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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1674/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1674 dell'anno 2022 RG
TRA in persona del suo Procuratore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cadorna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Milano, nel Corso Magenta, n. 84,
Attrice
Contro
in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto la condanna del Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle somme derivanti da crediti asseritamente vantati nei
[...] confronti dell'Ente Locale, e in particolare: € 22.112,71, per sorte capitale (oltre interessi moratori e anatocistici, maturati e maturandi, ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n.
231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12), nonché di € 1.299,69 a titolo di ulteriori interessi di mora e anatocistici così come indicati nelle Note Debito allegate all'atto di citazione, e di € 23.280,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. n.
231/02. Parte Al fine di suffragare la spiegata pretesa, ha dedotto di essere cessionaria di taluni crediti, cedutile pro soluto dalla società EL GI S.p.a.” (che ha prestato fornitura di energia elettrica/gas in favore del convenuto), tra CP_1
i quali rientra quello per cui è causa, in forza di contratti di cessione debitamente prodotti.
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto CP_1 al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per tutte le poste summenzionate.
In via d'ulteriore subordine, parte attrice ha chiesto la condanna del
[...]
ex art. 2041 c.c. . Controparte_2
Seppur ritualmente citato, il non si è Controparte_1 costituito, dacché ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 19.4.2023.
La causa, istruita documentalmente a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, viene ora in decisione.
*****
Giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile,
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674. Parte Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del il quale non CP_1 avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese dai gestori e fatte oggetto dei successivi contratti di cessione dei crediti.
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, parte attrice ha prodotto i contratti di
2 cessione del credito stipulati tra la stessa e la cedente Enel GI S.p.A., in data 24.9.2018 e 24.6.2022 (cfr. allegati nn. 7 e 8 all'atto di citazione e 14 B alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cpc).
Nel caso in scrutinio, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società attrice circa la stipulazione di un valido ed efficace contratto di somministrazione in forma scritta, per ciò che attiene alla fornitura erogata in regime di libero mercato (cfr. all. 15 Enel GI contratto;
all. 16 ), nonché circa l'allegato inadempimento del - Controparte_1 consistente appunto nel mancato pagamento della fornitura di gas ed energia elettrica - non incombendo sull'attrice anche l'onere di dimostrare un contratto scritto per le attività di somministrazione erogate in regime di Salvaguardia e
FUI siccome aventi queste fonte legale e non convenzionale, rispetto alle quali ha prodotto le “Condizioni Contrattuali di Fornitura-Servizio di Salvaguardia”,
“Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo” dal 2019 al 2023, oltre che le relative fatture (cfr. all. 15 , all. 15 Controparte_3 CP_4
, all. 15 Enel GI spa, all. 15 FT sotto ND Enel GI).
[...]
Dalla prodotta documentazione, pertanto, è possibile evincere che Enel
GI, tanto per la fornitura di energia elettrica quanto per la fornitura di gas naturale, “è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art.
1.4 della legge
125/07, come esercente la salvaguardia..”, tra le altre aree, per la Regione Sicilia ed altresì individuata come fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale.
Ed invero, ai sensi degli artt.16 e 17 del R.D. n.2440/1923 per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost. (cfr. Cass. n.9219/2014).
3 Dunque, “in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, (…), la relativa stipulazione deve avere luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”; “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (v. Cass., n.5996/2022). In particolare, per quel che in questa sede ci interessa, “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente)” (così, Tribunale di Catanzaro, n.1286/2023).
Diversamente, per la fornitura di gas ed energia elettrica erogata in regime di
Salvaguardia per la Regione Sicilia ed in regime di Fornitura di Ultima Istanza
(regime che risulta specificamente indicato nelle fatture azionate, tutte versate in atti), va rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel
c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che
4 non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della Salvaguardia” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022).
Può, pertanto, dirsi raggiunta la prova dell'originaria fonte negoziale del credito e della validità ed efficacia della cessione in scrutinio;
di contro, il non CP_1 costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'esistenza di un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto né tantomeno l'avvenuto pagamento della prestazione domandata. Va, peraltro, precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
In definitiva, risulta provata la spettanza, in capo alla società attrice, del credito per sorte capitale pari ad € 22.112,17.
Il precipitato giuridico di tale debenza è la ricorrenza delle condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002: a mente dell'art. 2 della succitata normativa, infatti, il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali trova applicazione, tra gli altri, rispetto ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Ai sensi del successivo art. 4, co.1, inoltre, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Parimenti, deve essere riconosciuta la sussistenza delle condizioni per Parte l'accoglimento della domanda avanzata da di condanna di parte opponente al pagamento degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva. Orbene, si osserva che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti
5 possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cassazione, sez. I, sen. 12 novembre 2014, n. 24160; Cassazione, sez. I, sen. 4 marzo 2011, n.
5218; Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n.
5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500) nel senso che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che:
1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultrasemestrali scaduti.
Ciò premesso sull'interpretazione dell'art. 1283 c.c., si rileva, quanto alla prima condizione, che parte attrice ha avanzato domanda rivolta ad ottenere detta tipologia di accessori con la citazione introduttiva e che tale domanda è formulata in maniera specifica e inequivoca. Parimenti devono dirsi soddisfatte la seconda e terza condizione, essendo scaduto da oltre sei mesi il termine di pagamento indicato nella fattura.
Occorre, altresì, esaminare la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002 spiegata da parte attrice. In merito, si osserva che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Orbene, si osserva che, nel caso di specie, sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento. Stante la contumacia del , tale onere non può dirsi Controparte_1 assolto, con la conseguenza che la domanda proposta dalla società attrice deve
6 essere accolta. In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante alla società opposta a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in euro 40,00 per ciascuna fattura insoluta (nel caso di specie, 121), ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, per complessivi € 4.840,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in ossequio al disposto del
D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 22.112,71 a titolo di sorte Parte_1 capitale, da maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, nonché della somma di € 4.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- condanna il a rifondere le Controparte_1
spese di lite affrontate da che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Trapani, 21.3. 2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1674 dell'anno 2022 RG
TRA in persona del suo Procuratore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cadorna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Milano, nel Corso Magenta, n. 84,
Attrice
Contro
in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto la condanna del Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle somme derivanti da crediti asseritamente vantati nei
[...] confronti dell'Ente Locale, e in particolare: € 22.112,71, per sorte capitale (oltre interessi moratori e anatocistici, maturati e maturandi, ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n.
231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12), nonché di € 1.299,69 a titolo di ulteriori interessi di mora e anatocistici così come indicati nelle Note Debito allegate all'atto di citazione, e di € 23.280,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. n.
231/02. Parte Al fine di suffragare la spiegata pretesa, ha dedotto di essere cessionaria di taluni crediti, cedutile pro soluto dalla società EL GI S.p.a.” (che ha prestato fornitura di energia elettrica/gas in favore del convenuto), tra CP_1
i quali rientra quello per cui è causa, in forza di contratti di cessione debitamente prodotti.
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto CP_1 al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per tutte le poste summenzionate.
In via d'ulteriore subordine, parte attrice ha chiesto la condanna del
[...]
ex art. 2041 c.c. . Controparte_2
Seppur ritualmente citato, il non si è Controparte_1 costituito, dacché ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 19.4.2023.
La causa, istruita documentalmente a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, viene ora in decisione.
*****
Giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile,
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674. Parte Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del il quale non CP_1 avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese dai gestori e fatte oggetto dei successivi contratti di cessione dei crediti.
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, parte attrice ha prodotto i contratti di
2 cessione del credito stipulati tra la stessa e la cedente Enel GI S.p.A., in data 24.9.2018 e 24.6.2022 (cfr. allegati nn. 7 e 8 all'atto di citazione e 14 B alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cpc).
Nel caso in scrutinio, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società attrice circa la stipulazione di un valido ed efficace contratto di somministrazione in forma scritta, per ciò che attiene alla fornitura erogata in regime di libero mercato (cfr. all. 15 Enel GI contratto;
all. 16 ), nonché circa l'allegato inadempimento del - Controparte_1 consistente appunto nel mancato pagamento della fornitura di gas ed energia elettrica - non incombendo sull'attrice anche l'onere di dimostrare un contratto scritto per le attività di somministrazione erogate in regime di Salvaguardia e
FUI siccome aventi queste fonte legale e non convenzionale, rispetto alle quali ha prodotto le “Condizioni Contrattuali di Fornitura-Servizio di Salvaguardia”,
“Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo” dal 2019 al 2023, oltre che le relative fatture (cfr. all. 15 , all. 15 Controparte_3 CP_4
, all. 15 Enel GI spa, all. 15 FT sotto ND Enel GI).
[...]
Dalla prodotta documentazione, pertanto, è possibile evincere che Enel
GI, tanto per la fornitura di energia elettrica quanto per la fornitura di gas naturale, “è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art.
1.4 della legge
125/07, come esercente la salvaguardia..”, tra le altre aree, per la Regione Sicilia ed altresì individuata come fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale.
Ed invero, ai sensi degli artt.16 e 17 del R.D. n.2440/1923 per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost. (cfr. Cass. n.9219/2014).
3 Dunque, “in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, (…), la relativa stipulazione deve avere luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”; “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (v. Cass., n.5996/2022). In particolare, per quel che in questa sede ci interessa, “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente)” (così, Tribunale di Catanzaro, n.1286/2023).
Diversamente, per la fornitura di gas ed energia elettrica erogata in regime di
Salvaguardia per la Regione Sicilia ed in regime di Fornitura di Ultima Istanza
(regime che risulta specificamente indicato nelle fatture azionate, tutte versate in atti), va rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel
c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che
4 non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della Salvaguardia” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022).
Può, pertanto, dirsi raggiunta la prova dell'originaria fonte negoziale del credito e della validità ed efficacia della cessione in scrutinio;
di contro, il non CP_1 costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'esistenza di un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto né tantomeno l'avvenuto pagamento della prestazione domandata. Va, peraltro, precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
In definitiva, risulta provata la spettanza, in capo alla società attrice, del credito per sorte capitale pari ad € 22.112,17.
Il precipitato giuridico di tale debenza è la ricorrenza delle condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002: a mente dell'art. 2 della succitata normativa, infatti, il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali trova applicazione, tra gli altri, rispetto ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Ai sensi del successivo art. 4, co.1, inoltre, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Parimenti, deve essere riconosciuta la sussistenza delle condizioni per Parte l'accoglimento della domanda avanzata da di condanna di parte opponente al pagamento degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva. Orbene, si osserva che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti
5 possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cassazione, sez. I, sen. 12 novembre 2014, n. 24160; Cassazione, sez. I, sen. 4 marzo 2011, n.
5218; Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n.
5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500) nel senso che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che:
1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultrasemestrali scaduti.
Ciò premesso sull'interpretazione dell'art. 1283 c.c., si rileva, quanto alla prima condizione, che parte attrice ha avanzato domanda rivolta ad ottenere detta tipologia di accessori con la citazione introduttiva e che tale domanda è formulata in maniera specifica e inequivoca. Parimenti devono dirsi soddisfatte la seconda e terza condizione, essendo scaduto da oltre sei mesi il termine di pagamento indicato nella fattura.
Occorre, altresì, esaminare la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002 spiegata da parte attrice. In merito, si osserva che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Orbene, si osserva che, nel caso di specie, sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento. Stante la contumacia del , tale onere non può dirsi Controparte_1 assolto, con la conseguenza che la domanda proposta dalla società attrice deve
6 essere accolta. In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante alla società opposta a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in euro 40,00 per ciascuna fattura insoluta (nel caso di specie, 121), ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, per complessivi € 4.840,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in ossequio al disposto del
D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 22.112,71 a titolo di sorte Parte_1 capitale, da maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, nonché della somma di € 4.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- condanna il a rifondere le Controparte_1
spese di lite affrontate da che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Trapani, 21.3. 2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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