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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 6473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6473 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23 SETTEMBRE 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 23459/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] codice fiscale: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alberto Abbate e dall'Avv. Pietro Squeglia con i quali elettivamente domicilia in Marcianise (CE), viale Europa n. 26;
Ricorrente
E
(già ), C.F. e P. I. n. con sede legale in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
S.P. , 70032 - Bitonto (BA), in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra C.F._2 [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Gaudino presso lo studio della quale CP_3 elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5.
Convenuta
Oggetto: impugnativa del termine apposto al contratto a termine per mancata predisposizione del
DVR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 13.12.2023 adiva il Tribunale di Napoli in Parte_1 funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che aveva lavorato dal 14.02.2023 al 30.06.2023 alle dipendenze della , assunto ai CP_1 sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/15, in virtù di un contratto a tempo determinato successivamente prorogato, quale guardia particolare giurata con lorda pari ad € 1.108,06;
. che aveva svolto la propria attività lavorativa presso l'Ospedale del Mare, l'Ospedale San Paolo
e l nell'ambito dell'appalto ASL Na 1 Centro;
. che non aveva mai partecipato a Controparte_4 corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
. che non era stato dotato di una ricetrasmittente per il collegamento con la centrale operativa, sita lontano dalla zona di ubicazione dell'appalto;. che era stato esposto al sole ed alle intemperie, privo di una postazione ove ripararsi e servizi igienici a lui riservati, e di non aver ricevuto specifiche disposizioni scritte dalla società convenuta in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi a espletarsi, nonché informazioni sui rischi professionali connessi;
. che era a conoscenza della mancata predisposizione del DVR ( Documento di valutazione dei rischi) da parte della resistente e ciò determinava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro proprio non avendo la società compiuto la valutazione dei rischi imposta dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2015, che prevede, in mancanza, la conversione del contratto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine al contratto intercorso tra le parti, ed alla relativa proroga, perché stipulato in violazione del
D. Lgs. n. 81/2015, del D. Lgs. 81/08 nonché della Direttiva 99/70/CE e del TULPS, come da ultimo modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 5699/70/CE, o per qualsivoglia difetto il Giudicante dovesse ravvisare, e per l'effetto convertire lo stesso (o la proroga) in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall' origine;
condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sedente come in epigrafe, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, da quantificarsi in un un'indennità omnicomprensiva nella misura delle 12 mensilità (tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del comportamento delle parti), o comunque compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, maggiorata dei ratei della 13A e 14A mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad € 1.108,06 il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta che con diverse argomentazioni contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto;
in particolare evidenziava l'infondatezza nel merito della pretesa, tenuto conto dell'assolvimento dell'obbligo di valutazione dei rischi dell'attività, mediante approvazione e adeguamento del Documento di Valutazione del Rischio –DVR. Deduceva
l'assolvimento degli obblighi formativi nei confronti del personale dipendente, anche a tempo determinato, alla stregua della normativa vigente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con decreto n. 356/2024 la causa era assegnata alla scrivente.
All' udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Questo giudicante condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo risulta che oggetto della pretesa azionata sia l'impugnativa della clausola appositiva del termine finale al contratto di assunzione del ricorrente e della proroga successiva. Parte ricorrente deduce, invero, la nullità delle predette clausole, con conseguente conversione del contratto in un contratto a tempo indeterminato, invocando la disposizione di cui all'art. 20, lettera d) del D. Lgs. n.
81/15, rubricato “DIVIETI”, che testualmente stabilisce “La apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Tale disposizione è evidentemente diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, sicché il datore di lavoro è onerato a provare in giudizio di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato.
Orbene, nel caso di specie, tale onere probatorio può ritenersi assolto dalla parte convenuta che ha depositato agli atti il DVR, prescritto dal D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, redatto prima della stipulazione del contratto di assunzione del ricorrente nonché successivamente adeguato, dovendosi ritenere pertanto infondata l'allegazione attorea circa la omissione del DVR.
Dall'esame del documento DVR esibito al n. 8 risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 23 maggio 2022 dal legale rappresentante della società convenuta, dal RSPP e dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dal medico competente, sicché deve ritenersi avere data certa. Risulta, inoltre, che lo stesso DVR –e il successivo del gennaio 2024 -contiene con precisione lo schema del processo lavorativo aziendale, la politica aziendale in tema di sicurezza, le procedure ed i ruoli per l'attuazione delle misure;
vengono, altresì, analiticamente rappresentati le mansioni ricoperte in azienda ed i luoghi di lavoro e analizzati i rischi con valutazione e proiezione dell'indice di rischio per ogni singola mansione svolta in azienda e per ogni tipologia di luogo di lavoro;
si rinviene, altresì l'indicazione dei DPI. Il documento contiene, inoltre, una disamina approfondita con riferimento al rischio stress lavoro correlato, al rischio ergonomico, al rischio per le lavoratrici madri, al rischio connesso ai campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti, al rischio da COVID 19, al rischio movimentazione manuale dei carichi, al rischio rumore. Nel DVR, infine, vengono elencate tutte le norme di comportamento e le procedure di lavoro. A fronte di tali risultanze documentali appaiono prive di pregio le censure svolte in ricorso circa la mancata valutazione dei rischi. Le contestazioni di parte ricorrente successive alla produzione dei documenti di cui sopra, appaiono, del resto, generiche, non risultando specificate –né in ogni caso comprovate –le circostanze da cui desumere la non genuinità dei documenti stessi, sicché deve ritenersi operante la presunzione di piena conformità delle copie prodotte agli originali. Infondata è, altresì, la contestazione relativa alla completezza del DVR, tenuto conto che lo stesso si riferisce a tutte le posizioni di lavoro, ivi compresa quella del ricorrente, analizzando anche i rischi legati all'attività di guardia giurata derivanti dal fatto di terzi, idonee anche in relazione all'attività a cui il ricorrente risulta assegnato. Deve, del resto, evidenziarsi che eventuali violazioni in concreto a quanto previsto dal documento o da altre disposizioni richiamate in ricorso –ad esempio per gli obblighi di formazione-non appaiono rilevare direttamente ai fini dell'applicazione della norma invocata a fondamento della pretesa volta ad accertare la nullità del termine e a ottenere la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, sicché non appaiono rilevanti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Per tutte le considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre rimborso forfetario, spese generali, Iva e CPA come per legge.
Si comunichi
Napoli, 23-09-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23 SETTEMBRE 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 23459/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] codice fiscale: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alberto Abbate e dall'Avv. Pietro Squeglia con i quali elettivamente domicilia in Marcianise (CE), viale Europa n. 26;
Ricorrente
E
(già ), C.F. e P. I. n. con sede legale in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
S.P. , 70032 - Bitonto (BA), in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra C.F._2 [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Gaudino presso lo studio della quale CP_3 elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5.
Convenuta
Oggetto: impugnativa del termine apposto al contratto a termine per mancata predisposizione del
DVR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 13.12.2023 adiva il Tribunale di Napoli in Parte_1 funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che aveva lavorato dal 14.02.2023 al 30.06.2023 alle dipendenze della , assunto ai CP_1 sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/15, in virtù di un contratto a tempo determinato successivamente prorogato, quale guardia particolare giurata con lorda pari ad € 1.108,06;
. che aveva svolto la propria attività lavorativa presso l'Ospedale del Mare, l'Ospedale San Paolo
e l nell'ambito dell'appalto ASL Na 1 Centro;
. che non aveva mai partecipato a Controparte_4 corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
. che non era stato dotato di una ricetrasmittente per il collegamento con la centrale operativa, sita lontano dalla zona di ubicazione dell'appalto;. che era stato esposto al sole ed alle intemperie, privo di una postazione ove ripararsi e servizi igienici a lui riservati, e di non aver ricevuto specifiche disposizioni scritte dalla società convenuta in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi a espletarsi, nonché informazioni sui rischi professionali connessi;
. che era a conoscenza della mancata predisposizione del DVR ( Documento di valutazione dei rischi) da parte della resistente e ciò determinava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro proprio non avendo la società compiuto la valutazione dei rischi imposta dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2015, che prevede, in mancanza, la conversione del contratto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine al contratto intercorso tra le parti, ed alla relativa proroga, perché stipulato in violazione del
D. Lgs. n. 81/2015, del D. Lgs. 81/08 nonché della Direttiva 99/70/CE e del TULPS, come da ultimo modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 5699/70/CE, o per qualsivoglia difetto il Giudicante dovesse ravvisare, e per l'effetto convertire lo stesso (o la proroga) in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall' origine;
condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sedente come in epigrafe, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, da quantificarsi in un un'indennità omnicomprensiva nella misura delle 12 mensilità (tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del comportamento delle parti), o comunque compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, maggiorata dei ratei della 13A e 14A mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad € 1.108,06 il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta che con diverse argomentazioni contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto;
in particolare evidenziava l'infondatezza nel merito della pretesa, tenuto conto dell'assolvimento dell'obbligo di valutazione dei rischi dell'attività, mediante approvazione e adeguamento del Documento di Valutazione del Rischio –DVR. Deduceva
l'assolvimento degli obblighi formativi nei confronti del personale dipendente, anche a tempo determinato, alla stregua della normativa vigente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con decreto n. 356/2024 la causa era assegnata alla scrivente.
All' udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Questo giudicante condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo risulta che oggetto della pretesa azionata sia l'impugnativa della clausola appositiva del termine finale al contratto di assunzione del ricorrente e della proroga successiva. Parte ricorrente deduce, invero, la nullità delle predette clausole, con conseguente conversione del contratto in un contratto a tempo indeterminato, invocando la disposizione di cui all'art. 20, lettera d) del D. Lgs. n.
81/15, rubricato “DIVIETI”, che testualmente stabilisce “La apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Tale disposizione è evidentemente diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, sicché il datore di lavoro è onerato a provare in giudizio di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato.
Orbene, nel caso di specie, tale onere probatorio può ritenersi assolto dalla parte convenuta che ha depositato agli atti il DVR, prescritto dal D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, redatto prima della stipulazione del contratto di assunzione del ricorrente nonché successivamente adeguato, dovendosi ritenere pertanto infondata l'allegazione attorea circa la omissione del DVR.
Dall'esame del documento DVR esibito al n. 8 risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 23 maggio 2022 dal legale rappresentante della società convenuta, dal RSPP e dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dal medico competente, sicché deve ritenersi avere data certa. Risulta, inoltre, che lo stesso DVR –e il successivo del gennaio 2024 -contiene con precisione lo schema del processo lavorativo aziendale, la politica aziendale in tema di sicurezza, le procedure ed i ruoli per l'attuazione delle misure;
vengono, altresì, analiticamente rappresentati le mansioni ricoperte in azienda ed i luoghi di lavoro e analizzati i rischi con valutazione e proiezione dell'indice di rischio per ogni singola mansione svolta in azienda e per ogni tipologia di luogo di lavoro;
si rinviene, altresì l'indicazione dei DPI. Il documento contiene, inoltre, una disamina approfondita con riferimento al rischio stress lavoro correlato, al rischio ergonomico, al rischio per le lavoratrici madri, al rischio connesso ai campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti, al rischio da COVID 19, al rischio movimentazione manuale dei carichi, al rischio rumore. Nel DVR, infine, vengono elencate tutte le norme di comportamento e le procedure di lavoro. A fronte di tali risultanze documentali appaiono prive di pregio le censure svolte in ricorso circa la mancata valutazione dei rischi. Le contestazioni di parte ricorrente successive alla produzione dei documenti di cui sopra, appaiono, del resto, generiche, non risultando specificate –né in ogni caso comprovate –le circostanze da cui desumere la non genuinità dei documenti stessi, sicché deve ritenersi operante la presunzione di piena conformità delle copie prodotte agli originali. Infondata è, altresì, la contestazione relativa alla completezza del DVR, tenuto conto che lo stesso si riferisce a tutte le posizioni di lavoro, ivi compresa quella del ricorrente, analizzando anche i rischi legati all'attività di guardia giurata derivanti dal fatto di terzi, idonee anche in relazione all'attività a cui il ricorrente risulta assegnato. Deve, del resto, evidenziarsi che eventuali violazioni in concreto a quanto previsto dal documento o da altre disposizioni richiamate in ricorso –ad esempio per gli obblighi di formazione-non appaiono rilevare direttamente ai fini dell'applicazione della norma invocata a fondamento della pretesa volta ad accertare la nullità del termine e a ottenere la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, sicché non appaiono rilevanti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Per tutte le considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre rimborso forfetario, spese generali, Iva e CPA come per legge.
Si comunichi
Napoli, 23-09-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce