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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7026 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna SCIFONI Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Velletri (RM), Viale Roma n. 110, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto COLELLA (C.F. C.F._4
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Elisa MARULLO (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Velletri (RM) Viale C.F._6
Roma n. 83, giusta procura in atti;
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la parte appellante, in epigrafe indicata, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2337/2019 emessa dal Tribunale di Latina in composizione monocratica in persona della Dott.ssa
Paola Romana Lodolini in data 2.10.19, pubblicata il 07.10.19, nell'ambito del procedimento RG
7061/2015 notificata via pec il 9 ottobre 2019.
Entrambi gli appellati si sono costituiti.
1 Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dell'udienza del giorno 19 febbraio 2025, considerato che le parti non hanno depositato note di trattazione, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter IV comma cpc, all'udienza del 26.02.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno presentato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
2
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7026 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna SCIFONI Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Velletri (RM), Viale Roma n. 110, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto COLELLA (C.F. C.F._4
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Elisa MARULLO (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Velletri (RM) Viale C.F._6
Roma n. 83, giusta procura in atti;
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la parte appellante, in epigrafe indicata, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2337/2019 emessa dal Tribunale di Latina in composizione monocratica in persona della Dott.ssa
Paola Romana Lodolini in data 2.10.19, pubblicata il 07.10.19, nell'ambito del procedimento RG
7061/2015 notificata via pec il 9 ottobre 2019.
Entrambi gli appellati si sono costituiti.
1 Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dell'udienza del giorno 19 febbraio 2025, considerato che le parti non hanno depositato note di trattazione, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter IV comma cpc, all'udienza del 26.02.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno presentato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
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