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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1965/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16419/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249090011573000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJYTJYM001124 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TJYTJYM000607 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto da Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa,
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate di Roma 3, avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249090011573000, notificata dall'Agente della Riscossione in data 06.09.2024, per una somma di
€ 8.179,43 a titolo di tributi vari, sanzioni, interessi di mora e compensi per la riscossione.
In particolare, la ricorrente lamenta la mancata notificazione degli atti presupposti, asseritamente notificati in data 16.12.2019 e in data 06.10.2022.
Conseguentemente ha eccepito la estinzione delle obbligazioni tributarie per essere ormai maturata la prescrizione – a suo dire quinquennale – al momento della notificazione dell'atto di intimazione.
In subordine ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione per prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Dopo articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso e producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli atti presupposti (avvisi di accertamento esecutivi); ha inoltre negato che la prescrizione sia maturata anche solo per le sanzioni e interessi. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Sulla base della documentazione depositata, gli avvisi di accertamento nn. TJYTJYM001124 e
TJYTJYM000607, da cui deriva la pretesa erariale oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificati alla contribuente. L'avviso TJYTJYM001124 è stato notificato mediante affissione all'albo pretorio in data 16.12.2019, come da attestazione, essendo risultata irreperibile la ricorrente all'indirizzo dell'epoca.
L'avviso TJYTJYM000607, risulta invece consegnato alla stessa contribuente in data 06.10.2022.
Poiché la ricorrente non ha impugnato tali avvisi di accertamento nei termini di legge, le pretese tributarie sono divenute definitive e nessuna censura può essere più prospettata mediante tempestiva impugnazione, ivi compresa una eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla loro notificazione.
Tenuto conto, inoltre, del tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi e quella di notificazione dell'odierno atto impugnato, non risulta maturata neanche quella quinquennale per sanzioni ed interessi.
Per quanto sopra ritenuto il ricorso va respinto;
relativamente alle spese di lite, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi euro 900,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma 13.1.2026 Il
Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16419/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249090011573000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJYTJYM001124 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TJYTJYM000607 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto da Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa,
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate di Roma 3, avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249090011573000, notificata dall'Agente della Riscossione in data 06.09.2024, per una somma di
€ 8.179,43 a titolo di tributi vari, sanzioni, interessi di mora e compensi per la riscossione.
In particolare, la ricorrente lamenta la mancata notificazione degli atti presupposti, asseritamente notificati in data 16.12.2019 e in data 06.10.2022.
Conseguentemente ha eccepito la estinzione delle obbligazioni tributarie per essere ormai maturata la prescrizione – a suo dire quinquennale – al momento della notificazione dell'atto di intimazione.
In subordine ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione per prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Dopo articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso e producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli atti presupposti (avvisi di accertamento esecutivi); ha inoltre negato che la prescrizione sia maturata anche solo per le sanzioni e interessi. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Sulla base della documentazione depositata, gli avvisi di accertamento nn. TJYTJYM001124 e
TJYTJYM000607, da cui deriva la pretesa erariale oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificati alla contribuente. L'avviso TJYTJYM001124 è stato notificato mediante affissione all'albo pretorio in data 16.12.2019, come da attestazione, essendo risultata irreperibile la ricorrente all'indirizzo dell'epoca.
L'avviso TJYTJYM000607, risulta invece consegnato alla stessa contribuente in data 06.10.2022.
Poiché la ricorrente non ha impugnato tali avvisi di accertamento nei termini di legge, le pretese tributarie sono divenute definitive e nessuna censura può essere più prospettata mediante tempestiva impugnazione, ivi compresa una eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla loro notificazione.
Tenuto conto, inoltre, del tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi e quella di notificazione dell'odierno atto impugnato, non risulta maturata neanche quella quinquennale per sanzioni ed interessi.
Per quanto sopra ritenuto il ricorso va respinto;
relativamente alle spese di lite, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi euro 900,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma 13.1.2026 Il
Presidente