Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3500 del 07.12.2022
Oggetto: quantificazione differenze retributive a seguito di sentenza N. R.G. 386/2023
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso, in grado di appello, la presente
SENTENZA
nelle controversie civili riunite, in materia di pubblico impiego, iscritte ai nn.386/2023 e 402/2023
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte 1
Gallucci
Appellante nella causa n.386/2023 R.G.
Appellata nella causa n.402/2023 R.G.
e in persona del legale rappresentante Controparte 1
,
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellata nella causa n. 386/2023R.G. Appellante nella causa n.402/2023 R.G.
CP_2, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lupoli e Salvatore Graziuso Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 07.02.2019 Parte 1 premesso di aver lavorato dal 2001 al 2008 alle dipendenze dell'[...] Parte 2
€97.033,31 la misura del credito indicato genericamente nella sentenza precedente, e perché fosse condannata al relativo pagamento.1' Parte 2 Parte 2Si era costituita in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, stante la determinabilità ed eseguibilità della precedente sentenza di condanna n.4958/2016, fatta eccezione per i profili relativi al versamento del TFR e alla ricostruzione contributiva, che avevano costituito oggetto di impugnativa innanzi alla Corte di Appello. Aveva eccepito, altresì, la prescrizione del diritto di credito azionato per assenza di atti di costituzione in mora antecedenti la notifica del ricorso del 6.03.2013, nonché l'erroneità della quantificazione delle somme operata dalla ricorrente. L'Università aveva chiesto, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la prescrizione delle somme dovute sulla base della sentenza n.4958/2016 per il periodo antecedente il 06.03.2008; in ogni caso aveva chiesto il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle somme quantificate dalla ricorrente e, in estremo subordine, la quantificazione della somma dovuta nel minore importo di € 46.639,30, da decurtare delle somme prescritte e dell'aliunde perceptum. Si era costituito altresì l'CP_2 aderendo alla posizione della ricorrente e chiedendo che, nel caso di accoglimento delle pretese di regolarizzazione contributiva, venisse accertato il proprio diritto al pagamento, da parte dell' della contribuzione e delleParte 2
, maggiorazioni di legge, con conseguente condanna dell'Ateneo.
Con la sentenza n.3500/2022 il Tribunale di Lecce, previo espletamento di consulenza tecnico-contabile d'ufficio, ha parzialmente accolto il ricorso del 07.02.2019. In tema di prescrizione ha rilevato che l' Parte_2 non aveva sollevato eccezioni nel primo giudizio che era stato introdotto dalla Pt 1 con il ricorso del 04.07.2012. Premesso che, nel confrattempo, la Corte di Appello di Lecce, oltre ad aver accolto l'appello di Pt 1 riferimento all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni, aveva confermato nel resto la sentenza n. 4958/2016 e quindi nella parte relativa all'accertamento del diritto della stessa Pt 1 alle differenze retributive, il Tribunale ha ritenuto che, contenendo la prima sentenza una pronuncia di condanna generica, sussistevano le condizioni per la proposizione dell'ulteriore ricorso diretto ad ottenere la quantificazione delle differenze retributive, anche in considerazione del fatto che l' Parte 2 aveva evidenziato difficoltà nel calcolo del trattamento di fine rapporto e aveva contestato i conteggi redatti dalla controparte. Pertanto, sulla base della relazione e dei conteggi del consulente tecnico d'ufficio, ha quantificato le differenze retributive e trattamento di fine rapporto dal 17.10.2001 al 31.5.2008 in € 55.743,38
e i contributi previdenziali per lo stesso periodo in € 39.272,11, condannando l' Parte_2 al relativo pagamento rispettivamente in favore di e dell' CP 2; con Parte 1 compensazione delle spese di lite nella misura della metà del totale.
Parte 1Con ricorso del 06.06.2023 (iscritto al n.386/2023 RG) ha proposto appello, censurando con il primo motivo- la sentenza n.3500/2022 nella parte in cui non aveva condannato l'Università a corrispondere gli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., da lei espressamente chiesti in primo grado. All'uopo, richiamata la pronuncia della Suprema Corte n. 61/2023, ha sostenuto l'applicabilità generale di tale norma a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo tra le parti e diversa disposizione di legge) per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio per ½, e aveva quantificato le stesse in misura inferiore al dovuto, in violazione dei parametri indicati dall'apposito decreto del Ministero della Giustizia. L'appellante Pt 1 ha quindi chiesto che, in parziale riforma della sentenza n.3500/2022, 1' Parte 2 fosse condannata al pagamento anche degli interessi ex art. 1284 c.c. e al pagamento integrale delle spese del primo grado, con liquidazione in corretta attuazione dei parametri tariffari.
Costituitosi in giudizio, l'CP 2 si è rimesso alla valutazione della Corte in ordine al gravame. Per il caso di accertamento di maggiori somme retributive ha chiesto l'accertamento dei contributi dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Costituitasi nel procedimento n.386/2023, 1' Parte 2 ha impugnato e contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'appello.
Parte_2 che con La sentenza n.3500/2022 è stata impugnata anche dall' ricorso del 09.06.2023 (iscritto al n.402/2023 RG) ne ha chiesto l'integrale riforma, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla Pt 1 il
7.2.2019. Secondo l'Università il Tribunale aveva errato nel ritenere che la pronuncia contenuta nella precedente sentenza n.4958/2016 fosse una condanna meramente generica, mentre essa avrebbe invece consentito la quantificazione delle differenze retributive in via amministrativa. Ha quindi lamentato l'asserita violazione del divieto di frazionamento della domanda. Infine ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto il pagamento a favore dell' CP_2 dell'importo di € 39.272,11, poichè la questione relativa alla regolarizzazione contributiva andava “rimessa in via amministrativa al corretto svolgersi dei rapporti istituzionali tra l'Ateneo e l'CP 2” e contestando la mancata valutazione della diversa contribuzione già versata dall'Ateneo nella gestione separata. Parte 1Costituitasi nel procedimento n.402/2023, ha contestato la fondatezza dell'appello dell' Parte 2 e ne ha chiesto il rigetto. Con provvedimento del 6.06.2023 i due procedimenti di appello, avendo ad oggetto impugnazioni avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti. All'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello dell' Parte 2 risulta infondato, mentre quello di Parte 1 fondato solo con riferimento alla censura attinente alle spese di lite del primo grado.
ha priorità logico- L'esame del primo motivo di doglianza proposta dall' Parte_2 giuridica rispetto alle altre questioni. L Parte 2 ha censurato la sentenza n.3500/2022 nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di Parte 1 del 7.2.2019, che la stessa Parte 2 aveva sollevato in ragione dell'esistenza di altra decisione giudiziale (n.4958 del 2.12.2016) intervenuta tra le parti, sul dedotto presupposto che quest'ultima non costituisse una "sentenza di condanna generica", ma contenesse, a carico della stessa Parte 2 , una condanna al pagamento di competenze retributive determinate o comunque determinabili - individuate nella differenza tra quanto erogato alla Pt 1 in base ai formali contratti a termine e quanto invece ritenuto spettante per l'accertato rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria C area amministrativa-, nonché al pagamento del relativo trattamento di fine rapporto e della contribuzione previdenziale. Secondo l'Università la sentenza n.4958/2016 sarebbe stata immediatamente eseguibile e non avrebbe quindi giustificato la proposizione, da parte della Pt 1 di una ulteriore azione giudiziale per la determinazione quantitativa e il soddisfacimento del credito, non essendo stato evidenziato dalla ricorrente alcun oggettivo interesse idoneo a legittimare il frazionamento della domanda in più processi.
Tale doglianza è infondata. Non è ravvisabile una violazione del divieto di frazionamento della domanda o un abuso del processo o una carenza di interesse ad agire, dovendosi rilevare che nella sentenza n.4958/2016 e in quella del relativo grado di appello n.863/2021 non sono indicati i dati contabili necessari alla quantificazione differenziale, tanto che la stessa Parte 2 Pt 1 con il nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado introdotto dalla ricorso del 07.02.2019 ha evidenziato profili di genericità e incertezza circa le modalità di liquidazione dell'avverso credito.
Con il secondo motivo di appello l' Parte_2 ha censurato la sentenza n.3550/2022 nella parte contenente la condanna, a suo carico, al pagamento di € 39.272,11 a titolo di contributi a favore dell' CP_2, per non aver considerato la porzione di contributi già versati dall' Parte_2 con riferimento alla stressa lavoratrice e il fatto che nella sentenza di appello n.863/2021 emessa tra le parti si era affermato che la questione della regolarizzazione contributiva doveva essere rimessa in via amministrativa.
La sentenza qui impugnata è esente da vizi, essendosi occupata di calcolare l'entità dei contributi previdenziali dovuti all' CP_2 -gestione lavoratori dipendenti- in relazione al rapporto di lavoro così come giuridicamente riqualificato nella sentenza n.4958/2016, e non essendo stata in primo grado proposta e notificata dall'Università alcuna domanda riconvenzionale nei confronti dell' CP_2 per l'eventuale recupero della contribuzione versata alla gestione separata.
Passando quindi ad esaminare l'appello proposto da Pt 1 in tema di interessi, diretto ad ottenere l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. (4.“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), se ne rileva l'infondatezza, in quanto gli interessi sui crediti retributivi del pubblico dipendente sono regolati dalla disciplina speciale che vale anche in costanza di lite ed è contenuta nel combinato disposto dell'art. 22, comma 36, l.n. 724/1994 (36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici (e privati) in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge") e dell'art. 16, comma 6, l.n. 412\1991 (6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito").
L'appello di Parte 1 è invece fondato sul secondo motivo, sia nella parte che attiene alla censura della compensazione parziale, sia nella parte che attiene alla quantificazione delle spese di lite del primo grado.
Nella sentenza n.3500/2022 le spese di lite sono state compensate nella metà del totale
"considerata la parziale soccombenza attorea rispetto alla pretesa a suo tempo avanzata". La quantificazione, a mezzo di c.t.u., di un credito in misura inferiore a quello conteggiato dalla ricorrente non costituisce soccombenza parziale e quindi non integra gli estremi dell'art.92
c.p.c.
Tenuto conto di tale quantificazione ai fini del valore della causa (quarto scaglione), ai sensi del DM. n.55/2014 e successive modifiche le spese di lite si determinano, per quattro fasi processuali, nella misura minima indicata in dispositivo.
Le spese di questo grado, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi appelli, sono compensate per la metà del totale;
la residua metà grava sull' che è risultata soccombente rispetto ad uno dei motivi di gravame proposti CP_1 dalla Pt 1 ed è liquidata per tre fasi, con distrazione ex art.93 c.p.c.
Sussistono invece motivi di compensazione integrale delle spese nel rapporto tra le predette parti e l'istituto previdenziale, che si è rimesso alla valutazione di merito del giudicante.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06/06/2023 da Parte 1 Controparte 1nei confronti di , nonché sull'appello proposto da quest'ultima con ricorso del 09/06/2023, avverso la sentenza del 07/12/2022 n°3500 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello dell' Parte 2 ;
Accoglie parzialmente l'appello di Scorrano e, per l'effetto, condanna l' Parte_2 al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 6.699,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Stefano
Gallucci, detratto quanto eventualmente percepito. alDichiara compensate per metà le spese del secondo grado e condanna l' Parte_2 pagamento in favore di Pt 1 della metà residua, liquidata in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Stefano Gallucci.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 19.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi