Ordinanza collegiale 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 19/04/2022, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00509/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Oronzo Quarta, n. 16;
contro
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Consiglio dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce sull'istanza presentata dalla ricorrente nell’anno 2019 di iscrizione all’Albo o agli Elenchi Speciali ad esaurimento dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico,
nonché per l'accertamento
dell'obbligo della P.A. di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un motivato provvedimento espresso, nonchè della fondatezza, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.p.a., della pretesa della ricorrente di ottenere l'iscrizione all'Albo o agli Elenchi Speciali dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico,
e per la condanna
del Consiglio dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce a pronunciarsi sulla domanda della odierna ricorrente e adottare il prescritto provvedimento motivato entro trenta giorni in conformità a quanto sarà sancito ex art. 31, comma 3, c.p.a. ed al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della L n. 241 del 1990 e ss.mm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 c.p.c.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 marzo 2021 e depositato il 1° aprile 2021, la ricorrente domanda la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato, dopo il preavviso di diniego del 31 dicembre 2020, dal Consiglio dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce sull’istanza dalla stessa presentata nell’anno 2019 di iscrizione all’Albo o agli Elenchi Speciali ad esaurimento dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere della P.A. e, conseguentemente, la condanna, previo accertamento della fondatezza della pretesa azionata, della stessa a provvedere in senso favorevole sulla predetta istanza ex art. 31 comma 3 c.p.a., entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo della nomina di un Commissario ad acta.
Ha, altresì, chiesto ex art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. il risarcimento del danno sofferto in conseguenza del ritardo nell’adozione del prefato provvedimento, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 2.000,00.
1.1 Espone, in particolare, la ricorrente che il Consiglio dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce le ha comunicato, con nota PEC del 31 dicembre 2020 a firma del Presidente, un preavviso di rigetto dell’istanza rappresentando, da un lato, che il titolo di studio presentato a corredo della domanda di iscrizione “non risulta compreso tra quelli indicati nella piattaforma dell’albo né tantomeno è compreso tra quelli riconosciuti ed equipollenti del DM del 27/07/00” e, dall’altro, che “non è in possesso del requisito relativo al periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018”.
Aggiunge, poi, che l’Ordine intimato, pur avendo fatto riserva in tal senso nella comunicazione a mezzo PEC del 31 dicembre 2020, non ha adottato alcun provvedimento definitivo di rigetto della domanda di iscrizione all’Albo professionale di che trattasi.
A sostegno del ricorso deduce, quindi, le censure così rubricate:
1) Violazione degli artt. 1, 2, 10 bis della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 e segg. del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, dell’art. 4 della Legge n. 42 del 1999.
2. Non si è costituito in giudizio il Consiglio dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce.
3. Con memorie depositate in data 31 agosto 2021 la ricorrente ha rappresentato che “successivamente alla notifica del ricorso, l’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce ha provveduto con atto depositato ad emanare il provvedimento, che è stato impugnato dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie competente a decidere”. Ha, dunque, precisato che è “venuto meno l’interesse al ricorso”, chiedendo, per l’effetto, “conforme declaratoria e la condanna al pagamento delle spese e competenze difensive” da liquidare in favore del procuratore antistatario nonché “il risarcimento del danno da ritardo da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato”.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 21 settembre 2021, il Presidente, preso atto del cumulo di domande proposte con il ricorso, ha disposto ex art. 32 comma 1 c.p.a. la conversione del rito da speciale in ordinario e la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
5. In data 17 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per la “condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dalla ricorrente per effetto del ritardo nel rilascio del provvedimento richiesto”.
6. All’udienza pubblica del 22 marzo 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
7. Ritiene il Collegio di dover disporre la sospensione del presente processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a..
In particolare, sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il presente giudizio (e, segnatamente, la domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. spiccata da parte ricorrente) e quello intrapreso in data 4 giugno 2021 dalla stessa parte ricorrente con l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto di rigetto dell’istanza di iscrizione all’Albo (n. -OMISSIS-) dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (munita di giurisdizione ex art. 5 del Decreto Lgs. C.P.S. n. 223/1946).
E, infatti, ai fini della delibazione in questa sede della domanda di risarcimento del danno da ritardo spiccata da parte ricorrente occorre verificare, secondo il consolidato insegnamento pretorio da ultimo ribadito con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, anche l’effettiva spettanza del bene della vita a cui la stessa aspira (id est l’iscrizione all’Albo o agli Elenchi Speciali ad esaurimento dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico), apprezzamento che si sovrappone con il thema decidendum del processo già intrapreso dalla stessa dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (giudice speciale chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego di iscrizione all’Albo adottato dall’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce, questione pregiudiziale che costituisce presupposto necessario per la pronuncia di questo T.A.R. sulla domanda risarcitoria qui avanzata).
7.1 Non resta, quindi, che disporre la sospensione del presente processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a.. sino alla definizione con sentenza passata in giudicato del ricorso proposto ex art. 5 del Decreto Lgs. C.P.S. n. 223/1946 in data 4 giugno 2021 avverso il provvedimento sopravvenuto prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza adottato dell’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il presente giudizio, ex artt. 79 del Codice del Processo Amministrativo e 295 del Codice di Procedura Civile, fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del ricorso proposto dalla ricorrente ex art. 5 del Decreto Lgs. C.P.S. n. 223/1946 in data 4 giugno 2021 avverso il provvedimento sopravvenuto prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza adottato dell’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.