Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1965
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notificazione atti presupposti

    Gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati, uno mediante affissione all'albo pretorio e l'altro direttamente al contribuente. Poiché tali atti non sono stati impugnati nei termini di legge, le pretese tributarie sono divenute definitive.

  • Rigettato
    Estinzione obbligazioni tributarie per prescrizione

    Poiché gli atti presupposti sono stati notificati regolarmente e non impugnati, le pretese sono definitive. Inoltre, non risulta maturata la prescrizione quinquennale nemmeno per sanzioni e interessi, considerato il tempo intercorso tra la notifica degli avvisi e l'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    Non risulta maturata la prescrizione quinquennale nemmeno per sanzioni ed interessi, tenuto conto del tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi di accertamento e quella dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1965
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo