Articolo 35 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 34Articolo 36
Versione
2 gennaio 2000
Art. 35. 1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000