Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5406 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 24 giugno 2025 e vertente tra
TRA
C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese Parte_1 di Arezzo - , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Pt_1 P.IVA_1
Mannocchi;
APPELLANTE
E
(C.F. , in proprio e nella sua qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e deceduto a Riano (RM) il 18.06.2019 e Persona_1
(C.F. ) nella sua qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 Per_1
rappresentate e difese dall'avv. Isidoro Cherubini e dall'Avv. Ivan Lo Castro;
[...]
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio la CP_1 Persona_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “A) Accertare e dichiarare Parte_1
In via subordinata B) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria (Delibera CICR 4/03/03), nonché la violazione dell'art. 117
TUB e degli artt. 1284, 1418, 1346 c.c. per l'evidente pattuizione di condizioni economiche indeterminate e per l'effetto ricalcolare l'intero piano di ammortamento sostituendo ai tassi bancari il tasso legale ex art. 1284 c.c. esclusi gli interessi, ovvero imputare tale somma comprensiva degli interessi al pagamento delle rate residue di mutuo secondo il nuovo piano di ammortamento sino alla sua estinzione, ovvero condannare la banca convenuta al pagamento di quelle altre somme che saranno ritenute di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Premettevano gli attori di avere sottoscritto, in data 26 aprile 2007, con la (oggi Controparte_3
), un contratto di mutuo per l'importo di euro 200.000, obbligandosi Parte_1 alla restituzione della somma in trenta anni e prestando garanzia ipotecaria su beni immobili di proprietà di Controparte_1
A sostegno delle domande proposte deducevano l'usurarietà del tasso moratorio pattuito in contratto e l'indeterminatezza delle condizioni in esso convenute e producevano elaborato tecnico redatto da esperto contabile da loro incaricato dell'analisi del rapporto. Si costituiva la banca convenuta, contestando gli assunti degli attori e concludendo nei seguenti termini: “… rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri e Con Controparte_1 Persona_1 vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2018, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati. Con ordinanza depositata in data 21 gennaio 2019 era disposta la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica contabile.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “- in accoglimento parziale delle domande degli attori, condanna la convenuta al pagamento nei loro confronti della somma di euro 45.178,36, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti degli attori delle spese del procedimento, che liquida in euro 786 per esborsi ed euro 7.254, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di Ctu, già separatamente liquidate a carico della parte convenuta”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Gli attori hanno in primo luogo dedotto l'usurarietà delle condizioni contrattuali con riferimento al tasso moratorio convenuto sul presupposto che la misura di esso, dell'8,462% (3 punti percentuali oltre il tasso corrispettivo), fosse superiore alla soglia prevista dalla normativa antiusura. La doglianza si ritiene però infondata, anche confrontando la misura del tasso con la soglia prevista in relazione ai mutui a tasso variabile, dato cui occorrerebbe far riferimento, secondo le allegazioni degli attori, per quanto di seguito si andrà ad esporre.
Si ritiene, infatti, impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, secondo un criterio automatico stabilito dalla legge che tiene conto dei tassi medi di mercato rilevati trimestralmente: come chiaramente esplicato nella Circolare della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, i TEG medi rilevati trimestralmente includono, oltre ai tassi di interesse corrispettivi nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora, che sono, invece, esclusi, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente;
l'esclusione è finalizzata ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, giacché ne deriverebbe un eccessivo innalzamento delle soglie.
Per evitare, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei (il tasso di mora applicato al debitore e i tassi soglia determinati senza tenere conto dei tassi moratori), ed ai fini dell'individuazione, comunque, di un parametro di riferimento, occorre tenere conto del fatto che negli stessi decreti ministeriali, ed anche specificamente nel decreto emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era comunque espressamente previsto: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
In senso contrario si è espressa di recente la Corte di Cassazione, Sez. 3 nell'ordinanza n. 27442 del 30/10/2018 , nella cui massima si legge “E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
e calcolato senza maggiorazioni o incrementi”.
Ritiene il giudicante che l'orientamento assunto dal Giudice di legittimità nella pronuncia citata non sia condivisibile ed anzi si ponga in contrasto con i principi affermati dalla stessa Corte nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303): nella motivazione di quest'ultima è stata, infatti, sottolineata l'esigenza di omogeneità e simmetria nel confronto delle condizioni praticate in concreto dagli Istituti di credito con i tassi soglia determinati nei decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni del GM (nella pronuncia citata il principio è stato enunciato con riferimento alla possibilità di operare il confronto con i tassi soglia dei costi sostenuti in relazione all'erogazione del credito includendo le commissioni di massimo scoperto, allorché queste ultime non erano considerate della determinazione del GM).
Le Sezioni Unite hanno argomentato nel senso che dovesse valutarsi alternativamente se ritenere i decreti ministeriali illegittimi in ragione della mancata inclusione nel calcolo del GM delle commissioni, ovvero tenere conto delle indicazioni contenute in calce ad essi e riferite all'ammontare medio delle commissioni nel periodo di riferimento e si è pronunciata nel senso che tale ultima soluzione fosse preferibile, giacché la presenza del dato fosse “sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge”, consentendo la comparazione tra dati omogenei. Alla stregua dei principi richiamati, anche ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del GM nella misura indicata dalla Banca d'Italia in quanto rilevata come valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia su tale base (con aumento del GM maggiorato della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite previsto determinato secondo i criteri indicati, anche avuto riguardo quale riferimento al tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la misura degli interessi dovuti in ragione dell'indeterminatezza delle condizioni pattuite in contratto ed assunto che essa fosse conseguente alla contraddittorietà delle diverse previsioni in esso contenute. Hanno, in particolare, posto in evidenza: come fosse stata prevista all'art. 3 del contratto la cadenza mensile delle rate di rimborso del finanziamento, mentre all'art. 4 la cadenza semestrale;
che all'art. 3 del contratto fosse stata prevista la scadenza della prima rata di ammortamento alla data del 30 giugno
2007, mentre il piano di ammortamento fosse stato predisposto con cadenza dal 30 aprile 2007; che il periodo di rimborso del finanziamento fosse stato previsto in contratto in trenta anni, mentre fosse indicato di “massimo tre anni” nel documento di sintesi;
che non fosse dato desumere univocamente dall'esame delle diverse clausole contrattuali e del documento di sintesi la natura fissa o variabile del tasso corrispettivo convenuto, né in relazione a tale seconda ipotesi i criteri per la determinazione del tasso variabile applicabile;
in ultimo, che fosse stata individuata in modo del tutto erroneo la misura dell'Isc.
Trova, invero, riscontro la fondatezza sia della deduzione circa la difformità delle previsioni contenute negli artt. 3 e 4 in ordine alla periodicità delle rate (essendo prevista all'art. 3 la cadenza mensile di esse e all'art. 4 la cadenza semestrale), che della deduzione relativa alla difformità della data di decorrenza dell'ammortamento del mutuo;
risultano, inoltre, del tutto contraddittorie le previsioni contenute nell'art. 4 e nel documento di sintesi circa la natura fissa o variabile del tasso convenuto: la prima parte dell'art. 4, ed anche le condizioni sottoscritte dalle parti nel documento di sintesi, orientano l'interprete per la qualificazione del tasso convenuto come fisso, mentre in senso opposto depone il penultimo capoverso dell'art. 4 nel quale le parti hanno espressamente convenuto:
“L'ammontare di ogni rata sarà comunicato a cura della Banca alla parte mutuataria con lettera, nella quale risulterà indicato anche l'inerente tasso applicato ove variabile per effetto dell'indicizzazione. Il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare per tutta la durata dell'ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro”. Da tale evidente contraddittorietà del contenuto delle previsioni contrattuali discende l'impossibilità di pervenire alla determinazione univoca della misura del tasso convenuto per la restituzione del finanziamento, con la conseguenza che le clausole aventi ad oggetto la pattuizione di essa siano da dichiarare nulle.
Per tale ragione si è ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, affinché l'esperto contabile incaricato potesse rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in ossequio al disposto dell'art. 117 comma 4 T.U. bancario. All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico del Ctu la parte attrice ha allegato la circostanza che il mutuo fosse stato estinto presso l'Istituto di credito erogante in data novembre 2017, con pagamento dell'ultima rata a ottobre 2017; in ragione di tale allegazione, è stato chiesto al Ctu di rispondere al quesito formulando due ipotesi alternative, l'una tenendo conto dell'estinzione del mutuo alla data indicata, l'altra non tenendo conto di tale circostanza. In risposta al quesito il Consulente ha ricostruito il piano di ammortamento in applicazione del tasso bot minimo in vigore nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (3,055%), ricalcolando le rate e indicando, per ciascuna di esse l'ammontare pagato in eccesso dal mutuatario in applicazione del piano originario. La parte convenuta ha eccepito che gli attori non avessero fornito prova del pagamento delle rate del mutuo, avendo omesso di produrre in atti riscontro della circostanza: sul punto si osserva che l'intervenuto pagamento delle rate durante tutto lo svolgimento del rapporto non è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta, né in comparsa di risposta, con riferimento ai pagamenti che avrebbero dovuto essere compiuti fino alla data di deposito dell'atto, 11 aprile 2016, (cfr. pag. 5 della comparsa depositata in atti), né nei successivi scritti difensivi, con riferimento alle rate successive (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale depositata in data 30 novembre 2018) ed anzi è stata espressamente riconosciuta dalla Banca.
Gli attori hanno poi allegato la circostanza di avere comunque estinto il finanziamento nel novembre 2017, stipulando contratto con il quale avevano convenuto la surroga nel rapporto di finanziamento con Banca Intesa San Paolo s.p.a..
Ritiene il giudicante di dover tenere conto di tale ultima allegazione, sebbene tardiva, come eccepito dalla convenuta, poiché comunque idonea a limitare temporalmente l'oggetto della pretesa di restituzione degli attori, la quale avrebbe, in difetto, potuto trovare accoglimento anche in relazione agli interessi in ipotesi pagati successivamente al mese di novembre 2017 (atteso il riconoscimento da parte della banca dell'intervenuto pagamento delle rate di restituzione del mutuo anche nel corso del procedimento, del quale si è già dato conto), qualora non fosse stata allegata spontaneamente dai mutuatari la circostanza dell'intervenuta estinzione del finanziamento. Il Consulente nominato, prendendo atto del fatto che il finanziamento fosse stato estinto nel novembre
2017, ha quindi calcolato l'ammontare degli interessi che fino a quella data gli attori avevano versato in eccesso rispetto al dovuto, secondo il piano di ammortamento riformulato, quantificando lo stesso in euro 45.178,36.
Ne discende l'accoglimento delle domande degli attori di accertamento della nullità delle clausole del contratto di mutuo per cui è causa aventi ad oggetto la determinazione della misura degli interessi dovuti e di condanna della Banca alla restituzione in loro favore dell'importo di euro 45.178,36, in quanto indebitamente corrisposto;
su tale somma debbono computarsi gli interessi in misura legale dalla domanda (o dalla corresponsione indebita delle somme se successiva) al soddisfo.
In ragione della soccombenza, le spese del procedimento sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in favore degli attori nella misura di euro 786 per spese vive ed euro 7.254, per compensi professionali, (euro 1.620 per la fase di studio, euro 1.147, per la fase introduttiva, euro 1.720, per la fase istruttoria, euro 2.767, per la fase decisoria) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge. Si pongono, infine, in via definitiva, a carico della convenuta le spese di TU, separatamente liquidate]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza Parte_1 di primo grado sotto vari profili e chiedendo “a) In via preliminare: per i motivi esposti con separata istanza presentata ai sensi dell'art. 351 comma 2, c.p.c., disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 13396/2020 qui impugnata secondo la misura ritenuta di giustizia;
b) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13396/2020 del Tribunale di Roma, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dall'Appellante
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Hanno resistito in proprio e nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
e nella sua qualità di erede di chiedendo il rigetto Controparte_2 Persona_1 dell'appello.
Con ordinanza in data 1/3 febbraio 2021 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 CPC di parte appellante e disponeva la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 22 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante lamenta “ Erroneità della sentenza del Tribunale di Roma n. 13396/2020 pubblicata il 01/10/2020, emessa sull'errato presupposto che le condizioni pattuite nel contratto di mutuo del 26.04.2007 rep. 79964 racc. 32943 fossero indeterminate e comunque discordi rispetto alle condizioni rinvenienti dal relativo documento di sintesi” allegando che il primo giudice non aveva fatto distinzione – come invece avrebbe dovuto – tra la fase di preammortamento e di ammortamento, con quanto ne conseguiva in punto sia di durata temporale dei due periodi sia del diverso tasso da applicare. Aggiunge parte appellante che nessun contrasto esisteva tra art. 4 e documento di sintesi in punto di IRS, così come la periodicità delle rate era regolamentata dal solo art. 3 con cadenza mensile, come riportato in tutti i documenti, sicchè la semestralità indicata riguardava (all'art. 4) la rilevazione dell'IRS. Conclude parte appellante che, quanto alla decorrenza, bisogna fare attenzione alla natura variabile del tasso che determina la necessità di individuarlo al momento della pattuizione con riguardo, però, al periodo di ammortamento in cui può appunto variare senza che si possa pronosticare.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 13) la banca appellante denuncia “Erroneità della sentenza del Tribunale di Roma n. 13396/2020 pubblicata il 01/10/2020, emessa in violazione degli art. 183 co.6 cpc, 2697 c.c. e 115 cpc, in quanto emessa sul presupposto non dimostrato che il mutuo fosse stato estinto nel novembre 2017” allegando che la circostanza della estinzione anticipata, oltre che tardiva, non era stata provata così come non era stata provato l'avvenuto pagamento di rate oltre dicembre
2010 o comunque non oltre ottobre 2016. Precisa parte appellante che l'allegazione tardiva della estinzione anticipata era stata erroneamente valutata dal Tribunale con riguardo alla delimitazione della richiesta restitutoria, senza considerare che – invece – gli importi eventualmente indebiti (in caso di non estinzione anticipata) avrebbero dovuto essere portati in detrazione sul maggior dovuto alla banca che, quindi, avrebbe comunque avuto un credito residuo. Conclude parte appellante che l'accertamento del TU è inattendibile perché le rate sono quietanzate fino a marzo 2016 e non oltre, sicchè la ricostruzione dare/avere è solo ipotetica.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante si duole della regolamentazione delle spese chiedendo di rivedere anche la situazione di soccombenza, da rimuovere con l'accoglimento degli altri motivi di gravame.
§ 4 — L'appello è fondato alla luce del primo motivo di doglianza, con conseguente assorbimento delle altre questioni. Definitiva, ormai, la statuizione sulla non usurarietà dei tassi, deve essere nuovamente vagliata – sulla base delle allegazioni di parte appellante – la questione della indeterminatezza/indeterminabilità dei tassi.
Rileva la Corte – come ha già evidenziato nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 283
CPC – la determinabilità dei tassi è evincibile, con tranquillante certezza, dalla lettura complessiva di tutti i documenti (contratto, documento di sintesi, piano di ammortamento), partendo dal presupposto che le parti hanno individuato due diversi periodi per le modalità di rimborso. Vale a dire un primo periodo di “pre-ammortamento” la cui durata è stata chiaramente individuata per il primo mese e comunque a scadere il 31 maggio 2007 ed il secondo periodo di “ammortamento” caratterizzato da 359 rate mensili.
Ciò si desume con modalità agevole dall'art. 3 che, dunque, regolamenta questo aspetto e quello, conseguente, della rateizzazione.
Diversa la funzione dell'art. 4 che individua, invece, i tassi con modalità differenti per i due periodi.
Si tratta di un tasso fisso per il primo periodo di preammortamento e di un tasso variabile – collegato cioè al parametro “IRS” nel secondo periodo. Che la rata resti mensile è logico ed emerge, come detto da tutti i documenti, mentre la previsione di semestralità riguarda esclusivamente l'aggancio al parametro IRS, sicchè è logica conseguenza che il tasso venga con tale cadenza aggiornato. Di qui anche la questione della decorrenza, strettamente collegata alla variabilità del tasso proprio durante il periodo di ammortamento.
In sostanza, i rilievi che parte appellata ancora oggi formula – e che sono stati sostanzialmente condivisi nella sentenza impugnata – sono fondati su dati meramente testuali ed estrapolati da ciascun contesto, senza una visione complessiva che invece va effettuata ex art. 1362 e segg. C.C.
E tale criterio interpretativo, invece, si deve ritenere risponda proprio la ricostruzione di parte appellante;
l'art. 3 è chiaro nel suo testo che di seguito si riporta :
A) - PREAMMORTAMENTO “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 (trenta) di cui n. 1 (uno) mese di preammortamento. Il mutuo resterà in preammortamento sino alla data del trentuno maggio duemilasette;
per tale periodo la parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla banca ad ogni fine mese successivi alla data del presente atto gli interessi maturati sulle somme effettivamente erogate, senza necessità di formale richiesta”; B) AMMORTAMENTO “Dopo tale periodo inizierà l'ammortamento del mutuo che avverrà mediante pagamento di n. 359 (trecentocinquantanove) rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi come risulta dal piano di ammortamento”. L'art. 4, invece, si occupa della determinazione dei tassi: un TASSO FISSO pari al 4,887% nominale annuo “sino al 31 maggio duemilasette” per il periodo di preammortamento;
- e “successivamente sarà applicato” un TASSO VARIABILE, pari all'IRS 30 (trenta) anni maggiorato di uno spread massimo di 0,90, per il periodo di ammortamento. Né può condividersi quanto affermato dalla sentenza impugnata a proposito di un contrasto tra art. 4
e documento di sintesi, per le ragioni che seguono. Nel contratto , si ripete, è stato previsto un tasso fisso per il periodo di preammortamento ed uno variabile per quello di ammortamento e il detto contratto di mutuo del 26 aprile 2007 prevede:
- all'art. 3 la durata dell'ammortamento in anni 30 con un preammortamento di un mese sino al
31 maggio 2007;
- all'art. 4 indica un tasso d'interesse FISSO del 4,877% sino al 31 maggio 2007 (PREAMMORTAMENTO) e per le rate successive un TASSO VARIABILE pari all' IRS 30 anni maggiorato di uno spread dello 0,90%2 (AMMORTAMENTO).
- Il documento di sintesi (allegato B al contratto di mutuo) riporta le seguenti condizioni economiche: a) per il periodo di preammortamento: TAN pari al 4,887% (lo stesso tasso di cui all'art. 4 del contratto) b) per il periodo di ammortamento: - spread 0,90% (lo stesso del contratto); - IRS di periodo 4,562% (che nel contratto di mutuo, all'art. 4, viene riportato senza il dato numerico). Deve, poi, aggiungersi che il piano di ammortamento (allegato A al contratto di mutuo), indica lo stesso tasso di ammortamento annuo pari al 5,462% (dato dalla somma tra lo spread dello 0,90% e l'IRS del 4,562%), indicato nel documento di sintesi e richiamato nel contratto di mutuo all'art. 4 per tale periodo. Ritiene, pertanto, la Corte che risulta palese l'unicità e la non contraddittorietà delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo e nel relativo documento di sintesi, con l'unica e sola differenza che nel contratto di mutuo il parametro IRS a 30 anni viene indicato senza dato numerico mentre nel documento di sintesi ne viene indicato il valore al momento della stipula (4.562%). Ma ciò che rileva
è la determinabilità del tasso, elemento sufficiente ad escludere la nullità che, in modo non condivisibile, è stata invece affermata dal Tribunale.
L'unico articolo titolato a disciplinare la cadenza delle rate è l'articolo 3, rubricato “durata e piano di ammortamento” e non anche l'articolo che disciplina invece l'ammontare dei tassi di interesse.
Con riferimento alla periodicità delle rate di mutuo è altrettanto inequivocabile che la stessa sia pattuita a cadenza mensile, come 4 previsto nel contratto di mutuo, nel piano di ammortamento e nel documento di sintesi. Se di semestralità si parla, ciò accade all'art. 4 e con riguardo alla rilevazione del parametro IRS, profilo del tutto diverso. Vale a dire che lì ove l'art. 4 prevede “il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare per tutta la durata dell'ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalla componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro”, non può che riferirsi alla rilevazione del detto parametro. Infine, a sgombrare il campo da ogni equivoco che l'appellata ancora oggi vuole sostenere (per la detta non determinabilità) vi è lo stesso comportamento della parte mutuataria che nulla ha obiettato riguardo alle modalità di applicazione delle rate così come dei tassi, giungendo finanche ad effettuare pagamenti – come sembra pacifico tra le parti – oltre i tre anni che, ancora in questa sede, individua come elemento di “confusione” circa la durata che invece era indicata come trentennale. Diciamo che la tesi non è suggestiva né ha una sua logica visto che alla scadenza del triennio (se così ha inteso il mutuatario) quest'ultimo avrebbe dovuto sospendere i pagamenti già a tale scadenza, mentre – invece
– nulla è stato mai obiettato oltre questo periodo temporale.
Oggi, poi, parte appellata introduce ulteriori profili che invero risultano irrilevanti ed inconferenti rispetto a quanto sopra indicato e non intaccano il ragionamento già svolto nel valutare complessivamente i dati emergenti dalla documentazione acquisita. Di qui, pertanto, l'accoglimento del gravame con reiezione dell'originaria domanda di accertamento negativo proposta dalla attrice, oggi parti appellate.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Restano a carico dei soccombenti anche le spese di TU , come liquidate in primo grado. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 13396/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e , per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda attrice.
2. Condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in Euro 14.103,00 quanto al primo grado ed in Euro 14.317,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di TU come liquidate in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore