Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Carlo Sabatini - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 38/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Rieti, in Via Cavour n. 9, presso lo studio dell'Avv. Laura Nobili che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto al ricorso ricorrente contro
, nata il [...] a [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Rieti, Largo Bonfante n. 3 presso, nello studio e C.F._2 nella persona dell'Avv. Paola Fasciolo che la rappresenta e difende giusta delega su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 5-12-2024
i quali riconoscendo che l'accordo che segue risulta essere l'unica soluzione per dirimere l'insorta controversia nonché elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, definiscono la vicenda in virtù del seguente
ACCORDO CONVENZIONALE
pagina 1 di 8
- il marito ha già asportato dalla casa coniugale tutti gli effetti personali.
Il mobilio che arreda la casa coniugale, che è stato acquistato da entrambi i coniugi per ammobiliare l'appartamento in previsione delle nozze resterà in uso alla moglie fin quando la stessa rimarrà a vivere in detto immobile, successivamente verrà equamente diviso.
La moglie si impegna a consegnare al marito, entro il mese di novembre 2024 il computer ACER così come entro tale data il marito si obbliga a consegnare alla moglie la copia dei libretti di risparmio dei tre figli,
e nonchè un inventario con relative foto di tutti gli oggetti d'oro dal medesimo Per_1 Per_2 Per_3 custoditi.
1) Sull'esercizio del diritto di visita.
Le parti di comune accordo stabiliscono che i tre figli ancora minorenni, e siano Per_1 Per_2 Per_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno, di comune accordo, la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione che potranno essere assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione delle medesime. I figli resteranno collocati presso la madre, ivi compreso che dovrà ritrasferirsi definitivamente nella casa Per_1 coniugale insieme agli altri fratelli, piuttosto che restare a dormire nei locali siti al piano terra di Via Giardino
n. 36/B con la nonna paterna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi: sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative agli stessi figli.
Riguardo alla regolamentazione del reciproco diritto di visita, i coniugi concordano che i figli trascorreranno il loro tempo seguendo il criterio dell'alternanza con le seguenti modalità: lunedì, martedì con la madre, mercoledì, giovedì venerdì con il padre, sabato domenica con la madre;
la settimana successiva il lunedì ed il martedì con il padre, il mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, il sabato e la domenica con il padre.
Per le festività e per il compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno le giornate di festa, seguendo il principio dell'alternanza tra una festività e l'altra; il giorno del compleanno dei figli i genitori trascorreranno tale ricorrenza alternando il pranzo con la cena, previo preventivo accordo.
Il genitore convivente con i minori si impegna a garantire sempre con l'altro genitore un contatto telefonico giornaliero ed entrambi si impegnano, sin da ora, ad informare l'altro del luogo di vacanza e della struttura che ospiterà i figli con il relativo indirizzo e recapito telefonico.
I ragazzi trascorreranno le festività natalizie con i genitori ad anni alterni nel seguente modo: dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. pagina 2 di 8 Anche le festività pasquali verranno trascorse sempre alternativamente tra madre e padre trascorrendo il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
- le vacanze estive saranno trascorse dai figli in modo alternato con la madre o il padre per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio, agosto o settembre previa comunicazione entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno.
2. Sulle condizioni economiche.
- Il IG. si impegna a versare entro e non oltre il 5 di ogni mese alla IG.ra Parte_1 [...]
la somma di €. 240,00 mensili a titolo di mantenimento per ognuno dei tre figli nonché €. CP_1
460,00 quale mantenimento in favore della moglie;
tali importi saranno aggiornati di anno in anno in base agli indici Istat.
Gli indicati importi sono da intendersi comprensivi anche delle spese che la IG.ra vorrà sostenere per CP_1
l'acquisto di pellet, ferma restando la possibilità di riscaldare la casa coniugale mediante il termocamino stante anche la disponibilità di legna da ardere della fam. Parte_1
Il IGnor si impegna a fornire gratuitamente la legna necessaria per riscaldare la casa riponendola Parte_1 nel sottoscala del fabbricato affinchè la OR non dovrà accedere nei locali di proprietà del marito CP_1 antistanti la casa coniugale dove solitamente viene ricoverata. Le parti precisano che l'assegno di mantenimento in favore della moglie sarà corrisposto fino al momento in cui la medesima troverà un'occupazione lavorativa che le garantirà una retribuzione mensile di almeno €. 800,00 nette. Se la stessa dovesse perdere il lavoro alle condizioni innanzi indicate, il marito tornerà a versare il mantenimento senza dover ricorrere nuovamente al
Tribunale e la OR si impegna a cercare immediatamente una nuova occupazione lavorativa. CP_1
La IG.ra si impegna a depositare al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'attestato di CP_1 partecipazione al corso OSS – dalla stessa già conseguito - nonchè a consegnare la copia del contratto di lavoro al momento in cui verrà assunta. Nel caso in cui la OR riuscisse a trovare una occupazione, il CP_1 marito si obbliga a coadiuvare con la moglie nella gestione dei figli nelle occasioni in cui i medesimi si dovessero trovare con la loro madre e la stessa dovesse recarsi al lavoro;
lo stesso farà la moglie. In caso di impedimento da parte del IGnor ovvero dei suoi familiari, la IG.ra potrà far ricorso, a proprie spese, Parte_1 CP_1 all'aiuto di una baby sitter. Lo stesso farà il IGnor nel caso di impedimento della moglie a Parte_1 coadiuvarlo quando i figli si dovessero trovare con il padre.
- Il IG. dovrà rimborsare, altresì, il 70% (settanta per cento) delle spese straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche, comprensive della mensa, sportive e ludico ricreative) che la IG.ra sosterrà, Controparte_1 previa esibizione di apposita documentazione giustificativa (a titolo esemplificativo scontrini fiscali, ricevute e fatture), in ossequio al protocollo adottato dal Tribunale di Rieti che le parti dichiarano di conoscere e che, in questa sede, deve intendersi integralmente trascritto. Lo stesso farà la OR nel caso in cui a CP_1 sostenere le spese sia il marito rimborsando il 30% dovuto dalla medesima. pagina 3 di 8 Nella eventualità in cui la IG.ra dovesse percepire una retribuzione pari o superiore ad euro 800,00, CP_1 ella si impegna a sostenere il 50 % delle spese straordinarie senza dover ricorrere nuovamente al Tribunale.
- Il IGnor autorizza, sin da ora, la OR a richiedere per intero l'assegno unico per i Parte_1 CP_1 figli, laddove la stessa dovesse incontrare problemi a percepirlo, sarà il marito a presentare l'istanza ed una volta che avrà ricevuto l'importo provvederà immediatamente a versarlo alla moglie.
3. Altre condizioni.
La OR effettuerà la voltura di tutte le utenze a suo nome (acqua, luce, gas e TARI) intestate CP_1 oggi al marito, non appena il IGnor avrà provveduto a separare le utenze dal resto del Parte_1 complesso immobiliare ed avrà fatto installare gli appositi contatori.
Il IG. allorquando la IG.ra avrà effettuato le volture sopra descritte, consegnerà anche Parte_1 CP_1
l'assegno unico percepito dal medesimo.
Il IGnor si obbliga a non stabilire la propria dimora e/o il proprio domicilio e a non Parte_1 pernottare nemmeno per una sola notte con la propria compagna nell'immobile di Poggio Nativo Via Giardino
n. 36/B fino a quando la OR resterà a vivere al secondo piano nella casa coniugale. CP_1
Il IG. effettuerà il passaggio di proprietà, a propria cura e spese, in favore della OR Parte_1 [...]
della Fiat Tipo tg. CW 855 FK non appena la moglie avrà effettuato le volture delle utenze. CP_1
All'esito delle volture delle utenze il IG. consente che l'assegno unico sia percepito interamente dalla Parte_1
IG.ra . Entrambe le parti si obbligano a rimettere ed accettare la remissione di tutte le querele sporte CP_1 reciprocamente entro il 31-12-2024 anche conferendo la procura speciale ai rispettivi difensori.
I ricorrenti si impegnano a mantenere un atteggiamento rispettoso nei reciproci confronti e di serena collaborazione e comunicazione tra loro per preservare l'equilibrio psico-fisico dei minori, rispondendo sempre al telefono ed ai messaggi whatsapp – che dovrà restare sempre sbloccato -ormai divenuti indispensabili anche per la trasmissione dei documenti riguardanti i figli.
Le parti si impegnano, altresì, a tutelare la figura dell'altro genitore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro soprattutto in presenza dei minori e lo stesso contegno dovrà interessare le rispettive famiglie di origine nonché i parenti in linea retta ed i parenti in linea collaterale nonché compagni e compagne.
Poiché alla data odierna non si è più ricostruita l'unione materiale, morale e spirituale ed essendo maturate tutte le altre condizioni previste dalla norma, ivi compresa quella di ordine temporale, i coniugi convengono, congiuntamente di voler ricorrere a Codesto Spettabile Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili di matrimonio alle condizioni sopra indicate.
Dichiarano, inoltre, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande ad essa connessa e che vogliono avvalersi della facoltà di non voler comparire personalmente, sostituendo, quindi, la pagina 4 di 8 prossima udienza del 05-12-2024 con il deposito delle presenti note scritte;
confermano, altresì, con la sottoscrizione del presente atto, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'appello.
I ricorrenti dichiarano di non aver nulla a pretendere in merito alle altre questioni economiche, le quali si considerano, alla data odierna, già risolte.
Spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11.1.2022 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Controparte_1
Poggio Nativo in data 15.12.2007, in regime di separazione dei beni e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggio Nativo (RI) nell'anno 2007, Atto n. 3 Parte II
Serie A.
A tal fine e richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale sono nati il 14.03.2008, il 21.05.2010 e Per_1 Per_2 Per_3 il 20.11.2014; con decreto del 02/12/2020, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
da allora, i coniugi non hanno avuto un ricongiungimento familiare anche perché immediatamente dopo la separazione la ha assunto comportamenti vessatori e CP_1 denigratori nei confronti del marito, della di lui compagna e della nonna paterna;
il contegno astioso della purtroppo si ripercuote sui minori, in particolare su il quale, CP_1 Per_1 invero, ha un rapporto molto conflittuale con la mamma mentre è legatissimo non solo al padre, ma anche ai nonni;
la a volte non rispetta e/o modifica senza preavviso e CP_1 senza motivazione alcuna la turnazione/alternanza prevista per i ragazzi, creando disagio a tutti e disorientando, in primis, i propri figli;
la non ha mai in concreto cercato una CP_1 occupazione lavorativa, sebbene ella abbia certamente la possibilità di lavorare quotidianamente nell' orario in cui i tre figli sono impegnati a scuola;
la continua ad CP_1 utilizzare per riscaldare la casa soltanto la stufa a pellet, assai più costosa rispetto al riscaldamento a metano e tralascia di utilizzare il termo camino alimentabile gratuitamente con la legna sempre disponibile nel cortile della casa e idoneo a riscaldare l'intero appartamento.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituita la aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio sia pure a condizioni diverse da quelle richieste dal ricorrente e contestando tutto quanto dallo stesso dedotto per le ragioni dettagliatamente riportate in comparsa a cui si rimanda rappresentando, tra l'altro, che: durante il matrimonio durato quindici anni la resistente si è dedicata esclusivamente alla famiglia, curando i figli, il marito, la casa e pagina 5 di 8 collaborando anche con l'impresa artigianale familiare consistente in attività di commercio di legna da ardere, produzione di olio, lavori agricoli, manutenzione strade.; la presenza di quattro maschi in casa, di cui tre figli nati uno dopo l'altro, ha impedito alla di poter trovare CP_1 un lavoro;
a causa del carattere violento e dispotico del dei continui tradimenti, Parte_1 delle offese, insulti e minacce a lei rivolte, la convivenza è divenuta intollerabile;
il Parte_1 negli ultimi anni di matrimonio aveva varie relazioni extraconiugali, tra cui l'ultima
[...] intrapresa con sua attuale compagna;
i figli, nelle giornate di frequentazione con Persona_4 il padre, così come calendarizzate nell'accordo, non trascorrevano il loro tempo con il genitore, bensì con la sua partner e ciò si dimostrava subito deleterio, visto il comportamento assunto della donna volto a mettere i figli contro la madre, al solo fine di conquistare non solo il ruolo di nuova compagna, ma arrogantemente e prepotentemente, anche quello di nuova padrona di casa;
i bambini ad ogni rientro dopo la permanenza dalla donna, assumevano comportamenti ostili ed assai nervosi verso la madre, riferendo discorsi che solo gli adulti potevano conoscere
(in particolare inveiva contro la genitrice additandola come mantenuta, donnaccia, Per_1 baldracca, zozza, deficiente, minacciandola che il padre l'avrebbe mandata a dormire sotto i ponti se non avesse liberato la casa coniugale, visto che non era di sua proprietà, esigendo una spesa minima di €. 200,00 mensili per capi di abbigliamento, giochi elettronici, ricariche ecc. giacchè tale era l'importo versato dal padre a titolo di mantenimento ecc. ecc); la separazione dei due genitori cagionava un trauma a tutti e tre i bambini;
il ricorrente con i suoi comportamenti ha, indubbiamente, dimostrato poca maturità e scarso giudizio nella gestione di una situazione familiare assai delicata, vista la presenza di tre figli minori che palesemente manifestano carenze a livello educativo, didattico, sociale, ecc, per cui è automatico mettere in dubbio la capacità genitoriale dello stesso.
Tutto ciò premesso, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 22.7.2022, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di rito.
In fase istruttoria il giudice ha sentito i due figli minori e e con ordinanza del Per_1 Per_2
3.12.2023 il giudice ha cosi disposto: “rilevato che anche dalla audizione dei minori e è Per_1 Per_2 emersa una esacerbata conflittualità che non si è affievolita nel tempo e in cui non sono coinvolti solo i genitori e che rischia di creare un grave pregiudizio per i ragazzi;
ricordando ai genitori che la conflittualità tra i vari componenti della famiglia potrà essere ostativa al mantenimento dell'affidamento condiviso della prole ove assuma forme tali da porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico fisico dei figli impedendo agli stessi di avere un rapporto sano ed equilibrato con ciascuno dei genitori, si ritiene di incaricare con urgenza il Servizio pagina 6 di 8 sociale di eseguire una dettagliata indagine conoscitiva sul nucleo familiare
, sulla condizione abitativa dei genitori sentendo tutte le figure parentali Persona_5 con le quali i minori interagiscono quotidianamente (nonni, zii, compagne ecc) e acquisendo informazioni anche presso la scuola frequentata dai ragazzi, indicando eventuali criticità; il servizio sociale dovrà altresì vigilare sull'andamento delle relazioni familiari evidenziando ogni eventuale anomalia in ordine al comportamento tenuto da ciascuno dei componenti della famiglia e/o da entrambi i genitori nei confronti dei figli minori e dovrà indicare tutti gli interventi da mettere in atto a tutela della prole suggerendo alle parti gli opportuni percorsi di sostegno genitoriale finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale ed indicando i percorsi di supporto educativo e/o psicologico a favore dei figli che si rendessero necessari (ipotizzando, se del caso, anche la presenza di un educatore domiciliare nell'abitazione materna in cui i ragazzi sono attualmente collocati); riserva all'esito ogni eventuale ed ulteriore approfondimento istruttorio”.
Acquisita la relazione dei servizi sociali, alla udienza del 6 maggio 2024 le parti hanno chiesto un rinvio per formalizzare un accordo e alla udienza del 5 dicembre 2024 i difensori hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il giudice istruttore ha riservato al Collegio la decisione previo parere del PM:
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del pagina 7 di 8 figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
La pregressa ed elevata conflittualità dei coniugi, come evidenziata anche nella relazione dei servizi sociali del 3.5.2024 ed emersa dalla stessa audizione dei minori e da Per_1 Per_2 parte del giudice alla udienza del 4.10.2023, parrebbe sopita in ragione dell'accordo raggiunto, e si auspica che tale conflittualità, in cui inevitabilmente vengono coinvolti i minori peraltro nella delicata fase della adolescenza, possa ulteriormente stemperarsi nel tempo.
Il servizio sociale segnalerà alla Procura della repubblica minorile eventuali condotte dei genitori che mettano in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico fisico dei figli.
Premesso che nessun percorso psicoterapeutico può essere imposto ai genitori, a causa delle difficoltà pregresse, come si evince dalle vicende processuali, il Collegio, pur recependo l'accordo, suggerisce alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 38/2022:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Poggio Nativo, in data 15.12.2007 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Poggio Nativo (RI) nell'anno 2007, Atto n. 3 Parte II Serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce le condizioni riportate in epigrafe in merito ad affidamento e mantenimento dei figli e della moglie da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori condizioni pattuite tra le parti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Si comunichi ai servizi sociali.
Cosi deciso in Rieti, il 13.2.2025
Il giudice istruttore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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