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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10986 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32462/2024 , vertente
TRA
(MA (RM), 24/11/1964), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PICOZZI ALESSANDRO;
ricorrente
E
(MA (RM), 19/02/1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE IO STEFANIA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da , per essere ormai venute meno le CP_1 condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei CP_1 presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta del resistente la 2 causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32462/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 24/11/1964) e (MA (RM), CP_1
19/02/1968), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 19/10/2022,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
134, Parte 1 , Serie 28, Anno 2022;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 08/07/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32462/2024 , vertente
TRA
(MA (RM), 24/11/1964), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PICOZZI ALESSANDRO;
ricorrente
E
(MA (RM), 19/02/1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE IO STEFANIA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da , per essere ormai venute meno le CP_1 condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei CP_1 presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta del resistente la 2 causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32462/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 24/11/1964) e (MA (RM), CP_1
19/02/1968), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 19/10/2022,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
134, Parte 1 , Serie 28, Anno 2022;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 08/07/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente AR IE