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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 28.4.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 4820/2024 R.G.L.
TRA
, con gli avv.ti Gabriele Romagnuolo e Stefano Campese Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l' avv Chiara Contursi
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, prestazioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate nell'anno 2021 e 102 giornate nell'anno 2022 alle dipendenze della Società Agricola
Agrimar S.r.l. ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistente il CP_2
rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD per entrambe le annualità predette.
Dedotta, sotto più profili, l' illegittimità e l' infondatezza del provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro, ha concluso come segue: “a) preliminarmente, dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o annullamento del disconoscimento impugnato, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si abbiano per espressamente riportate;
b) nel merito e nella denegata ipotesi in cui vengano rigettate le eccezioni preliminari, dichiarare che l'istante ha lavorato nel corso del 2021 e 2022 per complessive 204 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola Agrimar S.r.l.; c) per l'effetto dichiarare che l'istante ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per l'anno 2021 per 102 giornate e per l'anno 2022 per altre 102 giornate per le motivazioni indicate in premessa e che qui si abbiano per espressamente riportate;
d) per l'effetto condannare l' , in persona del legale pro tempore, all'iscrizione in detti elenchi per il CP_2
numero di giornate testé indicato;
e) dichiarare, per l'effetto, che la ricorrente ha diritto al percepimento dell'indennità di disoccupazione agricola nonché degli assegni familiari in misura pari alle giornate di lavoro espletate così come sopra accertate e per questa ragione annullare gli eventuali recuperi d'indebito che l vorrà azionare successivamente;
f) CP_2
condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_2
spese, diritti ed onorari del presente procedimento, maggiorati di rimborso forfettario, c.a.p.
e i.v.a come per Legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari “.
2.Si è costituito l' , eccependo l'improcedibilità della domanda per mancanza della CP_2
domanda e/o del ricorso amministrativo, nonché la decadenza sostanziale, ex art.22
D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70; nel merito contestava la infondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato, chiedendone il rigetto.
Ha, altresì, dedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con riferimento alla domanda diversa da quella di reiscrizione, eccepiva l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del
D.L. 19.9.1992 n. 384, conv. in L. 14.11.1992 n. 438, e dall'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, conv. in L. 15.7.2011 n. 111. e, in ogni caso, la prescrizione di ogni pretesa azionata.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3.Deve, preliminarmente, darsi atto che la ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro, versando in atti la relativa ricevuta telematica di deposito nonché l'esito a sé sfavorevole dello stesso, comunicatole con decreto del 25.1.2024; tuttavia deve precisarsi che nella materia in esame
(cancellazione dagli elenchi OTD) quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
In ogni caso, il ricorso giudiziario risulta depositato nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970, sicché infondata è anche l'eccezione di decadenza spiegata dall' . CP_2
Deve, inoltre, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, sicchè è infondata anche l'eccezione di CP_ difetto di giurisdizione spiegata dall'
3.1Nel merito, le domande della ricorrente sono fondate nei termini di seguito precisati
Per quanto attiene la prova relativa alle prestazioni lavorative dedotte, appare opportuno rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all' “impresa in generale”. Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (cfr. artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa,
l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. n.
12033/1992. n. 11178/1996, n. 11502/2000, n 14414/2000).
Né, nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico. Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass. S.U. n. 265/1997
e Cass. n. 2654/1978, n 7269/1986, n. 5649/1990, n. Cass. n. 1884/2000).
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le
Sezioni Unite hanno rilevato, in senso, per così dire, riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.)
e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice;
e coerentemente hanno osservato che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria.
Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso - affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi. (in termini, Cass. lav. 20 marzo 2001 n. 3975)
Partendo, dunque, dalla prospettiva ermeneutica delineata dalla Suprema Corte, si può affermare che il giudice che si trovi a valutare un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, debba compiere una valutazione complessiva della documentazione prodotta, comparando da un lato l'atto finale d'iscrizione e dall'altro i verbali ispettivi, intervenendo con ulteriori mezzi istruttori (se del caso anche ai sensi dell'art 421 c.p.c.) solo laddove la parte resistente offra particolari spunti d'indagine (quali, a titolo esemplificativo un rapporto di parentela tra lavoratore e datore).
Del resto, la peculiarità del regime probatorio volta all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato dipende anche dallo svolgersi di una complessa procedura amministrativa che vede come atto finale l'iscrizione nell'elenco dei braccianti.
In particolare le modalità di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un CP_2
sistema (artt.
9-ter, 9-quater e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che CP_2
l' stesso, nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della CP_1 procedura. Innanzitutto è lo stesso istituto che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_2
motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_2 retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Su tale sistema si innestano i controlli successivi che la legge autorizza l' ad effettuare, CP_2
ma che proprio perché volti a confutare quanto precedentemente provveduto, devono far emergere circostanze (ad esempio attività criminose) tali da influire sui passaggi dell'originaria procedura amministrativa seguita.
Nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro rivendicato nel ricorso.
Invero, nel ricorso introduttivo ha dedotto di aver lavorato, per il periodo indicato, alle dipendenze della Società Agricola Agrimar srl, versando in atti le comunicazioni di assunzione e le buste paga, nonché la CU relativa all' anno 2021.
Dal canto suo, l' ha asserito di aver provveduto alla cancellazione di tali giornate sulla CP_2
scorta di quanto accertato in sede di ispezione.
A fondamento della propria tesi, tuttavia, ha versato in atti un verbale di accertamento riferito all' azienda “Agrimar srls” interessata dagli accertamenti ispettivi di cui al verbale n.
2022006442/DDL del 18/04/2023, relativo al periodo dal 01/08/2019 al 31/12/2021, con il quale sono state disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate all' da CP_2
Agrimar S.r.l.s, laddove la ricorrente ha dedotto e documentato di aver lavorato alle dipendenze di un diverso soggetto giuridico e, precisamente, della Società Agricola Agrimar
S.r.l. con sede legale in Foggia al Borgo Incoronata Podere 841.
Pertanto, le ragioni del disconoscimento indicate dall' nella memoria di costituzione CP_2
non appaiono di alcun rilievo ai fini del decidere. Difatti, come si è detto, tale documentazione è riferita ad un soggetto giuridico diverso dalla ditta datrice di lavoro della ricorrente e, dunque, in alcun modo riferibile a quanto dedotto in ricorso.
Posto quanto precede, deve rilevarsi che, oltre alla documentazione di formazione aziendale- il cui rilievo probatorio non può dirsi smentito da alcun accertamento ispettivo riferibile alla posizione della ricorrente- la domanda di quest' ultima trova altresì riscontro all' esito dello svolgimento della prova orale ammessa.
Invero, il teste , escussa all' udienza del 24.3.2025, ha confermato i Testimone_1
capitoli di prova articolati da parte ricorrente ( “Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 del ricorso il testimone risponde: " confermo” Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 del Testi ricorso il testimone risponde: " confermo, ho assistito al pagamento della ricorrente” “ io sono stata pagata sempre con bonifico perché non avevo necessità di pagamenti in contanti, ho assistito a volte al pagamento in contanti della ricorrente prima che tornassimo a casa dopo la giornata di lavoro anche se non ricordo il numero preciso delle occasioni in cui ho assistito al pagamento” Circa il capitolo di prova ammesso sub 3 del ricorso il testimone risponde: " confermo per gli anni 2021 e 2022 Circa il capitolo di prova ammesso sub 4 del ricorso il testimone risponde: " non lo so” ADR: “ gli altri lavoratori che erano con noi erano con la quale tornavo a volte essendo anche lei di Orta Nova, Silvana ma Per_1 CP_3 non ricorso il cognome” ADR: “ sui campi ho visto 30 o 40 persone” Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 dei mezzi istruttori il testimone risponde: " vero, il datore di lavoro era
.). Parte_2
Va precisato che il teste escusso è un lavoratore riconosciuto parzialmente per gli anni 2021
( 21 giornate) e per l' anno 2022 ( 102 giornate) con sentenza del 28.10.2024 nr 2906/2024.
Ne deriva, in ragione di quanto precede, l' accoglimento del capo della domanda relativo alla reiscrizione della ricorrente per 102 giornate di lavoro in ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Quanto, invece, al capo della domanda articolato dalla ricorrente sub e) nelle conclusioni del ricorso nei termini di seguito testualmente riportati: “ dichiarare, per l'effetto, che la ricorrente ha diritto al percepimento dell'indennità di disoccupazione agricola nonché degli assegni familiari in misura pari alle giornate di lavoro espletate così come sopra accertate e per questa ragione annullare gli eventuali recuperi d'indebito che l vorrà azionare CP_2 successivamente”, si osserva quanto segue.
Ed invero, la ricorrente si è limitata, con mera formula di stile a chiedere l' accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione delle prestazioni temporanee e, per l' effetto, ad annullare eventuali domande di indebito, non ancora azionate.
Come è noto, l'art. 414 c.p.c. impone al ricorrente di indicare nell'atto introduttivo sia la determinazione dell'oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda stessa con le relative conclusioni.
Tale norma si ricollega al principio generale che vuole il convenuto parte attiva nel processo del lavoro fin dal primo atto difensivo nel quale egli deve prendere una chiara posizione su ogni elemento di fatto e di diritto evidenziato dalla parte attrice con la possibilità per il giudice di decidere la causa nel più breve tempo possibile. Il sistema normativo non ammette lacune o ripensamenti e fin da principio le posizioni delle parti devono essere chiare ed immodificabili, a meno che non ricorrano gravi motivi ( cfr. art. 420 c.p.c. ).
E' noto al riguardo l'orientamento della Suprema Corte secondo al quale per aversi nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui al domanda stessa si fonda, non è sufficiente una omissione meramente formale degli elementi richiesti dai nn. 3 e 4 art. 414 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ( cfr. ad es. Cass. nr. 6904 -82; nr. 5964-81 etc…). Infine, come da giurisprudenza costante, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 è affetto da nullità insanabile restando così escluso che la detta nullità ( rilevabile altresì d'ufficio e preclusiva dell'esame del merito ) possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 c.p.c. atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplice irregolarità.
Nella fattispecie, la ricorrente chiede l' accertamento del proprio diritto alla prestazione solo in ragione di eventuali, future, domande restitutorie.
Dunque, la mancata indicazione e produzione della propedeutica domanda amministrativa ovvero del provvedimento amministrativo di liquidazione, la mancata precisazione circa l'eventuale trattenuta e la mancanza di richiesta di restituzione da parte dell' di somme CP_2
percepite non consente a questo giudice di prendere cognizione dei termini della controversia, giacchè l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda è del tutto ipotetica, carente in funzione del petitum mediato e immediato, sicchè la domanda non può essere proprio vagliata.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del capo della domanda in esame.
4. Quanto alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, se ne dispone la compensazione nella misura della metà, ponendo la restante quota a carico dell'
CP_ resistente, con distrazione. La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del
13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara inammissibile il capo della domanda articolato sub e) del ricorso introduttivo;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi bracciantili del
Comune di residenza per 102 giornate nell' anno 2021 e per 102 giornate nell' anno
2022, con ogni conseguenza di legge;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 2.697,00, oltre accessori di legge, che compensa nella misura della metà, ponendo la restante quota a carico dell'Ente resistente, con distrazione.
Foggia, 28.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli