Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1095/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1095/2022 RG, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Maria Murdaca, del Foro di Locri (RC), (C.F.: – PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliato in Ardore M. (RC), Via Email_1
Vallone Salice n. 42,
Attore
E
con sede legale in Roma, alla via G. Grezar n. 14, Controparte_1
c.f. e p. i.v.a. , in persona del procuratore , rappresentato e difeso P.IVA_1 Controparte_2 dall'Avvocato Marco Cappiello, ( - p.e.c. C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli, Email_2 alla Galleria Vanvitelli n.26
Convenuta
OGGETTO: azione di accertamento negativo del debito.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi agli atti difensivi e ai verbali di causa chiedendo la decisione della causa, trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette altresì che:
I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez
V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale
a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass.Sez. III Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N.
30607 del 27.11.2018 nonché Cass. Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020).
* * *
A) Svolgimento del giudizio:
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004353848000, emessa da Controparte_3
, sede di Reggio Calabria, con la quale veniva intimato il pagamento della somma
[...] complessivo di Euro 71.414,98, notificata in data 28/07/2022 limitatamente alle cartelle di pagamento indicate di seguito:
- n. 09420130001702210000, presumibilmente notificata il 14/03/2013, di Euro 1.529,70, riguardante Spese processuali anno 2012
- n. 09420130029604331000, presumibilmente notificata il 22/09/2014, di Euro 1.421,50, riguardante Spese processuali anno 2011;
- n. 09420140005658026000, presumibilmente notificata il 22/09/2014, di Euro 456,29, riguardante Spese processuali anno 2013
- n. 09420140019123517000, presumibilmente notificata il 12/08/2015, di Euro 8.645,88, riguardante Cassa depositi e prestiti-cassa ammende anno 2013;
- n. 09420150013535715000, presumibilmente notificata il 27/11/2015, di Euro 1.352,16, riguardante Cassa depositi e prestiti-cassa ammende anno 2015;
- n. 09420160013084846000, presumibilmente notificata il 22/09/2016, di Euro 1.285,15, riguardante cassa depositi e prestiti-cassa ammende anno 2015;
- n. 09420170006434016000, presumibilmente notificata il 30/08/2017, di Euro
30.248,99, riguardante Cassa depositi e prestiti-cassa ammende anno 2012;
- n. 09420180018797840000, presumibilmente notificata il 11/04/2019, di Euro
21.205,88, riguardante Recupero multe e ammende anno 2014;
A fondamento dell'opposizione deduceva: a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate;
b) l'intervenuta prescrizione (decennale) del presunto credito relativamente alla cartella di pagamento n. 09420130029604331000 portante il credito di Euro 1.421,50, riguardante spese processuali anno 2011; c) l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora e degli oneri di riscossione riportati nelle cartelle indicate.
Concludeva, per la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nonché dei ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
Con memoria di costituzione l deduceva l'infondatezza Controparte_3 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Concessi i termini e depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., stante la sua natura documentale, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 12 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza, precisate le conclusioni, è stato introitato per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
* * *
B) In fatto e diritto:
In primis deve essere esaminata l'eccezione preliminare inerente il difetto di legittimazione passiva sollevata dall sulla base dell'assunto che i motivi di opposizione Controparte_4 sarebbero attinenti ad atti di competenza dell'ente impositore. L'eccezione non ha fondamento, in quanto l'attore ha dedotto la mancata notifica delle già menzionate cartelle di pagamento, di cui asserisce essere venuto a conoscenza solo in occasione della notifica dell'atto di intimazione.
Difatti, secondo quanto affermato nell'atto introduttivo, le suddette cartelle di pagamento non sarebbero mai state ricevute dall'odierno opponente poiché lo stesso da luglio 2008 ad ottobre 2011, nonché da dicembre 2014 a novembre 2016 e da ottobre 2019 sino al 24/04/2022 era in stato di detenzione in carcere o/e arresti domiciliari, come da certificazione allegata in atti.
Pertanto, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito intimato limitatamente alla cartella n. n.
09420130029604331000 portante il credito di Euro 1.421,50, riguardante spese processuali anno 2011 per mancata notifica della stessa, oltre alla intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora e degli oneri di riscossione riportati nelle cartelle indicate.
Sulla base dei motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione, volti a far valere la prescrizione, quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria, la domanda attorea, diretta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c..
Invero l'intimazione di pagamento ha lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Peraltro l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che, anche laddove siffatto accertamento sia stato originato da una contestazione sull'esistenza del credito, quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, come detto, costituisce l'oggetto vero e proprio dello accertamento).
Orbene, come è noto il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 è caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il
“titolo esecutivo”).
Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (id est: l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
Conclusa la disamina delle questioni preliminari, si analizza la domanda nel merito.
Il credito maturato dallo Stato per il pagamento di spese processuali, sanzioni pecuniarie ed indennità è sottoposto al termine ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ovverosia dall'adozione del provvedimento che ha quantificato la prestazione obbligatoria (v. Cass. Pen. n. 18355/2014; pen. n. 3815/1993).
Nel caso in esame dall'atto impugnato risulta che le cartelle indicate in premessa riguardanti crediti per cassa depositi e prestiti - cassa ammende, cui lo stesso fa riferimento, sono state notificate tra il
2013 ed il 2019 sicché, quantunque si ritenga che la notifica delle predette cartelle sia stata regolarmente eseguita, avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento
(28/07/2022), in assenza di ulteriori atti interruttivi (considerata, altresì, la sospensione dei termini di riscossione disposta dall'art. 68 DL n. 18/20), il termine di prescrizione ordinaria del preteso credito non risulta maturato.
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle, lo stato di detenzione in carcere costituisce ai fini della notifica irreperibilità relativa, anziché irreperibilità assoluta, perché la notifica degli atti impositivi va eseguita ai sensi dell'articolo 140 C.p.c. solo laddove sia conosciuta la residenza o il domicilio del destinatario che sia temporaneamente irreperibile al momento della consegna mentre la notifica deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il destinatario in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto.
Pertanto, se il contribuente è temporaneamente detenuto in carcere il notificatore dopo avere verificato accuratamente la permanenza della residenza (che non viene meno con la detenzione in carcere) deve avviare il procedimento notificatorio previsto per gli irreperibili relativi. In tal senso si veda Cass. Ordinanza 8 marzo 2019, n. 6765 “Lo stato di detenzione in carcere costituisce ai fini della notifica irreperibilità relativa anziché irreperibilità assoluta perché la notifica degli atti impositivi va eseguita ai sensi dell'articolo 140 C.p.c. solo laddove sia conosciuta la residenza o il domicilio del destinatario che sia temporaneamente irreperibile al momento della consegna mentre la notifica deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il destinatario in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto. Pertanto se il contribuente è temporaneamente detenuto in carcere il notificatore non può accontentarsi di generiche affermazioni del portiere dello stabile circa il suo presunto trasferimento presso altro domicilio e dopo avere verificato accuratamente la permanenza della residenza (che non viene meno con la detenzione in carcere) deve avviare il procedimento notificatorio previsto per gli irreperibili relativi”.
Quindi la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'articolo
140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché' trasferitosi in luogo sconosciuto, (sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale . Cass. n. 6788 del
2017).
Nel caso di specie, il contribuente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere da luglio 2008 ad ottobre 2011, nonché da dicembre 2014 a novembre 2016 e da ottobre 2019 sino al
24/04/2022 così come risulta dalla documentazione depositata, le cartelle di pagamento sono state notificate per la maggior parte nelle mani del padre dichiaratosi convivente, Per_1 nell'indirizzo di residenza del contribuente.
La convenuta , nell'affermare che gli atti impositivi sottesi Controparte_4 all'intimazione di pagamento fossero stati ritualmente notificati al contribuente ha prodotto la relativa documentazione.
Con specifico riferimento al caso di specie, deve peraltro escludersi che il contribuente non fosse più residente nel Comune di Ardore, “ la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza”, risultando dunque conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (sul punto, si veda Cass., n. 9279/1998).
Inoltre ai sensi dell'art. 7 della legge 20.11.1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni altra indagine, in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
In altri termini, quando la notifica postale risulti eseguita nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, è da presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario, la doglianza circa la detenzione in carcere del destinatario alla data della notifica è inidonea a viziare la notifica, osservandosi in proposito che “la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza”, risultando dunque conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza che abbia dichiarato di essere convivente.
Con riguardo al concetto di persona “di famiglia”, la Cassazione ha osservato che il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto, gravando sul destinatario l'onere della prova contraria, sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare. La nullità della notifica non può, quindi, derivare dalla mancata indicazione sull'avviso di ricevimento della qualità di convivente del consegnatario o dal fatto che la convivenza non sia attestata nello stato di famiglia (Cassazione, nn. 37259, 28295, 24880 del 2021 e n. 20057/2020). In tale ipotesi, il destinatario che voglia contestare la validità della notifica deve provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità innanzi indicate e l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario, con la precisazione che, per invalidare la notificazione, non è sufficiente la sola prova di una diversa residenza anagrafica del consegnatario (Cassazione, n. 13088/2022 e nn. 37398, 20275, 19831 e 11228 del 2021).
E' pur vero che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 15/09/2023 n. 26660, ha chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Questo perché solo la raccomandata informativa C.A.D. fornisce la prova certa del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui, per dimostrare il perfezionamento della procedura di notificazione a mezzo del servizio postale e contemporanea irreperibilità relativa del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso di ricevimento con le relative attestazioni ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD). Dai documenti prodotti da si rileva che per alcune delle cartelle Controparte_1 di pagamento non è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa CAD, ci si riferisce alle cartelle di pagamento:
- n. 09420130001702210000, riportata come notificata il 14/03/2013, consegnata a persona diversa del destinatario (ossia al padre , manca la prova della Per_1 spedizione e della ricezione della raccomandata informativa.
- n. 09420150013535715000, riportata come notificata il 27/11/2015, la notifica è stata rifiutata dal destinatario, manca la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa.
- n. 09420170006434016000, riportata come notificata il 30/08/2017, risulta che la notifica non è andata a buon fine in quanto destinatario irreperibile, manca la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa;
- n. 09420140019123517000, riportata come notificata il 19/03/2015, la raccomandata informativa non è andata a buon fine poiché il destinatario risultava trasferito.
Per tali cartelle deve essere dichiarata la nullità della notifica, in quanto il procedimento notificatorio non si è perfezionato. La mancata / irrituale notificazione delle cartelle indicate, imposta e disciplinata dagli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/73, determina pertanto l'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento, inidoneità del titolo esecutivo, nullità dell'intimazione di pagamento e nullità dell'atto in sé prodromico ovvero delle relative cartelle.
Con riferimento invece alle cartelle di pagamento: n. 09420130029604331000, (notificata il
22/09/2014) - n. 09420140005658026000 (notificata il 22/09/2014), - n. 09420140019123517000
(notificata il 12/08/2015) - n. 09420160013084846000 (notificata il 22/09/2016) - n.
09420180018797840000 (notificata il 11/04/2019), l'opposizione proposta è da ritenersi infondata in quanto le cartelle risultano correttamente notificate per i motivi già indicati.
In conclusione, l'opposizione proposta è da ritenersi fondata con riferimento alle cartelle di pagamento: n. 09420130001702210000, n. 09420150013535715000, n. 09420170006434016000, n.
09420140019123517000.
Dall'accoglimento della domanda discende la declaratoria di invalidità /annullamento parziale dell'intimazione di pagamento impugnata e di quanto costituisce la premessa necessaria della stessa.
Considerato l'esito del giudizio, l'attività difensiva svolta (redazione degli atti senza la necessità di concreta istruttoria), la soccombenza delle reciproche domande, si ritiene compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1095/2022 tra
[...]
e , ogni ulteriore domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_3 assorbita e/o disattesa, così provvede:
- Dichiara la nullità delle cartelle di pagamento n. 09420130001702210000, n.
09420150013535715000, n. 09420170006434016000, n. 09420140019123517000 per omessa notifica e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento emessa dall' n. Controparte_3
09420229004353848000, notificata in data 28.07.2022 e di ogni altro atto preordinato e connesso, limitatamente alla totale somma di 41.776,73 comprensiva di accessori, portata dalle già menzionate cartelle.
- Compensa le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Locri, in data 27.02.25
lI giudice
Emanuele Deidda