Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.205/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCARRONE RITA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. ELENA CASSELLA C.F._2
che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 17.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. , le parti chiedevano emettersi sentenza sullo status ed insistevano nelle ulteriori richieste
Il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 3.10.2020 , dal quale erano nati due figli ancora in tenera età era entrato in crisi a causa dei comportamenti maltrattanti e umilianti tenuti dal marito nei suoi confronti che aveva “ imposto un abituale regime familiare connotato dalla svalorizzazione personale, da violenza verbale e psicologica, da continuo controllo e intimidazione in danno della moglie, al punto che pretendeva di conoscere e gestire direttamente anche gli account social della stessa”;
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito della stessa al marito e regolamentarsi l'affido dei minori con collocamento presso di lei e corresponsione a carico del marito di un contributo per il mantenimento suo e dei figli.
Costituitosi in giudizio , il resistente aderiva alla domanda di separazione ma contestava la ricostruzione delle cause della crisi coniugale effettuata dalla moglie, rilevando che, al contrario, la causa della stessa era da ascriversi alla esclusiva responsabilità della moglie che aveva violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Chiedeva, pertanto , che la separazione fosse addebitata alla ricorrente e, deducendo l'inidoneità genitoriale della stessa, chiedeva che i figli minori gli venissero affidati in via esclusiva con previsione a carico della ricorrente dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento
Esaurita la prima udienza di comparizione ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, con provvedimento emesso in data 18.6.2025 il Presidente affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori collocandoli presso la madre in favore della quale disponeva l'assegnazione della casa coniugale, ponendo infine a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di
€ 600.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento suo e dei minori, , disponendo contestualmente consulenza tecnica d'ufficio che veniva espletata.
All'udienza del 24 .
2.2025 le parti insistevano nelle domane e nelle richieste istruttore, chiedendo l'emissione di sentenza parziale sullo status ed il Presidente fissava udienza per la rimessione ella causa in decisione su tale domanda.
Tanto premesso, rileva il Collegio che a domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza atteso che le parti hanno insistito delle ulteriori domande ( e segnatamente le reciproche domande di addebito) e nelle relative richieste istruttorie.
La causa va pertanto rimessa sul ruolo del giudice istruttore al fine della prosecuzione dell'istruttoria.
Le spese vanno riservate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella controversia n. 205/2024 dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Mirabella Imbaccari il 3.10.2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Mirabella Imbaccari, anno 2020 n.13 parte II serie A;
manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Mirabella Imbaccari perchè provveda alle annotazioni di legge;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Così deciso in Caltagirone il 10/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.205/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCARRONE RITA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. ELENA CASSELLA C.F._2
che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il tribunale
Vista la propria sentenza non definitiva resa in data odierna;
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'attività istruttoria fissa a tal fine l'udienza del 17.7.2025 h. 13.00 innanzi al Presidente istruttore dott.ssa Concetta Grillo
Caltagirone 10.6.2025
Il Presidente rel
Dott.ssa Concetta Grillo