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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1578/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RT AR, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2995/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6047/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 9 e pubblicata il 25/02/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120028393978 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 866/2025 depositato il
26/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione (sentenza n. 33191/2023 del
29.11.2023), notificato all'Agenzia delle Entrate – RI in data 29.05.2024, e depositato in data
17.06.2024 presso la Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia il contribuente ha riassunto il processo originariamente introdotto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Il contenzioso trae origine dalla notifica alla contribuente, Ricorrente_1 snc, della cartella di pagamento n. 29120120028393978, notificata il 05/07/2013, e degli atti prodromici;
e del ruolo esattoriale n. 3470 anno 2012, con i quali la RI Sicilia S.p.a.(oggi Agenzia delle Entrate –
RI) intimava il pagamento di € 7.976,00, oltre € 5,88 per diritti di notifica, per tarsu anno 2012.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per omessa indicazione della data di notifica;
2) Inesistenza giuridica notificazione per omessa indicazione generalità e qualifica del soggetto notificatore resosi inidentificabile;
3) Inesistenza giuridica notificazione per omessa sottoscrizione dell'agente notificatore;
4) Inesistenza pretesa creditoria azionata da RI
Sicilia Spa che risulta essere soggetto privo del potere di agire per la riscossione del credito per mancata iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione;
5) Inesistenza giuridica della notificazione. Violazione art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e art. 148 c.p.c.; 6) Richiesta produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73; 7) Inesistenza e/o nullità della notificazione della cartella di pagamento per omessa spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) DPR 600/73; 8) Difformità delle relate. Inesistenza giuridica della notificazione;
9) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto;
10) Difetto di motivazione;
11) Inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza di sottoscrizione. Motivi a sostegno dell'illegittimità dei ruoli esattoriali impugnati. 12) Ruolo esattoriale inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. 13) Violazione e falsa applicazione comma 163 art. 1 L. n. 296/2006. Mancanza titolo esecutivo legittimante l'iscrizione nel ruolo esattoriale.
14) Iscrizione nei ruoli esattoriali illegittima e sine titulo. Violazione dell'art. 72 D.Lgs. 507/93. Motivi a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento quale atto prodromico all'iscrizione nel ruolo esattoriale, non notificato. 15) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Inesistenza giuridica dell'atto impugnato. 16) Difetto di motivazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per via della mancata costituzione dell'Ufficio e la, conseguente, mancata contestazione.
L'Agente della RI impugnava la predetta sentenza eccependo:
1. In via preliminare l'ammissibilità dell'appello, atteso che la contumacia in primo grado non impediva la proposizione del gravame;
2.
L'illegittimità della sentenza in quanto il ricorso andava dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21
D.Lgs. 546/92; 3. La legittimità dell'operato della RI Sicilia S.p.a. per avere correttamente notificato la cartella nei termini di legge una volta ricevuto il ruolo da parte dell'Ente impositore.
Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello per tardività del ricorso originario che era stato proposto il 17 luglio 2013 mentre la cartella era stata notificata il 5 marzo 2013. La Suprema Corte, con la sentenza n. 33191/2023 del 29.11.2023 ha cassato la Sentenza impugnata in relazione al primo motivo in quanto il giudice di appello si sarebbe limitato ad una scarna e laconica constatazione della regolare notifica alla contribuente della cartella di pagamento.
Con l'odierno atto la Contribuente riassume il giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ribadendo le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – RI per insistere nei propri motivi di appello ed, in particolare, sulla inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agente della RI ha prodotto in appello copia della documentazione attestante la regolare notifica della cartella esattoriale.
Riguardo al deposito di documenti in appello la Suprema Corte con un indirizzo ormai consolidato ha sempre affermato che alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.
18103/2021.
L'agente della RI ha, pertanto, depositato copia della relata di notifica della cartella esattoriale che attesta che la notifica è stata eseguita in data 5 marzo 2013, presso la sede della società, alla Sig.ra Nom._1 (qualificatasi come incaricata alla ricezione). La relata contiene il numero di cartella, la firma della ricevente e la firma del messo notificatore. L'Agente ha, altresì, prodotto (sebbene qualora la notificazione venga eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie) la distinta di spedizione della raccomandata informativa n. 20001115191-9 eseguita il 15 marzo 2013.
L'art. 21 del D.Lgs. n.546/92 prevede che “ il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo“.
Nel caso di specie, quindi, la cartella esattoriale è stata notificata il 5 marzo 2013 mentre il ricorso è stato proposto (tardivamente) il 15 luglio 2013, ben oltre il termine assegnato dall'art. 21 citato.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agente della RI, riformata la sentenza di primo grado dando atto della tardività del ricorso introduttivo e confermata la legittimità della cartella di pagamento n.
29120120028393978.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale Giudice di rinvio della Suprema Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 6.000, di cui € 2.000,00 per il giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 1.000,00 per il giudizio di riassunzione. Oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il
Presidente Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RT AR, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2995/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6047/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 9 e pubblicata il 25/02/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120028393978 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 866/2025 depositato il
26/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione (sentenza n. 33191/2023 del
29.11.2023), notificato all'Agenzia delle Entrate – RI in data 29.05.2024, e depositato in data
17.06.2024 presso la Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia il contribuente ha riassunto il processo originariamente introdotto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Il contenzioso trae origine dalla notifica alla contribuente, Ricorrente_1 snc, della cartella di pagamento n. 29120120028393978, notificata il 05/07/2013, e degli atti prodromici;
e del ruolo esattoriale n. 3470 anno 2012, con i quali la RI Sicilia S.p.a.(oggi Agenzia delle Entrate –
RI) intimava il pagamento di € 7.976,00, oltre € 5,88 per diritti di notifica, per tarsu anno 2012.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per omessa indicazione della data di notifica;
2) Inesistenza giuridica notificazione per omessa indicazione generalità e qualifica del soggetto notificatore resosi inidentificabile;
3) Inesistenza giuridica notificazione per omessa sottoscrizione dell'agente notificatore;
4) Inesistenza pretesa creditoria azionata da RI
Sicilia Spa che risulta essere soggetto privo del potere di agire per la riscossione del credito per mancata iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione;
5) Inesistenza giuridica della notificazione. Violazione art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e art. 148 c.p.c.; 6) Richiesta produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73; 7) Inesistenza e/o nullità della notificazione della cartella di pagamento per omessa spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) DPR 600/73; 8) Difformità delle relate. Inesistenza giuridica della notificazione;
9) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto;
10) Difetto di motivazione;
11) Inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza di sottoscrizione. Motivi a sostegno dell'illegittimità dei ruoli esattoriali impugnati. 12) Ruolo esattoriale inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. 13) Violazione e falsa applicazione comma 163 art. 1 L. n. 296/2006. Mancanza titolo esecutivo legittimante l'iscrizione nel ruolo esattoriale.
14) Iscrizione nei ruoli esattoriali illegittima e sine titulo. Violazione dell'art. 72 D.Lgs. 507/93. Motivi a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento quale atto prodromico all'iscrizione nel ruolo esattoriale, non notificato. 15) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Inesistenza giuridica dell'atto impugnato. 16) Difetto di motivazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per via della mancata costituzione dell'Ufficio e la, conseguente, mancata contestazione.
L'Agente della RI impugnava la predetta sentenza eccependo:
1. In via preliminare l'ammissibilità dell'appello, atteso che la contumacia in primo grado non impediva la proposizione del gravame;
2.
L'illegittimità della sentenza in quanto il ricorso andava dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21
D.Lgs. 546/92; 3. La legittimità dell'operato della RI Sicilia S.p.a. per avere correttamente notificato la cartella nei termini di legge una volta ricevuto il ruolo da parte dell'Ente impositore.
Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello per tardività del ricorso originario che era stato proposto il 17 luglio 2013 mentre la cartella era stata notificata il 5 marzo 2013. La Suprema Corte, con la sentenza n. 33191/2023 del 29.11.2023 ha cassato la Sentenza impugnata in relazione al primo motivo in quanto il giudice di appello si sarebbe limitato ad una scarna e laconica constatazione della regolare notifica alla contribuente della cartella di pagamento.
Con l'odierno atto la Contribuente riassume il giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ribadendo le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – RI per insistere nei propri motivi di appello ed, in particolare, sulla inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agente della RI ha prodotto in appello copia della documentazione attestante la regolare notifica della cartella esattoriale.
Riguardo al deposito di documenti in appello la Suprema Corte con un indirizzo ormai consolidato ha sempre affermato che alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.
18103/2021.
L'agente della RI ha, pertanto, depositato copia della relata di notifica della cartella esattoriale che attesta che la notifica è stata eseguita in data 5 marzo 2013, presso la sede della società, alla Sig.ra Nom._1 (qualificatasi come incaricata alla ricezione). La relata contiene il numero di cartella, la firma della ricevente e la firma del messo notificatore. L'Agente ha, altresì, prodotto (sebbene qualora la notificazione venga eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie) la distinta di spedizione della raccomandata informativa n. 20001115191-9 eseguita il 15 marzo 2013.
L'art. 21 del D.Lgs. n.546/92 prevede che “ il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo“.
Nel caso di specie, quindi, la cartella esattoriale è stata notificata il 5 marzo 2013 mentre il ricorso è stato proposto (tardivamente) il 15 luglio 2013, ben oltre il termine assegnato dall'art. 21 citato.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agente della RI, riformata la sentenza di primo grado dando atto della tardività del ricorso introduttivo e confermata la legittimità della cartella di pagamento n.
29120120028393978.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale Giudice di rinvio della Suprema Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 6.000, di cui € 2.000,00 per il giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 1.000,00 per il giudizio di riassunzione. Oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il
Presidente Pino Zingale