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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 18/12/2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6896 2024 vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MOCCI ERNESTO , che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa , che lo rappresenta CP_1 CP_2
e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe agiva in giudizio in opposizione, e per l'annullamento o per la declaratoria di nullità dell'avviso n° 397 2023 00113012 43 000 di € 4.559,10, formato ed emesso il 24/11/2023 dall' – CP_1
Sede di Roma EUR, notificato a mezzo di raccomandata n° 66502251914-6 spedita in data 22/12/2023 e consegnata al destinatario in data 13/01/2024, per il pretesamente omesso versamento dei seguenti con-tributi relativi alla c.d. “Gestione Commercianti.
Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'intervenuto sopravvenuto sgravio CP_1 integrale della posizione della controparte, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. Nelle note di trattazione scritta, l'opponente riconosceva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma chiedeva condannarsi l' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per il sopravvenuto accoglimento delle istanze oppositorie avanzate dalla parte ricorrente, con l'emissione del provvedimento di sgravio da parte dell' per le posizioni debitorie oggetto dell'avviso opposto e con CP_1 la cancellazione della sua posizione assicurativa.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio (il provvedimento di sgravio è del settembre 2024), le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore e l'oggetto della causa, l'attività difensiva svolta e gli altri elementi rilevanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 973,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi
Così deciso in Roma, il 12/1/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 18/12/2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6896 2024 vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MOCCI ERNESTO , che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa , che lo rappresenta CP_1 CP_2
e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe agiva in giudizio in opposizione, e per l'annullamento o per la declaratoria di nullità dell'avviso n° 397 2023 00113012 43 000 di € 4.559,10, formato ed emesso il 24/11/2023 dall' – CP_1
Sede di Roma EUR, notificato a mezzo di raccomandata n° 66502251914-6 spedita in data 22/12/2023 e consegnata al destinatario in data 13/01/2024, per il pretesamente omesso versamento dei seguenti con-tributi relativi alla c.d. “Gestione Commercianti.
Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'intervenuto sopravvenuto sgravio CP_1 integrale della posizione della controparte, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. Nelle note di trattazione scritta, l'opponente riconosceva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma chiedeva condannarsi l' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per il sopravvenuto accoglimento delle istanze oppositorie avanzate dalla parte ricorrente, con l'emissione del provvedimento di sgravio da parte dell' per le posizioni debitorie oggetto dell'avviso opposto e con CP_1 la cancellazione della sua posizione assicurativa.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio (il provvedimento di sgravio è del settembre 2024), le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore e l'oggetto della causa, l'attività difensiva svolta e gli altri elementi rilevanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 973,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi
Così deciso in Roma, il 12/1/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola