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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 629/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 629/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nata a [...] il [...], assistita Controparte_1
e difesa dall'avv. LONGO ITALO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 31/08/2003 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
16/03/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CITTA'
SANT'ANGELO il 31/08/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO, nell'anno 2003 atto numero
32 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di pagina 2 di 4 trattazione scritta del 17/04/2025, precisando che la parte dell'accordo, relativa alla GL , quale minorenne, ha cessato i suoi effetti in data 02/05/2025, Persona_1
quando la stessa ha raggiunto la maggiore età:
In relazione all'affidamento e al collocamento della prole:
a) la GL , che compirà 18 anni il prossimo 2 Maggio, rimane affidata sino Per_1
a tale data in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in materia e stabilmente collocata con la madre, presso l'attuale abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, sita in Città S. Angelo (PE) alla Strada Provinciale n. 50, alla medesima assegnata, con tutti gli arredi, il mobilio e le suppellettili ivi presenti.
In relazione alle condizioni economiche:
b) il SI. verserà in favore della SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento ordinario della GL la somma mensile di € Per_1
250,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche e ludico ricreative per la GL, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che qui abbiansi per integralmente riportato e trascritto;
c) i coniugi convengono che le spese straordinarie riguardanti l'attuale frequenza del
Conservatorio verranno rimborsate dal SI. nella misura del 20%, Parte_1
mentre il costo delle lezioni di canto continuerà ad essere interamente a carico della SI.ra ; Controparte_1
c1) i coniugi convengono altresì che, qualora la GL , dopo aver conseguito Per_1
il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado intenda iscriversi all'Università
o, in alternativa, intenda conseguire la Laurea presso il Conservatorio, il SI. Pt_1
si impegna ed obbliga a sostenere il 50% delle spese universitarie o di
[...]
pagina 3 di 4 Conservatorio e purché la scelta della GL ricada su una Università o Conservatorio
Pubblica, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara. Qualora l'università, ovvero il Conservatorio scelti da Per_1
dovessero trovarsi fuori sede, solo i costi del vitto e dell'alloggio saranno a totale carico della SI.ra . Le altre spese straordinarie universitarie o di Controparte_1
Conservatorio saranno poste a carico dei coniugi al 50%;
d) l'Assegno Unico Universale per la GL, erogato dall'Inps, continuerà ad essere riscosso dalla SI.ra per intero;
Controparte_1
e) la GL , prossima alla maggiore età, incontrerà il padre ogniqualvolta lo Per_1
vorrà, concordando direttamente con il genitore giorni e orario delle visite;
f) i coniugi, in ogni caso, si impegnano a mantenere un contegno di serena comunicazione e di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi;
g) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altra;
h) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I Difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 629/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nata a [...] il [...], assistita Controparte_1
e difesa dall'avv. LONGO ITALO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 31/08/2003 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
16/03/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CITTA'
SANT'ANGELO il 31/08/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO, nell'anno 2003 atto numero
32 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di pagina 2 di 4 trattazione scritta del 17/04/2025, precisando che la parte dell'accordo, relativa alla GL , quale minorenne, ha cessato i suoi effetti in data 02/05/2025, Persona_1
quando la stessa ha raggiunto la maggiore età:
In relazione all'affidamento e al collocamento della prole:
a) la GL , che compirà 18 anni il prossimo 2 Maggio, rimane affidata sino Per_1
a tale data in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in materia e stabilmente collocata con la madre, presso l'attuale abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, sita in Città S. Angelo (PE) alla Strada Provinciale n. 50, alla medesima assegnata, con tutti gli arredi, il mobilio e le suppellettili ivi presenti.
In relazione alle condizioni economiche:
b) il SI. verserà in favore della SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento ordinario della GL la somma mensile di € Per_1
250,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche e ludico ricreative per la GL, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che qui abbiansi per integralmente riportato e trascritto;
c) i coniugi convengono che le spese straordinarie riguardanti l'attuale frequenza del
Conservatorio verranno rimborsate dal SI. nella misura del 20%, Parte_1
mentre il costo delle lezioni di canto continuerà ad essere interamente a carico della SI.ra ; Controparte_1
c1) i coniugi convengono altresì che, qualora la GL , dopo aver conseguito Per_1
il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado intenda iscriversi all'Università
o, in alternativa, intenda conseguire la Laurea presso il Conservatorio, il SI. Pt_1
si impegna ed obbliga a sostenere il 50% delle spese universitarie o di
[...]
pagina 3 di 4 Conservatorio e purché la scelta della GL ricada su una Università o Conservatorio
Pubblica, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara. Qualora l'università, ovvero il Conservatorio scelti da Per_1
dovessero trovarsi fuori sede, solo i costi del vitto e dell'alloggio saranno a totale carico della SI.ra . Le altre spese straordinarie universitarie o di Controparte_1
Conservatorio saranno poste a carico dei coniugi al 50%;
d) l'Assegno Unico Universale per la GL, erogato dall'Inps, continuerà ad essere riscosso dalla SI.ra per intero;
Controparte_1
e) la GL , prossima alla maggiore età, incontrerà il padre ogniqualvolta lo Per_1
vorrà, concordando direttamente con il genitore giorni e orario delle visite;
f) i coniugi, in ogni caso, si impegnano a mantenere un contegno di serena comunicazione e di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi;
g) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altra;
h) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I Difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4