Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
composto dai Magistrati: dr Monica Barco presidente est dr Claudio Michelucci giudice dr Maria Cristina Persico giudice riunito nella camera di consiglio del 27/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1211 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al collegio all'udienza del 23/01/2025 e vertente tra
nata il [...] in [...], c.f. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta presso l'avv. INTEGLIA CRISTINA c.f. dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa come da procura in atti e
nato il [...] in [...] c.f. , Parte_2 C.F._3 elett.te dom.to presso l'avv. Andrea Cavallaro c.f. , dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso come da procura in atti e con l'intervento del P.M presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, respinta ogni avversaria istanza,
pagina 1 di 5
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile intercorso tra la sig.ra ed il sig. Pt_1 celebrato in Monterotondo Marittimo il 24.10.2014, trascritto nei registri del Parte_2 suddetto Comune al n° 2, Parte I, Anno 2014;
2. dichiarare che i coniugi vivranno separati come già vivono tuttora e che sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in merito a reciproci assegni di mantenimento;
3. disporre l'affido esclusivo dei figli minori e in favore della con Per_1 Per_2 Pt_1 collocazione prevalente presso la stessa;
4. stabilire che il padre avrà la facoltà di tenerli con sé a week end alterni dall'uscita da scuola del Venerdì sino alle 18.30 della Domenica quando li riaccompagnerà presso la casa della madre;
stabilire, inoltre, che il padre avrà la facoltà di stare con i figli, nella settimana comprensiva del week end, anche un giorno infra settimanale a partire dall'uscita di scuola con pernottamento presso la di lui abitazione (si indica il Mercoledì), oltre a due pomeriggi nella settimana non comprensiva del week end (si indicano il Martedì ed il Giovedì) a partire dall'uscita da scuola con pernottamento presso la di lui abitazione;
il tutto fatta, comunque, salva la facoltà, per entrambi i genitori, di concordare differenti giorni infra settimanali di affidamento con un preavviso di 24 ore all'altro coniuge;
5. stabilire che, per quanto riguarda le festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno di Natale o di Santo Stefano, ad anni alterni, e che il periodo compreso tra il
27.12. ed il 6.01 di ogni anno, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi mediante assegnazione agli stessi, secondo il criterio dell'alternanza, di uguali giorni purchè consecutivi
(es. dal 27.12. al 31.12 e dal 31.12 al 6.01);
6. stabilire che ciascun genitore trascorrerà con i figli minori il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni concordando l'ora di inizio della permanenza degli stessi presso l'uno o l'altro e l'ora finale di tale affidamento;
7. stabilire che durante le vacanze estive i genitori potranno avere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio delle scuole, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno con facoltà di trascorrere tale periodo con i minori in qualsiasi località;
pagina 2 di 5 8. stabilire che il padre corrisponderà alla madre per il solo mantenimento di e Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) - € 250,00 a figlio – esclusi gli assegni familiari/assegno unico che verranno trattenuti e percepiti interamente dalla madre, compresi eventuali arretrati – entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario da eseguire sul conto corrente identificato a mezzo del seguente IBAN:
[...] intestato alla sig.r Parte_1 detta somma andrà aggiornata anno per anno secondo gli indici Istat (100%);
9. stabilire che le spese straordinarie, così come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino prodotto, compreso l'acquisto dell'abbigliamento ordinario, la cancelleria corrente e la mensa/buoni pasto, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10. dichiarare che la sig.r perde il cognom Pt_1 Parte_2
11. stabilire che i coniugi potranno espatriare e richiedere l'emissione del passaporto anche per i figli minori;
12. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo Marittimo di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione alla emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto al n° 2, Parte I, Anno 2014.”
Per il resistente: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso:
NEL MERITO: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Monterotondo
Marittimo il 24.10.2014 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune per l'anno
2014 alla parte I, n. 2;
Disporre che i figli minori e restino affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con loro collocazione abitativa prevalente presso la madre;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alterni dall'uscita da scuola del venerdì sino alle 21.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso la casa della madre;
il padre, inoltre, avrà la facoltà di stare con i figli, nella settimana comprensiva del weekend, anche il mercoledì a partire dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30; nella settimana con comprensiva del weekend il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì dall'uscita da scuola sino a dopo cena ed il venerdì dall'uscita da scuola sino alle
18.30 del sabato, quando riporterà i figli presso la madre;
Disporre che nei giorni 24 e 25 Dicembre di ogni anno i figli e staranno con il Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 padre sino alle ore 17.00 del 25 Dicembre quando li riaccompagnerà dalla madre mentre dalle
17.00 del 25 Dicembre di ogni anno sino al 26 Dicembre compreso staranno con la madre;
le vacanze natalizie, per il periodo compreso tra il 27.12 ed il 06.01 di ogni anno, saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi mediante assegnazione agli stessi secondo il criterio dell'alternanza, di uguali giorni purché consecutivi (es. dal 27.12 al 31.12 e dal 31.12 al
06.01);
Disporre che ciascun genitore trascorra con i figli minori il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni concordando l'ora di inizio della permanenza degli stessi presso l'uno o l'altro e l'ora finale di tale affidamento;
Disporre il principio di alternanza tra i due genitori in relazione alle ulteriori festività civili e religiose;
Disporre che durante le vacanze estive il padre possa avere con sé i figli per due setti-mane, anche non consecutive, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio delle scuole, da concordarsi entro il 30 Maggio, con facoltà di trascorrere tale periodo con i minori in qualsiasi località, da comunicare, co-munque, alla madre;
Disporre che entrambi i genitori spetti di concordare le scelte per la futura istruzione educazione e cura dei figli;
Disporre che a titolo di solo contributo al mantenimento dei due figli minori, il padre corrisponda a favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi €
300,00;
Disporre che la madre possa godere per intero dell'assegno unico riconosciuto per la prole;
Disporre che le spese straordinarie, così come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Nulla disporre in relazione ad assegni divorzile stante l'asserita autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
Disporre la perdita del cognom da parte della moglie.” Parte_2
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia sullo status è fondata e merita accoglimento.
pagina 4 di 5 I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito civile in data 24.10.2014, a
Monterotondo Marittimo, e si sono separati con decreto del 23.06.2021 – R.G. n° 961/2021, del Tribunale di Novara, omologato il 22.11.2021.
I coniugi hanno concordemente escluso di aver dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale di Novara più convissuto e di poter fra loro ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta pertanto utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale richiesto dall'art 3 n. 2 lett b) L. 898/70, come modificato dalla legge 55/2015 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene il Tribunale che il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Attesa la natura parziale della sentenza appare opportuno riservare alla pronuncia definitiva la decisione in merito alle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24.10.2014 in Monterotondo Marittimo tra e matrimonio trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del comune di Monterotondo Marittimo alla parte I, n. 2, anno 2014 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Monterotondo Marittimo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000; fissa in prosieguo dinanzi al giudice relatore l'udienza del 3.2.2025 ore 12.00
Così deciso in Verbania il 27/01/2025
Il Presidente est
Monica Barco
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