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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2731/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2731/2022 R.G., proposto
DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Lofrese, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e dall'avv. Elena Del Vecchio, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
Corti di Appello – Corte d'Appello di Bari (C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_2
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce; CP_3
Controparte_4
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 21.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 615/617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.,
avverso l'atto di pignoramento n. 05920223220000057003 (prot. 59/2022/1915) ex artt. 72- bis e 48-bis del d.p.r. n. 602/73, notificato il 14/03/2022 e i prodromici atti amministrativi, asseritamente mai notificati, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e il come in epigrafe Controparte_5 Controparte_2
rappresentati, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE che l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, in accoglimento del proposto ricorso, Voglia:
• In via preliminare e cautelare, sospendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, stante il gravissimo ed irreparabile danno arrecato alle ragioni dell'istante, in considerazione dell'entità del credito rivendicato e delle ragioni di opposizione tese ad evidenziale l'assoluta illegittimità dell'azione intrapresa;
• Sempre preliminarmente, dichiarare la nullità e inammissibilità dell'azione esecutiva promossa, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
• Nel merito, in via gradata, dichiarare che l'opponente nulla deve all' Controparte_1
, in forza dei titoli azionati ovvero, in via gradata, la minor somma dovuta in
[...] considerazione dell'intervenuta prescrizione parziale dei titoli esattoriali e dei relativi crediti;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
A sostegno delle proprie pretese ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi per mancanza dell'atto amministrativo presupposto, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto amministrativo recante l'intimazione di pagamento della pretesa economica;
l'illegittimità del prodromico atto amministrativo per difetto di notifica;
la decadenza della pretesa azionata e la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento presso terzi, non essendo state notificate le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto di pignoramento;
la mancanza del requisito della certezza dei titoli esecutivi prodromici;
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
la prescrizione degli interessi e delle sanzioni riportate nelle cartelle esattoriali.
Ha quindi concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo al giudice di voler Controparte_5
“rigettare la richiesta di sospensione perché il ricorso proposto è improponibile,
pagina 2 di 4 inammissibile, tardivo, oltre che infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, antistatario”, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario per parte dei crediti impugnati;
l'inammissibilità delle doglianze relative ai vizi formali dell'atto impugnato, per tardività; nel merito, l'infondatezza delle pretese avverse.
Si è costituito altresì il , concludendo per la declaratoria di cessazione Controparte_2 della materia del contendere tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Con ordinanza del 19.4.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di inibitoria;
con provvedimento del 3.10.2023, ha dichiarato: il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario per i debiti tributari, in favore della Commissione Tributaria;
il difetto di competenza del Tribunale adito per i debiti contributivi in favore della Sezione Lavoro del Tribunale;
ha concesso termine di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi alle
Corti competenti;
ha rinviato la causa ad altra per i restanti debiti.
All'udienza del 21.1.2025, precisate le conclusioni da parte di Controparte_5
il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art.
[...]
190 c.p.c..
***
Va preliminarmente evidenziato come, a seguito del provvedimento del 3.10.2023, la delibazione in questa sede debba riguardare esclusivamente le contestazioni mosse sui crediti che rientrano nella cognizione del Giudice Ordinario, come precisati da Controparte_5
nelle note autorizzate del 14.4.2023; contestazioni che sono in parte inammissibili ed in parte infondate, posto che l'ente riscossore ha documentato la regolare notifica delle cartelle, come già osservato nel provvedimento del 19.4.2023 di rigetto dell'istanza di sospensione (“
[...]
nella memoria autorizzata del 14.4.2023 ha indicato i crediti oggetto di Controparte_1
cognizione di questo giudice e documentato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento che li accertavano (chiarendo altresì le modalità di notificazione di tali cartelle); con riferimento a tali crediti la prescrizione è decennale e non è ancora maturata.)”
Quanto, infatti, alle contestazioni sollevate ex art. 617 c.p.c., una volta accertata la corretta notifica delle cartelle, rilevato che ad essa non è seguita impugnazione nei termini di legge previsti (20 giorni), ed essendosi quindi cristallizzati i crediti da esse portati, esse risultano inammissibili per tardività.
Quanto all'eccezione di prescrizione, evidentemente sollevata ex art. 615 c.p.c. (il quale consente di far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del detto titolo, quali ad pagina 3 di 4 esempio il pagamento o, appunto, la prescrizione, o ancora l'emissione di una sentenza che ne abbia comportato la caducazione) essa è infondata, come rilevato anche dal giudice nel predetto provvedimento di rigetto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell e sono liquidate Controparte_5
secondo i parametri minimi previsti dal DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
Nei confronti del le spese possono essere, invece, integralmente Controparte_2
compensate, stanti le ragioni di partecipazione al giudizio di tale parte (terzo pignorato).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 2731/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del procuratore p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 6.023,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti, con distrazione a favore dell'avv.
Elena Del Vecchio, dichiaratasi distrattaria;
3) Compensa le spese di lite tra l'attore ed il . Controparte_2
Così deciso in Lecce, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2731/2022 R.G., proposto
DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Lofrese, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e dall'avv. Elena Del Vecchio, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
Corti di Appello – Corte d'Appello di Bari (C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_2
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce; CP_3
Controparte_4
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 21.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 615/617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.,
avverso l'atto di pignoramento n. 05920223220000057003 (prot. 59/2022/1915) ex artt. 72- bis e 48-bis del d.p.r. n. 602/73, notificato il 14/03/2022 e i prodromici atti amministrativi, asseritamente mai notificati, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e il come in epigrafe Controparte_5 Controparte_2
rappresentati, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE che l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, in accoglimento del proposto ricorso, Voglia:
• In via preliminare e cautelare, sospendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, stante il gravissimo ed irreparabile danno arrecato alle ragioni dell'istante, in considerazione dell'entità del credito rivendicato e delle ragioni di opposizione tese ad evidenziale l'assoluta illegittimità dell'azione intrapresa;
• Sempre preliminarmente, dichiarare la nullità e inammissibilità dell'azione esecutiva promossa, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
• Nel merito, in via gradata, dichiarare che l'opponente nulla deve all' Controparte_1
, in forza dei titoli azionati ovvero, in via gradata, la minor somma dovuta in
[...] considerazione dell'intervenuta prescrizione parziale dei titoli esattoriali e dei relativi crediti;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
A sostegno delle proprie pretese ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi per mancanza dell'atto amministrativo presupposto, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto amministrativo recante l'intimazione di pagamento della pretesa economica;
l'illegittimità del prodromico atto amministrativo per difetto di notifica;
la decadenza della pretesa azionata e la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento presso terzi, non essendo state notificate le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto di pignoramento;
la mancanza del requisito della certezza dei titoli esecutivi prodromici;
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
la prescrizione degli interessi e delle sanzioni riportate nelle cartelle esattoriali.
Ha quindi concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo al giudice di voler Controparte_5
“rigettare la richiesta di sospensione perché il ricorso proposto è improponibile,
pagina 2 di 4 inammissibile, tardivo, oltre che infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, antistatario”, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario per parte dei crediti impugnati;
l'inammissibilità delle doglianze relative ai vizi formali dell'atto impugnato, per tardività; nel merito, l'infondatezza delle pretese avverse.
Si è costituito altresì il , concludendo per la declaratoria di cessazione Controparte_2 della materia del contendere tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Con ordinanza del 19.4.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di inibitoria;
con provvedimento del 3.10.2023, ha dichiarato: il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario per i debiti tributari, in favore della Commissione Tributaria;
il difetto di competenza del Tribunale adito per i debiti contributivi in favore della Sezione Lavoro del Tribunale;
ha concesso termine di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi alle
Corti competenti;
ha rinviato la causa ad altra per i restanti debiti.
All'udienza del 21.1.2025, precisate le conclusioni da parte di Controparte_5
il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art.
[...]
190 c.p.c..
***
Va preliminarmente evidenziato come, a seguito del provvedimento del 3.10.2023, la delibazione in questa sede debba riguardare esclusivamente le contestazioni mosse sui crediti che rientrano nella cognizione del Giudice Ordinario, come precisati da Controparte_5
nelle note autorizzate del 14.4.2023; contestazioni che sono in parte inammissibili ed in parte infondate, posto che l'ente riscossore ha documentato la regolare notifica delle cartelle, come già osservato nel provvedimento del 19.4.2023 di rigetto dell'istanza di sospensione (“
[...]
nella memoria autorizzata del 14.4.2023 ha indicato i crediti oggetto di Controparte_1
cognizione di questo giudice e documentato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento che li accertavano (chiarendo altresì le modalità di notificazione di tali cartelle); con riferimento a tali crediti la prescrizione è decennale e non è ancora maturata.)”
Quanto, infatti, alle contestazioni sollevate ex art. 617 c.p.c., una volta accertata la corretta notifica delle cartelle, rilevato che ad essa non è seguita impugnazione nei termini di legge previsti (20 giorni), ed essendosi quindi cristallizzati i crediti da esse portati, esse risultano inammissibili per tardività.
Quanto all'eccezione di prescrizione, evidentemente sollevata ex art. 615 c.p.c. (il quale consente di far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del detto titolo, quali ad pagina 3 di 4 esempio il pagamento o, appunto, la prescrizione, o ancora l'emissione di una sentenza che ne abbia comportato la caducazione) essa è infondata, come rilevato anche dal giudice nel predetto provvedimento di rigetto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell e sono liquidate Controparte_5
secondo i parametri minimi previsti dal DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
Nei confronti del le spese possono essere, invece, integralmente Controparte_2
compensate, stanti le ragioni di partecipazione al giudizio di tale parte (terzo pignorato).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 2731/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del procuratore p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 6.023,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti, con distrazione a favore dell'avv.
Elena Del Vecchio, dichiaratasi distrattaria;
3) Compensa le spese di lite tra l'attore ed il . Controparte_2
Così deciso in Lecce, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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