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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1775/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE FRANCESCO con Parte_1 domicilio in VIA XX SETTEMBRE 5 SAN SEVERO
APPELLANTE, APPELLATO INCIDENTALE contro con il patrocinio dell'avv. CATOZZI MILENA con domicilio in VIA Controparte_1
DON GIOVANNI MINZONI 17 44121 FERRARA
APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: sentenza n. 743/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ferrara in data 04.07.2024,
pubblicata in data 10.07.2024, notificata in data 30.10.2024 che ha definito la causa civile iscritta al n.1534/2023 R.G.
La Corte
pagina 1 di 8 udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udite le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso per separazione giudiziale del 14.06.2019, il Tribunale di Ferrara -con sentenza n. 559/2021
del 15.07.2021- dichiarava la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
, disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento Parte_1 Persona_1
prevalente presso la madre, poneva a carico del padre l'obbligo versare un contributo al mantenimento del figlio minore di € 350,00 mensili, nonchè l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300,00 mensili.
Passata in giudicato la sentenza di separazione personale, proponeva ricorso per Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (notificato in data 31.07.2023), chiedendo di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “1) Affidare il minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la residenza della madre;
2) Stabilire che il padre abbia diritto di vedere e tenere
con sé il figlio (….) 6) Fissare a carico del Signor l'obbligo di versare l'importo di euro Pt_1
300,00 o di quella diversa somma ritenuta congrua, quale assegno perequativo nell'interesse del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle richiamate nelle “Linee Guida per Per_1
la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del
Consiglio Nazionale Forense (…). REVOCARE con decorrenza dalla data del deposito del presente
ricorso, per le motivazioni di cui in narrativa, l'obbligazione di pagamento di un assegno gravante sul
ricorrente in favore della Signora quale contribuito al di lei mantenimento, Controparte_1
disposta con sentenza dell'intestato Tribunale n. 599/2021 a definizione del procedimento per
separazione giudiziale tra le parti. ACCERTARE E DICHIARARE che non sussistono i presupposti
previsti dall'art. 5 Legge 898/1970 per il riconoscimento alla signora di un Controparte_1
pagina 2 di 8 assegno divorzile e quindi ESONERARE il ricorrente dall'obbligo di corrispondere alla moglie
qualsivoglia entità economica in ragione del matrimonio tra le parti. Con vittoria di spese e compensi
del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Si costituiva in quel giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e precisando le seguenti conclusioni: “1) rigettare per i motivi tutti in narrativa,
le domande relative alla riduzione del mantenimento a favore del minore e Persona_1
dell'eliminazione dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
(…) 9) fissare a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1
del figlio sul conto della sig.ra pari ad euro 404,00 mensili (trattasi dei 350,00 euro previsti CP_1
in sede di separazione aggiornati ad oggi secondo l'Istat), entro il giorno 5 di ogni mese, somma da
aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati
elaborati dall'ISTAT; 10) disporre che il padre contribuisca per il 70% alle spese straordinarie (…)
11) stabilire un assegno di divorzio a favore della sig.ra dell'importo di euro Controparte_1
324,00 (pari alla somma di 300 euro prevista in sede di separazione aggiornata ad oggi secondo
l'indice Istat) entro il giorno 5 di ogni mese, somma da aggiornare annualmente secondo gli indici del
costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.”
Il Tribunale di Ferrara con la sentenza del 10.07.2024 in questa sede impugnata dichiarava: “la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Troia (FG) in data 11.8.2014 (atto trascritto al n. 23 p. II, s. A). Dispone
[...]
l'affidamento condiviso del minore con collocazione preferenziale presso la madre;
Persona_1
pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento di € 400,00 Parte_1
mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile di € 250,00 mensili, Parte_1
da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI Dispone in ordine alla frequentazione come da
parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile
pagina 3 di 8 provveda all'annotazione della sentenza.”
Con ricorso depositato il 27.11.24 impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ferrara per i seguenti motivi:
1.omessa o insufficiente motivazione della decisione in quanto non specifica o illustra le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta in ordine all'assegno divorzile, e contraddittorietà
della motivazione.
2.violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 88 del 1970, avendo riconosciuto l'assegno di divorzio in favore della pur avendo il coniuge mezzi adeguati e la possibilità di procurarseli CP_1
per ragioni oggettive
Con comparsa depositata il 17.2.25 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale volto ad ottenere un assegno di divorzio a proprio favore nella misura di euro 324,00, pari alla somma prevista come mantenimento in sede di separazione
(€ 300), rivalutata all'attualità.
All'udienza del 20.3.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
**********
All'attenzione di questa Corte viene posta esclusivamente la statuizione relativa alla previsione di un assegno di divorzio -e la misura di esso- in favore della parte appellata, appellante incidentale. A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già ripetutamente affermato che con la sentenza n. 18287
del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e,
nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali:
pagina 4 di 8 a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte
Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603
del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021, Cass. Sez. Un. n.
32198/2021, Cass. n. 14160/2022, Cass. n. 23583/2022, Cass. n. 10614/2023, Cass. n. 27945/2023,
Cass. n. 35434/2023, Cass. n. 23083/2024).
pagina 5 di 8 In sostanza, deve ritenersi l'assegno dovuto laddove un ex coniuge sia non autosufficiente perché non in grado di provvedere autonomamente ad una esistenza dignitosa;
oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di realistiche aspettative professionali e reddituali per avere anteposto ad esse l'impegno familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche lavorative, con la conseguenza che la differenza reddituale isolatamente considerata non è di per sé rilevante, ma lo diviene solo se riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei coniugi, con uno spostamento patrimoniale dall'uno uno all'altro coniuge ex post divenuto ingiustificato e con onere della prova a carico del richiedente (Cass. n.
17144/2023, Cass. n. 29920/2022, Cass. n. 23583/2022, Cass. n. 24250/2021).
Nel caso in oggetto, l'appellante principale lamenta il fatto che il Tribunale di Ferrara “pur
richiamando correttamene la giurisprudenza della Suprema Corte applicabile in materia, non ne fa
buon governo. Il Tribunale, infatti, facendo unicamente riferimento al principio di solidarietà, senza
esplicitarne le ragioni, ha erroneamente disposto a carico di l'obbligo di Parte_1
versare un assegno divorzile di € 250,00 mensili, in favore della sig.ra : la decisione CP_1
impugnata sarebbe “disancorata dal dato fattuale e da quello giuridico”, in quanto la documentazione prodotta avrebbe dovuto portare all'esclusione del riconoscimento in favore di di Controparte_1
un assegno divorzile.
Proprio in relazione alla documentazione attestante i redditi della parte appellante, questa Corte non può che rilevare come si sia sostanzialmente sottratto al puntuale obbligo di Parte_1
produzione, risultando agli atti le sole documentazioni fiscali relative agli anni 2021 e precedenti;
esistono, tuttavia, elementi sufficienti per affermare che l'appellante possa attualmente contare su di un reddito mensile netto di circa € 2.500, e ciò desumendosi dai seguenti elementi: già in primo grado era stata accertato un reddito medio mensile di € 2.300, circostanza espressamente confermata nell'atto di pagina 6 di 8 appello (p. 6); nonostante ciò, liberamente interrogato dal Presidente di Corte, ha Parte_1
affermato di avere un reddito di soli € 2.000 mensili (ovvero smentendo quanto sostenuto dal suo stesso difensore nell'atto di impugnazione); in data successiva rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, ovvero nel 2022, l'appellante è passato di grado (da dei Carabinieri a Per_2
Vicebrigadiere), il che non può che aver avuto come conseguenza un incremento reddituale, per quanto possa ritenersi modesto.
D'altro canto, le affermazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa “in nero” di estetista da parte dell'appellata non sono state supportate da idonee istanze istruttorie o, quanto meno, puntuali allegazioni. Rimane, pertanto dimostrato un reddito medio mensile di pari a circa € Controparte_1
570,00 (CUD 2024, redditi 2023).
Pertanto, condividendosi l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui deve essere interpretata la domanda di corresponsione dell'assegno di divorzio in funzione strettamente assistenziale, tenuto conto della disparità evidente dei redditi, dell'attività lavorativa che comunque svolge Controparte_1
(vedi il percorso lavoratore prodotto, il che dimostra l'impossibilità del coniuge economicamente più
debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento, nonostante l'impegno nel procurarsi attività
lavorativa), appare congruo il riconoscimento del diritto ad attenere la somma di € 250,00 mensile a titolo di assegno divorzile.
Per analoghe, e contrapposte, considerazioni, deve rigettarsi anche l'appello incidentale, posto che il riferimento alla somma -rivalutata- prevista quale assegno di mantenimento in sede di separazione (€
324), appare inconferente, avendo i due assegni, natura e funzione del tutto diversi. D'altro canto, la natura puramente assistenziale riconosciuta, porta questa Corte a confermare l'entità dell'assegno nella limitata misura di € 250 mensili.
Conseguentemente, devono essere rigettati tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto di entrambe le impugnazioni, consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Ferrara in data 04.07.2024, pubblicata in data
10.07.2024, notificata in data 30.10.2024, che ha definito la causa civile iscritta al n.1534/2023 R.G,
nonché sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale e, conseguentemente, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20.3.25
Il Presidente estensore dott.ssa Luisa Poppi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1775/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE FRANCESCO con Parte_1 domicilio in VIA XX SETTEMBRE 5 SAN SEVERO
APPELLANTE, APPELLATO INCIDENTALE contro con il patrocinio dell'avv. CATOZZI MILENA con domicilio in VIA Controparte_1
DON GIOVANNI MINZONI 17 44121 FERRARA
APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: sentenza n. 743/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ferrara in data 04.07.2024,
pubblicata in data 10.07.2024, notificata in data 30.10.2024 che ha definito la causa civile iscritta al n.1534/2023 R.G.
La Corte
pagina 1 di 8 udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udite le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso per separazione giudiziale del 14.06.2019, il Tribunale di Ferrara -con sentenza n. 559/2021
del 15.07.2021- dichiarava la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
, disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento Parte_1 Persona_1
prevalente presso la madre, poneva a carico del padre l'obbligo versare un contributo al mantenimento del figlio minore di € 350,00 mensili, nonchè l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300,00 mensili.
Passata in giudicato la sentenza di separazione personale, proponeva ricorso per Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (notificato in data 31.07.2023), chiedendo di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “1) Affidare il minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la residenza della madre;
2) Stabilire che il padre abbia diritto di vedere e tenere
con sé il figlio (….) 6) Fissare a carico del Signor l'obbligo di versare l'importo di euro Pt_1
300,00 o di quella diversa somma ritenuta congrua, quale assegno perequativo nell'interesse del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle richiamate nelle “Linee Guida per Per_1
la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del
Consiglio Nazionale Forense (…). REVOCARE con decorrenza dalla data del deposito del presente
ricorso, per le motivazioni di cui in narrativa, l'obbligazione di pagamento di un assegno gravante sul
ricorrente in favore della Signora quale contribuito al di lei mantenimento, Controparte_1
disposta con sentenza dell'intestato Tribunale n. 599/2021 a definizione del procedimento per
separazione giudiziale tra le parti. ACCERTARE E DICHIARARE che non sussistono i presupposti
previsti dall'art. 5 Legge 898/1970 per il riconoscimento alla signora di un Controparte_1
pagina 2 di 8 assegno divorzile e quindi ESONERARE il ricorrente dall'obbligo di corrispondere alla moglie
qualsivoglia entità economica in ragione del matrimonio tra le parti. Con vittoria di spese e compensi
del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Si costituiva in quel giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e precisando le seguenti conclusioni: “1) rigettare per i motivi tutti in narrativa,
le domande relative alla riduzione del mantenimento a favore del minore e Persona_1
dell'eliminazione dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
(…) 9) fissare a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1
del figlio sul conto della sig.ra pari ad euro 404,00 mensili (trattasi dei 350,00 euro previsti CP_1
in sede di separazione aggiornati ad oggi secondo l'Istat), entro il giorno 5 di ogni mese, somma da
aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati
elaborati dall'ISTAT; 10) disporre che il padre contribuisca per il 70% alle spese straordinarie (…)
11) stabilire un assegno di divorzio a favore della sig.ra dell'importo di euro Controparte_1
324,00 (pari alla somma di 300 euro prevista in sede di separazione aggiornata ad oggi secondo
l'indice Istat) entro il giorno 5 di ogni mese, somma da aggiornare annualmente secondo gli indici del
costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.”
Il Tribunale di Ferrara con la sentenza del 10.07.2024 in questa sede impugnata dichiarava: “la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Troia (FG) in data 11.8.2014 (atto trascritto al n. 23 p. II, s. A). Dispone
[...]
l'affidamento condiviso del minore con collocazione preferenziale presso la madre;
Persona_1
pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento di € 400,00 Parte_1
mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile di € 250,00 mensili, Parte_1
da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI Dispone in ordine alla frequentazione come da
parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile
pagina 3 di 8 provveda all'annotazione della sentenza.”
Con ricorso depositato il 27.11.24 impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ferrara per i seguenti motivi:
1.omessa o insufficiente motivazione della decisione in quanto non specifica o illustra le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta in ordine all'assegno divorzile, e contraddittorietà
della motivazione.
2.violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 88 del 1970, avendo riconosciuto l'assegno di divorzio in favore della pur avendo il coniuge mezzi adeguati e la possibilità di procurarseli CP_1
per ragioni oggettive
Con comparsa depositata il 17.2.25 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale volto ad ottenere un assegno di divorzio a proprio favore nella misura di euro 324,00, pari alla somma prevista come mantenimento in sede di separazione
(€ 300), rivalutata all'attualità.
All'udienza del 20.3.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
**********
All'attenzione di questa Corte viene posta esclusivamente la statuizione relativa alla previsione di un assegno di divorzio -e la misura di esso- in favore della parte appellata, appellante incidentale. A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già ripetutamente affermato che con la sentenza n. 18287
del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e,
nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali:
pagina 4 di 8 a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte
Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603
del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021, Cass. Sez. Un. n.
32198/2021, Cass. n. 14160/2022, Cass. n. 23583/2022, Cass. n. 10614/2023, Cass. n. 27945/2023,
Cass. n. 35434/2023, Cass. n. 23083/2024).
pagina 5 di 8 In sostanza, deve ritenersi l'assegno dovuto laddove un ex coniuge sia non autosufficiente perché non in grado di provvedere autonomamente ad una esistenza dignitosa;
oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di realistiche aspettative professionali e reddituali per avere anteposto ad esse l'impegno familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche lavorative, con la conseguenza che la differenza reddituale isolatamente considerata non è di per sé rilevante, ma lo diviene solo se riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei coniugi, con uno spostamento patrimoniale dall'uno uno all'altro coniuge ex post divenuto ingiustificato e con onere della prova a carico del richiedente (Cass. n.
17144/2023, Cass. n. 29920/2022, Cass. n. 23583/2022, Cass. n. 24250/2021).
Nel caso in oggetto, l'appellante principale lamenta il fatto che il Tribunale di Ferrara “pur
richiamando correttamene la giurisprudenza della Suprema Corte applicabile in materia, non ne fa
buon governo. Il Tribunale, infatti, facendo unicamente riferimento al principio di solidarietà, senza
esplicitarne le ragioni, ha erroneamente disposto a carico di l'obbligo di Parte_1
versare un assegno divorzile di € 250,00 mensili, in favore della sig.ra : la decisione CP_1
impugnata sarebbe “disancorata dal dato fattuale e da quello giuridico”, in quanto la documentazione prodotta avrebbe dovuto portare all'esclusione del riconoscimento in favore di di Controparte_1
un assegno divorzile.
Proprio in relazione alla documentazione attestante i redditi della parte appellante, questa Corte non può che rilevare come si sia sostanzialmente sottratto al puntuale obbligo di Parte_1
produzione, risultando agli atti le sole documentazioni fiscali relative agli anni 2021 e precedenti;
esistono, tuttavia, elementi sufficienti per affermare che l'appellante possa attualmente contare su di un reddito mensile netto di circa € 2.500, e ciò desumendosi dai seguenti elementi: già in primo grado era stata accertato un reddito medio mensile di € 2.300, circostanza espressamente confermata nell'atto di pagina 6 di 8 appello (p. 6); nonostante ciò, liberamente interrogato dal Presidente di Corte, ha Parte_1
affermato di avere un reddito di soli € 2.000 mensili (ovvero smentendo quanto sostenuto dal suo stesso difensore nell'atto di impugnazione); in data successiva rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, ovvero nel 2022, l'appellante è passato di grado (da dei Carabinieri a Per_2
Vicebrigadiere), il che non può che aver avuto come conseguenza un incremento reddituale, per quanto possa ritenersi modesto.
D'altro canto, le affermazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa “in nero” di estetista da parte dell'appellata non sono state supportate da idonee istanze istruttorie o, quanto meno, puntuali allegazioni. Rimane, pertanto dimostrato un reddito medio mensile di pari a circa € Controparte_1
570,00 (CUD 2024, redditi 2023).
Pertanto, condividendosi l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui deve essere interpretata la domanda di corresponsione dell'assegno di divorzio in funzione strettamente assistenziale, tenuto conto della disparità evidente dei redditi, dell'attività lavorativa che comunque svolge Controparte_1
(vedi il percorso lavoratore prodotto, il che dimostra l'impossibilità del coniuge economicamente più
debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento, nonostante l'impegno nel procurarsi attività
lavorativa), appare congruo il riconoscimento del diritto ad attenere la somma di € 250,00 mensile a titolo di assegno divorzile.
Per analoghe, e contrapposte, considerazioni, deve rigettarsi anche l'appello incidentale, posto che il riferimento alla somma -rivalutata- prevista quale assegno di mantenimento in sede di separazione (€
324), appare inconferente, avendo i due assegni, natura e funzione del tutto diversi. D'altro canto, la natura puramente assistenziale riconosciuta, porta questa Corte a confermare l'entità dell'assegno nella limitata misura di € 250 mensili.
Conseguentemente, devono essere rigettati tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto di entrambe le impugnazioni, consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Ferrara in data 04.07.2024, pubblicata in data
10.07.2024, notificata in data 30.10.2024, che ha definito la causa civile iscritta al n.1534/2023 R.G,
nonché sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale e, conseguentemente, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20.3.25
Il Presidente estensore dott.ssa Luisa Poppi
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