Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 276/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 276 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Quartu Sant'Elena, via Gramsci 90, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Mauro Zonca, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
, p.i. , in persona del titolare , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Dolianova nella via Lavoratori n. 17 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via
Pietro Leo n. 3, presso lo studio dell'avv. Gianni Ignazio Nonnis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale
a) accertare il grave inadempimento contrattuale della convenuta, a seguito della sospensione dei lavori e dell'abbandono del cantiere, nonché della presenza, sulle opere realizzate dalla convenuta, dei vizi e i difetti tutti denunziati da parte attrice,
b) dichiarare il contratto d'appalto inter partes risolto per grave inadempimento imputabile, in via esclusiva, a fatto e colpa della convenuta,
pagina 1 di 10
d) condannare, inoltre, la medesima convenuta al rimborso di tutte le spese sostenute dall'attore a seguito dei fatti per cui si procede, e, infine,
e) rigettare la domanda riconvenzionale proposta poiché totalmente priva di fondamento, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento e di quello promosso per l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. del cui fascicolo si richiedeva l'acquisizione.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, rigettate le domande di controparte,
1.accertare l'inadempimento contrattuale da parte del sig. ; Parte_1
2.dichiarare risolto il contratto d'appalto intercorso per inadempimento imputabile, in via esclusiva, all'odierno attore e, per l'effetto,
3.condannare lo stesso al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 CP_1 somme ancora dovute per tutti i lavori effettivamente eseguiti in ragione del contratto d'appalto intercorso e quelli relativi alle varianti in corso d'opera pretese dalla parte attrice anche tramite il proprio Direttore dei lavori, così come verranno accertati in corso di causa mediante CTU integrativa,
pagina 2 di 10 oltre a interessi, rivalutazione e maggior danno, da quantificarsi anche in via equitativa, derivante dal mancato utilizzo dell'attrezzatura presente nel cantiere per cui è causa;
4.in via meramente subordinata, nell'ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea in ordine ai vizi e difetti dell'opera eventualmente acclarati, accertare il credito vantato alla CP_2 nei confronti dell'attore per l'opera prestata, decurtate le somme relative alla sanatoria dei
[...]
vizi e dei difetti eventualmente rilevati e quantificati in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
5.con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze della presente causa, del procedimento per accertamento tecnico preventivo e del procedimento d'urgenza in corso di causa attivato da parte attrice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha convenuto in giudizio davanti a Parte_1
questo Tribunale la nella persona del titolare Controparte_3 CP_1
l fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto intercorso tra le parti
[...]
e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il convenuto ha proposto in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del e condanna dell'attore al pagamento delle somme ancora dovute. Pt_1
In corso di causa l'attore ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la liberazione degli spazi di proprietà esclusiva e degli spazi condominiali dalle attrezzature e dal materiale di cantiere.
Il resistente si è obbligato a liberare il cantiere da tutto il materiale ivi presente e, all'udienza del 22 gennaio 2016, si è dato atto dell'effettiva liberazione del cantiere e il precedente giudice istruttore ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
In corso di causa l'attore ha proposto anche ricorso per sequestro conservativo.
Il convenuto si è costituito nel procedimento cautelare resistendo alla domanda.
Il giudice ha accolto il ricorso con ordinanza del 12 settembre 2022, rinviando alla decisione di merito per le spese.
La causa, istruita con produzioni documentali, acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi r.g. n. 3302/2014, consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale delle parti e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 L'azione di risoluzione è uno dei rimedi apprestati dall'ordinamento a fronte dell'inadempimento di un'obbligazione: tale azione, prevista in relazione ai crediti sorti da contratti a prestazioni corrispettive
(artt. 1453 e ss. c.c.), consente al creditore di liberarsi dal suo obbligo e di ottenere la restituzione di quanto eventualmente abbia già eseguito in attuazione del vincolo contrattuale (il contratto si risolve infatti retroattivamente ex art. 1458 c.c.).
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., civ., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020, nn. 18200 e 18202).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza che questo giudice ritiene di dover condividere, nell'ipotesi di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere, il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto
(Cass. civ., sez. VI-1, 5 giugno 2018, n. 14314; Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675).
Tali essendo i principi di diritto applicabili al caso in esame, la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attore deve trovare accoglimento perché fondata.
L'attore ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del convenuto, la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore e al rimborso delle spese da questi sostenute.
pagina 4 di 10 L'inadempimento dedotto dall'attore consiste nella mancata ultimazione dei lavori a seguito dell'abbandono ingiustificato del cantiere e nella presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite.
Il convenuto ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento esponendo che i lavori erano stati sospesi per mancanza di liquidità da parte dell'attore e che quest'ultimo si era opposto a una verifica dello stato di avanzamento dei lavori con conseguente contabilizzazione degli stessi;
quanto agli asseriti vizi, il convenuto si è difeso esponendo di avere eseguito i lavori in conformità delle direttive impartitegli dal direttore dei lavori, il geom. CP_4
figlio dell'attore, e dallo “strutturista” ing. ha anche eccepito che le opere
[...] Controparte_5
erano state accettate e che le prime contestazioni erano state formulate solo dopo il mese di settembre
2013.
E' incontroverso che: il ricorrente aveva conferito incarico all'impresa Edile Artigiana Marcello Monni, corrente in
Dolianova, al fine di eseguire i lavori di restauro dei prospetti del fabbricato di sua proprietà sito nella via Gramsci, 90, in Quartu S. Elena, e di quelli di ampliamento volumetrico in sopraelevazione dello stesso, di cui al progetto versato in atti, per il corrispettivo di complessivi € 76.274,60, come da contratto d'appalto del 11.08.2012 e relativo computo metrico, prodotti in causa (doc. 1 allegato all'atto di citazione);
l'appaltatore aveva dato inizio ai lavori concordati nel mese di marzo del
2013;
i lavori erano stati interrotti il 13 agosto 2013; il committente aveva versato acconti per l'importo complessivo di euro 68.371,37.
Attraverso la c.t.u., congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che, rispetto ai lavori previsti nel contratto d'appalto, non sono state eseguite le opere d'impermeabilizzazione, col Mapelastic, delle terrazze, dei balconi e della mantovana di copertura, il massetto di sabbia, cemento e polistirolo da realizzare sulla terrazza e sui balconi, la fornitura e posa della pergola in legno e della grondaia.
Dalle produzioni documentali effettuate dalla parte attrice (doc.ti nn. 3, 4, 5 e 6 allegati all'atto di citazione) risulta che la parte convenuta era stata invitata a portare a termine, immediatamente, i lavori sospesi, come da lettera raccomandata a.r. del 26.09.2013 e 12.12 2013 del legale dell'attore (doc. nn. 3
e 4) e che aveva subordinato il proprio adempimento ad una revisione del prezzo d'appalto concordato
(docc. 5 e 6), prevista in contratto solo alla fine dei lavori.
In sede di interrogatorio formale il convenuto ha sostanzialmente dichiarato di avere sospeso i lavori il
13 agosto 2013, di essere stato contattato dal affinché li riprendesse e di essersi reso disponibile Pt_1
pagina 5 di 10 a riprendere i lavori sospesi, condizionando tale disponibilità a una revisione della contabilità e a una verifica dello stato di avanzamento lavori;
in proposito deve osservarsi che, come si è anticipato sopra,
l'art. 11 del contratto prevede che si proceda all'accertamento dello stato di avanzamento lavori e alla contabilizzazione di quelli eseguiti solo a lavori ultimati.
L'interruzione dei lavori da parte del non risulta quindi giustificata, anche a fronte dei CP_1
pagamenti eseguiti dal e già di per sé costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, Pt_1
tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Deve ora passarsi alla disamina dei vizi e dei difetti accertati attraverso la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi:
INTONACI in sede di atp è stato accertato che l'intonaco applicato sulle nuove murature ha uno spessore inferiore ai 15 mm pattuiti, grosso modo compreso tra 10 e 15 mm;
il CTU ha quantificato i costi per il ripristino in euro 14.342,25; sulle superfici dei prospetti laterali di via Ponchielli e di via Gramsci era prevista l'applicazione di intonaco termico con spessore di 40 mm e rete porta intonaco;
attraverso la consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che tale spessore non è mai stato raggiunto e che lo spessore rilevato è stato sempre inferiore a 30 mm;
il costo per il ripristino è stato quantificato in euro 5.714,13; il rifacimento degli intonaci per portarli allo spessore previsto dal contratto consentirebbe anche di eliminare le antiestetiche irregolarità riscontrate;
Controparte_6
il CTU ha constatato che tutti i lati corti delle lastre sono sprovvisti di intaglio gocciolatoio e alcune lastre risultano disallineate rispetto alla muratura del parapetto;
per la sostituzione delle lastre prive di gocciolatoio con altre correttamente intagliate si può ipotizzare un esborso di euro 506,31; per quanto riguarda invece le lastre che risultano danneggiate e presentano filature, non è stato dimostrato che la responsabilità del danneggiamento ricada sul convenuto, atteso che è incontroverso che anche altre imprese hanno eseguito lavori nel fabbricato di proprietà del committente;
Sussistono poi altre difformità minori, per esempio i rosoni decorativi della facciata non sono nel materiale concordato, il polistirolo resinato, ma di polistirolo comune, maggiormente soggetto a usura.
Il c.t.u. ha quantificato in € 2.147,78 le spese necessarie per la sostituzione.
Sono stati riscontrati vizi anche nei davanzali in marmo e nelle lastrine in marmo dei parapetti. I costi per la sostituzione ammontano rispettivamente a € 189,93 e € 772,80.
pagina 6 di 10 L'altezza dei parapetti è insufficiente. Gli esborsi per metterli in regola ammontano complessivamente a € 3.486,63.
Le opere quindi non solo non sono state ultimate ma presentano vizi e difetti anche di notevole entità, come la pendenza delle falde difforme rispetto al progetto.
Il convenuto ha dedotto che il direttore dei lavori, geometra , figlio dell'attore, il quale Controparte_4 non avrebbe mai lamentato alcunché nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ciò non corrisponde al vero.
Attraverso la prova testimoniale espletata è emerso che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vi erano spesso delle discussioni dovute a motivi di disaccordo tra il geom. e il (teste Pt_1 CP_1 Tes_1
, sentito all'udienza del 17 ottobre 2022).
[...]
Sulla base di quanto si è detto, risulta quindi accertato il grave inadempimento contrattuale della
[...]
. CP_3
Il convenuto non ha dimostrato di avere esattamente e compiutamente eseguito la controprestazione.
Non è invece dimostrato alcun inadempimento in capo all'attore. In particolare, il convenuto non ha dimostrato che la sospensione dei lavori fosse stata causata da difficoltà economiche dell'attore il quale aveva già pagato la gran parte del corrispettivo. Le dichiarazioni dei testi di parte convenuta in proposito sono state del tutto generiche e, in particolare, i testi sentito all'udienza del 4 Tes_2 luglio 2022, e , sentito all'udienza del 17 ottobre 2022, hanno affermato di avere appreso Testimone_1 la circostanza dallo stesso convenuto. Com'è noto, la testimonianza de relato sulla base di informazioni apprese dalla stessa parte interessata non ha valore probatorio.
La domanda di risarcimento dei danni è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sulla base della consulenza, resa in sede di accertamento tecnico preventivo, confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, taluni vizi e difformità non hanno causato un danno suscettibile di risarcimento.
In relazione alla copertura dell'edificio, per quanto le tegole non siano allineate con precisione non sussiste alcun problema di tipo funzionale e neanche estetico, in quanto il difetto non è visibile se non dall'alto.
Il CTU ha accertato che “la posa delle tegole non è la migliore che si possa eseguire, ma non si rilevano problemi funzionali, né carenza di impermeabilizzazione … né i suddetti allineamenti sono visibili a distanza utile da apprezzarli, infatti le falde del tetto sono invisibili dal fabbricato in causa se non usando una scala a pioli per salire sul tetto … La copertura è visibile solo dal cielo e forse, a decine di metri di distanza, dalla sommità di qualche palazzina, da cui comunque gli allineamenti delle tegole e le suddette tegole tronche sarebbero indistinguibili, per cui lo scrivente ritiene che il problema estetico sia infondato”.
pagina 7 di 10 Il locale mansarda costruito in sopraelevazione può essere adibito a uso residenziale e pertanto la difformità rispetto al progetto non ha causato un danno al committente.
E' invece dovuto il risarcimento per i restanti vizi e difformità, da quantificare in base agli esborsi che il committente dovrà sopportare per l'eliminazione dei vizi in complessivi € 26.445,59 come somma degli importi che sono stati riportati nella superiore espositiva.
Per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua infiltrazioni d'acqua rilevate dalla parte attrice sul soffitto di un appartamento, di sua proprietà, ubicato sotto il lastrico solare oggetto dei lavori in causa, in corso di ATP è stato rilevato lo stato dei luoghi e sono state riscontrate, sul soffitto dell'appartamento in questione, tracce di muffa ed ammaloramento della tinteggiatura.
Tuttavia il C.T.U., esaminata la situazione, ha dichiarato di non essere in grado di accertare le cause delle infiltrazioni in questione.
Risulta infatti che, prima dell'ATP, la parte attrice abbia eseguito sul lastrico solare (incompleto) ubicato sopra l'appartamento in causa, delle opere di impermeabilizzazione tampone, per venire incontro alle esigenze della persona che aveva in locazione il suddetto appartamento.
A causa delle opere in questione non era e non è più possibile eseguire delle prove per ricreare l'infiltrazione in questione e tentare di determinarne le cause.
Il c.t.u. ha quindi confermato che, né al tempo dell'A.T.P., né, a maggior ragione, oggi, sia possibile determinare le cause delle lamentate infiltrazioni d'acqua percolanti, al tempo, attraverso il soffitto dell'appartamento sottostante al lastrico solare.
Di conseguenze non è dimostrato che il recesso della conduttrice dal contratto di locazione sia stato causato dal convenuto.
Non sono dovute ulteriori voci di danno per mancanza di prova.
In particolare, non è dimostrato il danno da mancata ultimazione dei lavori. L'attore non ha dimostrato di avere sostenuto esborsi per l'abitazione del figlio in un immobile diverso da quello, costruendo, che gli era destinato.
Non è neanche dimostrato che dall'ingombro costituito dalle attrezzature di cantiere nella proprietà del e nelle parti condominiali del fabbricato sia derivato un danno risarcibile. Pt_1
L'attore non ha fornito elementi utili per l'accertamento e la quantificazione del danno derivante dalla presente dei predetti ingombri.
Non è possibile neppure una valutazione in via equitativa: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione.
pagina 8 di 10 Il c.t.u. ha accertato che la Ditta del ha eseguito lavori per complessivi € 80.397,42. Si tratta CP_1
delle opere che il c.t.u. ha potuto quantificare e che sono sicuramente attribuibili al con CP_1
esclusione quindi delle opere che non è stato possibile stimare e di quelle la cui attribuibilità al convenuto non è dimostrata.
Il committente ha eseguito versamenti per complessivi € 69.173,85.
La differenza è di € 11.223,57.
Tuttavia, come si è detto sopra, l'attore vanta un credito a titolo risarcitorio di € 26.445.59.
I rispettivi crediti possono essere compensati fino a concorrenza di € 11.223,57.
Residua una differenza a carico del convenuto di € 15.222,02.
Il deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore del di € 15.222,02 oltre CP_1 Pt_1
interessi dalla data della domanda al soddisfo.
In considerazione della soccombenza, il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente procedimento, dei cautelari in corso di causa e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente procedimento, già liquidate, devono essere poste a carico del convenuto, ferma restando la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Accerta l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto concluso con l'attore;
2. Pronuncia la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto;
3. Rigetta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore;
4. Accerta il diritto dell'attore al risarcimento del danno da vizi e difformità delle opere realizzate dal convenuto per l'importo di € 26.445.59;
5. Accerta il diritto del convenuto a € 11.223,57 a titolo di compenso per lavori eseguiti e non pagati;
6. Compensa i rispettivi crediti fino a concorrenza di € 11.223,57;
7. Condanna al pagamento in favore di della differenza di CP_1 Parte_1
15.222,02 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
8. Condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo, del presente procedimento e dei procedimenti pagina 9 di 10 cautelari in corso di causa, che liquida in € 2.225,00 per compenso e € 287,43 per esborsi oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre € 6.499,80 per spese di c.t.u.; delle spese del presente procedimento, ivi compresi i cautelari in corso di causa, che liquida in € 11.751,00 per compenso professionale e € 816,74 per esborsi oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate nel presente procedimento a carico del convenuto.
Cagliari, 12/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Leone
pagina 10 di 10