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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14193/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a San Donato Milanese il 21.03.1975 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Castiglia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 20.12.1973 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Castiglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11/07/2015 in Pieve Emanuele (MI)
(anno 2015 atto n. 9 reg. parte 2 serie A)
In separazione dei beni. x□ separati con sentenza n. 5657/2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] cittadinanza Italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.la casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. viene assegnata alla SI.ra per 2 anni Pt_2 Pt_1
a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione (dal 7.07.2023 al 7.07.2025), la quale vivrà in essa con la IA . Il pagamento delle utenze saranno a carico della SI.ra Per_1 Pt_1
mentre le spese condominiali saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura di ½; al termine dei due anni la SI.ra lascerà la casa coniugale e il SI. potrà disporre autonomamente Pt_1 Pt_2
dell'immobile, in quanto proprietario esclusivo;
2.la IA, in quanto maggiorenne, potrà decidere dove risiedere ed abitare, senza condizionamento alcuno;
3.il Sig. erserà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento della IA la somma mensile Pt_2
di euro 500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese;
al termine di due anni a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione (dal 7.07.2023 al 7.07.2025), la SI.ra lascerà la casa coniugale e il mantenimento Pt_1
verrà versato direttamente alla IA;
Per_1
4.il padre contribuirà per il 100% delle spese scolastiche (rette e ripetizioni private), extrascolastiche
(viaggi studio);
5.il padre contribuirà invece per il 50 % per le spese dentistiche e mediche sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale etc.; per spese scolastiche limitatamente a libri e cancelleria ed extrascolastiche per sport, corsi estivi e grest etc;
6.gli assegni famigliari, a far data dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, verranno percepiti dalla SI.ra , in qualità di genitore collocatario, che presenterà apposita Pt_1
domanda presso gli enti competenti;
7.la IA, in quanto maggiorenne, potrà decidere in piena autonomia di espatriare, effettuare viaggi, ottenere il passaporto;
8.I coniugi dichiarano di non aver alcuna somma di denaro liquido su conti correnti comuni e/o titoli depositati presso banche e/o qualsiasi altro comune valore espresso in qualsivoglia natura;
9.I coniugi dichiarano che, avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita ed avendo già regolato i loro rapporti, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, e, pertanto, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento nei confronti l'uno dell'altra, si allegano dichiarazione dei redditi (doc. 7);
10.Le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Se una tantum
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pieve Emanuele in data
11.07.2015 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve Emanuele perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG