CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE YE NE nato il [...] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE)APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 La corte di appello di Ancona, con sentenza in data 16 giugno 2020 trasmessa a questa Corte di cassazione il 12-11-2021, in riforma della pronuncia del tribunale di Ascoli Piceno datata 6-03-2018, dichiarava SS AY IS non punibile per il reato di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n. 11 cod.pen. commesso il 27 aprile 2016 per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Marziali, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulle conclusioni depositate per l'udienza del 16 giugno 2020 e segnatamente sulla richiesta di proscioglimento per mancanza di querela;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3500 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 15/11/2022 - violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen. posto che avrebbe dovuto essere dichiarata la non procedibilità per difetto di querela a seguito della modificazioni introdotte per l'art. 646 cod.pen. con il D.Lvo n.36 del 2018 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Deve preliminarmente essere affermato l'interesse ad impugnare dell'imputato nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. che voglia fare valere il difetto originario di una condizione di procedibilità; tale principio risulta già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019, Rv. 276637 - 01) secondo cui in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per l'imputato. A maggior ragione, pertanto, l'interesse all'impugnazione sussiste nel caso in cui il giudice di merito non abbia valutato il difetto di querela per un reato non più procedibile d'ufficio. Al proposito, infatti, va ricordato come in tema di innovazioni al regime di procedibilità del reato di cui all'art. 646 cod.pen. a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs n. 35 del 2018 anche l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod.pen. è divenuta fattispecie penale procedibile soltanto a querela di parte;
in particolare l'art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che:" All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato". E poiché il suddetto terzo comma prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo 646 cod pen. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l'aggravante comune dell'art. 61 n.11 cod.pen. (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc...). il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. Lo stesso decreto legislativo prevede poi, al successivo articolo 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela;
si stabilisce infatti che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma,640-ter, quarto comma e per i fatti di cui all'articolo 646, seconde comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale." Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen.; in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte. Con la conseguenza che di tale modifica normativa favorevole per l'imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti. 2 EPOSITATO IN CANCELLEIP:il "SECONDA PENA;
_ 27 GEN, 2023 1-1.Cancqltere,. IL DI lane! 3 Invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 2 - , n. 225 del 08/11/2018, Rv. 274734) vale al proposito il principio secondo cui il problema dell'applicabilità dell'art.2 cod.pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez.. 3, n. 2733 del 08/07/1997, R.v. 209188). Più recentemente si é analogamente ritenuto che l'introduzione del regime della irrevocabilità della querela non può essere applicato ai fatti anteriormente commessi (Sez 5,n. lino del 0810612015, Rv. 265999) e ciò perché l'istituto di detta condizione di procedibilità ha natura mista con la conseguenza della necessaria applicabilità delle regole in tema di successione di legge ed applicazione della norma più favorevole che, nel caso in esame, è certamente costituito dalla procedlbilità a querela anche per il delitto di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod,pen.. E proprio in virtù di tali conclusioni si affermava (Sez. 2 - , n. 225 del 08/11/2018 cit.) che a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo n.36 del 2018 nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n, 11 cod.pen. la remissione della querela comporta l'obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 cod.proc,pen ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. Ne consegue affermarsi che il medesimo principio deve essere ribadito anche nel caso in cui difetti la presentazione della querela sin dall'inizio del procedimento in relazione ad un episodio di appropriazione indebita originariamente contestato come aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen e perciò prima procedibile d'ufficio e dopo la riforma del 2018 solo a querela di parte. In tali casi, quindi, andrà dichiarato il difetto originario di querela anche nelle fasi successive del procedimento. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. R ma, 15 novembre 2022 I CONSIGLIE EST. IL PREpIDENTE RG KT:ani
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 La corte di appello di Ancona, con sentenza in data 16 giugno 2020 trasmessa a questa Corte di cassazione il 12-11-2021, in riforma della pronuncia del tribunale di Ascoli Piceno datata 6-03-2018, dichiarava SS AY IS non punibile per il reato di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n. 11 cod.pen. commesso il 27 aprile 2016 per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Marziali, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulle conclusioni depositate per l'udienza del 16 giugno 2020 e segnatamente sulla richiesta di proscioglimento per mancanza di querela;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3500 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 15/11/2022 - violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen. posto che avrebbe dovuto essere dichiarata la non procedibilità per difetto di querela a seguito della modificazioni introdotte per l'art. 646 cod.pen. con il D.Lvo n.36 del 2018 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Deve preliminarmente essere affermato l'interesse ad impugnare dell'imputato nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. che voglia fare valere il difetto originario di una condizione di procedibilità; tale principio risulta già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019, Rv. 276637 - 01) secondo cui in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per l'imputato. A maggior ragione, pertanto, l'interesse all'impugnazione sussiste nel caso in cui il giudice di merito non abbia valutato il difetto di querela per un reato non più procedibile d'ufficio. Al proposito, infatti, va ricordato come in tema di innovazioni al regime di procedibilità del reato di cui all'art. 646 cod.pen. a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs n. 35 del 2018 anche l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod.pen. è divenuta fattispecie penale procedibile soltanto a querela di parte;
in particolare l'art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che:" All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato". E poiché il suddetto terzo comma prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo 646 cod pen. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l'aggravante comune dell'art. 61 n.11 cod.pen. (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc...). il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. Lo stesso decreto legislativo prevede poi, al successivo articolo 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela;
si stabilisce infatti che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma,640-ter, quarto comma e per i fatti di cui all'articolo 646, seconde comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale." Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen.; in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte. Con la conseguenza che di tale modifica normativa favorevole per l'imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti. 2 EPOSITATO IN CANCELLEIP:il "SECONDA PENA;
_ 27 GEN, 2023 1-1.Cancqltere,. IL DI lane! 3 Invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 2 - , n. 225 del 08/11/2018, Rv. 274734) vale al proposito il principio secondo cui il problema dell'applicabilità dell'art.2 cod.pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez.. 3, n. 2733 del 08/07/1997, R.v. 209188). Più recentemente si é analogamente ritenuto che l'introduzione del regime della irrevocabilità della querela non può essere applicato ai fatti anteriormente commessi (Sez 5,n. lino del 0810612015, Rv. 265999) e ciò perché l'istituto di detta condizione di procedibilità ha natura mista con la conseguenza della necessaria applicabilità delle regole in tema di successione di legge ed applicazione della norma più favorevole che, nel caso in esame, è certamente costituito dalla procedlbilità a querela anche per il delitto di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod,pen.. E proprio in virtù di tali conclusioni si affermava (Sez. 2 - , n. 225 del 08/11/2018 cit.) che a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo n.36 del 2018 nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n, 11 cod.pen. la remissione della querela comporta l'obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 cod.proc,pen ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. Ne consegue affermarsi che il medesimo principio deve essere ribadito anche nel caso in cui difetti la presentazione della querela sin dall'inizio del procedimento in relazione ad un episodio di appropriazione indebita originariamente contestato come aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen e perciò prima procedibile d'ufficio e dopo la riforma del 2018 solo a querela di parte. In tali casi, quindi, andrà dichiarato il difetto originario di querela anche nelle fasi successive del procedimento. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. R ma, 15 novembre 2022 I CONSIGLIE EST. IL PREpIDENTE RG KT:ani