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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 646/2024 promosso da:
NI AV (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._1
Colombo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Santa Croce di Magliano (CB), alla via Reggio
Emilia n. 4
RICORRENTE
e
TT IN (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e
NI MA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Maria C.F._3
Barbato, presso il cui studio in Ischia (NA), alla Trav. Vincenzo Mirabella n. 21, è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., e rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, il ricorrente NI VE - premesso di aver contratto matrimonio il 01.08.1993 a Matrice (CB) con ET BI, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Matrice al N. 21, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1993; che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, AR (30 anni) e SS (23 anni); che questo Tribunale con Sentenza n. 315/2022, pubblicata il 16.06.2022, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che tra le condizioni del divorzio è stato previsto a carico del NI l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, allora maggiorenni e non economicamente autosufficienti, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per le stesse;
che, successivamente alla predetta sentenza divorzile, si sono verificati dei mutamenti che giustificano la modifica delle condizioni di cui alla sentenza stessa: in particolare, la figlia maggiorenne AR ha raggiunto l'indipendenza economica, in quanto è titolare di una Palestra Fitness sita in Santa Croce di Magliano, ove, nella qualità di istruttrice, impartisce lezioni di fitness in media quattro volte a settimana;
che la stessa lavora altresì in veste di giornalista alle dipendenza dell'emittente Radio Telemolise Srl - ha chiesto a questo Tribunale, a modifica della sentenza di divorzio, di accogliere le seguenti conclusioni: “A) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento determinato nella misura di Euro 250,00, disposto in favore della Sig.ra NI AR, come da condizioni omologate con la sentenza del Tribunale di Larino n. 315/2022 emessa in data 16.06.2022 e pubblicata in pari data nella causa civile iscritta al R.G. n. 228/2022, per i motivi indicati nel presente ricorso;
B) in subordine, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della Sig.ra NI AR;
C) condannare le resistenti al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio da liquidarsi secondo il vigente D.M. oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Regolarmente evocata in giudizio, ET BI non si è costituita.
Il ricorso introduttivo è stato notificato altresì alla figlia maggiorenne AR, la quale in data 12.01.2025 ha depositato il proprio atto di intervento volontario in giudizio, contestando di aver raggiunto una propria indipendenza economica e chiedendo pertanto di: “a) Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento determinato nella misura di € 250,00 mensili disposto in favore della sig. ra NI AR con sentenza nr. 315/2022 resa dal Tribunale di Larino in data 16 giugno 2022; b) Per l'effetto, dichiarare sussistente il diritto al percepimento della somma di € 250,00 da parte dell'interveniente NI AR – a titolo di assegno di mantenimento o – in subordine – a titolo di sostengo alimentare ex art. 433 c.c.; c) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari professionali del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, oltre rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014 ed accessori di legge”.
All'udienza del 22.01.2025 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato dal Collegio ha dichiarato la contumacia della resistente ET BI, ritualmente citata in giudizio e non costituitasi. Nessuno è comparso per l'intervenuta NI AR. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario di NI AR, depositato il 12.01.2025 in violazione dell'art. 473- bis.20 comma 2 cpc. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025. In quella sede, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente accolta l'eccezione sollevata dal ricorrente di tardività dell'atto di intervento volontario esperito dalla figlia NI AR, in quanto depositato in data 12.01.2025, oltre il limite temporale stabilito per la costituzione del convenuto, così come sancito dall'art. 473-bis.20 comma 2 cpc, a norma del quale “Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. pagina 2 di 5 La norma, mentre nel caso di litisconsorzio necessario non pone alcuna preclusione temporale all'intervento spontaneo del soggetto eventualmente pretermesso - dato che l'eventuale provvedimento giudiziario emesso in difetto della necessaria vocatio in ius sarebbe inutiliter data – nel caso di intervento volontario ha stabilito un limite temporale coincidente con il momento della costituzione del convenuto. Il rigore è giustificato dall'esigenza di fissare il thema decidendum e probandum prima dell'udienza dinanzi al giudice, onde dare alle parti la possibilità di esplicare tutte le difese.
Nel decreto di fissazione della prima udienza, fissata per il 22.01.2025, il Presidente ha assegnato al coniuge convenuto termine per la costituzione in giudizio fino a trenta giorni prima dell'udienza anzidetta. Termine che deve ritenersi valido, dunque, anche per la costituzione in giudizio dell'interveniente volontario.
Alla luce delle suddette considerazioni, va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario esperito da NI AR.
In merito poi al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne NI AR deve innanzitutto premettersi che nel nostro ordinamento giuridico i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli finché essi non raggiungano l'autosufficienza economica.
Tale obbligazione, infatti, non cessa ipso iure con il raggiungimento della maggiore età. Il diritto al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione che tenga conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio, nella misura in cui siano compatibili con le condizioni economiche della famiglia (Cass. civ.,12.03.2018, n. 5883).
L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori, dunque, consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dall'esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
La giurisprudenza ha chiarito che l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione, sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore nei confronti del figlio maggiorenne, e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (ex multis Cass. civ.,
22.07.2019, n. 19696; Cass. civ., 14.03.2017, n. 6509).
In altre parole, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni cessa qualora venga dimostrato il loro avvenuto ingresso nel mondo del lavoro (dimostrando capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito), seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (tra gli altri,
Cass. civ., 15.12.2021, n. 40282; Trib. Campobasso, 27.04.2023; Trib. Cuneo, 13.07.2021; Trib.
Ancona 15.02. 2019).
In definitiva, l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire pagina 3 di 5 un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. civ., 14.08.2020, n. 17183; Cass. civ., 07.07.2004, n. 12477).
Nel caso de quo, il ricorrente a sostegno dell'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne AR ha depositato in giudizio il certificato (datato 15.10.2024) rilasciato dal Centro per l'Impiego di Termoli, dal quale risulta che NI AR risulta avviata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale 21 ore settimanali, presso l'emittente Radio Tele Molise Srl dal 26.04.2023. Il ricorrente ha altresì depositato due fotografie ritraenti la palestra Wellness Gym, sita in Santa Croce di Magliano alla via Principe di Piemonte n. 115, con l'indicazione delle attività che si svolgono in essa e del nominativo e dei contatti telefonici, per info e prenotazioni, della figlia AR.
Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale ritiene comprovato il fatto che la figlia trentenne AR abbia acquisito una sufficiente capacità lavorativa e una propria indipendenza economica, essendo stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'emittente televisiva privata Radio Tele Molise Srl, già a far data dal 26.04.2023. Pertanto, i presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne (30 anni) da parte del padre sono venuti a cadere.
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne merita di essere accolta.
Costituisce, infatti, principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
In merito alle spese processuali si osserva quanto segue: tenuto conto della contumacia della resistente;
considerato altresì che la figlia maggiorenne è intervenuta volontariamente e autonomamente nel processo - seppure il proprio atto di intervento debba ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposto -, assumendo un ruolo attivo nello stesso e configurandosi quindi come parte processuale,
NI AR, risultando soccombente in giudizio, deve sopportarne le conseguenze economiche secondo le normali regole processuali (artt. 91 e 92 cpc). Le spese di lite devono dunque essere poste a suo carico e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa- valori minimi), mentre vanno compensate tra NI AV e TT IN
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 05.12.2024 da NI AV, nato a [...] il [...],
contro
TT IN, nata il [...] a [...], con l'intervento volontario di NI MA, nata a [...] il [...], e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Preliminarmente, dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario esperito da NI AR;
pagina 4 di 5 2) Revoca l'obbligo (di cui alla sentenza divorzile n. 315/2022), posto a carico di NI VE, di corrispondere l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne AR;
3) Condanna NI AR (ammessa al PSS) al pagamento delle spese di lite in favore di NI VE, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione al procuratore che si è dichiarato antistatario.
4) Compensa le spese di lite tra NI AV e TT IN.
Così deciso in camera di consiglio, il 30.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 646/2024 promosso da:
NI AV (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._1
Colombo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Santa Croce di Magliano (CB), alla via Reggio
Emilia n. 4
RICORRENTE
e
TT IN (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e
NI MA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Maria C.F._3
Barbato, presso il cui studio in Ischia (NA), alla Trav. Vincenzo Mirabella n. 21, è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., e rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, il ricorrente NI VE - premesso di aver contratto matrimonio il 01.08.1993 a Matrice (CB) con ET BI, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Matrice al N. 21, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1993; che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, AR (30 anni) e SS (23 anni); che questo Tribunale con Sentenza n. 315/2022, pubblicata il 16.06.2022, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che tra le condizioni del divorzio è stato previsto a carico del NI l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, allora maggiorenni e non economicamente autosufficienti, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per le stesse;
che, successivamente alla predetta sentenza divorzile, si sono verificati dei mutamenti che giustificano la modifica delle condizioni di cui alla sentenza stessa: in particolare, la figlia maggiorenne AR ha raggiunto l'indipendenza economica, in quanto è titolare di una Palestra Fitness sita in Santa Croce di Magliano, ove, nella qualità di istruttrice, impartisce lezioni di fitness in media quattro volte a settimana;
che la stessa lavora altresì in veste di giornalista alle dipendenza dell'emittente Radio Telemolise Srl - ha chiesto a questo Tribunale, a modifica della sentenza di divorzio, di accogliere le seguenti conclusioni: “A) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento determinato nella misura di Euro 250,00, disposto in favore della Sig.ra NI AR, come da condizioni omologate con la sentenza del Tribunale di Larino n. 315/2022 emessa in data 16.06.2022 e pubblicata in pari data nella causa civile iscritta al R.G. n. 228/2022, per i motivi indicati nel presente ricorso;
B) in subordine, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della Sig.ra NI AR;
C) condannare le resistenti al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio da liquidarsi secondo il vigente D.M. oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Regolarmente evocata in giudizio, ET BI non si è costituita.
Il ricorso introduttivo è stato notificato altresì alla figlia maggiorenne AR, la quale in data 12.01.2025 ha depositato il proprio atto di intervento volontario in giudizio, contestando di aver raggiunto una propria indipendenza economica e chiedendo pertanto di: “a) Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento determinato nella misura di € 250,00 mensili disposto in favore della sig. ra NI AR con sentenza nr. 315/2022 resa dal Tribunale di Larino in data 16 giugno 2022; b) Per l'effetto, dichiarare sussistente il diritto al percepimento della somma di € 250,00 da parte dell'interveniente NI AR – a titolo di assegno di mantenimento o – in subordine – a titolo di sostengo alimentare ex art. 433 c.c.; c) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari professionali del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, oltre rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014 ed accessori di legge”.
All'udienza del 22.01.2025 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato dal Collegio ha dichiarato la contumacia della resistente ET BI, ritualmente citata in giudizio e non costituitasi. Nessuno è comparso per l'intervenuta NI AR. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario di NI AR, depositato il 12.01.2025 in violazione dell'art. 473- bis.20 comma 2 cpc. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025. In quella sede, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente accolta l'eccezione sollevata dal ricorrente di tardività dell'atto di intervento volontario esperito dalla figlia NI AR, in quanto depositato in data 12.01.2025, oltre il limite temporale stabilito per la costituzione del convenuto, così come sancito dall'art. 473-bis.20 comma 2 cpc, a norma del quale “Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. pagina 2 di 5 La norma, mentre nel caso di litisconsorzio necessario non pone alcuna preclusione temporale all'intervento spontaneo del soggetto eventualmente pretermesso - dato che l'eventuale provvedimento giudiziario emesso in difetto della necessaria vocatio in ius sarebbe inutiliter data – nel caso di intervento volontario ha stabilito un limite temporale coincidente con il momento della costituzione del convenuto. Il rigore è giustificato dall'esigenza di fissare il thema decidendum e probandum prima dell'udienza dinanzi al giudice, onde dare alle parti la possibilità di esplicare tutte le difese.
Nel decreto di fissazione della prima udienza, fissata per il 22.01.2025, il Presidente ha assegnato al coniuge convenuto termine per la costituzione in giudizio fino a trenta giorni prima dell'udienza anzidetta. Termine che deve ritenersi valido, dunque, anche per la costituzione in giudizio dell'interveniente volontario.
Alla luce delle suddette considerazioni, va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario esperito da NI AR.
In merito poi al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne NI AR deve innanzitutto premettersi che nel nostro ordinamento giuridico i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli finché essi non raggiungano l'autosufficienza economica.
Tale obbligazione, infatti, non cessa ipso iure con il raggiungimento della maggiore età. Il diritto al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione che tenga conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio, nella misura in cui siano compatibili con le condizioni economiche della famiglia (Cass. civ.,12.03.2018, n. 5883).
L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori, dunque, consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dall'esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
La giurisprudenza ha chiarito che l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione, sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore nei confronti del figlio maggiorenne, e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (ex multis Cass. civ.,
22.07.2019, n. 19696; Cass. civ., 14.03.2017, n. 6509).
In altre parole, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni cessa qualora venga dimostrato il loro avvenuto ingresso nel mondo del lavoro (dimostrando capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito), seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (tra gli altri,
Cass. civ., 15.12.2021, n. 40282; Trib. Campobasso, 27.04.2023; Trib. Cuneo, 13.07.2021; Trib.
Ancona 15.02. 2019).
In definitiva, l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire pagina 3 di 5 un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. civ., 14.08.2020, n. 17183; Cass. civ., 07.07.2004, n. 12477).
Nel caso de quo, il ricorrente a sostegno dell'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne AR ha depositato in giudizio il certificato (datato 15.10.2024) rilasciato dal Centro per l'Impiego di Termoli, dal quale risulta che NI AR risulta avviata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale 21 ore settimanali, presso l'emittente Radio Tele Molise Srl dal 26.04.2023. Il ricorrente ha altresì depositato due fotografie ritraenti la palestra Wellness Gym, sita in Santa Croce di Magliano alla via Principe di Piemonte n. 115, con l'indicazione delle attività che si svolgono in essa e del nominativo e dei contatti telefonici, per info e prenotazioni, della figlia AR.
Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale ritiene comprovato il fatto che la figlia trentenne AR abbia acquisito una sufficiente capacità lavorativa e una propria indipendenza economica, essendo stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'emittente televisiva privata Radio Tele Molise Srl, già a far data dal 26.04.2023. Pertanto, i presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne (30 anni) da parte del padre sono venuti a cadere.
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne merita di essere accolta.
Costituisce, infatti, principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
In merito alle spese processuali si osserva quanto segue: tenuto conto della contumacia della resistente;
considerato altresì che la figlia maggiorenne è intervenuta volontariamente e autonomamente nel processo - seppure il proprio atto di intervento debba ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposto -, assumendo un ruolo attivo nello stesso e configurandosi quindi come parte processuale,
NI AR, risultando soccombente in giudizio, deve sopportarne le conseguenze economiche secondo le normali regole processuali (artt. 91 e 92 cpc). Le spese di lite devono dunque essere poste a suo carico e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa- valori minimi), mentre vanno compensate tra NI AV e TT IN
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 05.12.2024 da NI AV, nato a [...] il [...],
contro
TT IN, nata il [...] a [...], con l'intervento volontario di NI MA, nata a [...] il [...], e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Preliminarmente, dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario esperito da NI AR;
pagina 4 di 5 2) Revoca l'obbligo (di cui alla sentenza divorzile n. 315/2022), posto a carico di NI VE, di corrispondere l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne AR;
3) Condanna NI AR (ammessa al PSS) al pagamento delle spese di lite in favore di NI VE, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione al procuratore che si è dichiarato antistatario.
4) Compensa le spese di lite tra NI AV e TT IN.
Così deciso in camera di consiglio, il 30.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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