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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 16.09.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati per l'opposta e per essa dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 Controparte_2
Vento per l'opponente visto l'art. 281 sexies c.p.c. Parte_1
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1424/23 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
VERTENTE TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Vento, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
e per essa (P. IVA n. Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, giusta procura in atti.
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
con citazione spedita con pec del Parte_1
6.11.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 248/23 (proc. monitorio n. 1026/23 RG) - notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito dell'atto presso la casa comunale in data 27.9.2023 – recante ingiunzione di pagamento - rivoltagli quale fideiussore e garante della
[...]
- in solido con la debitrice principale, Controparte_3
dell'importo di euro 87.541,26, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e spese legali del procedimento monitorio, concludendo per la relativa revoca, annullamento o, comunque, la declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia, nonché per la dichiarazione che
“nulla è dovuto dall'odierno opponente nei confronti di
[...]
a nessun titolo e/o in ragione del rapporto di conto CP_1
corrente bancario n. 1000.992 (in seguito n. 1000.3583) e dell'accessoria garanzia fideiussoria prestata in data
22.9.2009”.
pag. 2/8 Con i motivi di opposizione articolati, l'opponente, in particolare, ha lamentato: a) la mancanza di prova scritta del credito (con riferimento all'estratto autentico notarile, agli estratti conto relativi al corrente bancario acceso in data
13.7.2004 dalla debitrice principale Controparte_3
presso l'istituto di credito , filiale di Controparte_4
Barcellona P.G.); b) l'inefficacia della garanzia personale prestata a favore della correntista fino alla concorrenza massima di euro 45.500,00, per nullità assoluta ed insanabile del contratto di fideiussione (per entrambe le censure prospettando ricadute sui requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità della pretesa monitoriamente azionata;
carenza di certezza prospettata anche alla luce del motivo con cui è stata denunciata la erronea contabilizzazione degli interessi rispetto al capitale successivamente alla chiusura del rapporto di conto corrente avvenuto nel mese di maggio 2015 e rispetto al capitale durante la vigenza del rapporto di conto corrente); c) difformità degli interessi convenzionali applicati al rapporto di conto corrente - indipendentemente dalla loro esatta indicazione e dalla legittimità degli stessi - rispetto a quelli originariamente pattuiti nel contratto di apertura di credito del 25.09.2009.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di Controparte_1
- rappresentata da - acquirente pro Controparte_2
pag. 3/8 soluto dei crediti ceduti in blocco da - in Controparte_5
forza di contratto del 10 dicembre 2020 - titolare ab origine del rapporto di conto corrente del 13/07/2004 contraddistinto dal n.
1000/00000992 (ora posizione a sofferenza n.
06996/1000/3583) e dell'apertura di credito in conto corrente a favore della a valere sul detto Controparte_6
conto corrente per l'importo di € 30.000,00, garantita dalla fideiussione omnibus, fino alla concorrenza di € 45.500,00, rilasciata da – la quale, richiamando la Parte_1
comunicazione di revoca degli affidamenti valevoli sul conto corrente n. 1000/00000992 e l'intimazione di pagamento immediato del saldo dello scoperto in essere(raccomandata a/r del 31.07.2014 con contestuale informativa al fideiussore della revoca) ha concluso per la concessione della provvisoria esecutività e conferma del DI opposto.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 24.06.2024, è stata rinviata, su istanza concorde delle parti, “per la pendenza di trattative volte al bonario componimento della lite”.
La stessa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
La causa va definita con sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere.
pag. 4/8 Dalle dichiarazioni contenute negli atti di causa, infatti, si apprende che “tra le parti è intervenuto accordo transattivo”, riconosciuto espressamente dalla difesa della creditrice convenuta opposta la quale, concordemente, ha concluso per la declaratoria di
“estinzione del processo a spese legali compensate” (cfr., da ultimo, note di trattazione scritta per l'udienza del 16.09.2025 a firma Avv. Antonio Schiavone).
La conclusione di accordo trova, altresì, conferma nelle dichiarazioni riferibili alla difesa dell'opponente stante, in particolare, il riferimento alla regolare esecuzione dell'accordo, seguita dalla comunicazione PEC in data 22.7.2025 con cui “la difesa dell'opponente ha notificato a controparte la propria formale rinuncia al giudizio. Con comunicazione PEC in data
23.7.2025, il difensore di ha a sua volta comunicato la CP_1
propria accettazione della suddetta rinuncia” (cfr. cfr., da ultimo, note di trattazione scritta per l'udienza del 16.09.2025 a firma Avv.
Giuseppe Vento).
Dalla consultazione del fascicolo telematico, inoltre, si evince il deposito, curato dalla difesa dell'opponente, di atto datato
22.7.2025 e rubricato “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI
ATTI DEL GIUDIZIO” trasmesso a mezzo pec alla difesa della opposta (cfr. docc. acclusi alla nota di deposito del 5.09.2025).
Sicché – riscontrata la trasmissione della dichiarazione di rinuncia pag. 5/8 resa dal difensore nell'interesse di , unitamente Parte_1
alla dichiarazione di “ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA AGLI
ATTI DEL GIUDIZIO” anch'essa trasmessa con successiva pec del
23.7.2025 a cura della difesa dell'opposta – non resta al Tribunale che prendere atto dell'avvento di circostanze – costituite, nella sostanza, dall'accordo bonario raggiunto tra le parti, testimoniato dalle chiare e concordanti dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori costituiti – tali da rendere superflua una pronuncia di merito e, quindi, idonee a cedere il passo ad una pronuncia meramente ricognitiva (anche in punto di accordo raggiunto sulle spese processuali).
La mancanza, in atti, di procura speciale in forma pubblica riferibile alla posizione dell'opponente – non costituendo, la procura alle liti autenticata dal difensore, valido equipollente della procura speciale che occorre allorché la dichiarazione di rinuncia sia resa dal procuratore della parte alla quale vogliono imputarsi gli effetti ex art. 306 c.p.c. (in presenza di tutti gli altri presupposti della fattispecie estintiva tipizzata dalla citata norma) -non preclude la definizione del procedimento con le forme della sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere.
L'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese – come si evince dalle dichiarazioni e conclusioni contenute, da ultimo, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16.9.2025 – depone per la loro pag. 6/8 compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1424/23 R.G., così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
SPESE compensate;
Barcellona P.G. 18.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 7/8 pag. 8/8