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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2814/2023 avente ad oggetto risarcimento dei danni, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, con il patrocinio dell'avv. NIGRO ROSARIO, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI CARLO Controparte_2 P.IVA_1 SANTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/09/2023 conveniva in giudizio CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
[...] era proprietaria dello stacco di terreno sito in Modica, C.da Cella, individuato al Catasto Terreni del Comune di Modica al foglio 158, part. 553; in detta azienda insistevano due capannoni di circa mq 1.800 ciascuno, a due piani, adibiti all'allevamento di polli da carne ed un altro capannone di mq 600 circa costruito in calcestruzzo, con copertura in onduline in fibrocemento, per la custodia della paglia;
era titolare dell'utenza POD n. IT001E97616354 per l'erogazione di energia elettrica negli impianti posti al servizio dell'azienda agricola;
il rapporto di fornitura era gestito da Edison Energia s.p.a.; sulla porzione di terreno posta a ridosso del detto pagliaio, nella parte posteriore, era ubicato un palo sezionatore di per il passaggio dei cavi per la trasmissione Controparte_2 dell'energia elettrica;
in data 28.07.2022, alle ore 09:00 circa, sul predetto POD si verificavano multipli episodi di sbalzi di tensione con repentine interruzioni e riattivazioni dell'energia elettrica;
al contempo, sui cavi veicolanti la corrente elettrica posti al di sopra del suddetto palo sezionatore, si verificava un corto circuito con visibili scintille e scoppiettii;
le scintille si riversavano sul terreno circostante causando un incendio che si propagava immediatamente nelle zone limitrofe per poi espandersi fino a raggiungere il pagliaio ove, al momento del sinistro, erano allocate 600 rotoballe di paglia;
le rotoballe di paglia venivano del tutto distrutte;
a seguito dell'occorso, veniva richiesto sia l'intervento d'urgenza di ai fini del Controparte_2 rispristino dell'anomalia elettrica sia l'intervento dei Vigili del fuoco di Ragusa;
i Vigili del fuoco giungevano sui luoghi dopo circa un'ora provvedendo a circoscrivere le fiamme ed a domare l'incendio con termine delle operazioni alle ore 20.00 circa del medesimo giorno;
l'incendio, inoltre, provocava danni al tetto del pagliaio;
in data 15.09.2022 diffidava a risarcire i danni patiti a causa del detto sinistro;
Controparte_2 con missiva del 12.10.2022 rigettava la richiesta di risarcimento in Controparte_2 quanto nel giorno e nell'ora indicati la linea MT 49023 denominata “ (che nel suo Parte_1 percorso transita nei pressi della struttura) era interessata da un disservizio avvenuto alle ore 09:00:45 della durata totale di 00:04:20 ma nessun guasto interessava gli elementi di impianto in prossimità della struttura danneggiata dall'incendio; in data 21.08.2023, alle ore 17:30 circa, si verificava un'altra anomalia elettrica sui cavi posti al di sopra del predetto palo sezionatore con annessa fuoriuscita di numerose e visibili scintille che cadendo sul terreno di proprietà della ricorrente causavano la propagazione di un nuovo incendio;
anche stavolta veniva immediatamente contattato il comando dei Vigili del fuoco di Ragusa, i quali accorrevano sui luoghi del sinistro dopo circa mezz'ora dallo scoppio dell'incendio; i Vigili del fuoco attestavano che l'incendio era stato causato dalla sfiammata da un palo sezionatore Enel di alta tensione;
in data 21.09.2023 le comunicava l'elenco delle interruzioni di energia Controparte_2 elettrica dal 28/07/2022 al 18/09/2023 relative all'utenza POD n. IT001E97616354, che attestava 17 interruzioni di energia elettrica in un anno. pagina 2 di 4 Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare al pagamento di € Controparte_2
32.793,96 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 15.09.2022 sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, deducendo che: il giorno 28/7/2022, la linea MT (Media Tensione) 49023 denominata “Frigintini”, di cui Con facevano parte la linea MT e le linee collegate di cui il POD attoreo era sotteso, non venivano interessati da alcuna avaria o evento promanante dal sostegno “sezionatore” installato sulla proprietà della PI che abbiano potuto provocare scintillii o sfiammate promanati dall'impiantistica dello stesso;
invero, la mattina del giorno 28/7/22 la linea MT era interessata da un evento accaduto a 7.900 metri di distanza dove un terzo, nell'effettuare dei lavori di scavo, urtava ed interrompeva i conduttori in un punto in cui la linea era interrata, provocando l'apertura dei dispositivi di protezione in cabina e l'interruzione della consegna dell'energia che veniva ripristinata dopo soli quattro minuti e venti secondi a seguito dell'effettuazione delle opportune manovre di esercizio della rete;
tale accadimento non aveva conseguenze su un palo sezionatore distante circa otto chilometri;
accadeva solamente che il POD dell'attore rimaneva privo di energia per quattro minuti e venti secondi, per poi essere regolarmente rialimentato;
parte attrice non lamentava danni agli impianti privati o alle apparecchiature ad essi collegati;
il 28/7/22 la non faceva alcun reclamo né richiesta telefonica per guasti, incendi o CP_1 disservizi e nessuna squadra veniva inviata per riparare anomalie sul sostegno in parola;
in occasione del primo incendio il sostegno era funzionante;
il primo guasto al sostegno si verificava solo in occasione dell'incendio del 21/8/23; i Vigili del Fuoco in occasione del primo incendio non rilevavano anomalie sul palo di
[...]
ed infatti non le comunicavano alcunché; CP_4 in occasione del secondo incendio, invece, i Vigili del fuoco notavano lo scintillio proveniente dal palo sezionatore e ne informavano E-Distribuzione. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi. La domanda di parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata. La agisce nei confronti di a titolo di responsabilità aquiliana per cui è CP_1 Controparte_2 anzitutto chiamata a dimostrare il nesso di causalità tra il corto circuito sui cavi che veicolano la corrente al di sopra della sua proprietà e l'incendio. Tale prova non è stata raggiunta. Dall'elenco contenente gli eventi avvenuti per il periodo dal 28/07/2022 al 18/09/2023 sul POD dell'attrice emerge che il 28/07/2022 il POD IT001E976163541 intorno alle 9:00 fu solamente interessato da una interruzione di 00:04:20. L'attrice non ha provato che tale interruzione nella erogazione di corrente abbia causato un corto circuito sui cavi della corrente elettrica che passano al di sopra della sua proprietà. Il rapporto redatto dai Vigili del fuoco intervenuti per sedare l'incendio, che nel caso in esame non gode di fede privilegiata perché i Vigili non hanno potuto assistere allo scoppio dell'incendio, riferisce, in ogni caso, che non è stato possibile accertare la presumibile causa dell'incendio in quanto sul posto non vi erano elementi utili alla determinazione della stessa.
pagina 3 di 4 In quell'occasione, comunque, i Vigili del fuoco intervenuti sul posto non chiesero l'intervento dei tecnici di per cui è verosimile che essi non notarono alcuna anomala Controparte_2 attività sui cavi in questione. La prova testimoniale richiesta al riguardo è inammissibile, avendo gli articolati ad oggetto valutazioni non demandabili ai testimoni. Con riguardo al secondo incendio, verificatosi il 21/08/2023, l'attrice ha provato il nesso di causalità tra il corto circuito sul palo sezionatore di e l'incendio ma non ha Controparte_2 dedotto di avere subito danni di cui chiede il risarcimento. In conclusione, la domanda della PI deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità tra il supposto corto circuito del 28/07/2022 e l'incendio. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2814/2023: RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite, che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 7/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2814/2023 avente ad oggetto risarcimento dei danni, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, con il patrocinio dell'avv. NIGRO ROSARIO, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI CARLO Controparte_2 P.IVA_1 SANTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/09/2023 conveniva in giudizio CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
[...] era proprietaria dello stacco di terreno sito in Modica, C.da Cella, individuato al Catasto Terreni del Comune di Modica al foglio 158, part. 553; in detta azienda insistevano due capannoni di circa mq 1.800 ciascuno, a due piani, adibiti all'allevamento di polli da carne ed un altro capannone di mq 600 circa costruito in calcestruzzo, con copertura in onduline in fibrocemento, per la custodia della paglia;
era titolare dell'utenza POD n. IT001E97616354 per l'erogazione di energia elettrica negli impianti posti al servizio dell'azienda agricola;
il rapporto di fornitura era gestito da Edison Energia s.p.a.; sulla porzione di terreno posta a ridosso del detto pagliaio, nella parte posteriore, era ubicato un palo sezionatore di per il passaggio dei cavi per la trasmissione Controparte_2 dell'energia elettrica;
in data 28.07.2022, alle ore 09:00 circa, sul predetto POD si verificavano multipli episodi di sbalzi di tensione con repentine interruzioni e riattivazioni dell'energia elettrica;
al contempo, sui cavi veicolanti la corrente elettrica posti al di sopra del suddetto palo sezionatore, si verificava un corto circuito con visibili scintille e scoppiettii;
le scintille si riversavano sul terreno circostante causando un incendio che si propagava immediatamente nelle zone limitrofe per poi espandersi fino a raggiungere il pagliaio ove, al momento del sinistro, erano allocate 600 rotoballe di paglia;
le rotoballe di paglia venivano del tutto distrutte;
a seguito dell'occorso, veniva richiesto sia l'intervento d'urgenza di ai fini del Controparte_2 rispristino dell'anomalia elettrica sia l'intervento dei Vigili del fuoco di Ragusa;
i Vigili del fuoco giungevano sui luoghi dopo circa un'ora provvedendo a circoscrivere le fiamme ed a domare l'incendio con termine delle operazioni alle ore 20.00 circa del medesimo giorno;
l'incendio, inoltre, provocava danni al tetto del pagliaio;
in data 15.09.2022 diffidava a risarcire i danni patiti a causa del detto sinistro;
Controparte_2 con missiva del 12.10.2022 rigettava la richiesta di risarcimento in Controparte_2 quanto nel giorno e nell'ora indicati la linea MT 49023 denominata “ (che nel suo Parte_1 percorso transita nei pressi della struttura) era interessata da un disservizio avvenuto alle ore 09:00:45 della durata totale di 00:04:20 ma nessun guasto interessava gli elementi di impianto in prossimità della struttura danneggiata dall'incendio; in data 21.08.2023, alle ore 17:30 circa, si verificava un'altra anomalia elettrica sui cavi posti al di sopra del predetto palo sezionatore con annessa fuoriuscita di numerose e visibili scintille che cadendo sul terreno di proprietà della ricorrente causavano la propagazione di un nuovo incendio;
anche stavolta veniva immediatamente contattato il comando dei Vigili del fuoco di Ragusa, i quali accorrevano sui luoghi del sinistro dopo circa mezz'ora dallo scoppio dell'incendio; i Vigili del fuoco attestavano che l'incendio era stato causato dalla sfiammata da un palo sezionatore Enel di alta tensione;
in data 21.09.2023 le comunicava l'elenco delle interruzioni di energia Controparte_2 elettrica dal 28/07/2022 al 18/09/2023 relative all'utenza POD n. IT001E97616354, che attestava 17 interruzioni di energia elettrica in un anno. pagina 2 di 4 Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare al pagamento di € Controparte_2
32.793,96 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 15.09.2022 sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, deducendo che: il giorno 28/7/2022, la linea MT (Media Tensione) 49023 denominata “Frigintini”, di cui Con facevano parte la linea MT e le linee collegate di cui il POD attoreo era sotteso, non venivano interessati da alcuna avaria o evento promanante dal sostegno “sezionatore” installato sulla proprietà della PI che abbiano potuto provocare scintillii o sfiammate promanati dall'impiantistica dello stesso;
invero, la mattina del giorno 28/7/22 la linea MT era interessata da un evento accaduto a 7.900 metri di distanza dove un terzo, nell'effettuare dei lavori di scavo, urtava ed interrompeva i conduttori in un punto in cui la linea era interrata, provocando l'apertura dei dispositivi di protezione in cabina e l'interruzione della consegna dell'energia che veniva ripristinata dopo soli quattro minuti e venti secondi a seguito dell'effettuazione delle opportune manovre di esercizio della rete;
tale accadimento non aveva conseguenze su un palo sezionatore distante circa otto chilometri;
accadeva solamente che il POD dell'attore rimaneva privo di energia per quattro minuti e venti secondi, per poi essere regolarmente rialimentato;
parte attrice non lamentava danni agli impianti privati o alle apparecchiature ad essi collegati;
il 28/7/22 la non faceva alcun reclamo né richiesta telefonica per guasti, incendi o CP_1 disservizi e nessuna squadra veniva inviata per riparare anomalie sul sostegno in parola;
in occasione del primo incendio il sostegno era funzionante;
il primo guasto al sostegno si verificava solo in occasione dell'incendio del 21/8/23; i Vigili del Fuoco in occasione del primo incendio non rilevavano anomalie sul palo di
[...]
ed infatti non le comunicavano alcunché; CP_4 in occasione del secondo incendio, invece, i Vigili del fuoco notavano lo scintillio proveniente dal palo sezionatore e ne informavano E-Distribuzione. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi. La domanda di parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata. La agisce nei confronti di a titolo di responsabilità aquiliana per cui è CP_1 Controparte_2 anzitutto chiamata a dimostrare il nesso di causalità tra il corto circuito sui cavi che veicolano la corrente al di sopra della sua proprietà e l'incendio. Tale prova non è stata raggiunta. Dall'elenco contenente gli eventi avvenuti per il periodo dal 28/07/2022 al 18/09/2023 sul POD dell'attrice emerge che il 28/07/2022 il POD IT001E976163541 intorno alle 9:00 fu solamente interessato da una interruzione di 00:04:20. L'attrice non ha provato che tale interruzione nella erogazione di corrente abbia causato un corto circuito sui cavi della corrente elettrica che passano al di sopra della sua proprietà. Il rapporto redatto dai Vigili del fuoco intervenuti per sedare l'incendio, che nel caso in esame non gode di fede privilegiata perché i Vigili non hanno potuto assistere allo scoppio dell'incendio, riferisce, in ogni caso, che non è stato possibile accertare la presumibile causa dell'incendio in quanto sul posto non vi erano elementi utili alla determinazione della stessa.
pagina 3 di 4 In quell'occasione, comunque, i Vigili del fuoco intervenuti sul posto non chiesero l'intervento dei tecnici di per cui è verosimile che essi non notarono alcuna anomala Controparte_2 attività sui cavi in questione. La prova testimoniale richiesta al riguardo è inammissibile, avendo gli articolati ad oggetto valutazioni non demandabili ai testimoni. Con riguardo al secondo incendio, verificatosi il 21/08/2023, l'attrice ha provato il nesso di causalità tra il corto circuito sul palo sezionatore di e l'incendio ma non ha Controparte_2 dedotto di avere subito danni di cui chiede il risarcimento. In conclusione, la domanda della PI deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità tra il supposto corto circuito del 28/07/2022 e l'incendio. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2814/2023: RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite, che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 7/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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