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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione distac- cata di Ischia, in persona della Giudice onoraria Olimpia Criscuolo, il 7 novembre 2018 e con- traddistinta dal n. 9727/2018, iscritto al n. 2430/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 20 maggio 2025 e pen- dente
TRA codice fiscale ), nata a [...] il 1° ottobre 1963 e rap- Parte_1 C.F._1
presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Arcamone (codice fiscale ) C.F._2
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] e rap- Controparte_1 C.F._3
presentata e difesa dall'avv. Nicola Simeone (codice fiscale ) C.F._4
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata a il 18 gennaio 2008, Parte_1 Parte_2
preso adiva il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per ottenere:
A) l'accertamento dell'inadempimento della gli obblighi da costei (quale asso- Pt_1
ciante) assunti nei suoi confronti (quale associata) con il contratto di associazione in
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
partecipazione nell'impresa della medesima avente ad oggetto l'esercizio dell'Hotel Pt_1
Punto Azzurro, sito in Forio, alla Via Belvedere n. 12, tra le stesse concluso il 14 gennaio 2007;
B) la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di tale contratto in virtù della clausola riso- lutiva espressa di cui ella s'era avvalsa con un atto notificato alla l 13 agosto 2007; Pt_1
C) la conseguente condanna della controparte a restituirle la somma, pari complessi- vamente a 62.400,00 €, che, in forza di tale contratto, ella aveva corrisposto all'altra. a risarcirle i danni cagionatile, come determinati in corso di causa o equitativamente, e a rifonderle le spese di causa.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, la ontestava la fondatezza della domanda della Pt_1
, negando gli inadempimenti da quest'ultima addebitatile e sostenendo che era stata CP_1
invece proprio l'attrice a venir meno agli obblighi assunti con il suddetto contratto, non pagan- dole la somma di 31.188,12 € dovutale a titolo di partecipazione, nella misura del 50%, alle perdite registrate dalla suddetta impresa alberghiera. Sicché, in via riconvenzionale, chiedeva che l'attrice fosse condannata a pagarle tale somma.
I.1.3. Istruita la causa ed avvalsosi di un consulente tecnico d'ufficio, il Giudice ischi- tano, con una sentenza pubblicata il 7 novembre 2018, accoglieva «la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di parte convenuta», condannava quest'ultima a pagare alla la somma di 30.000,00 €, «oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda CP_1
al sodisfo», nonché a risarcirle i danni, liquidati in via equitativa in 5.000,00 €, «oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo», e a rifonderle le spese di rappresentanza e difesa, e poneva a carico della medesima attrice il compenso e gli accessori liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio.
I.2.1. Con una citazione notificata alla il 7 maggio 2019, la ppellava CP_1 Parte_3
quindi a questa Corte sostenendo, in sintesi, che il primo Giudice:
1) aveva violato gli artt. 2552 c.c. e 112 e 132, co. 2, c.p.c. nell'affermare che ella non aveva rispettato l'obbligo di rendiconto posto a carico dell'associante dall'art. 2552, co. 3, c.c.
2) aveva, in violazione dell'art. 1456 c.c. e sulla base di una motivazione contraddittoria, fatto discendere la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione dalla mera mani- festazione della Caropreso di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimo contratto, ma da considerare di mero stile e pertanto inefficace, e dunque erronea- mente omesso di valutare l'importanza degli inadempimenti contrattuali addebitatile;
3) aveva inoltre omesso di spiegare le ragioni per le quali l'aveva condannata a pagare alla controparte la somma di 30.000,00 € indicata dal consulente tecnico d'ufficio e quella di
5.000,00 € a titolo risarcitorio;
4) aveva errato nel condannarla a rifondere alla controparte le «spese di lite», anziché compensarle.
Chiedeva pertanto a questa Corte di rigettare «ogni domanda di risoluzione e risarci- mento danni come proposta da » mei suoi confronti e di condannare l'appel- Parte_4
lata a rifonderle le spese di entrambi i gradi del processo.
2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 24 dicembre 2019, la chiedeva CP_1
che l'eccezione di nullità della clausola risolutiva espressa sollevata dalla controparte per la prima volta con l'atto d'appello fosse dichiarata inammissibile poiché in contrasto con l'art. 345
c.p.c., che l'avverso appello fosse rigettato per l'infondatezza di tutti i suoi motivi che la Pt_1
fosse condannata a rifonderle anche le spese del processo d'appello e che queste fossero di- stratte in favore del proprio difensore.
2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Come più volte condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del con- tratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sic- ché quella che attribuisca a ciascuno dei contraenti la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'altro non adempia a qualsiasi degli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per in- determinatezza dell'oggetto (in tal senso v., ad es., Cass. 32655/2021 e 4796/2016) o – il che
è, in sostanza, lo stesso – comunque inidonea, poiché di mero stile, ad essere inquadrata nell'ambito dell'art. 1456 c.c., nulla sostanzialmente aggiungendo alle generali previsioni di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., secondo le quali il contratto può essere risolto per l'inadempimento di una delle parti ai propri obblighi contrattuali solo qualora tale inadempimento non sia di
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (in tal senso, v., ad es., Cass.
5147/2001, 5169/1990 e 6827/1983).
Ciò posto, non par dubbio che – come in sostanza sostenuto dalla on il secondo Pt_1
motivo del suo appello – la clausola di cui alla lettera I) del contratto di associazione in parteci- pazione nella specie in questione deve essere giudicata inidonea a consentire alla di CP_1
avvalersene al fine di risolvere il contratto a causa dell'inadempimento della controparte ad una o più degli obblighi contrattuali posti a carico di quest'ultima.
Essa, infatti, sotto la rubrica «RISOLUZIONE DEL CONTRATTO», recita: «Tutte le obbli- gazioni nascenti a carico delle parti con la sottoscrizione del presente contratto hanno specifica natura essenziale e la loro violazione determinerà ipso iure la risoluzione del presente contratto per inadempimento con il risarcimento dei danni a carico della parte inadempiente».
Erra poi la nel sostenere che l'eccezione in proposito formulata dalla CP_1 Pt_1
per la prima volta con il suo appello è inammissibile poiché in contrasto con l'art. 345 c.p.c., giacché si tratta di un'eccezione rilevabile anche d'ufficio.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di asso- ciazione in partecipazione avanzata dalla invocando la suddetta clausola e non an- CP_1
che le generali previsioni di cui agli artt. 1543 e 1545 c.c. e comunque senza nulla allegare in ordine all'importanza degli inadempimenti da lei addebitati alla controparte e dunque non inter- pretabile come implicitamente volta ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione giudi- ziale del suddetto contratto avrebbe dovuto dal Tribunale e deve ora, in riforma della sentenza impugnata, essere rigettata da questa Corte, con il conseguente rigetto anche delle domande restitutorie e risarcitorie che da essa dipendono, pure erroneamente accolte dal Giudice di primo grado, e il conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure mosse dalla lla Pt_1
sentenza appellata.
II.2. L'accoglimento dell'appello della la conseguente riforma della sentenza Pt_1
appellata importano poi anche la caducazione dei capi di detta sentenza concernenti la regola- mentazione delle spese del processo di primo grado, che pertanto vanno nuovamente regolate, insieme a quelle del processo d'appello, sulla base di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, sicché quelle di rappresentanza e difesa vanno integralmente compensate
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tra le parti, reciprocamente soccombenti, posto il mancato accoglimento della domanda ricon- venzionale che la veva proposto al Giudice di prime cure e non ha in alcun modo ripro- Pt_1
posto a questa Corte, mentre quelle occorse per la consulenza tecnica espletata nel corso del processo di primo grado vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione distaccata di Ischia, n. 9727/2018, pubblicata il 7 novembre 2018, proposto da ontro il 7 maggio 2019: Parte_1 Controparte_1
A) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le do- mande della accolte dal Giudice di primo grado;
CP_1
B) compensa tra le parti integralmente le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del processo di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione distac- cata di Ischia, in persona della Giudice onoraria Olimpia Criscuolo, il 7 novembre 2018 e con- traddistinta dal n. 9727/2018, iscritto al n. 2430/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 20 maggio 2025 e pen- dente
TRA codice fiscale ), nata a [...] il 1° ottobre 1963 e rap- Parte_1 C.F._1
presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Arcamone (codice fiscale ) C.F._2
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] e rap- Controparte_1 C.F._3
presentata e difesa dall'avv. Nicola Simeone (codice fiscale ) C.F._4
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata a il 18 gennaio 2008, Parte_1 Parte_2
preso adiva il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per ottenere:
A) l'accertamento dell'inadempimento della gli obblighi da costei (quale asso- Pt_1
ciante) assunti nei suoi confronti (quale associata) con il contratto di associazione in
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
partecipazione nell'impresa della medesima avente ad oggetto l'esercizio dell'Hotel Pt_1
Punto Azzurro, sito in Forio, alla Via Belvedere n. 12, tra le stesse concluso il 14 gennaio 2007;
B) la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di tale contratto in virtù della clausola riso- lutiva espressa di cui ella s'era avvalsa con un atto notificato alla l 13 agosto 2007; Pt_1
C) la conseguente condanna della controparte a restituirle la somma, pari complessi- vamente a 62.400,00 €, che, in forza di tale contratto, ella aveva corrisposto all'altra. a risarcirle i danni cagionatile, come determinati in corso di causa o equitativamente, e a rifonderle le spese di causa.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, la ontestava la fondatezza della domanda della Pt_1
, negando gli inadempimenti da quest'ultima addebitatile e sostenendo che era stata CP_1
invece proprio l'attrice a venir meno agli obblighi assunti con il suddetto contratto, non pagan- dole la somma di 31.188,12 € dovutale a titolo di partecipazione, nella misura del 50%, alle perdite registrate dalla suddetta impresa alberghiera. Sicché, in via riconvenzionale, chiedeva che l'attrice fosse condannata a pagarle tale somma.
I.1.3. Istruita la causa ed avvalsosi di un consulente tecnico d'ufficio, il Giudice ischi- tano, con una sentenza pubblicata il 7 novembre 2018, accoglieva «la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di parte convenuta», condannava quest'ultima a pagare alla la somma di 30.000,00 €, «oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda CP_1
al sodisfo», nonché a risarcirle i danni, liquidati in via equitativa in 5.000,00 €, «oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo», e a rifonderle le spese di rappresentanza e difesa, e poneva a carico della medesima attrice il compenso e gli accessori liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio.
I.2.1. Con una citazione notificata alla il 7 maggio 2019, la ppellava CP_1 Parte_3
quindi a questa Corte sostenendo, in sintesi, che il primo Giudice:
1) aveva violato gli artt. 2552 c.c. e 112 e 132, co. 2, c.p.c. nell'affermare che ella non aveva rispettato l'obbligo di rendiconto posto a carico dell'associante dall'art. 2552, co. 3, c.c.
2) aveva, in violazione dell'art. 1456 c.c. e sulla base di una motivazione contraddittoria, fatto discendere la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione dalla mera mani- festazione della Caropreso di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimo contratto, ma da considerare di mero stile e pertanto inefficace, e dunque erronea- mente omesso di valutare l'importanza degli inadempimenti contrattuali addebitatile;
3) aveva inoltre omesso di spiegare le ragioni per le quali l'aveva condannata a pagare alla controparte la somma di 30.000,00 € indicata dal consulente tecnico d'ufficio e quella di
5.000,00 € a titolo risarcitorio;
4) aveva errato nel condannarla a rifondere alla controparte le «spese di lite», anziché compensarle.
Chiedeva pertanto a questa Corte di rigettare «ogni domanda di risoluzione e risarci- mento danni come proposta da » mei suoi confronti e di condannare l'appel- Parte_4
lata a rifonderle le spese di entrambi i gradi del processo.
2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 24 dicembre 2019, la chiedeva CP_1
che l'eccezione di nullità della clausola risolutiva espressa sollevata dalla controparte per la prima volta con l'atto d'appello fosse dichiarata inammissibile poiché in contrasto con l'art. 345
c.p.c., che l'avverso appello fosse rigettato per l'infondatezza di tutti i suoi motivi che la Pt_1
fosse condannata a rifonderle anche le spese del processo d'appello e che queste fossero di- stratte in favore del proprio difensore.
2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Come più volte condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del con- tratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sic- ché quella che attribuisca a ciascuno dei contraenti la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'altro non adempia a qualsiasi degli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per in- determinatezza dell'oggetto (in tal senso v., ad es., Cass. 32655/2021 e 4796/2016) o – il che
è, in sostanza, lo stesso – comunque inidonea, poiché di mero stile, ad essere inquadrata nell'ambito dell'art. 1456 c.c., nulla sostanzialmente aggiungendo alle generali previsioni di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., secondo le quali il contratto può essere risolto per l'inadempimento di una delle parti ai propri obblighi contrattuali solo qualora tale inadempimento non sia di
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (in tal senso, v., ad es., Cass.
5147/2001, 5169/1990 e 6827/1983).
Ciò posto, non par dubbio che – come in sostanza sostenuto dalla on il secondo Pt_1
motivo del suo appello – la clausola di cui alla lettera I) del contratto di associazione in parteci- pazione nella specie in questione deve essere giudicata inidonea a consentire alla di CP_1
avvalersene al fine di risolvere il contratto a causa dell'inadempimento della controparte ad una o più degli obblighi contrattuali posti a carico di quest'ultima.
Essa, infatti, sotto la rubrica «RISOLUZIONE DEL CONTRATTO», recita: «Tutte le obbli- gazioni nascenti a carico delle parti con la sottoscrizione del presente contratto hanno specifica natura essenziale e la loro violazione determinerà ipso iure la risoluzione del presente contratto per inadempimento con il risarcimento dei danni a carico della parte inadempiente».
Erra poi la nel sostenere che l'eccezione in proposito formulata dalla CP_1 Pt_1
per la prima volta con il suo appello è inammissibile poiché in contrasto con l'art. 345 c.p.c., giacché si tratta di un'eccezione rilevabile anche d'ufficio.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di asso- ciazione in partecipazione avanzata dalla invocando la suddetta clausola e non an- CP_1
che le generali previsioni di cui agli artt. 1543 e 1545 c.c. e comunque senza nulla allegare in ordine all'importanza degli inadempimenti da lei addebitati alla controparte e dunque non inter- pretabile come implicitamente volta ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione giudi- ziale del suddetto contratto avrebbe dovuto dal Tribunale e deve ora, in riforma della sentenza impugnata, essere rigettata da questa Corte, con il conseguente rigetto anche delle domande restitutorie e risarcitorie che da essa dipendono, pure erroneamente accolte dal Giudice di primo grado, e il conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure mosse dalla lla Pt_1
sentenza appellata.
II.2. L'accoglimento dell'appello della la conseguente riforma della sentenza Pt_1
appellata importano poi anche la caducazione dei capi di detta sentenza concernenti la regola- mentazione delle spese del processo di primo grado, che pertanto vanno nuovamente regolate, insieme a quelle del processo d'appello, sulla base di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, sicché quelle di rappresentanza e difesa vanno integralmente compensate
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tra le parti, reciprocamente soccombenti, posto il mancato accoglimento della domanda ricon- venzionale che la veva proposto al Giudice di prime cure e non ha in alcun modo ripro- Pt_1
posto a questa Corte, mentre quelle occorse per la consulenza tecnica espletata nel corso del processo di primo grado vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione distaccata di Ischia, n. 9727/2018, pubblicata il 7 novembre 2018, proposto da ontro il 7 maggio 2019: Parte_1 Controparte_1
A) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le do- mande della accolte dal Giudice di primo grado;
CP_1
B) compensa tra le parti integralmente le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del processo di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2430/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1