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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15309 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. PIANTADOSI ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SOLARO ANGELA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2025 e Parte_1 CP_1
1 , premesso: Controparte_1
di aver contratto matrimonio a Portici il 19/03/1992; che dal matrimonio erano nati due figli: il 22/08/93 e il Per_1 Per_2
15/11/1999, entrambi maggiorenni;
che tra le parti era intervenuta dapprima separazione in forza di sentenza n.8703/2021 del 15.10.2021 e successivamente è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 7052/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli;
tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“disporre che non sia più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
e in favore della figlia, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato
[...]
concesso, con conseguente revoca del contributo mensile a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del divorzio n.1604/2025 del 27.12.2024;
2 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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