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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2016 (a cui è riunito il procedimento N.R.G. 2214/2016)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179/2016 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
LAZZINI
ATTORE contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO AMERINI CONVENUTO a cui è stato riunito il procedimento r.g. n. 2214/2016, proposto da
, Controparte_1 CP_2 CP_3
E con l'Avv. Controparte_4 Controparte_5
FRANCESCO AMERINI ATTORI/ OPPONENTI
(C.F. ) con l'Avv. ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
LAZZINI CONVENUTO/ OPPOSTO
con l'intervento di E A MEZZO DELLA Controparte_6 CP_7
MANDATARIA con il patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI CP_8
1 INTERVENUTI
₪₪₪
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. , a mezzo della Parte_1
mandataria premesso di aver stipulato con la società Parte_2 [...]
un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un Parte_3
immobile sito nel Comune di Scarlino, ha convenuto in giudizio la predetta società al fine di ottenere la risoluzione del contratto inter-partes per inadempimento dell'utilizzatrice, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione del bene e imputazione delle somme medio tempore pagate dalla a titolo di indennizzo per l'utilizzazione del Controparte_1
bene.
Disposto il mutamento del rito, il presente procedimento è stato riunito con quello recante r.g.n. 2214/2016 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa nonché dai fideiussori CP_1 CP_2
e in relazione al
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
credito azionato nei loro confronti da per il pagamento Parte_1
dei canoni di leasing con il decreto ingiuntivo n.576 del 6 giugno 20216
Con ordinanza riservata del 22.03.2017 il Giudice, pur rilevando l'insussistenza dell'obbligo di introdurre la mediazione quale condizione di procedibilità, ha ordinato comunque alle parti di esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 d.lvo 28/2010 (mediazione delegata), in quanto ritenuto utile in relazione all'oggetto della controversia e
2 alle difese svolte dai convenuti in punto di usurarietà degli interessi pattuiti e degli ulteriori addebiti ritenuti illegittimi nel contratto inter-partes.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita con consulenza tecnico d'ufficio e in corso di causa sono intervenute, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., e a mezzo della Controparte_6 Controparte_7
mandataria quali successori a titolo particolare rispettivamente Parte_4
nel rapporto contrattuale controverso e nel credito ingiunto.
All'udienza del 30.11.2021, precisate una prima volta le conclusioni, la causa
è stata rimessa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione al magistrato scrivente in applicazione dei nuovi criteri tabellari medio tempore intervenuti.
All'udienza del 16.07.2024 le parti, reiterando le conclusioni già rassegnate, hanno così concluso come segue.
Per parte attrice, come da ricorso ex articolo 702 bis, memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 e comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., in particolare “ non accettando il contraddittorio (essendo sul punto carente di legittimazione passiva) sulla domanda riconvenzionale ex adverso avanzata e/o su qualsiasi domanda di risarcimento danni, di errata segnalazione in centrale rischi, di revocazione di somme, di restituzione di somme, di ripetizione di somme, di accertamento di usura e/o anatocismo, di contestazione sui conteggi e capitalizzazione degli interessi, di contestazioni sulla validità dei titoli e/o delle garanzie ed opponendosi, su tali questione, all'eventuale richiesta di estromissione della Parte_1
Per parte convenuta: “In via preliminare – rilevato la mancata comparazioni di nonché della mandataria nel procedimento Parte_1 Parte_5
di mediazione (affidato alla presenza del solo avvocato difensore) dichiarare
3 improcedibile le azioni e le domande sostenute in questo processo dalla controparte.
In via Istruttoria disporre la Consulenza tecnica così come richiesta nella memoria dell'articolo 183 sesto comma numero 2 c.p.c. di Controparte_1
ed anche nella memoria dell'articolo 183 sesto comma numero 2 c.p.c. del 14 febbraio 2017 (causa numero 2214/2016) anche richiamando il C.T.U. dott.
a chiarimenti sui punti osservati nelle note critiche alla C.T.U ma Per_1
che il Consulente non ha preso in considerazione ritenendole estranee al quesito.
Nel merito.
- revocato il decreto ingiuntivo numero 576/2016 del 6 giugno 2016 - respingere poiché infondata e comunque non provata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell'opponente Parte_1
e dei fideiussori Controparte_1 CP_2 CP_3
e accertando e dichiarando la nullità Controparte_4 Controparte_5
del contratto di leasing del 27 aprile 2005 e del collegato contratto di compravendita del 27 aprile 2005 (Notaio Repertorio 27029, Persona_2
raccolta 11107) e perciò accertando e dichiarando che la proprietà dell'immobile ubicato in Scarlino, località La Botte, realizzato su area censita al N.C.E.U al foglio 9, mappale 66, subalterno 2, metri quadri 2.800,00=, appartiene a Controparte_1
b. in subordine, nominato il consulente tecnico conferendo incarico di determinare il valore residuo dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e stabilita – previa, se del caso, nomina del consulente tecnico contabile – l'entità del giusto compenso remunerativo del godimento del bene immobile sino alla data di rilascio, condannare – pronunciando anche in via
4 riconvenzionale – mandataria di Pt_5 Pt_1 Parte_1
alla restituzione in favore di della parte del Controparte_1
maggiore importo trattenuto da (composto dalla Parte_1
sommatoria del valore residuo dell'immobile nonché dei canoni pagati da
per complessivi euro 513.000,00= oltre iva) Controparte_1
determinato sottraendo da esso il risarcimento del danno e l'equo compenso a fronte dell'uso fatto sino al rilascio effettivo.
Ciò premesso deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che la norma che disciplina la mediazione delegata, ovvero originariamente il comma 2 del d. lgs. n. 28/2010 ed attualmente l'articolo 5 quater inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cosiddetta "Riforma Cartabia"), dispone chiaramente che
“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. E ciò a pena di improcedibilità appunto, in quanto anche il mancato esperimento della mediazione in seguito all'ordine del Giudice integra, comunque, una forma di inattività espressamente sanzionata con l'improcedibilità.
Né l'articolo 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 (prima) e l'articolo 5 quater (oggi) prevedono alcun meccanismo di sanatoria una volta che si è verificata la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione
(App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).
In ogni caso, ritiene il Tribunale che lo sbarramento temporale previsto, a pena di decadenza, per la formulazione dell'eccezione di parte o per il rilievo officioso del Giudice entro la prima udienza si riferiscano, per espressa previsione di legge, solo all'ipotesi in cui la mediazione non sia stata preventivamente introdotta, ma non anche al momento successivo in cui,
5 disposta la mediazione (il cui mancato esperimento sia stato tempestivamente eccepito o rilevato nei termini decadenziali anzidetti), il Giudice debba invece verificare il corretto svolgimento della mediazione già disposta.
Ed infatti la norma non prevede in questo caso alcun termine decadenziale per l'eccezione di parte o il rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda, ma stabilisce genericamente che a tale udienza (intendendosi con ciò quella fissata per la verifica dell'esito della mediazione), il Giudice dichiari l'improcedibilità della domanda se la condizione di procedibilità non è stata assolta (cfr. articolo 5 comma 2 ultimo periodo), trovandoci dunque al cospetto in questo secondo caso ad un'eccezione in senso lato.
Quanto, poi, all'individuazione del soggetto onerato di introdurre la mediazione deve sin da ora rilevarsi che nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo la legge non chiarisce quali siano le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione, avendo il legislatore specificato esclusivamente che la procedura di mediazione obbligatoria venga avviata in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione. Ciò aveva determinato molteplici dubbi interpretativi.
È quindi intervenuta la Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. Civ.
SS.UU. n. 19596/2020) con la quale, dirimendo il contrasto venutosi a creare in giurisprudenza e dottrina con riguardo alla parte sulla quale incombe l'onere di promuovere la procedura di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto di non confermare il precedente orientamento, espresso da una Sezione semplice (sentenza n. 24629/2015), che aveva ritenuto di individuare nell'opponente la parte onerata di avviare la procedura.
Con articolata motivazione, da intendersi in questa sede integralmente
6 richiamata e alla quale appare opportuno aderire in ossequio al principio della funzione nomofilattica delle pronunce della Suprema Corte, specialmente di quelle emesse a Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno, infatti, enunciato il principio di diritto per il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/10, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione delle parti è solo formalmente invertita, ricoprendo il convenuto opposto la posizione di attore in senso sostanziale, e che l'opposizione non è la mera impugnazione del decreto ingiuntivo, ma ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulle diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti, atteso che –se si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte- la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà
l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
7 A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno ritenuto decisivo quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono illegittime se ricollegano all'inerzia la decadenza dall'azione giudiziaria. Ciò in quanto l'ipotesi di giurisdizione condizionata non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'art. 24 Cost.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, preferito la soluzione che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale, ritenendo che il mancato assolvimento dell'onere di avviare la procedura di mediazione, gravante sulla parte che ha instaurato la controversia con il ricorso per decreto ingiuntivo, comporti la improcedibilità della domanda di pagamento e sia incompatibile con la perdurante efficacia del decreto, comportandone la revoca.
A ciò deve aggiungersi, sempre in via generale che, una volta avviata la procedura di mediazione ad opera del soggetto a ciò onerato, affinché la stessa possa dirsi esperita, è necessario che il tentativo di conciliazione sia effettivo e cioè che le parti si presentino comunque in mediazione, pur dichiarando di non volersi conciliare. Diversamente, se nessuna delle parti si presenta, la mediazione può dirsi come di fatto mai avviata. Se nessuna delle parti si presenta al primo incontro, la condizione di procedibilità non è assolta.
A questa ipotesi, la giurisprudenza ha equiparato anche il caso in cui le parti non siano presenti personalmente essendo invece presenti unicamente i difensori muniti di generico mandato alle liti posto che, per quanto sopra detto, la partecipazione al primo incontro deve essere effettiva e la legge impone la partecipazione obbligatoria delle parti, personalmente, assistite dai difensori Cass. 8473/2019).
8 A tal proposito, la stessa giurisprudenza ha chiarito come la lettera dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro “non comporta che si tratti di attività̀ non delegabile” , per cui si deve ammettere “la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n.
1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del
D.Lgs 28/2010”).
La partecipazione, pertanto, può essere oggetto di delega. Tale delega, secondo la sentenza de qua, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore.
In tal caso, tuttavia, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, non integrano invece i requisiti richiesti dalla Cassazione la semplice procura alle liti che conferisca al difensore la possibilità di partecipare in sua sostituzione alla mediazione in assenza, giova ribadire, del conferimento di idonea procura speciale conferente il potere di disposizione del diritto sostanziale oggetto di controversia.
Conclusivamente, dunque, il poter di sostituire a sé stesso altri per la partecipazione alla mediazione può essere conferito solo con una procura speciale sostanziale.
9 Ciò posto, nel caso in esame il Giudice -con l'ordinanza riservata del
22.03.2017 – ha disposto la mediazione “delegata” ed assegnato alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, nulla dicendo esplicitamente sulla parte onerata ma disponendo genericamente che la domanda di mediazione dovesse essere attivata “dalle parti”.
Su tali basi il procedimento di mediazione è stato introdotto da parte dei convenuti, presenti personalmente con il difensore al primo incontro innanzi al mediatore, mentre per la convenuta era presente solo il difensore delle parti
(cfr. verbale del 9.10.2017 prodotto con nota di deposito del 28.11.2017, unitamente all'istanza di avvio della mediazione, alla lettera di invito e al successivo verbale del negativo del 30.10.2017).
Al riguardo occorre rilevare che, per quanto concerne la parte inviata alla mediazione , non è stata prodotta alcuna procura Parte_1
sostanziale conferita al difensore, né ve ne è traccia nel verbale di mediazione, non essendo dunque documentato che al legale fosse stata conferita procura speciale sostanziale idonea a disporre del diritto in contestazione.
Orbene, le conseguenze del mancato valido esperimento del procedimento di mediazione (non potendosi per le ragioni anzidette considerare tale il procedimento al quale le parti o loro procuratori sostanziali non abbiano partecipato personalmente), non possono che ricadere sulla parte attrice che, in entrambi i procedimenti riuniti ( ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. volto ad ottenere la risoluzione del contratto di leasing inter partes e opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei relativi canoni), è sempre
[...]
per i motivi già evidenziati. Parte_1
E ciò prescinde dal fatto che nella specie la procedura sia stata -di fatto- avviata dai convenuti sulla base delle generiche indicazioni del Giudice e ciò
10 per l'evidente ragione che nella specie non può ritenersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo in quanto la mediazione, sebbene ritualmente attivata dalla parte in concreto interessata, non è stata poi utilmente coltivata.
In conclusione, essendo pacifico il mancato espletamento della procedura di mediazione, va dichiarata la improcedibilità di tutte le domande proposte da nei procedimenti riuniti, con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbita.
In considerazione delle ragioni della decisione e dei contrasti interpretativi riguardanti la materia trattata all'epoca dell'introduzione della causa
(soprattutto con riferimento al soggetto onerato di introdurre la mediazione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo), appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE le domande proposte da Parte_1 Pt_1
nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti e, per l'effetto, REVOCA il
[...]
decreto ingiuntivo opposto.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
PONE le spese di ctu definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Grosseto 24.2.2025
Il Giudice
11 Dr.ssa Claudia Frosini
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179/2016 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
LAZZINI
ATTORE contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO AMERINI CONVENUTO a cui è stato riunito il procedimento r.g. n. 2214/2016, proposto da
, Controparte_1 CP_2 CP_3
E con l'Avv. Controparte_4 Controparte_5
FRANCESCO AMERINI ATTORI/ OPPONENTI
(C.F. ) con l'Avv. ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
LAZZINI CONVENUTO/ OPPOSTO
con l'intervento di E A MEZZO DELLA Controparte_6 CP_7
MANDATARIA con il patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI CP_8
1 INTERVENUTI
₪₪₪
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. , a mezzo della Parte_1
mandataria premesso di aver stipulato con la società Parte_2 [...]
un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un Parte_3
immobile sito nel Comune di Scarlino, ha convenuto in giudizio la predetta società al fine di ottenere la risoluzione del contratto inter-partes per inadempimento dell'utilizzatrice, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione del bene e imputazione delle somme medio tempore pagate dalla a titolo di indennizzo per l'utilizzazione del Controparte_1
bene.
Disposto il mutamento del rito, il presente procedimento è stato riunito con quello recante r.g.n. 2214/2016 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa nonché dai fideiussori CP_1 CP_2
e in relazione al
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
credito azionato nei loro confronti da per il pagamento Parte_1
dei canoni di leasing con il decreto ingiuntivo n.576 del 6 giugno 20216
Con ordinanza riservata del 22.03.2017 il Giudice, pur rilevando l'insussistenza dell'obbligo di introdurre la mediazione quale condizione di procedibilità, ha ordinato comunque alle parti di esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 d.lvo 28/2010 (mediazione delegata), in quanto ritenuto utile in relazione all'oggetto della controversia e
2 alle difese svolte dai convenuti in punto di usurarietà degli interessi pattuiti e degli ulteriori addebiti ritenuti illegittimi nel contratto inter-partes.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita con consulenza tecnico d'ufficio e in corso di causa sono intervenute, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., e a mezzo della Controparte_6 Controparte_7
mandataria quali successori a titolo particolare rispettivamente Parte_4
nel rapporto contrattuale controverso e nel credito ingiunto.
All'udienza del 30.11.2021, precisate una prima volta le conclusioni, la causa
è stata rimessa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione al magistrato scrivente in applicazione dei nuovi criteri tabellari medio tempore intervenuti.
All'udienza del 16.07.2024 le parti, reiterando le conclusioni già rassegnate, hanno così concluso come segue.
Per parte attrice, come da ricorso ex articolo 702 bis, memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 e comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., in particolare “ non accettando il contraddittorio (essendo sul punto carente di legittimazione passiva) sulla domanda riconvenzionale ex adverso avanzata e/o su qualsiasi domanda di risarcimento danni, di errata segnalazione in centrale rischi, di revocazione di somme, di restituzione di somme, di ripetizione di somme, di accertamento di usura e/o anatocismo, di contestazione sui conteggi e capitalizzazione degli interessi, di contestazioni sulla validità dei titoli e/o delle garanzie ed opponendosi, su tali questione, all'eventuale richiesta di estromissione della Parte_1
Per parte convenuta: “In via preliminare – rilevato la mancata comparazioni di nonché della mandataria nel procedimento Parte_1 Parte_5
di mediazione (affidato alla presenza del solo avvocato difensore) dichiarare
3 improcedibile le azioni e le domande sostenute in questo processo dalla controparte.
In via Istruttoria disporre la Consulenza tecnica così come richiesta nella memoria dell'articolo 183 sesto comma numero 2 c.p.c. di Controparte_1
ed anche nella memoria dell'articolo 183 sesto comma numero 2 c.p.c. del 14 febbraio 2017 (causa numero 2214/2016) anche richiamando il C.T.U. dott.
a chiarimenti sui punti osservati nelle note critiche alla C.T.U ma Per_1
che il Consulente non ha preso in considerazione ritenendole estranee al quesito.
Nel merito.
- revocato il decreto ingiuntivo numero 576/2016 del 6 giugno 2016 - respingere poiché infondata e comunque non provata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell'opponente Parte_1
e dei fideiussori Controparte_1 CP_2 CP_3
e accertando e dichiarando la nullità Controparte_4 Controparte_5
del contratto di leasing del 27 aprile 2005 e del collegato contratto di compravendita del 27 aprile 2005 (Notaio Repertorio 27029, Persona_2
raccolta 11107) e perciò accertando e dichiarando che la proprietà dell'immobile ubicato in Scarlino, località La Botte, realizzato su area censita al N.C.E.U al foglio 9, mappale 66, subalterno 2, metri quadri 2.800,00=, appartiene a Controparte_1
b. in subordine, nominato il consulente tecnico conferendo incarico di determinare il valore residuo dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e stabilita – previa, se del caso, nomina del consulente tecnico contabile – l'entità del giusto compenso remunerativo del godimento del bene immobile sino alla data di rilascio, condannare – pronunciando anche in via
4 riconvenzionale – mandataria di Pt_5 Pt_1 Parte_1
alla restituzione in favore di della parte del Controparte_1
maggiore importo trattenuto da (composto dalla Parte_1
sommatoria del valore residuo dell'immobile nonché dei canoni pagati da
per complessivi euro 513.000,00= oltre iva) Controparte_1
determinato sottraendo da esso il risarcimento del danno e l'equo compenso a fronte dell'uso fatto sino al rilascio effettivo.
Ciò premesso deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che la norma che disciplina la mediazione delegata, ovvero originariamente il comma 2 del d. lgs. n. 28/2010 ed attualmente l'articolo 5 quater inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cosiddetta "Riforma Cartabia"), dispone chiaramente che
“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. E ciò a pena di improcedibilità appunto, in quanto anche il mancato esperimento della mediazione in seguito all'ordine del Giudice integra, comunque, una forma di inattività espressamente sanzionata con l'improcedibilità.
Né l'articolo 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 (prima) e l'articolo 5 quater (oggi) prevedono alcun meccanismo di sanatoria una volta che si è verificata la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione
(App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).
In ogni caso, ritiene il Tribunale che lo sbarramento temporale previsto, a pena di decadenza, per la formulazione dell'eccezione di parte o per il rilievo officioso del Giudice entro la prima udienza si riferiscano, per espressa previsione di legge, solo all'ipotesi in cui la mediazione non sia stata preventivamente introdotta, ma non anche al momento successivo in cui,
5 disposta la mediazione (il cui mancato esperimento sia stato tempestivamente eccepito o rilevato nei termini decadenziali anzidetti), il Giudice debba invece verificare il corretto svolgimento della mediazione già disposta.
Ed infatti la norma non prevede in questo caso alcun termine decadenziale per l'eccezione di parte o il rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda, ma stabilisce genericamente che a tale udienza (intendendosi con ciò quella fissata per la verifica dell'esito della mediazione), il Giudice dichiari l'improcedibilità della domanda se la condizione di procedibilità non è stata assolta (cfr. articolo 5 comma 2 ultimo periodo), trovandoci dunque al cospetto in questo secondo caso ad un'eccezione in senso lato.
Quanto, poi, all'individuazione del soggetto onerato di introdurre la mediazione deve sin da ora rilevarsi che nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo la legge non chiarisce quali siano le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione, avendo il legislatore specificato esclusivamente che la procedura di mediazione obbligatoria venga avviata in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione. Ciò aveva determinato molteplici dubbi interpretativi.
È quindi intervenuta la Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. Civ.
SS.UU. n. 19596/2020) con la quale, dirimendo il contrasto venutosi a creare in giurisprudenza e dottrina con riguardo alla parte sulla quale incombe l'onere di promuovere la procedura di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto di non confermare il precedente orientamento, espresso da una Sezione semplice (sentenza n. 24629/2015), che aveva ritenuto di individuare nell'opponente la parte onerata di avviare la procedura.
Con articolata motivazione, da intendersi in questa sede integralmente
6 richiamata e alla quale appare opportuno aderire in ossequio al principio della funzione nomofilattica delle pronunce della Suprema Corte, specialmente di quelle emesse a Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno, infatti, enunciato il principio di diritto per il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/10, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione delle parti è solo formalmente invertita, ricoprendo il convenuto opposto la posizione di attore in senso sostanziale, e che l'opposizione non è la mera impugnazione del decreto ingiuntivo, ma ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulle diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti, atteso che –se si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte- la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà
l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
7 A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno ritenuto decisivo quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono illegittime se ricollegano all'inerzia la decadenza dall'azione giudiziaria. Ciò in quanto l'ipotesi di giurisdizione condizionata non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'art. 24 Cost.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, preferito la soluzione che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale, ritenendo che il mancato assolvimento dell'onere di avviare la procedura di mediazione, gravante sulla parte che ha instaurato la controversia con il ricorso per decreto ingiuntivo, comporti la improcedibilità della domanda di pagamento e sia incompatibile con la perdurante efficacia del decreto, comportandone la revoca.
A ciò deve aggiungersi, sempre in via generale che, una volta avviata la procedura di mediazione ad opera del soggetto a ciò onerato, affinché la stessa possa dirsi esperita, è necessario che il tentativo di conciliazione sia effettivo e cioè che le parti si presentino comunque in mediazione, pur dichiarando di non volersi conciliare. Diversamente, se nessuna delle parti si presenta, la mediazione può dirsi come di fatto mai avviata. Se nessuna delle parti si presenta al primo incontro, la condizione di procedibilità non è assolta.
A questa ipotesi, la giurisprudenza ha equiparato anche il caso in cui le parti non siano presenti personalmente essendo invece presenti unicamente i difensori muniti di generico mandato alle liti posto che, per quanto sopra detto, la partecipazione al primo incontro deve essere effettiva e la legge impone la partecipazione obbligatoria delle parti, personalmente, assistite dai difensori Cass. 8473/2019).
8 A tal proposito, la stessa giurisprudenza ha chiarito come la lettera dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro “non comporta che si tratti di attività̀ non delegabile” , per cui si deve ammettere “la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n.
1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del
D.Lgs 28/2010”).
La partecipazione, pertanto, può essere oggetto di delega. Tale delega, secondo la sentenza de qua, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore.
In tal caso, tuttavia, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, non integrano invece i requisiti richiesti dalla Cassazione la semplice procura alle liti che conferisca al difensore la possibilità di partecipare in sua sostituzione alla mediazione in assenza, giova ribadire, del conferimento di idonea procura speciale conferente il potere di disposizione del diritto sostanziale oggetto di controversia.
Conclusivamente, dunque, il poter di sostituire a sé stesso altri per la partecipazione alla mediazione può essere conferito solo con una procura speciale sostanziale.
9 Ciò posto, nel caso in esame il Giudice -con l'ordinanza riservata del
22.03.2017 – ha disposto la mediazione “delegata” ed assegnato alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, nulla dicendo esplicitamente sulla parte onerata ma disponendo genericamente che la domanda di mediazione dovesse essere attivata “dalle parti”.
Su tali basi il procedimento di mediazione è stato introdotto da parte dei convenuti, presenti personalmente con il difensore al primo incontro innanzi al mediatore, mentre per la convenuta era presente solo il difensore delle parti
(cfr. verbale del 9.10.2017 prodotto con nota di deposito del 28.11.2017, unitamente all'istanza di avvio della mediazione, alla lettera di invito e al successivo verbale del negativo del 30.10.2017).
Al riguardo occorre rilevare che, per quanto concerne la parte inviata alla mediazione , non è stata prodotta alcuna procura Parte_1
sostanziale conferita al difensore, né ve ne è traccia nel verbale di mediazione, non essendo dunque documentato che al legale fosse stata conferita procura speciale sostanziale idonea a disporre del diritto in contestazione.
Orbene, le conseguenze del mancato valido esperimento del procedimento di mediazione (non potendosi per le ragioni anzidette considerare tale il procedimento al quale le parti o loro procuratori sostanziali non abbiano partecipato personalmente), non possono che ricadere sulla parte attrice che, in entrambi i procedimenti riuniti ( ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. volto ad ottenere la risoluzione del contratto di leasing inter partes e opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei relativi canoni), è sempre
[...]
per i motivi già evidenziati. Parte_1
E ciò prescinde dal fatto che nella specie la procedura sia stata -di fatto- avviata dai convenuti sulla base delle generiche indicazioni del Giudice e ciò
10 per l'evidente ragione che nella specie non può ritenersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo in quanto la mediazione, sebbene ritualmente attivata dalla parte in concreto interessata, non è stata poi utilmente coltivata.
In conclusione, essendo pacifico il mancato espletamento della procedura di mediazione, va dichiarata la improcedibilità di tutte le domande proposte da nei procedimenti riuniti, con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbita.
In considerazione delle ragioni della decisione e dei contrasti interpretativi riguardanti la materia trattata all'epoca dell'introduzione della causa
(soprattutto con riferimento al soggetto onerato di introdurre la mediazione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo), appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE le domande proposte da Parte_1 Pt_1
nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti e, per l'effetto, REVOCA il
[...]
decreto ingiuntivo opposto.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
PONE le spese di ctu definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Grosseto 24.2.2025
Il Giudice
11 Dr.ssa Claudia Frosini
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
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