Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:
a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale;
b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale;
c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;
d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;
e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;
g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:
a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale;
b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale;
c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;
d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;
e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;
g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.