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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8079/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA BOTTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/09/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. SANDRA MORETTI
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 3/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22/12/2023, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in RACINES in data 12/09/2015 con e Controparte_1
Per_ che dalla loro unione è nata la figlia in data 24 aprile 2011, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, opponendosi tuttavia alle ulteriori richieste della ricorrente in ordine al regime di affido della figlia minore.
Il Giudice relatore d., all'esito dell'udienza del 11/04/2024, disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché l'audizione di
[...]
fissando per l'incombente l'udienza dell'11/06/2024. Tes_1
Sentita la minore e le parti, il Giudice relatore d. disponeva una ctu, nominando all'uopo la dott.ssa
Per_2
Sennonchè, a fronte del trasferimento del Giudice relatore d., dott.ssa Daga, ad altra Sezione, il fascicolo veniva inizialmente assegnato alla GOP dott.ssa Cherubini e successivamente, con decreto del
13/11/2024 del Presidente di Sezione, al Giudice relatore, odierno estensore.
Nelle more, le parti chiedevano di definire la presente controversia alle conclusioni congiunte di cui alle note depositate in data 16/10/2024 e il Giudice, ritenuta l'opportunità, considerati anche i provvedimenti istruttori disposti e tuttavia non adempiuti, disponeva la convocazione personale dei coniugi al fine di verificare l'evoluzione dei rapporti tra la minore e il padre e quindi la effettiva rispondenza delle condizioni di divorzio concordate dai coniugi all'interesse della minore, fissando l'udienza del 3/12/2024.
A tale udienza, entrambe le parti confermavano la loro volontà di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni tra loro concordate, così come precisate a verbale, e il Giudice, revocata la ctu precedentemente disposta, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente consensualmente alle condizioni con decreto del
Tribunale di Bergamo del 10/02/2022. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55). La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
2. Le domande accessorie
pagina 2 di 4 Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole – considerato quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni dei due genitori – e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, anche sotto il profilo economico - tenuto conto del fatto che la signora Pt_1 percepisce e continuerà a percepire l'assegno unico per la figlia - non sono in contrasto con gli interessi della medesime, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
3. Le spese di lite
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
, in RACINES in data 12/09/2015 (trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune di RACINES, anno 2015, parte II serie C numero 8
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RACINES per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. DISPONE l'affido esclusivo alla madre ex art. 337 quater c.c. della figlia con Testimone_1 collocamento presso l'abitazione della madre, corrispondente all'attuale interesse della minore, anche in considerazione di ragioni pratico-organizzative, attesa la distanza fra le residenze dei genitori e le trasferte all'estero per lavoro per gran parte dell'anno del signor valutata CP_1
Per_ l'opportunità di favorire la gestione delle necessità di in capo ad un solo genitore;
facendo salvi i diritti della minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.; Per_
4. allo stato le visite tra padre e figlia rimangono sospese in attesa che – con l'eventuale supporto necessario di un professionista di comune gradimento ovvero dei Servizi Sociali – si renda disponibile ad incontrare nuovamente il padre e, in tale evenienza le parti concordano che, nel rispetto die tempi emotivi della minore, della sua condizione psico-emotiva e
Per_ compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di , il padre potrà permanere con la figlia a fine settimana alternati e/o allorquando lo desideri, previo accordo con la madre, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
Per_
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
pagina 3 di 4 l'importo di € 200,00=, annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio CP_1
2026, oltre al 20% delle spese straordinarie secondo lo schema di cui al verbale di separazione consensuale omologato da questo Tribunale;
6. DISPONE che la casa coniugale sita in Roncobello (BG) via Barghetto, 15, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata definitivamente alla stessa con tutti gli arredi, avendo il Pt_1
signor asportato tutti gli oggetti ed i beni personali;
CP_1
7. DÀ ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, hanno definito ogni questione economica e patrimoniale fra di essi pendente e nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione;
8. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8079/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA BOTTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/09/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. SANDRA MORETTI
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 3/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22/12/2023, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in RACINES in data 12/09/2015 con e Controparte_1
Per_ che dalla loro unione è nata la figlia in data 24 aprile 2011, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, opponendosi tuttavia alle ulteriori richieste della ricorrente in ordine al regime di affido della figlia minore.
Il Giudice relatore d., all'esito dell'udienza del 11/04/2024, disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché l'audizione di
[...]
fissando per l'incombente l'udienza dell'11/06/2024. Tes_1
Sentita la minore e le parti, il Giudice relatore d. disponeva una ctu, nominando all'uopo la dott.ssa
Per_2
Sennonchè, a fronte del trasferimento del Giudice relatore d., dott.ssa Daga, ad altra Sezione, il fascicolo veniva inizialmente assegnato alla GOP dott.ssa Cherubini e successivamente, con decreto del
13/11/2024 del Presidente di Sezione, al Giudice relatore, odierno estensore.
Nelle more, le parti chiedevano di definire la presente controversia alle conclusioni congiunte di cui alle note depositate in data 16/10/2024 e il Giudice, ritenuta l'opportunità, considerati anche i provvedimenti istruttori disposti e tuttavia non adempiuti, disponeva la convocazione personale dei coniugi al fine di verificare l'evoluzione dei rapporti tra la minore e il padre e quindi la effettiva rispondenza delle condizioni di divorzio concordate dai coniugi all'interesse della minore, fissando l'udienza del 3/12/2024.
A tale udienza, entrambe le parti confermavano la loro volontà di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni tra loro concordate, così come precisate a verbale, e il Giudice, revocata la ctu precedentemente disposta, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente consensualmente alle condizioni con decreto del
Tribunale di Bergamo del 10/02/2022. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55). La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
2. Le domande accessorie
pagina 2 di 4 Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole – considerato quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni dei due genitori – e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, anche sotto il profilo economico - tenuto conto del fatto che la signora Pt_1 percepisce e continuerà a percepire l'assegno unico per la figlia - non sono in contrasto con gli interessi della medesime, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
3. Le spese di lite
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
, in RACINES in data 12/09/2015 (trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune di RACINES, anno 2015, parte II serie C numero 8
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RACINES per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. DISPONE l'affido esclusivo alla madre ex art. 337 quater c.c. della figlia con Testimone_1 collocamento presso l'abitazione della madre, corrispondente all'attuale interesse della minore, anche in considerazione di ragioni pratico-organizzative, attesa la distanza fra le residenze dei genitori e le trasferte all'estero per lavoro per gran parte dell'anno del signor valutata CP_1
Per_ l'opportunità di favorire la gestione delle necessità di in capo ad un solo genitore;
facendo salvi i diritti della minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.; Per_
4. allo stato le visite tra padre e figlia rimangono sospese in attesa che – con l'eventuale supporto necessario di un professionista di comune gradimento ovvero dei Servizi Sociali – si renda disponibile ad incontrare nuovamente il padre e, in tale evenienza le parti concordano che, nel rispetto die tempi emotivi della minore, della sua condizione psico-emotiva e
Per_ compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di , il padre potrà permanere con la figlia a fine settimana alternati e/o allorquando lo desideri, previo accordo con la madre, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
Per_
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
pagina 3 di 4 l'importo di € 200,00=, annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio CP_1
2026, oltre al 20% delle spese straordinarie secondo lo schema di cui al verbale di separazione consensuale omologato da questo Tribunale;
6. DISPONE che la casa coniugale sita in Roncobello (BG) via Barghetto, 15, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata definitivamente alla stessa con tutti gli arredi, avendo il Pt_1
signor asportato tutti gli oggetti ed i beni personali;
CP_1
7. DÀ ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, hanno definito ogni questione economica e patrimoniale fra di essi pendente e nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione;
8. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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