzialmente costante nel ritenere che gli atti adottati dall’Autorità preposta alla vigilanza sui contratti pubblici che risultino in concreto privi di effetti costitutivi e inidonei a modificare autoritativamente la realtà giuridica (ovvero quegli atti che in sostanza si risolvono nell’espressione di un parere/giudizio sul comportamento adottato dai soggetti vigilati) non sono immediatamente lesivi per i soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi, nella misura in cui non impongono agli enti destinatari alcun comportamento o attività necessitata, rispettando così la loro autonomia (v. – in relazione al sistema di vigilanza disegnato dalla l. n. 109/1994 – Consiglio di Stato, VI, 12 settembre 2006 n. 5317; nonché in relazione all’attività di vigilanza svolta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, Tar Lazio, I, 21 ottobre 2019, n. 12074 e I-stralcio, 21 gennaio 2022, n. 704), salvo il caso in cui lo specifico contenuto dell’atto di vigilanza consenta di affermarne l’idoneità dello stesso a vincolare l’attività dell’ente destinatario (cfr. Consiglio di Stato, V, 22 dicembre 2022, n. 11200).
Orientamento, quest’ultimo, ancora di recente ribadito con sentenze Tar Lazio, I- quater , 2 aprile 2025, n. 6603 e 6 giugno 2025, n. 11090, nonché I-stralcio, 30 aprile 2025, n. 8477.
19. Ciò premesso in termini generali, va poi evidenziato:
- che la natura non vincolante dei pareri espressi dall’AN con riferimento alla vicenda di cui al presente giudizio è già stata evidenziata dal giudice d’appello con sentenza Consiglio di Stato, VI, 14 maggio 2021, n. 3807;
- che in ogni caso dalla lettura dell’atto di vigilanza oggetto del presente giudizio emerge con evidenza che lo stesso – per il suo contenuto specifico – non appare in alcun modo idoneo a porre un preciso obbligo conformativo idoneo a vincolare la Provincia di Bolzano, apparendo al contrario l’atto impugnato esprimere alcune considerazioni sugli atti della procedura dalla stessa indetta per la cessione dell’intero pacchetto azionario della società aeroportuale ABD Airport s.p.a. non idonee a determinare un’immediata lesione della sfera giuridica della Provincia ricorrente.
Non è superfluo evidenziare, peraltro, che nel caso di specie – a differenza che in altre vicende su cui questo Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi – l’AN non ha neppure invitato la Provincia a valutare la possibilità di adottare eventuali interventi correttivi in relazione alla vicenda oggetto del suo parere, astenendosi non solo dall’imporre ma persino dal suggerire interventi alla Provincia di Bolzano, sicché non si vede come l’interesse della ricorrente all’annullamento della delibera gravata possa essere collegato alla necessità di tutelare « la stabilità degli esiti della procedura di gara ».
20. Non può neppure sostenersi che l’interesse della Provincia di Bolzano a ottenere l’annullamento della delibera gravata potrebbe fondarsi sugli « effetti che i rilievi dell’Autorità potrebbero avere sulle future procedure che la stazione appaltante sarà chiamata a svolgere ». Al riguardo – in disparte ogni altra considerazione – deve evidenziarsi che la Provincia di Bolzano non ha prodotto documentazione al fine di dimostrare di avere in corso altre procedure del tutto sovrapponibili a quella oggetto del parere AN, in relazione alle quali l’atto gravato potrebbe essere considerato idoneo a spiegare un sostanziale effetto conformativo. Né tantomeno – tenuto conto di quanto si è detto sulla necessità che l’interesse al ricorso sia caratterizzato dai predicati dell’attualità e della concretezza – può ritenersi che l’interesse della Provincia a ottenere l’annullamento della delibera gravata possa fondarsi sulla prospettazione di una possibile lesione eventuale e futura della sua sfera giuridica.
21. Infine, non può neppure ritenersi che l’interesse della Provincia all’annullamento della delibera impugnata possa fondarsi su quanto genericamente dedotto da parte della società ricorrente sulla idoneità della delibera medesima a ledere « l’interesse legittimo della Provincia alla corretta reputazione amministrativa ».
Al riguardo, in disparte ogni altra considerazione, il Collegio osserva:
- che il tono dubitativo con cui sono espresse le considerazioni di AN sulla procedura costituisce un elemento apprezzabile (in uno con la natura non vincolante del parere) al fine di escludere che la delibera gravata, per il suo concreto contenuto, possa essere considerata idonea ad arrecare una lesione effettiva alla « reputazione amministrativa » della Provincia di Bolzano;
- che comunque la ricorrente non ha allegato neppure un principio di prova in ordine al fatto che la delibera gravata le abbia concretamente arrecato una lesione alla sua « reputazione amministrativa », omettendo in particolare ogni allegazione in ordine al cd. clamor fori , ovverosia alla diffusione della notizia nei mass-media, e alla risonanza che la delibera ha avuto nella cittadinanza;
- che sotto altro profilo i concordi pareri positivi e nulla osta espressi dal Ministero dell’Economia, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti e da AC sulla procedura consentono di escludere che il parere espresso da AN (di cui si è già sottolineata la natura non vincolante e il tono dubitativo) possa essere considerato lesivo della « reputazione amministrativa » della Provincia di Bolzano nei rapporti con tali enti.
22. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
23. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni sottese al ricorso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
NO PE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO PE AN | IC IA |
IL SEGRETARIO