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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, portante n. r.g. 5691/2024 e pendente tra
(Avv. DE SANTIS LORENZO) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ) CP_1
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13/02/2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo “In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 39720230022449620000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra. Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 39720230022449620000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione.” (cfr., in termini, pag. 3 del ricorso).
Il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio ha impugnato l'avviso di addebito n. 39720230022449620000, notificato in data 13/01/2024 ed eccependo, quale unico motivo, l'intervenuta prescrizione del credito;
deduceva in particolare che consolidata giurisprudenza individua il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali nel termine per effettuare il CP_ versamento e pertanto per l'anno 2014 deve individuarsi nel 16 luglio 2015 come da circolare n. 120 del 12.06.2015, la quale individua in quella data il termine ultimo per la liquidazione dei contributi per l'annualità 2014. Si costituiva in giudizio l' in data 04/06/2024 e rilevava, seppur in assenza di alcuna contestazione CP_1 sul punto, la piena legittimità dell'operato dell'Ente che ha effettuato l'iscrizione alla Gestione e conseguentemente la piena legittimità della pretesa contributiva avanzata.
In merito all'eccezione di prescrizione, deduceva l' che all'ordinario termine di prescrizione CP_1 quinquennale, andava aggiunta la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria prevista dal legislatore per gli eventi epidemiologici.
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione, si rileva che all'ordinario termine di prescrizione quinquennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.: l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni);.rilevato, per tutto quanto sopra precede, che nella fattispecie in esame la prescrizione del credito contributivo opposto, tenuto conto dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale, sarebbe maturata il 16/07/2020 e che il suddetto termine è rimasto sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica;
conseguentemente deve ritenersi che la prescrizione è maturata in data 23/10/2020 (16/07/2020 + 129 giorni); rilevato che ha versato in atti la prova della notifica dell'avviso di addebito effettuata in data CP_1
18/09/2020 posto che dalla cartolina di ritorno della racc. a/r n. 68965514124-4 (doc. 2bis memoria
, questa risulta consegnata al portiere dello stabile e pertanto a soggetto idoneo a riceverla. CP_1
rilevato che, per quanto sopra, la prescrizione risulta validamente interrotta in data 18/09/2020, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta (e rende superfluo il vaglio dell'ulteriore decorso del termine, a seguito di proroga della sospensione).
Tenuto conto che il ricorrente non ha articolato ulteriori motivi nel merito della pretesa, avendo eccepito unicamente l'intervenuta prescrizione del credito (si veda ricorso introduttivo), la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € 3727,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 17/02/2025
Il giudice
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, portante n. r.g. 5691/2024 e pendente tra
(Avv. DE SANTIS LORENZO) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ) CP_1
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13/02/2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo “In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 39720230022449620000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra. Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 39720230022449620000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione.” (cfr., in termini, pag. 3 del ricorso).
Il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio ha impugnato l'avviso di addebito n. 39720230022449620000, notificato in data 13/01/2024 ed eccependo, quale unico motivo, l'intervenuta prescrizione del credito;
deduceva in particolare che consolidata giurisprudenza individua il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali nel termine per effettuare il CP_ versamento e pertanto per l'anno 2014 deve individuarsi nel 16 luglio 2015 come da circolare n. 120 del 12.06.2015, la quale individua in quella data il termine ultimo per la liquidazione dei contributi per l'annualità 2014. Si costituiva in giudizio l' in data 04/06/2024 e rilevava, seppur in assenza di alcuna contestazione CP_1 sul punto, la piena legittimità dell'operato dell'Ente che ha effettuato l'iscrizione alla Gestione e conseguentemente la piena legittimità della pretesa contributiva avanzata.
In merito all'eccezione di prescrizione, deduceva l' che all'ordinario termine di prescrizione CP_1 quinquennale, andava aggiunta la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria prevista dal legislatore per gli eventi epidemiologici.
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione, si rileva che all'ordinario termine di prescrizione quinquennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.: l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni);.rilevato, per tutto quanto sopra precede, che nella fattispecie in esame la prescrizione del credito contributivo opposto, tenuto conto dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale, sarebbe maturata il 16/07/2020 e che il suddetto termine è rimasto sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica;
conseguentemente deve ritenersi che la prescrizione è maturata in data 23/10/2020 (16/07/2020 + 129 giorni); rilevato che ha versato in atti la prova della notifica dell'avviso di addebito effettuata in data CP_1
18/09/2020 posto che dalla cartolina di ritorno della racc. a/r n. 68965514124-4 (doc. 2bis memoria
, questa risulta consegnata al portiere dello stabile e pertanto a soggetto idoneo a riceverla. CP_1
rilevato che, per quanto sopra, la prescrizione risulta validamente interrotta in data 18/09/2020, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta (e rende superfluo il vaglio dell'ulteriore decorso del termine, a seguito di proroga della sospensione).
Tenuto conto che il ricorrente non ha articolato ulteriori motivi nel merito della pretesa, avendo eccepito unicamente l'intervenuta prescrizione del credito (si veda ricorso introduttivo), la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € 3727,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 17/02/2025
Il giudice
Paola Farina