Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
Holidays Seven s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Crucioli e Alessia Tiragallo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Assarotti 11/9;
contro
AN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Marino ed Elena De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota di ANAS s.p.a., prot. U. 0180388.28 del 28/2/2025, recante diniego alla richiesta di realizzazione di un attraversamento pedonale nel tratto della Strada Statale 45 “di Val Trebbia” frontistante l’Hotel Due Ponti, situato al km 43+600 della S.S. 45 (in località Due Ponti del Comune di Fontanigorda), nonché per l’accertamento dell’obbligo in capo ad ANAS s.p.a. di intervenire al fine di garantire l’attraversamento e il transito pedonale in sicurezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Holidays Seven s.r.l. agisce per l’annullamento della nota della società ANAS s.p.a., prot. U. 0180388.28 del 28/2/2025, recante diniego alla richiesta di realizzazione di un attraversamento pedonale nel tratto della Strada Statale 45 “di Val Trebbia” frontistante l’Hotel Due Ponti, situato al km 43+600 della S.S. 45 (in località Due Ponti del Comune di Fontanigorda), nonché per l’accertamento dell’obbligo in capo ad ANAS s.p.a. di intervenire al fine di garantire l’attraversamento e il transito pedonale in sicurezza.
Espone: - di essere proprietaria dell’Hotel Due Ponti, sito nell’omonima località del Comune di Fontanigorda, lungo la Strada Statale 45 della Val Trebbia, a pochi metri dal ponte ubicato al km 43+600 della S.S. 45 stessa; - che la S.S. 45 della Val Trebbia è gestita da ANAS s.p.a.; - che, a seguito di interventi di riasfaltatura, nel tratto di strada statale antistante l’Hotel Due Ponti non sono state più ripristinate le strisce pedonali che erano tracciate all’incirca di fronte all’ingresso dell’Hotel; - che, senza l’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, i pedoni non possono attraversare in sicurezza il tratto di strada che divide il gruppo di case del quale fa parte anche l’Hotel dal frontistante parcheggio pubblico e dalla piazzola ove sono collocati i cassonetti dei rifiuti; - che, su entrambi i lati del tratto della S.S. 45 in questione, sono presenti le fermate del bus del servizio di trasporto provinciale, e che la fermata dell’autobus in direzione del Comune di Ottone si trova nella carreggiata opposta all’abitato, per cui coloro che fruiscono del mezzo pubblico sono costretti ad attraversare la strada statale; - che, con pec del 20/6/2024, la società segnalava ad AN s.p.a., e per conoscenza al sindaco di Fontanigorda, il mancato ripristino delle strisce pedonali un tempo presenti, e chiedeva ad ANAS s.p.a. di provvedere con urgenza al ripristino della segnaletica necessaria per permettere l’attraversamento pedonale in sicurezza; - che, con nota in data 4/7/2024, ANAS comunicava che “allo stato attuale non si evincono tracce di un già esistente passaggio pedonale” , e che perciò la “richiesta di un nuovo impianto” avrebbe dovuto essere fatta dal “Comune competente e non dal singolo privato”; - che il Comune di Fontanigorda, con pec del 4/7/24, confermava che in passato erano presenti le strisce pedonali, chiedendo di ripristinarle; - che, con pec del 7/1/2025, la società rinnovava la richiesta di ripristino dell’attraversamento pedonale; - che, con nota del 28/2/2025, ANAS rappresentava di non potere acconsentire alla richiesta, vuoi a) per le caratteristiche della strada, che non permetterebbero di garantire la continuità di un eventuale percorso pedonale (marciapiede), vuoi b) perché vi osterebbero i lavori di risanamento strutturale del ponte sul fiume Trebbia, attualmente in corso di esecuzione.
A sostegno del gravame deduce un unico motivo di ricorso, come segue: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 13, 14, 21, 37 e 38 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, dell’art. 40, 137 e 145 del DPR 16/12/1992 n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6792 del 2001 emanato ai sensi dell’art 13 del nuovo codice della strada - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione degli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, ragionevolezza, efficienza, efficacia e proporzionalità dell’attività amministrativa – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta.
Sotto il profilo sub a) evidenzia che, nelle strade extraurbane secondarie come quella in considerazione, per il transito pedonale non sarebbe necessaria la presenza di un marciapiede, essendo sufficiente la banchina (cfr. la tabella 3.4.a del DM n. 6792 del 2001), presente su entrambi i lati della strada.
Pertanto, l’impugnato diniego violerebbe gli artt. 13, 14, 37 e 38 del codice della strada, i quali impongono, agli enti proprietari delle strade o agli esercenti le stesse, l’apposizione, la manutenzione e, in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, il ripristino della segnaletica allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, veicolare e pedonale (cfr. l’art. 137 del regolamento di esecuzione del c.d.s.).
Sotto il profilo sub b) evidenzia che la presenza di un cantiere non impedisce affatto, ma semmai obbliga ANAS a trovare, ex art. 40 del regolamento di attuazione, soluzioni temporanee alternative, per garantire comunque la sicurezza dell’attraversamento pedonale.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la società ANAS s.p.a., controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare ANAS, pur riconoscendo la preesistenza di fatto dell’attraversamento pedonale, sostiene trattarsi di una segnaletica “non normata” (ovvero, non sorretta da un’ordinanza di apposizione), né apposta dall’ente proprietario della strada: in sostanza, la mancata apposizione della segnaletica orizzontale di attraversamento indicherebbe proprio la mancanza, per i pedoni, delle condizioni minime di sicurezza per un attraversamento pedonale.
Il provvedimento di diniego impugnato sarebbe peraltro espressione di una scelta ampiamente discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Alla luce della documentazione fotografica storica prodotta dalla società ricorrente e di quella allegata alla nota sindacale del 4.7.2024 (docc. 7 e 13 delle produzioni di parte ricorrente), può dirsi provato che, a prescindere dall’esistenza di un’ordinanza di apposizione, l’attraversamento pedonale, con la relativa segnaletica orizzontale e verticale, preesistesse quantomeno in via di mero fatto sul tratto di strada in questione, e che esso rispondesse ad un’obiettiva utilità pubblica, ovvero quella di collegare fra loro, in sicurezza, i due nuclei abitati che compongono la località Due ponti e che sorgono ai lati opposti della S.S. n. 45, nonché questi ai luoghi aperti al pubblico (albergo ristorante), o comunque di pubblica frequentazione (parcheggio pubblico, isola ecologica, fermate del servizio di trasporto pubblico locale nelle opposte direzioni) siti negli immediati paraggi.
Ciò posto, pare al collegio che il diniego sia manifestamente illogico ed irragionevole.
Difatti, AN non deduce né prova l’esistenza, nelle immediate vicinanze del tratto di strada in questione (meno di cento metri – cfr. l’art. 190 comma 2 c.d.s. sul comportamento dei pedoni: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” ) di altri attraversamenti pedonali “normati”, adeguatamente segnalati e dunque “sicuri”.
Stando così le cose, l’utilità e finanche la necessità dell’attraversamento pedonale della S.S. 45 nel tratto in questione non può essere obiettivamente contestata, sicché giustificare il mancato ripristino della relativa segnaletica orizzontale e verticale con l’insussistenza delle condizioni di sicurezza (marciapiede) per i pedoni concreta un vero e proprio corto circuito logico, in quanto, in mancanza della segnaletica, l’attraversamento pedonale è reso – se possibile – ancor più pericoloso di quanto non lo sia già sulla base delle attuali, carenti caratteristiche strutturali della strada.
Donde l’obbligo di ANAS di ripristinare la relativa segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 37 del codice della strada.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna ANAS s.p.a. al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltra al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC OR, Presidente
AN TA, Consigliere, Estensore
NA ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TA | UC OR |
IL SEGRETARIO