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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1672/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 1672 RG per l'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
( ), residente in [...] C.F._1
n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Leoncini e Giuseppe Francesco Corallini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Lamezia Terme (CZ), via Adda, n. 22;
-Appellante-
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede municipale in Controparte_1 P.IVA_1
Pizzo Calabro (VV), Via Marcello Salomone, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Marrabello
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tropea (VV), Via Don Mottola, n. 11;
- Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c. .
Con atto di citazione in appello del 21 ottobre 2016, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 686/2016 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia il
18.05.2016 e depositata il 29.08.2016, con la quale, a definizione del procedimento n. 1462/2015,
previa dichiarazione di contumacia del , quest'ultimo veniva condannato al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento danni (danno biologico Parte_1
e patrimoniale), della complessiva somma di € 3.471,08, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.205,00, oltre 145,71 € per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP in favore degli avvocati distrattari.
Con il gravame formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta tutto
quanto ex adverso dedotto e concluso da controparte: 1) dichiarare l'errore del Giudice di prime
cure che per la determinazione dell'ammontare del danno biologico ha utilizzato, anziché le Tabelle
del Tribunale di Milano i coefficienti previsti per le lesioni micro permanenti nelle r.c.a. e di
conseguenza:
1a) Riformare la sentenza n. 686/16 emessa dal G.d.P. di Vibo valentia in data 18.05.2016 e
depositata il 28.08.2016 nella parte in cui, al punto 2 del
P.Q.M.
“condanna il convenuto ente al
pagamento, a titolo di risarcimento danni (danno biologico e patrimoniale), in favore di parte attrice,
della complessiva somma di euro 3.471,08 oltre interessi” (di cui 2.079,19 per danno biologico),
sostituendo la cifra di e 3.471,08 con la cifra di euro 4.473,89 (di cui 3.082,00 per danno biologico).
2) condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. Controparte_1
Leoncini Emilio che ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc.”
A sostegno delle superiori conclusioni, deduceva che il Giudice di primo grado aveva erroneamente calcolato l'entità del danno biologico facendo riferimento all'art. 139 Cod. Ass. anziché applicare i valori indicati dalle Tabelle di Milano. Ne chiedeva, quindi, la riforma relativamente all'entità del risarcimento del danno liquidato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07 gennaio 2017, si costituiva il , in Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, il quale, ritenendo corretta la quantificazione effettuata dal Giudice
di Pace, chiedeva: “-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'attrice avverso la sentenza n. 686/2016 Emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia .
-Statuire la corretta applicazione dei criteri di liquidazione del Giudice di Prima Cure ,poichè il
sistema di quantificazione prescelto, si propsetta idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione
equa.
-In subordine, si chiede che nella dengata ipotesi di riformulazione del quntum già correttamente
liquidato per il risarcimento del danno ,venga contenuto al minimo , anche alla luce degli elementi
emersi durante il giudizio di prima cure .
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
All'udienza del 02 febbraio 2017, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del procedimento, all'udienza del
25 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni e depositavano note conclusive ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di gravame è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si rileva la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice , Parte_1
la quale intende rimuovere il pregiudizio subito per aver ottenuto, con la sentenza di primo grado,
una liquidazione del danno inferiore rispetto a quella che le spettava in applicazione della corretta normativa in tema.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In materia di risarcimento del danno alla
persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto
nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei
criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea
a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale,
essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo
grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse
all'impugnazione.” (Cass. civ., sez. III, Sent. n. 21245 del 20.10.2016).
Nel caso che ci occupa, pertanto, essendo stati applicati criteri di valutazione economica diversi rispetto a quelli previsti dalla legge, è legittima la proposizione dell'atto di appello.
Venendo al merito della vicenda, il danno liquidato in primo grado attiene a lesioni micro-permanenti subite dalla signora , in conseguenza di un sinistro non cagionato dalla circolazione di veicoli Pt_1
e/o natanti, bensì da una caduta in un tombino. Per tale ragione, non è applicabile l'art. 139 Cod. Ass.,
il quale disciplina il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti esclusivamente da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Ne consegue che, “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.a.p., per il
caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come
tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.”
(Cass. civ. Sez. III, n. 32373 del 21.11.2023).
L'applicazione dell'art. 139 Cod. Ass. in via analogica è stata, peraltro, da tempo espressamente esclusa anche con la nota sentenza n. 12408/2011 con la quale si è statuito che “poiché l'equità va
intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da
lesione all'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di
parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsione normative (come l'art. 139 del codice
delle assicurazioni private – D. Lg. 7 settembre 2005, n. 209 – per le lesioni di lieve entità conseguenti
alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati
presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.” (Cass.
civ., Sez, III, n. 12408 del 07.06.2011).
Alla luce dei principi sopra riportati, il Giudice di prime cure ha errato nel liquidare il danno secondo i criteri di cui all'art. 139 Cod, Ass., non applicabile al caso di specie. Corretta, invece, sarebbe stata la determinazione in applicazione dei criteri previsti dalle cd. Tabelle di Milano, non potendosi,
invece, fare ricorso alla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 ed entrata in vigore il 05.03.2025, la quale si applica per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni micro-permanenti oltre i 9 punti di invalidità.
Per tali ragioni, dovendosi fare riferimento alle tabelle attuali in virtù del principio sancito dalla giurisprudenza con la sentenza n. 25485/2016, il danno subito dalla signora dev'essere Pt_1
rideterminato nella misura che segue:
Danno biologico pari all'1,5 % = € 2.014,00
ITP 75% per giorni 5 = € 431,25
ITP 50% per giorni 5= € 287,50
ITP 25% per giorni 15 = € 431,25
Spese mediche documentate: € 889,90
Per un totale di € 4.053,90
da aggiungersi al danno patrimoniale di € 501,99 già riconosciuto in primo grado e così
complessivamente la cifra di € 4.555,89.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa,
delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, in funzione di giudice dell'appello, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e, in rideterminazione della liquidazione ivi effettuata, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, a pagare a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e biologico), in favore di parte attrice, la somma di € 4.555,89, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
2. Condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio che vengono liquidate in € 1.278,00 per compensi ed € 91,50 per esborsi,
oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 1672 RG per l'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
( ), residente in [...] C.F._1
n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Leoncini e Giuseppe Francesco Corallini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Lamezia Terme (CZ), via Adda, n. 22;
-Appellante-
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede municipale in Controparte_1 P.IVA_1
Pizzo Calabro (VV), Via Marcello Salomone, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Marrabello
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tropea (VV), Via Don Mottola, n. 11;
- Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c. .
Con atto di citazione in appello del 21 ottobre 2016, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 686/2016 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia il
18.05.2016 e depositata il 29.08.2016, con la quale, a definizione del procedimento n. 1462/2015,
previa dichiarazione di contumacia del , quest'ultimo veniva condannato al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento danni (danno biologico Parte_1
e patrimoniale), della complessiva somma di € 3.471,08, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.205,00, oltre 145,71 € per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP in favore degli avvocati distrattari.
Con il gravame formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta tutto
quanto ex adverso dedotto e concluso da controparte: 1) dichiarare l'errore del Giudice di prime
cure che per la determinazione dell'ammontare del danno biologico ha utilizzato, anziché le Tabelle
del Tribunale di Milano i coefficienti previsti per le lesioni micro permanenti nelle r.c.a. e di
conseguenza:
1a) Riformare la sentenza n. 686/16 emessa dal G.d.P. di Vibo valentia in data 18.05.2016 e
depositata il 28.08.2016 nella parte in cui, al punto 2 del
P.Q.M.
“condanna il convenuto ente al
pagamento, a titolo di risarcimento danni (danno biologico e patrimoniale), in favore di parte attrice,
della complessiva somma di euro 3.471,08 oltre interessi” (di cui 2.079,19 per danno biologico),
sostituendo la cifra di e 3.471,08 con la cifra di euro 4.473,89 (di cui 3.082,00 per danno biologico).
2) condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. Controparte_1
Leoncini Emilio che ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc.”
A sostegno delle superiori conclusioni, deduceva che il Giudice di primo grado aveva erroneamente calcolato l'entità del danno biologico facendo riferimento all'art. 139 Cod. Ass. anziché applicare i valori indicati dalle Tabelle di Milano. Ne chiedeva, quindi, la riforma relativamente all'entità del risarcimento del danno liquidato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07 gennaio 2017, si costituiva il , in Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, il quale, ritenendo corretta la quantificazione effettuata dal Giudice
di Pace, chiedeva: “-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'attrice avverso la sentenza n. 686/2016 Emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia .
-Statuire la corretta applicazione dei criteri di liquidazione del Giudice di Prima Cure ,poichè il
sistema di quantificazione prescelto, si propsetta idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione
equa.
-In subordine, si chiede che nella dengata ipotesi di riformulazione del quntum già correttamente
liquidato per il risarcimento del danno ,venga contenuto al minimo , anche alla luce degli elementi
emersi durante il giudizio di prima cure .
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
All'udienza del 02 febbraio 2017, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del procedimento, all'udienza del
25 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni e depositavano note conclusive ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di gravame è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si rileva la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice , Parte_1
la quale intende rimuovere il pregiudizio subito per aver ottenuto, con la sentenza di primo grado,
una liquidazione del danno inferiore rispetto a quella che le spettava in applicazione della corretta normativa in tema.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In materia di risarcimento del danno alla
persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto
nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei
criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea
a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale,
essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo
grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse
all'impugnazione.” (Cass. civ., sez. III, Sent. n. 21245 del 20.10.2016).
Nel caso che ci occupa, pertanto, essendo stati applicati criteri di valutazione economica diversi rispetto a quelli previsti dalla legge, è legittima la proposizione dell'atto di appello.
Venendo al merito della vicenda, il danno liquidato in primo grado attiene a lesioni micro-permanenti subite dalla signora , in conseguenza di un sinistro non cagionato dalla circolazione di veicoli Pt_1
e/o natanti, bensì da una caduta in un tombino. Per tale ragione, non è applicabile l'art. 139 Cod. Ass.,
il quale disciplina il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti esclusivamente da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Ne consegue che, “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.a.p., per il
caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come
tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.”
(Cass. civ. Sez. III, n. 32373 del 21.11.2023).
L'applicazione dell'art. 139 Cod. Ass. in via analogica è stata, peraltro, da tempo espressamente esclusa anche con la nota sentenza n. 12408/2011 con la quale si è statuito che “poiché l'equità va
intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da
lesione all'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di
parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsione normative (come l'art. 139 del codice
delle assicurazioni private – D. Lg. 7 settembre 2005, n. 209 – per le lesioni di lieve entità conseguenti
alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati
presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.” (Cass.
civ., Sez, III, n. 12408 del 07.06.2011).
Alla luce dei principi sopra riportati, il Giudice di prime cure ha errato nel liquidare il danno secondo i criteri di cui all'art. 139 Cod, Ass., non applicabile al caso di specie. Corretta, invece, sarebbe stata la determinazione in applicazione dei criteri previsti dalle cd. Tabelle di Milano, non potendosi,
invece, fare ricorso alla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 ed entrata in vigore il 05.03.2025, la quale si applica per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni micro-permanenti oltre i 9 punti di invalidità.
Per tali ragioni, dovendosi fare riferimento alle tabelle attuali in virtù del principio sancito dalla giurisprudenza con la sentenza n. 25485/2016, il danno subito dalla signora dev'essere Pt_1
rideterminato nella misura che segue:
Danno biologico pari all'1,5 % = € 2.014,00
ITP 75% per giorni 5 = € 431,25
ITP 50% per giorni 5= € 287,50
ITP 25% per giorni 15 = € 431,25
Spese mediche documentate: € 889,90
Per un totale di € 4.053,90
da aggiungersi al danno patrimoniale di € 501,99 già riconosciuto in primo grado e così
complessivamente la cifra di € 4.555,89.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa,
delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, in funzione di giudice dell'appello, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e, in rideterminazione della liquidazione ivi effettuata, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, a pagare a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e biologico), in favore di parte attrice, la somma di € 4.555,89, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
2. Condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio che vengono liquidate in € 1.278,00 per compensi ed € 91,50 per esborsi,
oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì