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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16755/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/08/1999 e (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CT) il 28/04/1975, entrambi elett. dom. in Catania, Via Firenze n. 8, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
CALABRO' MAURIZIO e QUATTROCCHI PIERVINCENZO;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , in persona del Dirigente legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett. dom. in Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. BIZZINI GESUALDA;
(C.F. ), nata a [...], il CP_2 C.F._3
15/12/1944 e (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._4
Catania il 15/01/1983, entrambi residenti a [...], n.q. di eredi di (c.f. ), nato a Persona_1 C.F._5
Catania il 24/02/1940 - CONTUMACI
CONVENUTI
All'udienza del 21.01.2025, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 08.11.2019, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di e Controparte_1 CP_2
n.q. di eredi di , deducendo che in data Controparte_3 Persona_1
11/11/2017, alle ore 16:30 circa, mentre transitava lungo la via O. Parte_1
Scammacca alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg 5Y (di proprietà del padre , in corrispondenza dell'incrocio con la via Genova, veniva Parte_2 investito dall'autovettura Fiat Panda tg RT (di proprietà di ), Persona_1
guidata da che non si arrestava al segnale di stop, causando la Controparte_4 caduta rovinosa a terra del mezzo che riportava danni materiali, nonché dell'attore, che riportava gravi lesioni fisiche.
Lamentava parte attrice che veniva trasportato presso il pronto soccorso Parte_1 generale del P.O. “V. Emanuele” di Catania, ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta gomito dx, contusione spalla dx - ginocchio dx - anca dx -caviglia dx” con prognosi di gg. 30. In data 16/11/2017, veniva sottoposto ad un intervento Parte_1 chirurgico nel quale si provvedeva alla riduzione della frattura interessante l'omero di dx ed alla sua osteosintesi con mezzi metallici;
seguiva l'applicazione di tutore di tipo reggibraccio. In data 20/11/2017 l'attore veniva dimesso dal reparto di ortopedia e traumatologia con la prescrizione di adeguata terapia medica, riposo e prosecuzione del tutore. In data 17/02/2018, si recava a Bologna presso l'unità operativa Parte_1
di ortopedia di Villa Erbosa, ove il Dott. lo sottoponeva a TAC del Persona_2 gomito dx, con prescrizione di terapia medica e FTK per “Gomito rigido in esiti frattura paletta in osteosintesi con placche”, e, in seguito, disponeva il ricovero del paziente a causa della “grave rigidità del gomito dx", sottoponendolo ad intervento chirurgico di rimozione delle viti, nonché ad asportazione di un frammento dell'olecrano ed artrolisi posteriore. Successivamente, l'attore si sottoponeva ad un ulteriore esame ecografico del gomito dx ove si riscontrava: “... alterazioni dell'ecostruttura fibrillare del nervo ulnare di dx che presenta spessore aumentato (mm 3,4), si rileva un ispessimento del legamento fibroso di dx, come per fibrosi associata a CP_5
calcificazioni lamellari di mm 3,7, 3,5 ed alla distensione della borsa sottotricipitale, che contriibuisce al quadro di compressione del nerbo a livello del canale cubitale. Si
pag. 2/13 rileva inoltre la distensione flogistica della borsa olecranica, delle dimensioni di mm
5,7 prof x 13,4 long come per borsite. Il tendine distale del muscolo tricipite brachiale presenta ecostruttura disomogenea per imbibizione edematosa delle fibre, con aree iperecogene da riferire a calcificazioni lamellari inserzionali (mm 4,4) e appare normalmente inserito nella sua sede;
il quadro ecografico depone per entesopatia post - traumatica. Si rileva inoltre la distensione flogistica della capsula articolare del gomito
(mm 3,7) per versamento, associata ad ispessimento della stecca capsula articolare
(mm23), per fibrosi. Si segnala irregolarità del profilo osseo dei capi articolari come per esiti di osteosintesi con placca e viti all'omero dx ... ". Conseguentemente, il
[...]
veniva ricoverato nuovamente, presso la U.O. di Ortopedia della Villa Erbosa di Pt_1
Bologna, e veniva sottoposto a controllo e a nuovo intervento chirurgico, nel corso del quale si provvedeva alla artrolisi e alla neurolisi del nervo ulnare del gomito dx. In data
30/06/2018, veniva dimesso con prescrizione di terapia medica, crioterapia, adozione di tutore in estensione e 30gg di riposo. Deduceva parte attrice che, a cagione del sinistro de quo, aveva riportato lesioni che comportavano una invalidità Parte_1
permanente non inferiore al 18%. Lamentava, altresì, che aveva subito una inabilità per
132 giorni complessivi, di cui 12 gg. quale danno biologico temporaneo assoluto al
100%, 60 gg. quale danno biologico temporaneo al 75%, e i rimanenti 60 gg. quale danno biologico temporaneo parziale al 50%. Pertanto, per i suddetti motivi, domandava di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat
Panda, targata RT, in ordine alla produzione del sinistro de quo, e per l'effetto - condannare , in solido , la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo Fiat Panda, targato RT, ed i SI.ri , , quali eredi del SI. CP_2 Parte_3
, al risarcimento in favore del dei danni subiti per Persona_3 Parte_1 le causali specificamente indicati in narrativa e quantificati in € 98.328,35 , o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. - condannare in solido la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo Fiat Panda, targato RT e
Parte d i SI.ri , , quali eredi del SI. , al CP_2 Parte_3 Persona_3
pag. 3/13 risarcimento dei danni in favore del sig. per i danni materiali subiti dal Parte_2 ciclomotore e quantificati in € 913,57 o altra, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva contestando la domanda attorea in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e chiedeva: “Nel merito - Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed in ogni caso assolutamente eccessive quanto alla valutazione del danno. - Condannare parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi di lite ex D.M. 55/2014. In via subordinata -
Nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere provato l'an debeatur e la compatibilità dei danni, accertare la totale responsabilità (o in subordine la corresponsabilità) ex art. 1227 c.c. dell'attore nella causazione dei danni ex adverso richiesti e, di conseguenza, limitare o escludere del tutto la condanna dell'odierna convenuta in misura pari alla incidenza percentuale assunta dal comportamento colposo concorrente del danneggiato, nella produzione delle conseguenze dannose.
Nessuno si costituiva per e i quali rimanevano CP_2 Controparte_3
contumaci, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa, istruita documentalmente, con l'espletata C.T.U. medico-legale e prova per testi, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Indi, all'udienza del
21.01.2025, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini dimezzati di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che in data 12.07.2022 veniva revocata l'ordinanza di ammissione del teste (conducente dell'autovettura Fiat Panda tg Controparte_4
RT, coinvolto nel sinistro per cui è causa) per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, poiché potrebbe sempre intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (Cass. Civ., n.13501/2022), indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia.
pag. 4/13 Il secondo teste ascoltato, – presente sul luogo del sinistro, non Testimone_1
parente di alcuna delle parti e disinteressato alla lite – ha invece confermato la dinamica del sinistro e la violazione della segnaletica di Stop da parte di Controparte_4 conducente della Fiat Panda tg RT, affermando: “ricordo di aver assistito ad un sinistro stradale nel novembre di circa quattro anni fa. Io mi trovavo a piedi nella via
Oliveto Scammacca quando ho visto un motorino, Piaggio, che saliva da via Oliveto
Scammacca, mentre il motociclo attraversava l'incrocio una autovettura Panda, modello vecchio che proveniva da via Genova non rispettava il segnale di stop e colpiva con la parte frontale dell'autovettura la parte laterale sinistra del motociclo e quindi il ragazzo che lo conduceva cadeva sul lato destro. Io mi trovavo all'incrocio e ho soccorso il conducente del motociclo, si sono avvicinate altre persone. Il ragazzo mi ha dato il cellulare e dopo aver fatto il numero me lo ha passato per parlare con i suoi genitori, che sono arrivati dopo un quarto d'ora e la madre si è portato il ragazzo con la sua macchina e credo che lo abbia portato in ospedale. Ricordo che gli faceva male il braccio destro, non aveva esternamente altre lesioni. Il padre ricordo che è rimasto per prendere le generalità del conducente della Panda e le mie generalità. Fino a quando sono rimasto non è intervenuta né la Polizia né l'ambulanza. Non ricordo se i mezzi coinvolti hanno subito danni”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono coerenti ed intrinsecamente attendibili, nonché riscontrate da ulteriori elementi probatori, in particolare, il modulo CAI ove è indicato come punto d'urto la parte anteriore dell'autovettura sottoscritto da CP_4
Vero è che quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del
[...]
mezzo, come nella specie, è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata ( si veda, Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770), tuttavia tale modulo, unitamente al certificato del
Pronto Soccorso del 11.11.2017 dell'Ospedale Policlinico - Vittorio Emanuele di
Catania, che riporta l'indicazione “Incidente stradale”, appare confermato e reciprocamente rafforzano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
A ciò si aggiunga la C.T.U. medico-legale, che ha accertato il nesso di causalità materiale tra le lesioni subite dal ed il sinistro per cui è causa, affermando Parte_1 che “Il criterio cronologico e quello topografico sono soddisfatti dalla disamina del
pag. 5/13 certificato di pronto soccorso, dal quale si evince sia il momento d'inizio delle manifestazioni patologiche sia le sedi in cui il trauma ebbe ad agire. Il criterio di efficienza lesiva è dimostrabile dalla disamina della dinamica del sinistro anamnesticamente riferito;
la caduta al suolo di un soggetto conducente di un ciclomotore può certamente produrre le lesioni riscontrate anche a prescindere della velocità dei mezzi che vengono in collisione. Il criterio di continuità sintomatologica è soddisfatto dall'osservazione dell'evoluzione della storia clinica delle lesioni. La conferma del criterio di esclusione di altre cause, infine, è basato sulla natura traumatica delle menomazioni accertate e sulla assenza di notizie di altri traumi interessanti la stessa sede corporea anche tenendo in considerazione la pregressa frattura dell'olecrano osteosintetizzata nel 2014”.
In punto di diritto, va osservato che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni del testimone, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass.
Civ., n.16056/2016).
Inoltre, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria e, pertanto, operante solo se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità (ex multis, Cass.
pag. 6/13 civ., Sez. III, ord. n. 30993/2018). D'altro canto, nessun elemento probatorio è emerso a carico dell'attore in relazione alla propria condotta di guida, nemmeno con riferimento all'uso o meno del casco che, tuttavia, appare ininfluente in relazione alle lesioni accertate. A ciò si aggiunga che non appaiono al riguardo dirimenti le conclusioni cui pervengono i c.t.p. di parte convenuta in relazione alla asserita incompatibilità dei danni subiti dai mezzi coinvolti che, al contrario, non escludono il sinistro in oggetto, in particolare, tenuto conto delle foto raffiguranti il motociclo, alla luce della complessiva valutazione del quadro probatorio sopra evidenziato.
In relazione al quantum debeatur, l'espletata C.T.U. medico-legale, accertata la diagnosi da “Esiti di frattura articolare pluriframmentaria epifisi distale omero destro e olecrano pluritrattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ”, ha determinato che le lesioni riportate dal periziando “sono state trattate mediante riduzione e sintesi chirurgica con placche e viti;
dopo una prima fase di riabilitazione si è osservata una evoluzione verso la rigidità articolare che ha necessitato inizialmente di un intervento di rimozione di una vite, asportazione di un frammento olecranico e artrolisi posteriore
e successivamente di un ulteriore intervento di artrolisi open e neurolisi del nervo ulnare;
hanno avuto evoluzione verso la guarigione con postumi descritti nell'esame obiettivo. La validità dell'articolazione del gomito destro del periziando, al momento dell'incidente, era parzialmente compromessa a causa degli esiti reliquati dal pregresso trauma occorso nel 2014. A causa delle lesioni riportate in seguito all'infortunio del giorno 11.11.2017, vi è stato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del SI. rispetto a quelle preesistenti;
in particolare è Parte_1
trascorso un periodo di 12 giorni di invalidità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri), un periodo di 50 giorni di invalidità temporanea relativa al 75% durante i quali ha indossato un tutore ortopedico, un periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% ed un ulteriore periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 25% durante i quali è stato sottoposto a sedute di FKT per la graduale ripresa funzionale. Allo stato attuale le condizioni cliniche del periziando si possono ritenere stabilizzate e si può escludere sia un miglioramento che un aggravamento. È configurabile una menomazione di entità lievissima del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività non
pag. 7/13 escluse quelle del tempo libero e di svago. Le lesioni sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Gli esiti di carattere permanente, che sono residuati dall'infortunio del giorno 11.11.2017, determinano una riduzione dell'integrità psico- fisica del soggetto (danno biologico) che percentualmente può essere valutata nella misura dell'11% (undici per cento). A tale valore si addiviene facendo riferimento alle tabelle contenute nel D.Lgs.
7.9.2005 n° 209 nonché ai comuni barème di valutazione medico-legale e tenuto conto della preesistenza relativa agli esiti della frattura dell'olecrano riportata a seguito del sinistro del 2014.”
In relazione ai postumi, il C.T.U. ha ritenuto che gli stessi non siano suscettibili di miglioramento mediante terapie, interventi o protesi.
Infine, ha ritenuto che le spese mediche presenti agli atti, complessivamente pari ad €
2.060,51 (FKT: € 650,75; noleggio apparecchiature elettromedicali € 350,00; visite specialistiche € 600,26; esami strumentali € 334,50; ticket rilascio cartelle cliniche €
95,00; farmaci e presidi € 30,00), fossero congrue e necessarie e che non vi fosse previsione di spese mediche future da sostenere a causa degli esiti invalidanti riportati in seguito all'infortunio in oggetto.
Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. possono essere pienamente condivise in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti e nemmeno specificatamente contestate.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: «… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno
pag. 8/13 “dinamico-relazionale”“, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamicorelazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile
e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto,
“la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero
è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”».
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, «il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e
pag. 9/13 non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. Civ., n. 23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ., n. 11754/2018). Diversamente deve rilevarsi con riguardo al danno morale, che può essere provato anche per presunzioni, in conseguenza del patema d'animo e della particolare sofferenza subita per i continui ricoveri a causa degli interventi subiti, tenuto conto della giovane età e per come desumibile dalla c.t.u. espletata.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, non potendosi applicare il D.P.R.
13.01.2025 n. 12 che, ai sensi dell'art. 5, si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ.,
n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020). Orbene, tenuto conto delle
Tabelle di Milano dell'anno 2024, in relazione all'invalidità permanente accertata pari all'11%, al periodo di 12 giorni di invalidità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri), al periodo di 50 giorni di invalidità temporanea relativa al 75% (durante i quali ha indossato un tutore ortopedico), al periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% e all'ulteriore periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 25%
(durante i quali è stato sottoposto a sedute di FKT per la graduale ripresa funzionale),
pag. 10/13 spetta all'attore la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Danno biologico risarcibile € 27.503,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 34.929,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.142,50
Totale generale: € 44.071,50
Sicché, va liquidata la complessiva somma di € 44.071,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a cui deve aggiungersi la somma di € 2.060,51 per spese mediche, per come documentate e ritenute congrue dal C.T.U.
Posto che l'evento lesivo è precedente alle tabelle Milanesi del 2024, occorre procedere alla devalutazione alla data del sinistro degli importi liquidati per il danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno biologico liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
pag. 11/13 Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate
(il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite,
1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n.
6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
In considerazione delle foto e delle perizie tecniche allegate dalla Compagnia assicuratrice convenuta ed in assenza di ulteriori elementi di prova, deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno materiale avanzata, alla quale, peraltro, parte attrice non ha insistito in sede di comparsa conclusionale, in quanto si è limitata a produrre dei meri preventivi di spesa redatti da un terzo, non sufficienti al fine di provare il quantum in relazione al valore del motociclo, a fronte delle specifiche contestazioni della compagnia assicuratrice convenuta.
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art.96 c.p.c., stante l'esito della controversia per come sopra evidenziato.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura di due terzi, come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto dalla tabella n.2, quarto scaglione del
D.M. 55/14, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività processuale espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Piervincenzo
Quattrocchi.
Pone in via definitiva il compenso del c.t.u. a carico delle parti convenute in solido, come da separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda avanzata con atto di citazione notificato il 08.11.2019, previa dichiarazione di contumacia di e , disattesa ogni contraria istanza ed azione: CP_2 Controparte_3
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido tra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_3
favore di della complessiva somma di € 44.071,50 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 2.060,51 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati, e sul pag. 12/13 coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- condanna le parti convenute in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra CP_2 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore , Parte_1
nella complessiva misura di 5.077,30 per compensi, oltre spese vive pari ad €
518,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Piervincenzo Quattrocchi;
- Pone in via definitiva il compenso del c.t.u. a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Catania, il 28.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16755/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/08/1999 e (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CT) il 28/04/1975, entrambi elett. dom. in Catania, Via Firenze n. 8, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
CALABRO' MAURIZIO e QUATTROCCHI PIERVINCENZO;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , in persona del Dirigente legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett. dom. in Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. BIZZINI GESUALDA;
(C.F. ), nata a [...], il CP_2 C.F._3
15/12/1944 e (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._4
Catania il 15/01/1983, entrambi residenti a [...], n.q. di eredi di (c.f. ), nato a Persona_1 C.F._5
Catania il 24/02/1940 - CONTUMACI
CONVENUTI
All'udienza del 21.01.2025, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 08.11.2019, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di e Controparte_1 CP_2
n.q. di eredi di , deducendo che in data Controparte_3 Persona_1
11/11/2017, alle ore 16:30 circa, mentre transitava lungo la via O. Parte_1
Scammacca alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg 5Y (di proprietà del padre , in corrispondenza dell'incrocio con la via Genova, veniva Parte_2 investito dall'autovettura Fiat Panda tg RT (di proprietà di ), Persona_1
guidata da che non si arrestava al segnale di stop, causando la Controparte_4 caduta rovinosa a terra del mezzo che riportava danni materiali, nonché dell'attore, che riportava gravi lesioni fisiche.
Lamentava parte attrice che veniva trasportato presso il pronto soccorso Parte_1 generale del P.O. “V. Emanuele” di Catania, ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta gomito dx, contusione spalla dx - ginocchio dx - anca dx -caviglia dx” con prognosi di gg. 30. In data 16/11/2017, veniva sottoposto ad un intervento Parte_1 chirurgico nel quale si provvedeva alla riduzione della frattura interessante l'omero di dx ed alla sua osteosintesi con mezzi metallici;
seguiva l'applicazione di tutore di tipo reggibraccio. In data 20/11/2017 l'attore veniva dimesso dal reparto di ortopedia e traumatologia con la prescrizione di adeguata terapia medica, riposo e prosecuzione del tutore. In data 17/02/2018, si recava a Bologna presso l'unità operativa Parte_1
di ortopedia di Villa Erbosa, ove il Dott. lo sottoponeva a TAC del Persona_2 gomito dx, con prescrizione di terapia medica e FTK per “Gomito rigido in esiti frattura paletta in osteosintesi con placche”, e, in seguito, disponeva il ricovero del paziente a causa della “grave rigidità del gomito dx", sottoponendolo ad intervento chirurgico di rimozione delle viti, nonché ad asportazione di un frammento dell'olecrano ed artrolisi posteriore. Successivamente, l'attore si sottoponeva ad un ulteriore esame ecografico del gomito dx ove si riscontrava: “... alterazioni dell'ecostruttura fibrillare del nervo ulnare di dx che presenta spessore aumentato (mm 3,4), si rileva un ispessimento del legamento fibroso di dx, come per fibrosi associata a CP_5
calcificazioni lamellari di mm 3,7, 3,5 ed alla distensione della borsa sottotricipitale, che contriibuisce al quadro di compressione del nerbo a livello del canale cubitale. Si
pag. 2/13 rileva inoltre la distensione flogistica della borsa olecranica, delle dimensioni di mm
5,7 prof x 13,4 long come per borsite. Il tendine distale del muscolo tricipite brachiale presenta ecostruttura disomogenea per imbibizione edematosa delle fibre, con aree iperecogene da riferire a calcificazioni lamellari inserzionali (mm 4,4) e appare normalmente inserito nella sua sede;
il quadro ecografico depone per entesopatia post - traumatica. Si rileva inoltre la distensione flogistica della capsula articolare del gomito
(mm 3,7) per versamento, associata ad ispessimento della stecca capsula articolare
(mm23), per fibrosi. Si segnala irregolarità del profilo osseo dei capi articolari come per esiti di osteosintesi con placca e viti all'omero dx ... ". Conseguentemente, il
[...]
veniva ricoverato nuovamente, presso la U.O. di Ortopedia della Villa Erbosa di Pt_1
Bologna, e veniva sottoposto a controllo e a nuovo intervento chirurgico, nel corso del quale si provvedeva alla artrolisi e alla neurolisi del nervo ulnare del gomito dx. In data
30/06/2018, veniva dimesso con prescrizione di terapia medica, crioterapia, adozione di tutore in estensione e 30gg di riposo. Deduceva parte attrice che, a cagione del sinistro de quo, aveva riportato lesioni che comportavano una invalidità Parte_1
permanente non inferiore al 18%. Lamentava, altresì, che aveva subito una inabilità per
132 giorni complessivi, di cui 12 gg. quale danno biologico temporaneo assoluto al
100%, 60 gg. quale danno biologico temporaneo al 75%, e i rimanenti 60 gg. quale danno biologico temporaneo parziale al 50%. Pertanto, per i suddetti motivi, domandava di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat
Panda, targata RT, in ordine alla produzione del sinistro de quo, e per l'effetto - condannare , in solido , la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo Fiat Panda, targato RT, ed i SI.ri , , quali eredi del SI. CP_2 Parte_3
, al risarcimento in favore del dei danni subiti per Persona_3 Parte_1 le causali specificamente indicati in narrativa e quantificati in € 98.328,35 , o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. - condannare in solido la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo Fiat Panda, targato RT e
Parte d i SI.ri , , quali eredi del SI. , al CP_2 Parte_3 Persona_3
pag. 3/13 risarcimento dei danni in favore del sig. per i danni materiali subiti dal Parte_2 ciclomotore e quantificati in € 913,57 o altra, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva contestando la domanda attorea in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e chiedeva: “Nel merito - Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed in ogni caso assolutamente eccessive quanto alla valutazione del danno. - Condannare parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi di lite ex D.M. 55/2014. In via subordinata -
Nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere provato l'an debeatur e la compatibilità dei danni, accertare la totale responsabilità (o in subordine la corresponsabilità) ex art. 1227 c.c. dell'attore nella causazione dei danni ex adverso richiesti e, di conseguenza, limitare o escludere del tutto la condanna dell'odierna convenuta in misura pari alla incidenza percentuale assunta dal comportamento colposo concorrente del danneggiato, nella produzione delle conseguenze dannose.
Nessuno si costituiva per e i quali rimanevano CP_2 Controparte_3
contumaci, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa, istruita documentalmente, con l'espletata C.T.U. medico-legale e prova per testi, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Indi, all'udienza del
21.01.2025, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini dimezzati di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che in data 12.07.2022 veniva revocata l'ordinanza di ammissione del teste (conducente dell'autovettura Fiat Panda tg Controparte_4
RT, coinvolto nel sinistro per cui è causa) per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, poiché potrebbe sempre intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (Cass. Civ., n.13501/2022), indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia.
pag. 4/13 Il secondo teste ascoltato, – presente sul luogo del sinistro, non Testimone_1
parente di alcuna delle parti e disinteressato alla lite – ha invece confermato la dinamica del sinistro e la violazione della segnaletica di Stop da parte di Controparte_4 conducente della Fiat Panda tg RT, affermando: “ricordo di aver assistito ad un sinistro stradale nel novembre di circa quattro anni fa. Io mi trovavo a piedi nella via
Oliveto Scammacca quando ho visto un motorino, Piaggio, che saliva da via Oliveto
Scammacca, mentre il motociclo attraversava l'incrocio una autovettura Panda, modello vecchio che proveniva da via Genova non rispettava il segnale di stop e colpiva con la parte frontale dell'autovettura la parte laterale sinistra del motociclo e quindi il ragazzo che lo conduceva cadeva sul lato destro. Io mi trovavo all'incrocio e ho soccorso il conducente del motociclo, si sono avvicinate altre persone. Il ragazzo mi ha dato il cellulare e dopo aver fatto il numero me lo ha passato per parlare con i suoi genitori, che sono arrivati dopo un quarto d'ora e la madre si è portato il ragazzo con la sua macchina e credo che lo abbia portato in ospedale. Ricordo che gli faceva male il braccio destro, non aveva esternamente altre lesioni. Il padre ricordo che è rimasto per prendere le generalità del conducente della Panda e le mie generalità. Fino a quando sono rimasto non è intervenuta né la Polizia né l'ambulanza. Non ricordo se i mezzi coinvolti hanno subito danni”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono coerenti ed intrinsecamente attendibili, nonché riscontrate da ulteriori elementi probatori, in particolare, il modulo CAI ove è indicato come punto d'urto la parte anteriore dell'autovettura sottoscritto da CP_4
Vero è che quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del
[...]
mezzo, come nella specie, è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata ( si veda, Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770), tuttavia tale modulo, unitamente al certificato del
Pronto Soccorso del 11.11.2017 dell'Ospedale Policlinico - Vittorio Emanuele di
Catania, che riporta l'indicazione “Incidente stradale”, appare confermato e reciprocamente rafforzano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
A ciò si aggiunga la C.T.U. medico-legale, che ha accertato il nesso di causalità materiale tra le lesioni subite dal ed il sinistro per cui è causa, affermando Parte_1 che “Il criterio cronologico e quello topografico sono soddisfatti dalla disamina del
pag. 5/13 certificato di pronto soccorso, dal quale si evince sia il momento d'inizio delle manifestazioni patologiche sia le sedi in cui il trauma ebbe ad agire. Il criterio di efficienza lesiva è dimostrabile dalla disamina della dinamica del sinistro anamnesticamente riferito;
la caduta al suolo di un soggetto conducente di un ciclomotore può certamente produrre le lesioni riscontrate anche a prescindere della velocità dei mezzi che vengono in collisione. Il criterio di continuità sintomatologica è soddisfatto dall'osservazione dell'evoluzione della storia clinica delle lesioni. La conferma del criterio di esclusione di altre cause, infine, è basato sulla natura traumatica delle menomazioni accertate e sulla assenza di notizie di altri traumi interessanti la stessa sede corporea anche tenendo in considerazione la pregressa frattura dell'olecrano osteosintetizzata nel 2014”.
In punto di diritto, va osservato che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni del testimone, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass.
Civ., n.16056/2016).
Inoltre, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria e, pertanto, operante solo se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità (ex multis, Cass.
pag. 6/13 civ., Sez. III, ord. n. 30993/2018). D'altro canto, nessun elemento probatorio è emerso a carico dell'attore in relazione alla propria condotta di guida, nemmeno con riferimento all'uso o meno del casco che, tuttavia, appare ininfluente in relazione alle lesioni accertate. A ciò si aggiunga che non appaiono al riguardo dirimenti le conclusioni cui pervengono i c.t.p. di parte convenuta in relazione alla asserita incompatibilità dei danni subiti dai mezzi coinvolti che, al contrario, non escludono il sinistro in oggetto, in particolare, tenuto conto delle foto raffiguranti il motociclo, alla luce della complessiva valutazione del quadro probatorio sopra evidenziato.
In relazione al quantum debeatur, l'espletata C.T.U. medico-legale, accertata la diagnosi da “Esiti di frattura articolare pluriframmentaria epifisi distale omero destro e olecrano pluritrattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ”, ha determinato che le lesioni riportate dal periziando “sono state trattate mediante riduzione e sintesi chirurgica con placche e viti;
dopo una prima fase di riabilitazione si è osservata una evoluzione verso la rigidità articolare che ha necessitato inizialmente di un intervento di rimozione di una vite, asportazione di un frammento olecranico e artrolisi posteriore
e successivamente di un ulteriore intervento di artrolisi open e neurolisi del nervo ulnare;
hanno avuto evoluzione verso la guarigione con postumi descritti nell'esame obiettivo. La validità dell'articolazione del gomito destro del periziando, al momento dell'incidente, era parzialmente compromessa a causa degli esiti reliquati dal pregresso trauma occorso nel 2014. A causa delle lesioni riportate in seguito all'infortunio del giorno 11.11.2017, vi è stato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del SI. rispetto a quelle preesistenti;
in particolare è Parte_1
trascorso un periodo di 12 giorni di invalidità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri), un periodo di 50 giorni di invalidità temporanea relativa al 75% durante i quali ha indossato un tutore ortopedico, un periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% ed un ulteriore periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 25% durante i quali è stato sottoposto a sedute di FKT per la graduale ripresa funzionale. Allo stato attuale le condizioni cliniche del periziando si possono ritenere stabilizzate e si può escludere sia un miglioramento che un aggravamento. È configurabile una menomazione di entità lievissima del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività non
pag. 7/13 escluse quelle del tempo libero e di svago. Le lesioni sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Gli esiti di carattere permanente, che sono residuati dall'infortunio del giorno 11.11.2017, determinano una riduzione dell'integrità psico- fisica del soggetto (danno biologico) che percentualmente può essere valutata nella misura dell'11% (undici per cento). A tale valore si addiviene facendo riferimento alle tabelle contenute nel D.Lgs.
7.9.2005 n° 209 nonché ai comuni barème di valutazione medico-legale e tenuto conto della preesistenza relativa agli esiti della frattura dell'olecrano riportata a seguito del sinistro del 2014.”
In relazione ai postumi, il C.T.U. ha ritenuto che gli stessi non siano suscettibili di miglioramento mediante terapie, interventi o protesi.
Infine, ha ritenuto che le spese mediche presenti agli atti, complessivamente pari ad €
2.060,51 (FKT: € 650,75; noleggio apparecchiature elettromedicali € 350,00; visite specialistiche € 600,26; esami strumentali € 334,50; ticket rilascio cartelle cliniche €
95,00; farmaci e presidi € 30,00), fossero congrue e necessarie e che non vi fosse previsione di spese mediche future da sostenere a causa degli esiti invalidanti riportati in seguito all'infortunio in oggetto.
Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. possono essere pienamente condivise in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti e nemmeno specificatamente contestate.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: «… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno
pag. 8/13 “dinamico-relazionale”“, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamicorelazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile
e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto,
“la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero
è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”».
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, «il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e
pag. 9/13 non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. Civ., n. 23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ., n. 11754/2018). Diversamente deve rilevarsi con riguardo al danno morale, che può essere provato anche per presunzioni, in conseguenza del patema d'animo e della particolare sofferenza subita per i continui ricoveri a causa degli interventi subiti, tenuto conto della giovane età e per come desumibile dalla c.t.u. espletata.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, non potendosi applicare il D.P.R.
13.01.2025 n. 12 che, ai sensi dell'art. 5, si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ.,
n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020). Orbene, tenuto conto delle
Tabelle di Milano dell'anno 2024, in relazione all'invalidità permanente accertata pari all'11%, al periodo di 12 giorni di invalidità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri), al periodo di 50 giorni di invalidità temporanea relativa al 75% (durante i quali ha indossato un tutore ortopedico), al periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% e all'ulteriore periodo di 40 giorni di invalidità temporanea relativa al 25%
(durante i quali è stato sottoposto a sedute di FKT per la graduale ripresa funzionale),
pag. 10/13 spetta all'attore la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Danno biologico risarcibile € 27.503,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 34.929,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.142,50
Totale generale: € 44.071,50
Sicché, va liquidata la complessiva somma di € 44.071,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a cui deve aggiungersi la somma di € 2.060,51 per spese mediche, per come documentate e ritenute congrue dal C.T.U.
Posto che l'evento lesivo è precedente alle tabelle Milanesi del 2024, occorre procedere alla devalutazione alla data del sinistro degli importi liquidati per il danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno biologico liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
pag. 11/13 Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate
(il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite,
1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n.
6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
In considerazione delle foto e delle perizie tecniche allegate dalla Compagnia assicuratrice convenuta ed in assenza di ulteriori elementi di prova, deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno materiale avanzata, alla quale, peraltro, parte attrice non ha insistito in sede di comparsa conclusionale, in quanto si è limitata a produrre dei meri preventivi di spesa redatti da un terzo, non sufficienti al fine di provare il quantum in relazione al valore del motociclo, a fronte delle specifiche contestazioni della compagnia assicuratrice convenuta.
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art.96 c.p.c., stante l'esito della controversia per come sopra evidenziato.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura di due terzi, come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto dalla tabella n.2, quarto scaglione del
D.M. 55/14, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività processuale espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Piervincenzo
Quattrocchi.
Pone in via definitiva il compenso del c.t.u. a carico delle parti convenute in solido, come da separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda avanzata con atto di citazione notificato il 08.11.2019, previa dichiarazione di contumacia di e , disattesa ogni contraria istanza ed azione: CP_2 Controparte_3
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido tra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_3
favore di della complessiva somma di € 44.071,50 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 2.060,51 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati, e sul pag. 12/13 coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- condanna le parti convenute in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra CP_2 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore , Parte_1
nella complessiva misura di 5.077,30 per compensi, oltre spese vive pari ad €
518,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Piervincenzo Quattrocchi;
- Pone in via definitiva il compenso del c.t.u. a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Catania, il 28.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pag. 13/13