Articolo 32 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 31Articolo 33
Versione
27 settembre 1941
Art. 32.

Ha diritto di conseguire la pensione diretta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
b) quando cessi dal rapporto di servizio dopo 40 anni di servizio utile;
c) quando cessi dal rapporto di servizio con 20 anni di servizio utile e in eta' di 60 o piu' anni;
d) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie mansioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, sia divenuto permanentemente inabile all'esercizio delle sue attribuzioni e sia cessato dal rapporto di servizio, qualunque sia la durata del servizio prestato;
e) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto di servizio per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

Agli effetti della precedente lettera d) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

La pensione di cui alla lettera d) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941
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