Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 05/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1273 / 2021
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SAVINELLI ANNALISA ) che la rapp.ta e difende C.F._2
in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala De Benedictis CP_1
) C.F._3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 04-03-2021 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 21-09-2016 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'assegno mensile di invalidità civile;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione avverso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1
attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente
è affetta dalle seguenti patologie: deficit cognitivo di grado medio;
sindrome depressiva endoreattiva;
trabismo occhio destro;
scoliosi; anemia mediterranea.
Tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura del 77% dall'Agosto 2019
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1-08-
2019.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% CP_ ponendosi la quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1
dell'assegno di invalidità civile dall'1-08-2019;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la CP_ quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in complessivi €.500,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Annalisa
Savinelli dichiaratasi anticipataria.
Santa Maria Capua Vetere 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)